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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/10/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2327/2021 R.G.A.C.C., dell'anno
2021 trattenuta in decisione all'udienza del 30 Maggio 2025, avente ad oggetto
“opposizione agli atti esecutivi” ed iscritta a ruolo il 18/08/2021
PROMOSSA DA
1. (P. Iva corrente in Agrigento in persona del Parte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante Pro Tempore Parte_2
2. nato ad [...] [...] residente in [...]
Adriana n. 44 rappresentati e difesi dall'Avv. Ornella Russello
elettivamente domiciliati in Agrigento (Via Michele Caruso Lanza n. 7)
presso lo studio dell'Avv. Ornella Russello.
attori opponenti
1 CONTRO
1) con Sede Controparte_1
in Agrigento Via Parco del Mediterraneo in Persona del Suo Legale
Rappresentante Pro Tempore Sig. rappresentata e difesa CP_2
dall'Avv. Elisa Mancuso e successivamente dall'Avv. Marco Mossuto e
domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Marco Mossuto sito in Agrigento
Empedocle n. 159.
Convenuto - opposto
OGGETTO: “ Opposizione agli atti esecutivi”
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a pignoramento presso terzi ed agli atti esecutivi del 09/8/2021 regolarmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio innanzi questo Tribunale Controparte_3
( proponendo formale opposizione ed
[...] CP_1
esponevano:
- In data 21/7/2021 notificava pignoramento presso terzi in sorte di un CP_1
debito di €. 18.748,72 in forza del decreto ingiuntivo n. 208/13 emesso dalla
2 Sezione Lavoro del Tribunale di Agrigento che si afferma essere notificato alla senza che sia data menzione della data di avvenuta notifica ai Parte_3
debitori, mentre nessuna menzione viene fatta dell'atto di precetto e della sua notifica e/o eventuale opposizione quale presupposto ex Art. 474 cpc dell'azione esecutiva. Quindi venivano promosso ed avanzato il pignoramento presso terzi individuando diversi terzi pignorati (Banche e Posta).
- Quindi veniva sostenuta la nullità dell'0atto di pignoramento presso terzi perché
inficiato da vizi in ordine alla regolarità formale e validità stante che l'atto doveva indicare la data di notifica del titolo, e del precetto. Tali vizi determinano la irregolarità e la nullità dell'atto di pignoramento determinandone la caducazione dei suoi effetti.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale preliminarmente di concedere la sospensiva e nel merito dichiarare nullo ed inefficace il pignoramento presso terzi.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva nel giudizio il convenuto che con la propria comparsa di CP_1
risposta osservava quanto appresso:
- Preliminarmente, veniva sostenuta la inammissibilità ed improcedibilità
dell'azione giudiziaria per difetto di competenza della Sezione Civile in favore della Sezione Lavoro , in quanto il titolo che ha originato l'esecuzione e precisamente il decreto ingiuntivon.208/13 è stato emesso dal Tribunale di
Agrigento – Sezione Lavoro.
3 - Ancora, veniva sostenuto che l'atto di pignoramento presso terzi era perfettamente valido ed efficace perché conteneva l'indicazione almeno generica delle cose e delle somme dovute, ne consegue che la mancanza degli elementi indicati dall'Art. 543 cpc non da luogo all'inesiostenza giuridica del pignoramento ma può dare luogo soltanto alla nullità del pignoramento, alla quale si applica la regola generale contenuta nell'Art.156 cpc costituita dalla improcedibilità di essa se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
- Quindi veniva sostenuta l'infondatezza della dispiegata opposizione.
- Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda stante che vi è difetto di competenza della Sezione
Civile in favore della Sezione Lavoro e comunque rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della sola documentazione in atti il Giudice
ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 30/05/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'opponente – come in atto di citazione, Parte_1 Parte_2
memoria 183 6° Comma e comparsa conclusionale.
- per il convenuto opposto C.E.A.M.A.: come in comparsa di costituzione e
4 risposta, memoria 183 6° Comma e Comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte è fondata e pertanto va accolta.
2) Và infatti rilevato che il presente giudizio (opposizione agli atti esecutivi –
pignoramento presso terzi) ed alla stessa opposizione si è radicata innanzi il
Giudice Civile che ne ha competenza a nulla rilevando che il titolo esecutivo che ha originato l'esecuzione è costituito da un decreto ingiuntivo della Sezione
lavoro. Gli opponenti non hanno avanzato e/o promosso opposizione al decreto ingiuntivo ma al pignoramento presso terzi, laddove hanno avuto contezza e conoscenza che in loro danno era stato attualizzato l'atto di pignoramento presso terzi.
3) In ordine alle avanzate doglianze e motivi della dispiegata opposizione è pacifico che l'atto di pignoramento che non indica gli elementi suggellati dallò'Art. 543
cpc è da dichiararsi nullo.
4) Ma sul punto, lo stesso convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta pur se sostenendo la validità dell'atto in cui genericamente derano stati riportati le somme dovute, in assenza degli elementi indicati dall'art.543 cpc non da luogo all'inesistenza giuridica del pignoramento ma può dare luogo soltanto alla nullità del pignoramento.
5) Quanto sopra legittima la domanda degli opponenti che appunto hanno richiesto
5 al Tribunale di dichiarare la nullità del pignoramento in parola, in quanto affetto da irregolarità insanabili che inficiano la bontà, validità, efficacia e giuridica esistenza dello stesso atto di pignoramento presso terzi..
6) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dall'attore /opponente nell'atto di citazione e comparsa conclusionale, laddove sinteticamente ha puntualizzato che tutte le eccezioni sollevate risultavano provate per tabulas e meritavano valido e positivo asilo nel presente giudizio, in quanto il procedimento esecutivo de quo si era incardinato nel pignoramento presso terzi, che risultava viziato per le spiegate ragioni in palese contrasto con l'Art.543 cpc.
Invero, il procedimento esecutivo presso terzi di pignoramento di somme, si è
incardinato non validamente e pertanto la opposizione dispiegata e svolta nel presente giudizio va accolta, come bene evidenziato dall'attore opponente.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro accolta e quindi l'opposizione all'esecuzione in ordine all'incoato atto di pignoramento presso terzi dispiegata e svolta nel presente giudizio merita accoglimento, con la conseguente dichiarata nullità dell'atto di pignoramento.
Per gli effetti le spese processuali, seguono il principio generale della soccombenza e quindi vanno poste a carico del convenuto.
Per quanto detto la domanda del ricorrente/opponente va accolta perché fondata in fatto ed in diritto.
6
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - Giudice del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 2327/2021 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da e ( attore /opponente) contro Parte_1 Parte_2 CP_1
( convenuto/opposto) uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda,
eccezione e difesa così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dall'opponente con la dispiegata opposizione all'esecuzione (ritualmente notificato il 9/8/2021 ) in quanto fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto ritenere e dichiarare nullo il pignoramento presso terzi incardinato dall'opposto e notificato il 21/7/2021, nella esecutiva mobiliare con conseguente caducazione di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
2) Condanna il convenuto nei confronti degli attori complessivamente della CP_1
somma che liquida in €. 2.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento il 16/Ottobre/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2327/2021 R.G.A.C.C., dell'anno
2021 trattenuta in decisione all'udienza del 30 Maggio 2025, avente ad oggetto
“opposizione agli atti esecutivi” ed iscritta a ruolo il 18/08/2021
PROMOSSA DA
1. (P. Iva corrente in Agrigento in persona del Parte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante Pro Tempore Parte_2
2. nato ad [...] [...] residente in [...]
Adriana n. 44 rappresentati e difesi dall'Avv. Ornella Russello
elettivamente domiciliati in Agrigento (Via Michele Caruso Lanza n. 7)
presso lo studio dell'Avv. Ornella Russello.
attori opponenti
1 CONTRO
1) con Sede Controparte_1
in Agrigento Via Parco del Mediterraneo in Persona del Suo Legale
Rappresentante Pro Tempore Sig. rappresentata e difesa CP_2
dall'Avv. Elisa Mancuso e successivamente dall'Avv. Marco Mossuto e
domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Marco Mossuto sito in Agrigento
Empedocle n. 159.
Convenuto - opposto
OGGETTO: “ Opposizione agli atti esecutivi”
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a pignoramento presso terzi ed agli atti esecutivi del 09/8/2021 regolarmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio innanzi questo Tribunale Controparte_3
( proponendo formale opposizione ed
[...] CP_1
esponevano:
- In data 21/7/2021 notificava pignoramento presso terzi in sorte di un CP_1
debito di €. 18.748,72 in forza del decreto ingiuntivo n. 208/13 emesso dalla
2 Sezione Lavoro del Tribunale di Agrigento che si afferma essere notificato alla senza che sia data menzione della data di avvenuta notifica ai Parte_3
debitori, mentre nessuna menzione viene fatta dell'atto di precetto e della sua notifica e/o eventuale opposizione quale presupposto ex Art. 474 cpc dell'azione esecutiva. Quindi venivano promosso ed avanzato il pignoramento presso terzi individuando diversi terzi pignorati (Banche e Posta).
- Quindi veniva sostenuta la nullità dell'0atto di pignoramento presso terzi perché
inficiato da vizi in ordine alla regolarità formale e validità stante che l'atto doveva indicare la data di notifica del titolo, e del precetto. Tali vizi determinano la irregolarità e la nullità dell'atto di pignoramento determinandone la caducazione dei suoi effetti.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale preliminarmente di concedere la sospensiva e nel merito dichiarare nullo ed inefficace il pignoramento presso terzi.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva nel giudizio il convenuto che con la propria comparsa di CP_1
risposta osservava quanto appresso:
- Preliminarmente, veniva sostenuta la inammissibilità ed improcedibilità
dell'azione giudiziaria per difetto di competenza della Sezione Civile in favore della Sezione Lavoro , in quanto il titolo che ha originato l'esecuzione e precisamente il decreto ingiuntivon.208/13 è stato emesso dal Tribunale di
Agrigento – Sezione Lavoro.
3 - Ancora, veniva sostenuto che l'atto di pignoramento presso terzi era perfettamente valido ed efficace perché conteneva l'indicazione almeno generica delle cose e delle somme dovute, ne consegue che la mancanza degli elementi indicati dall'Art. 543 cpc non da luogo all'inesiostenza giuridica del pignoramento ma può dare luogo soltanto alla nullità del pignoramento, alla quale si applica la regola generale contenuta nell'Art.156 cpc costituita dalla improcedibilità di essa se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
- Quindi veniva sostenuta l'infondatezza della dispiegata opposizione.
- Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda stante che vi è difetto di competenza della Sezione
Civile in favore della Sezione Lavoro e comunque rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della sola documentazione in atti il Giudice
ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 30/05/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'opponente – come in atto di citazione, Parte_1 Parte_2
memoria 183 6° Comma e comparsa conclusionale.
- per il convenuto opposto C.E.A.M.A.: come in comparsa di costituzione e
4 risposta, memoria 183 6° Comma e Comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte è fondata e pertanto va accolta.
2) Và infatti rilevato che il presente giudizio (opposizione agli atti esecutivi –
pignoramento presso terzi) ed alla stessa opposizione si è radicata innanzi il
Giudice Civile che ne ha competenza a nulla rilevando che il titolo esecutivo che ha originato l'esecuzione è costituito da un decreto ingiuntivo della Sezione
lavoro. Gli opponenti non hanno avanzato e/o promosso opposizione al decreto ingiuntivo ma al pignoramento presso terzi, laddove hanno avuto contezza e conoscenza che in loro danno era stato attualizzato l'atto di pignoramento presso terzi.
3) In ordine alle avanzate doglianze e motivi della dispiegata opposizione è pacifico che l'atto di pignoramento che non indica gli elementi suggellati dallò'Art. 543
cpc è da dichiararsi nullo.
4) Ma sul punto, lo stesso convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta pur se sostenendo la validità dell'atto in cui genericamente derano stati riportati le somme dovute, in assenza degli elementi indicati dall'art.543 cpc non da luogo all'inesistenza giuridica del pignoramento ma può dare luogo soltanto alla nullità del pignoramento.
5) Quanto sopra legittima la domanda degli opponenti che appunto hanno richiesto
5 al Tribunale di dichiarare la nullità del pignoramento in parola, in quanto affetto da irregolarità insanabili che inficiano la bontà, validità, efficacia e giuridica esistenza dello stesso atto di pignoramento presso terzi..
6) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dall'attore /opponente nell'atto di citazione e comparsa conclusionale, laddove sinteticamente ha puntualizzato che tutte le eccezioni sollevate risultavano provate per tabulas e meritavano valido e positivo asilo nel presente giudizio, in quanto il procedimento esecutivo de quo si era incardinato nel pignoramento presso terzi, che risultava viziato per le spiegate ragioni in palese contrasto con l'Art.543 cpc.
Invero, il procedimento esecutivo presso terzi di pignoramento di somme, si è
incardinato non validamente e pertanto la opposizione dispiegata e svolta nel presente giudizio va accolta, come bene evidenziato dall'attore opponente.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro accolta e quindi l'opposizione all'esecuzione in ordine all'incoato atto di pignoramento presso terzi dispiegata e svolta nel presente giudizio merita accoglimento, con la conseguente dichiarata nullità dell'atto di pignoramento.
Per gli effetti le spese processuali, seguono il principio generale della soccombenza e quindi vanno poste a carico del convenuto.
Per quanto detto la domanda del ricorrente/opponente va accolta perché fondata in fatto ed in diritto.
6
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - Giudice del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 2327/2021 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da e ( attore /opponente) contro Parte_1 Parte_2 CP_1
( convenuto/opposto) uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda,
eccezione e difesa così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dall'opponente con la dispiegata opposizione all'esecuzione (ritualmente notificato il 9/8/2021 ) in quanto fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto ritenere e dichiarare nullo il pignoramento presso terzi incardinato dall'opposto e notificato il 21/7/2021, nella esecutiva mobiliare con conseguente caducazione di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
2) Condanna il convenuto nei confronti degli attori complessivamente della CP_1
somma che liquida in €. 2.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento il 16/Ottobre/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
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