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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2016/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea AM Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2016 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. , ammesso al Patrocinio a Spese dello Parte_1 C.F._1
Stato con delibera del COA di Bologna del 5.12.2024, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
RI BI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Via Como n. 110 a Vittoria (RG), giusta procura in atti
APPELLANTE contro c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA - CONTUMACE
(c.f. ) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Marinoni (c.f.
), con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. C.F._3
giusta procura in atti Email_1
APPELLATA
(P.I. ) in persona dell'amministratore unico CP_4 P.IVA_4 CP_5
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Guastella
[...] C.F._4
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Como C.F._5
n. 110 a Vittoria (RG), giusta procura in atti pagina 1 di 16 APPELLATA
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._6
dall'Avv. Daniel Bertarelli (c.f. ed elettivamente domiciliata presso C.F._7
il suo studio in Bologna, Via degli Orti n. 9, giusta procura in atti
APPELLATA
c.f. ), quale cessionaria di e Controparte_7 P.IVA_5 Controparte_2
per essa (c.f. ), quale mandataria con rappresentanza di Controparte_8 P.IVA_5
(c.f. ), in persona del Controparte_9 P.IVA_6
legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Simone
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via C.F._8
BR LO n. 4, giusta procura in atti
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 879/2021 del 2.4.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 28.1.2025:
Appellante ): Parte_1
“-accogliere, sia per la forma che per il merito e con ogni statuizione, il presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dire e ritenere, con ogni statuizione, che il fideiussore
nulla deve all'appellata revocando/annullando il decreto ingiuntivo. Parte_1
- accertare l'illegittimità dei tassi di interesse applicati in virtù del contratto e/o la difformità del TAEG applicato rispetto a quello pattuito e la mancata approvazione del piano di ammortamento “alla francese”,
- dichiarare la nullità del contratto azionato in sede monitoria anche ai sensi degli artt. 1284
c.c. e 117 TUB co. 4 e 6;
- dichiarare la nullità/invalidità della decadenza del beneficio del termine;
- rideterminare i rapporti di dare-avere tra le parti, considerando nel TAEG/ISC tutte le remunerazioni, spese e commissioni collegate all'erogazione del credito e determinare un piano di ammortamento a tasso legale (ovvero al Tasso minimo dei Bot) con quote capitali costanti, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dalla per le rate già corrisposte CP_4
In subordine, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, rideterminare l'importo eventualmente dovuto.
Salvo ogni altro diritto e azione e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si insiste espressamente nella richiesta istruttori di CTU sul rapporto intercorrente tra e la al fine di determinare i tassi di interesse CP_1 CP_4 effettivamente applicati nel contratto di finanziamento chirografario n. 055-000-4526437-000
e la verifica del piano di ammortamento, in base a tutto quanto esposto nell'atto di appello.”
pagina 2 di 16 Appellata ): CP_4
“accogliere, sia per la forma che per il merito e con ogni statuizione, l'appello e in riforma della sentenza, dire e ritenere, con ogni statuizione, che il fideiussore Controparte_6 nulla deve all'appellata revocando/annullando il decreto ingiuntivo. CP_9
- accertare l'illegittimità dei tassi di interesse applicati in virtù del contratto e/o la difformità del TAEG applicato rispetto a quello pattuito e la mancata approvazione del piano di ammortamento “alla francese”,
- dichiarare la nullità del contratto azionato in sede monitoria anche ai sensi degli artt. 1284
c.c. e 117 TUB co. 4 e 6;
- dichiarare la nullità/invalidità della decadenza del beneficio del termine;
- rideterminare i rapporti di dare-avere tra le parti, considerando nel TAEG/ISC tutte le remunerazioni, spese e commissioni collegate all'erogazione del credito e determinare un piano di ammortamento a tasso legale (ovvero al Tasso minimo dei Bot) con quote capitali costanti, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dalla per le rate già corrisposte In subordine, sempre in riforma CP_4 dell'impugnata sentenza, rideterminare l'importo eventualmente dovuto da e dai CP_4 fideiussori.
Salvo ogni altro diritto e azione e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si chiede che l'adito Giudice disponga CTU sul rapporto intercorrente tra
e la al fine di determinare i tassi di interesse effettivamente applicati nel CP_1 CP_4 contratto di finanziamento chirografario n. 055-000-4526437-000 e la verifica del piano di ammortamento, in base a tutto quanto esposto nell'atto di appello.”
Appellata ): Controparte_6
“in via principale: dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti della SI.ra Controparte_6 in ragione dell'accordo transattivo già in atti intervenuto ed integralmente adempiuto e dunque conseguentemente estromettere la medesima SI.ra dal giudizio Controparte_6 in oggetto;
- per l'effetto, qualora cessionaria del credito da parte di Controparte_7 [...]
succeduta nella titolarità del credito ad dovesse Controparte_2 Controparte_1 perseverare nel rivolgere domande nei confronti della SI.ra , se ne Controparte_6 chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria da determinarsi in via equitativa;
- in estremo subordine e per mero tuziorismo difensivo, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni, anche istruttorie, come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.02.2022, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove.”
Appellata : Controparte_2
“in via preliminare e pregiudiziale
- accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità del presente appello, per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito
- rigettare l'avversa domanda in quanto infondata, immotivata e /o non provata e,
pagina 3 di 16 riconosciutane la correttezza e legittimità, confermare, in ogni sua parte, la sentenza appellata n. 879/2021, emessa in data 02/04/2021 dal Tribunale di Bologna e pubblicata in data 06/04/2021, a definizione del giudizio iscritto al n. 6830/2019 R.G. e, per l'effetto, respingere il presente appello.
Si confermano, ad ogni modo, le conclusioni rassegnante in primo grado, anche in via istruttoria, qui da intendersi integralmente riscritte e confermate.
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio”.
Intervenuta ( essionaria di : Controparte_7 Controparte_2
“in via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità del presente appello, per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito
- rigettare l'avversa domanda in quanto infondata, immotivata e /o non provata e, riconosciutane la correttezza e legittimità, confermare, in ogni sua parte, la sentenza appellata n. 879/2021, emessa in data 02/04/2021 dal Tribunale di Bologna e pubblicata in data 06/04/2021, a definizione del giudizio iscritto al n. 6830/2019 R.G. e, per l'effetto, respingere il presente appello.
Si confermano, ad ogni modo, le conclusioni rassegnante in primo grado, anche in via istruttoria, qui da intendersi integralmente riscritte e confermate.
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La e per essa (da qui ) otteneva dal Controparte_1 CP_10 CP_1
Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 925/2019 del 12.2.2019 per l'importo di €
19.691,63, oltre interessi convenzionali di mora, nei confronti della società CP_4
(da qui o debitrice principale) e dei sig. e CP_4 Controparte_6 [...]
in qualità di fideiussori della prima (da qui fideiussori), quale somma Parte_1
dovuta per residuo debito del mutuo chirografario n. 4526437 stipulato il 17.11.2014 per €
37.000,00.
2. Avverso il provvedimento monitorio, gli ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione, esponendo:
- il decreto ingiuntivo era nullo per difetto di prova del credito ex art. 633 c.p.c. non essendo prodotto l'estratto conto;
- il TAEG/ISC effettivamente applicato (10,85%) era superiore rispetto a quello pattuito
(6,68%);
- la aveva calcolato gli interessi secondo il piano di ammortamento “alla CP_9 francese”, pur in mancanza di specifico accordo e comunque ritenuto illegittimo.
Parte attrice concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda con conseguente nullità del decreto ingiuntivo e infondatezza della pretesa creditoria, con rideterminazione dei rapporti di pagina 4 di 16 dare/avere fra le parti.
3. Si costituiva in giudizio la e per essa Controparte_2 [...]
(da qui anche ) in qualità di cessionaria pro soluto di Controparte_3 CP_2
a seguito di contratto di cessione dei crediti “in blocco” ex L. n. Controparte_1
130/1999 e art. 58 D.Lgs. 385/1993, esponendo:
- il decreto ingiuntivo non era nullo in quanto nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo per un contratto di finanziamento, era sufficiente versare in atti il contratto;
- il calcolo dei tassi applicati effettuato dagli opponenti era inattendibile in quanto adottato con metodologia errata e comunque gli interessi erano inferiori al Tasso Soglia
Usura (TSU);
- il sistema di ammortamento alla francese non comportava alcun anatocismo non implicando alcuna capitalizzazione degli interessi.
La convenuta concludeva quindi per il rigetto della domanda attrice e la conferma del provvedimento monitorio.
4. In sede di prima udienza del 16.7.2020, tenutasi in forma cartolare, gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione ad agire della in quanto non Controparte_2 era provato che il credito di fosse inserito fra quelli oggetto della cessione “in CP_1 blocco” ex art. 58 TUB, non essendo sufficiente la produzione dell'Avviso pubblicato in
TA IA.
5. Il Tribunale, con ordinanza a verbale del 16.7.2020, riteneva infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. all'esito della trattazione, con sentenza n. 879/2021 rigettava l'opposizione.
6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. , Parte_1
riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione della . CP_2
7. Si sono costituiti in giudizio la e la sig. CP_4 Controparte_6
aderendo alle difese del e chiedendo quindi l'accoglimento del gravame. Parte_1
8. Si costituiva la hiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo la Controparte_2
propria legittimazione ad agire.
9. non si costituiva in giudizio. Controparte_1
10. Successivamente, la e la sig. il Controparte_2 Controparte_6
14.2.2024 raggiungevano un accordo transattivo e pertanto la seconda chiedeva venisse pagina 5 di 16 dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al rapporto fra tali parti.
11. In data 23.1.2025, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la (da qui Controparte_7
e per essa la quale cessionaria pro soluto del credito CP_7 Controparte_8 vantato da in forza della cessione “in blocco” ex art. 58 TUB, dal Controparte_2
16.12.2024, chiedendo il rigetto dell'appello.
12. All'udienza del 28.1.2055, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
13. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di in quanto, sebbene Controparte_1
ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
14. In secondo luogo, la sig. con le note scritte di udienza del Controparte_6
27.1.2025, ha comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo il 14.2.2024 (allegato unitamente alle stesse) con la in detto accordo le parti hanno Controparte_2
concordato la definizione della presente controversia, con reciproche concessioni prevedendo la prosecuzione del presente giudizio con le altre parti. La sig. ha anche documentato CP_6
l'adempimento dell'accordo (non contestato) mediante deposito delle contabili di pagamento effettuate. Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere nel rapporto fra la sig.
da un lato e la dall'altro, ferme restando le Controparte_6 Controparte_2
rispettive posizioni nei confronti delle altre parti.
15. Infine, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata da e reiterata da Controparte_2 CP_7
secondo la quale l'atto di appello non rispetterebbe i canoni richiesti dalla disciplina processualistica, in quanto si sostanzierebbe in una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado, prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal Tribunale.
16. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con
pagina 6 di 16 certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice"
(Cass. n. 3679/2021).
17. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'TE assume essere stati compiuti dal primo giudice.
MERITO
18. Con il primo motivo di gravame (sub A), l'TE ritiene censurabile la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di quale successore a titolo particolare dell'originario Controparte_2
creditore . L'TE sostiene che la non sia titolare del credito CP_1 CP_2
azionato, non avendo provato l'inclusione del credito de quo fra quelli oggetto della cessione in “blocco” ex art. 58 TUB;
in particolare viene censurata la decisione impugnata laddove il
Tribunale – richiamando la propria ordinanza del 16.7.2020 – ha ritenuto sufficiente, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, il deposito in atti dell'Avviso pubblicato sulla TA IA ex art. 58 TUB (G.U. n. 91 del 3.8.2019) (1) contenente il link del sito internet ove poter verificare i dati identificativi del credito ceduto mediante il codice attribuito alla posizione debitoria. Secondo l'TE il solo deposito di tale Avviso in TA IA, non sarebbe sufficiente a provare la cessione, in quanto privo di indicazioni precise per ricondurre il credito azionato fra quelli ceduti “in blocco”, che non consentirebbe di individuare con certezza la cessione, tanto più che la cessione non sarebbe stata neppure annotata nel Registro delle Imprese.
19. Analogamente, l'TE ritiene che il difetto di legittimazione riguardi anche la successiva cessionaria la quale ha depositato copia del contratto di Controparte_7
cessione pro soluto dei crediti da del 13.12.2024 nel quale non risulta indicato CP_2
l'elenco dei crediti ceduti, nonché l'Avviso in G.U. n. 2 del 4.1.2025 (2) che non offrirebbe elementi certi dell'intervenuta cessione.
(1) Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione. (2) Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, come di volta in volta modificata e/o integrata (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come di volta in volta modificato e/o integrato (il "TUB"), unitamente all'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - unitamente al GDPR la "Normativa Privacy")
pagina 7 di 16 20. L'appellata (rectius l'intervenuta replica sostenendo che la legittimazione attiva CP_7
della deriva dal predetto Avviso in G.U. n. 91 del 3.8.2019, strumento ritenuto CP_2
idoneo a dimostrare la titolarità del credito ceduto e comunque la prova della cessione del credito sarebbe costituita dall'elenco prodotto come doc. n. 6 nel quale la posizione debitoria risulta indicata attraverso il NDG attribuito al debitore (n. 87476258) ricavabile dalla diffida del 2.5.2018 inviata all'TE.
21. Quanto, invece alla propria legittimazione attiva, sostiene che essa è provata CP_7
dall'Avviso in G.U. n. 2 del 4.1.2025, strumento ritenuto idoneo a dimostrare la titolarità del credito ceduto ed in particolare dal fatto che in esso si rimanda alla lista di crediti e relativi nominativi depositata presso lo Studio Notarile Gilardoni di Roma (non prodotto). Detta lista
– secondo – sarebbe sufficiente a provare l'avvenuta cessione del credito de quo e CP_7
quindi la propria titolarità del diritto, dato che l'TE avrebbe potuto in qualsiasi momento verificare la propria posizione presso il suddetto Notaio.
22. Le censure sono è fondate.
23. La questione attiene alla prova della titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria ovvero ad una questione di legittimazione sostanziale. La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Pertanto, di fronte alla contestazione della controparte, il cessionario ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione “in blocco” ex
D.Lgs. n. 385/1993 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione.
24. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari più recenti ai quali intende uniformarsi (v. C. App. Bologna sez. III, n. 173/2025; n. 311/2025, n.
880/2025). La parte che agisce in giudizio, dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. L'indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dalla Cassazione (v. n. 26127/2024) nel senso che la cessionaria a titolo particolare ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020), a meno che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n.
24798/2020).
25. Nell'ambito della cessione dei crediti "in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n.
pagina 8 di 16 385/1993), sia nelle operazioni di cartolarizzazione, con la pubblicazione dell'Avviso nella
TA IA, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (3).
26. La Corte di Cassazione ha però costantemente (v. Cass. n. 28790/2024, n. 17944/2023) e recentemente chiarito (v. Cass. n. 391/2025) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria “in blocco” di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni dalla controparte, si deve operare una distinzione tra a) l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi b) in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
27. Nel primo caso (sub a), l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'Avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella TA IA ex art. 58 TUB, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove però tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento
“in blocco”, in base alle sue caratteristiche concrete (v. Cass. n. 17944/2023). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione. Diverso, invece, è il secondo caso (sub b), e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che investe la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. SS.UU. n.
(3) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 9 di 16 2951/2016; n. 11744/2018; n. 16814/2024; n. 391/2025, n. 2511/2025) (4)
28. Ai fini che qui interessano, in sintesi, l'Avviso in G.U. può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove non sia contestata l'esistenza della cessione stessa, ma a condizione che contenga indicazioni sufficientemente precise per individuare il credito ceduto. Difatti “…la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 5478 del 2024, pag. 10-15 della motivazione, Cass. n. 7866 del 2024, pag.
5. e ss. della motivazione e Cass. n. 10786 del
2024, pag. 38 della motivazione) che la pubblicazione in TA IA della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella TA IA, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n. 14852/2024; idem n. 7866/2024).
29. Pertanto, ove la riconducibilità del credito fra quelli ceduti non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni nell'Avviso in G.U., è necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
30. Ricostruito il quadro giurisprudenziale e venendo alla fattispecie, quanto alla
(4) In tal caso, è stato precisato che “in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta - potendosi ricorrere a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c.- non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione”(così in motivazione Cass. n. 391/2025 cit.).
pagina 10 di 16 legittimazione della , a fronte dell'eccezione sollevata dall'TE già in CP_2
primo grado, la cessionaria non ha fornito la prova richiesta, non essendo ricavabile dalle indicazioni contenute nell'Avviso in G.U., la “certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione da parte di . CP_1
31. Esaminando l'Avviso della G.U. n. 91 del 3.8.2019, si legge testualmente che la cessione ha ad oggetto “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 ed il 2019 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e da collegati rapporti contrattuali non creditizi (ivi inclusi derivati finanziari), come meglio ivi indicati
(congiuntamente i "Contratti"). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti "deteriorati" in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione.”
32. I suddetti criteri di identificazione dei crediti per macro-categorie (crediti derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e da collegati rapporti contrattuali non creditizi), non soddisfano i requisiti minimi richiesti per l'individuazione del credito ceduto, attesa la loro estrema genericità considerato anche il lasso di tempo considerato (1968-2019).
D'altra parte l'Avviso rinvia alla definizione di “contratti” contenuta nel contratto di cessione che tuttavia non è stato depositato da e quindi non consente neppure di identificare CP_2
la macro-categoria. L'Avviso non permette quindi di individuare con certezza quali siano i crediti ceduti pendenti, né di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
33. La , da parte sua, non solo non ha prodotto l'atto di cessione, ma non ha CP_2
allegato e dimostrato quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti;
né ha indicato quali siano le caratteristiche del credito controverso che sarebbero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione “in blocco” e che consentano in maniera inequivocabile di stabilire se il credito de quo rientrava fra quelli ceduti.
34. Né peraltro sono stati forniti ulteriori elementi probatori a sostegno dell'inserimento del credito in questione fra quelli ceduti;
difatti, l'Avviso prevede che “Sul seguente sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili i dati indicativi dei
Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”. Ma l'appellata non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale ricondurre con certezza l'identificativo della posizione debitoria individuale (NDG) ad eccezione della diffida del 2.5.2018 e di un elenco (file in formato .pdf di ben 879 pagine) estraibile dal pagina 11 di 16 predetto sito internet. Detto elenco è un documento di formazione unilaterale, non sottoscritto, non riconducibile direttamente alla PROJECT (5) e quindi privo di rilevanza probatoria.
Peraltro, sebbene la predetta diffida del 2.5.2018 faccia riferimento ai rapporti n. 101482677 e
101482676, nel predetto elenco, con il NDG 0000000087476258 attribuito al debitore vengono indicati tre rapporti (101564334, 101482676 e 101482677), determinando un ulteriore elemento di incertezza.
35. Pertanto, la non ha fornito la prova richiesta della propria titolarità attiva del CP_2
rapporto in presenza di specifica contestazione della sussistenza del contratto di cessione, né essendovi chiari elementi idonei a garantire la “certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione da parte di . Va quindi dichiarato il difetto di CP_1
legittimazione di costituitasi nel presente giudizio di appello nella sua Controparte_2
qualità di cessionaria del credito vantato da Controparte_1
36. Ciò è sufficiente per ritenere che anche (cessionaria a sua volta di ) CP_7 CP_2
sia priva di legittimazione. Va comunque rilevato, che l'intervenuta sostiene che la prova della titolarità del credito ceduto sarebbe fornita oltre che dal contratto di cessione del
13.12.2024 anche dall'Avviso in G.U. n. 2/2025 ed in particolare dall'elenco disponibile presso il Notaio rogante. Quanto al contratto, il documento versato in atti (doc. 4) presenta innumerevoli “omissis” che non rende possibile individuare senza incertezza i crediti oggetto della cessione ed in particolare l'inclusione del credito de quo fra quelli ceduti, posto che il contratto indica un elenco di categorie “a titolo esemplificativo” (art. 2.1.1) (6), rinviando ad un successivo “Elenco di Crediti” (non allegato) che la avrebbe dovuto trasmettere CP_2
alla cessionaria, nel quale sarebbero stati indicati i nominativi dei debitori ceduti.
37. Non può ritenersi che tale titolarità sia comprovata neppure dal fatto che l'Avviso indica fra i requisiti per individuare e identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di esso nel “blocco” ceduto), l'inserimento del debitore nell'elenco depositato presso lo Studio
Notarile Gilardoni di Roma. Tale indicazione tuttavia non costituisce la prova del contenuto dell'elenco. avrebbe dovuto fornire la prova della propria legittimazione a mezzo CP_7
della produzione dell'estratto notarile del predetto elenco dei crediti ceduti, da cui si evinca in maniera inequivocabile che il credito verso l'TE rientrava fra quelli ceduti.
(5) In calce risulta solo la dicitura “Dott.ssa – Amministratore Unico” senza alcun riferimento Persona_1 alla . CP_2 (6) “a) tutti i crediti per il rimborso del capitale dei Finanziamenti dalla Data di Riferimento (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate); b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di mora) maturati e che matureranno sui Finanziamenti a partire dalla Data di Riferimento;
c) tutti i crediti per commissioni, penali e altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei Finanziamenti, danni e indennizzi;
d) tutti i crediti per il rimborso delle spese anche legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero di detti crediti.”
pagina 12 di 16 38. Non sono stati allegati ulteriori elementi in ordine alla determinazione certa del contratto ceduto, né vi è alcuna comunicazione da parte della cedente/cessionaria indirizzata al debitore ceduto da cui poter evincere detto collegamento.
39. In conclusione, non vi è prova in atti che il credito sia ricompreso fra quelli oggetto del contratto di cessione stipulato prima fra e la e successivamente fra CP_1 CP_2
quest'ultima e Ne discende che le appellate, benché gravate del corrispondente CP_7
onere fin dal momento della sua costituzione in giudizio, non hanno dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela inidonea a provare il contratto di cessione del credito in loro favore.
40. Pertanto va dichiarato il difetto della titolarità sostanziale del credito azionato in capo sia a con conseguente riforma della sentenza impugnata, sia a Controparte_2
Controparte_7
41. Passando alle altre censure, l'TE con il secondo motivo di gravame si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del contratto ex art. 117 TUB per difformità fra tasso contrattuale e TAEG/ISC, in quanto l'omessa od errata indicazione è riferibile solo ai contratti regolati dalla disciplina del credito al consumo;
in particolare, secondo parte TE, il contratto sarebbe nullo per difetto di indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) quale contenuto minimo determinato e strutturale, essendo essenziale per il cliente al fine di valutare l'operazione economica anche se “non consumatore”.
42. Il motivo è infondato.
43. Questa Corte ha in più occasioni osservato conformemente alla giurisprudenza maggioritaria (v. C. App. n. 1116/2021 – rel. Dott. Velotti;
n. 2503/2023) che l'ISC è un mero indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione e che pertanto ad esso non si applica l'art. 117 TUB. L'ISC è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003 e rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza,
Par l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. Difatti “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
pagina 13 di 16 finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” –
Cass. n. 39169/2021” (così in motivazione Cass. n. 14000/2023). D'altra parte, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell' , è prevista nel nostro Pt_3
ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma
1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“. Più di recente la Cassazione ha Pa precisato che “l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n.
26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”
(in motivazione Cass. n. 32811/2024).
44. Per quanto attiene alle censure contenute nel terzo motivo di gravame, l'TE sostiene l'illegittimità “c.d. ammortamento alla francese” per violazione del divieto di anatocismo, in quanto il meccanismo celerebbe una trasformazione del tasso di capitalizzazione semplice in quello composto;
difatti il mutuatario finirebbe per pagare gli interessi sugli interessi con un tasso reale superiore a quello stipulato, in quanto l'eventuale imputazione dei pagamenti al rimborso degli interessi, prima che al capitale, non consentirebbe alla parte mutuataria di conoscere l'effettivo costo dell'operazione, con conseguente nullità della clausola sugli interessi.
45. Il motivo è infondato.
46. Il sistema di “ammortamento alla francese" prevede il rimborso del capitale secondo rate costanti, costituite da una quota capitale e da una quota interessi, di cui la quota capitale è destinata ad aumentare progressivamente, mentre la quota interessi è destinata a diminuire progressivamente. Complessivamente tale forma di ammortamento risulta più onerosa per il mutuatario rispetto a quella del metodo c.d. "all'italiana" (caratterizzato dalla quota interessi decrescenti e dalla quota capitale costante), ma si deve escludere che essa produca i lamentati pagina 14 di 16 effetti anatocistici. L'ammortamento "alla francese" non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). Quindi l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. La legittimità del piano di ammortamento c.d.
“alla francese” è contenuta nella formula matematica che, per il prestito (x) – al tasso di interessi (y) – per il numero di rate (z), individua l'importo di quell'unica rata costante, idonea a rimborsare quello specifico e determinato prestito. La rata costante discende matematicamente quindi da elementi determinati al momento della stipula del contratto
(importo del prestito, tasso d'interesse, numero dei pagamenti periodici costanti) e, individuato l'ammontare della rata costante, è possibile determinare il piano di ammortamento. Il suddetto piano di ammortamento non importa quindi né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo. Pertanto, la tesi secondo cui il piano di “ammortamento alla francese" comporti l'applicazione di interessi anatocistici è infondata nei suoi presupposti concettuali (v. C. App. Bologna sez. III n. 1591/2023, n. 2490/2020; n. 708/2025; anche Cass.
n. 1168/2025, SS.UU, n. 15130/2024). La sentenza va quindi confermata, non sussistendo neppure i presupposti per l'ammissione di una CTU neppure in questo grado.
47. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, Controparte_2
va condannata a rifondere a e le spese del
[...] Parte_1 CP_4
giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147/2022.
48. va altresì condannata a rifondere a e Controparte_7 Parte_1
le spese del presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. CP_4
n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022.
49. Nulla per le spese nei confronti di rimasta contumace. Controparte_1
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere nel rapporto fra
[...]
da un lato e CP_6 Controparte_2
- in parziale accoglimento dell'appello, dichiara il difetto di legittimazione sostanziale di e di Controparte_2 Controparte_7
- rigetta per il resto l'appello nei limiti di cui in motivazione;
- condanna a rifondere a e Controparte_2 Parte_1 CP_4
le spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate complessivamente in €
[...]
2.500,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate, per ciascuna parte, in €
2.500,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a e le Controparte_7 Parte_1 CP_4 spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate, per ciascuna parte, in €
2.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto fra e la Controparte_6 Controparte_2
[...]
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_1
Bologna, 11 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea AM
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea AM Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2016 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. , ammesso al Patrocinio a Spese dello Parte_1 C.F._1
Stato con delibera del COA di Bologna del 5.12.2024, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
RI BI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Via Como n. 110 a Vittoria (RG), giusta procura in atti
APPELLANTE contro c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA - CONTUMACE
(c.f. ) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Marinoni (c.f.
), con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. C.F._3
giusta procura in atti Email_1
APPELLATA
(P.I. ) in persona dell'amministratore unico CP_4 P.IVA_4 CP_5
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Guastella
[...] C.F._4
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Como C.F._5
n. 110 a Vittoria (RG), giusta procura in atti pagina 1 di 16 APPELLATA
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._6
dall'Avv. Daniel Bertarelli (c.f. ed elettivamente domiciliata presso C.F._7
il suo studio in Bologna, Via degli Orti n. 9, giusta procura in atti
APPELLATA
c.f. ), quale cessionaria di e Controparte_7 P.IVA_5 Controparte_2
per essa (c.f. ), quale mandataria con rappresentanza di Controparte_8 P.IVA_5
(c.f. ), in persona del Controparte_9 P.IVA_6
legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Simone
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via C.F._8
BR LO n. 4, giusta procura in atti
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 879/2021 del 2.4.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 28.1.2025:
Appellante ): Parte_1
“-accogliere, sia per la forma che per il merito e con ogni statuizione, il presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dire e ritenere, con ogni statuizione, che il fideiussore
nulla deve all'appellata revocando/annullando il decreto ingiuntivo. Parte_1
- accertare l'illegittimità dei tassi di interesse applicati in virtù del contratto e/o la difformità del TAEG applicato rispetto a quello pattuito e la mancata approvazione del piano di ammortamento “alla francese”,
- dichiarare la nullità del contratto azionato in sede monitoria anche ai sensi degli artt. 1284
c.c. e 117 TUB co. 4 e 6;
- dichiarare la nullità/invalidità della decadenza del beneficio del termine;
- rideterminare i rapporti di dare-avere tra le parti, considerando nel TAEG/ISC tutte le remunerazioni, spese e commissioni collegate all'erogazione del credito e determinare un piano di ammortamento a tasso legale (ovvero al Tasso minimo dei Bot) con quote capitali costanti, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dalla per le rate già corrisposte CP_4
In subordine, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, rideterminare l'importo eventualmente dovuto.
Salvo ogni altro diritto e azione e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si insiste espressamente nella richiesta istruttori di CTU sul rapporto intercorrente tra e la al fine di determinare i tassi di interesse CP_1 CP_4 effettivamente applicati nel contratto di finanziamento chirografario n. 055-000-4526437-000
e la verifica del piano di ammortamento, in base a tutto quanto esposto nell'atto di appello.”
pagina 2 di 16 Appellata ): CP_4
“accogliere, sia per la forma che per il merito e con ogni statuizione, l'appello e in riforma della sentenza, dire e ritenere, con ogni statuizione, che il fideiussore Controparte_6 nulla deve all'appellata revocando/annullando il decreto ingiuntivo. CP_9
- accertare l'illegittimità dei tassi di interesse applicati in virtù del contratto e/o la difformità del TAEG applicato rispetto a quello pattuito e la mancata approvazione del piano di ammortamento “alla francese”,
- dichiarare la nullità del contratto azionato in sede monitoria anche ai sensi degli artt. 1284
c.c. e 117 TUB co. 4 e 6;
- dichiarare la nullità/invalidità della decadenza del beneficio del termine;
- rideterminare i rapporti di dare-avere tra le parti, considerando nel TAEG/ISC tutte le remunerazioni, spese e commissioni collegate all'erogazione del credito e determinare un piano di ammortamento a tasso legale (ovvero al Tasso minimo dei Bot) con quote capitali costanti, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dalla per le rate già corrisposte In subordine, sempre in riforma CP_4 dell'impugnata sentenza, rideterminare l'importo eventualmente dovuto da e dai CP_4 fideiussori.
Salvo ogni altro diritto e azione e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si chiede che l'adito Giudice disponga CTU sul rapporto intercorrente tra
e la al fine di determinare i tassi di interesse effettivamente applicati nel CP_1 CP_4 contratto di finanziamento chirografario n. 055-000-4526437-000 e la verifica del piano di ammortamento, in base a tutto quanto esposto nell'atto di appello.”
Appellata ): Controparte_6
“in via principale: dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti della SI.ra Controparte_6 in ragione dell'accordo transattivo già in atti intervenuto ed integralmente adempiuto e dunque conseguentemente estromettere la medesima SI.ra dal giudizio Controparte_6 in oggetto;
- per l'effetto, qualora cessionaria del credito da parte di Controparte_7 [...]
succeduta nella titolarità del credito ad dovesse Controparte_2 Controparte_1 perseverare nel rivolgere domande nei confronti della SI.ra , se ne Controparte_6 chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria da determinarsi in via equitativa;
- in estremo subordine e per mero tuziorismo difensivo, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni, anche istruttorie, come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.02.2022, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove.”
Appellata : Controparte_2
“in via preliminare e pregiudiziale
- accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità del presente appello, per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito
- rigettare l'avversa domanda in quanto infondata, immotivata e /o non provata e,
pagina 3 di 16 riconosciutane la correttezza e legittimità, confermare, in ogni sua parte, la sentenza appellata n. 879/2021, emessa in data 02/04/2021 dal Tribunale di Bologna e pubblicata in data 06/04/2021, a definizione del giudizio iscritto al n. 6830/2019 R.G. e, per l'effetto, respingere il presente appello.
Si confermano, ad ogni modo, le conclusioni rassegnante in primo grado, anche in via istruttoria, qui da intendersi integralmente riscritte e confermate.
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio”.
Intervenuta ( essionaria di : Controparte_7 Controparte_2
“in via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità del presente appello, per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito
- rigettare l'avversa domanda in quanto infondata, immotivata e /o non provata e, riconosciutane la correttezza e legittimità, confermare, in ogni sua parte, la sentenza appellata n. 879/2021, emessa in data 02/04/2021 dal Tribunale di Bologna e pubblicata in data 06/04/2021, a definizione del giudizio iscritto al n. 6830/2019 R.G. e, per l'effetto, respingere il presente appello.
Si confermano, ad ogni modo, le conclusioni rassegnante in primo grado, anche in via istruttoria, qui da intendersi integralmente riscritte e confermate.
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La e per essa (da qui ) otteneva dal Controparte_1 CP_10 CP_1
Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 925/2019 del 12.2.2019 per l'importo di €
19.691,63, oltre interessi convenzionali di mora, nei confronti della società CP_4
(da qui o debitrice principale) e dei sig. e CP_4 Controparte_6 [...]
in qualità di fideiussori della prima (da qui fideiussori), quale somma Parte_1
dovuta per residuo debito del mutuo chirografario n. 4526437 stipulato il 17.11.2014 per €
37.000,00.
2. Avverso il provvedimento monitorio, gli ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione, esponendo:
- il decreto ingiuntivo era nullo per difetto di prova del credito ex art. 633 c.p.c. non essendo prodotto l'estratto conto;
- il TAEG/ISC effettivamente applicato (10,85%) era superiore rispetto a quello pattuito
(6,68%);
- la aveva calcolato gli interessi secondo il piano di ammortamento “alla CP_9 francese”, pur in mancanza di specifico accordo e comunque ritenuto illegittimo.
Parte attrice concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda con conseguente nullità del decreto ingiuntivo e infondatezza della pretesa creditoria, con rideterminazione dei rapporti di pagina 4 di 16 dare/avere fra le parti.
3. Si costituiva in giudizio la e per essa Controparte_2 [...]
(da qui anche ) in qualità di cessionaria pro soluto di Controparte_3 CP_2
a seguito di contratto di cessione dei crediti “in blocco” ex L. n. Controparte_1
130/1999 e art. 58 D.Lgs. 385/1993, esponendo:
- il decreto ingiuntivo non era nullo in quanto nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo per un contratto di finanziamento, era sufficiente versare in atti il contratto;
- il calcolo dei tassi applicati effettuato dagli opponenti era inattendibile in quanto adottato con metodologia errata e comunque gli interessi erano inferiori al Tasso Soglia
Usura (TSU);
- il sistema di ammortamento alla francese non comportava alcun anatocismo non implicando alcuna capitalizzazione degli interessi.
La convenuta concludeva quindi per il rigetto della domanda attrice e la conferma del provvedimento monitorio.
4. In sede di prima udienza del 16.7.2020, tenutasi in forma cartolare, gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione ad agire della in quanto non Controparte_2 era provato che il credito di fosse inserito fra quelli oggetto della cessione “in CP_1 blocco” ex art. 58 TUB, non essendo sufficiente la produzione dell'Avviso pubblicato in
TA IA.
5. Il Tribunale, con ordinanza a verbale del 16.7.2020, riteneva infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. all'esito della trattazione, con sentenza n. 879/2021 rigettava l'opposizione.
6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. , Parte_1
riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione della . CP_2
7. Si sono costituiti in giudizio la e la sig. CP_4 Controparte_6
aderendo alle difese del e chiedendo quindi l'accoglimento del gravame. Parte_1
8. Si costituiva la hiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo la Controparte_2
propria legittimazione ad agire.
9. non si costituiva in giudizio. Controparte_1
10. Successivamente, la e la sig. il Controparte_2 Controparte_6
14.2.2024 raggiungevano un accordo transattivo e pertanto la seconda chiedeva venisse pagina 5 di 16 dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al rapporto fra tali parti.
11. In data 23.1.2025, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la (da qui Controparte_7
e per essa la quale cessionaria pro soluto del credito CP_7 Controparte_8 vantato da in forza della cessione “in blocco” ex art. 58 TUB, dal Controparte_2
16.12.2024, chiedendo il rigetto dell'appello.
12. All'udienza del 28.1.2055, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
13. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di in quanto, sebbene Controparte_1
ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
14. In secondo luogo, la sig. con le note scritte di udienza del Controparte_6
27.1.2025, ha comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo il 14.2.2024 (allegato unitamente alle stesse) con la in detto accordo le parti hanno Controparte_2
concordato la definizione della presente controversia, con reciproche concessioni prevedendo la prosecuzione del presente giudizio con le altre parti. La sig. ha anche documentato CP_6
l'adempimento dell'accordo (non contestato) mediante deposito delle contabili di pagamento effettuate. Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere nel rapporto fra la sig.
da un lato e la dall'altro, ferme restando le Controparte_6 Controparte_2
rispettive posizioni nei confronti delle altre parti.
15. Infine, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata da e reiterata da Controparte_2 CP_7
secondo la quale l'atto di appello non rispetterebbe i canoni richiesti dalla disciplina processualistica, in quanto si sostanzierebbe in una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado, prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal Tribunale.
16. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con
pagina 6 di 16 certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice"
(Cass. n. 3679/2021).
17. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'TE assume essere stati compiuti dal primo giudice.
MERITO
18. Con il primo motivo di gravame (sub A), l'TE ritiene censurabile la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di quale successore a titolo particolare dell'originario Controparte_2
creditore . L'TE sostiene che la non sia titolare del credito CP_1 CP_2
azionato, non avendo provato l'inclusione del credito de quo fra quelli oggetto della cessione in “blocco” ex art. 58 TUB;
in particolare viene censurata la decisione impugnata laddove il
Tribunale – richiamando la propria ordinanza del 16.7.2020 – ha ritenuto sufficiente, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, il deposito in atti dell'Avviso pubblicato sulla TA IA ex art. 58 TUB (G.U. n. 91 del 3.8.2019) (1) contenente il link del sito internet ove poter verificare i dati identificativi del credito ceduto mediante il codice attribuito alla posizione debitoria. Secondo l'TE il solo deposito di tale Avviso in TA IA, non sarebbe sufficiente a provare la cessione, in quanto privo di indicazioni precise per ricondurre il credito azionato fra quelli ceduti “in blocco”, che non consentirebbe di individuare con certezza la cessione, tanto più che la cessione non sarebbe stata neppure annotata nel Registro delle Imprese.
19. Analogamente, l'TE ritiene che il difetto di legittimazione riguardi anche la successiva cessionaria la quale ha depositato copia del contratto di Controparte_7
cessione pro soluto dei crediti da del 13.12.2024 nel quale non risulta indicato CP_2
l'elenco dei crediti ceduti, nonché l'Avviso in G.U. n. 2 del 4.1.2025 (2) che non offrirebbe elementi certi dell'intervenuta cessione.
(1) Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione. (2) Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, come di volta in volta modificata e/o integrata (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come di volta in volta modificato e/o integrato (il "TUB"), unitamente all'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - unitamente al GDPR la "Normativa Privacy")
pagina 7 di 16 20. L'appellata (rectius l'intervenuta replica sostenendo che la legittimazione attiva CP_7
della deriva dal predetto Avviso in G.U. n. 91 del 3.8.2019, strumento ritenuto CP_2
idoneo a dimostrare la titolarità del credito ceduto e comunque la prova della cessione del credito sarebbe costituita dall'elenco prodotto come doc. n. 6 nel quale la posizione debitoria risulta indicata attraverso il NDG attribuito al debitore (n. 87476258) ricavabile dalla diffida del 2.5.2018 inviata all'TE.
21. Quanto, invece alla propria legittimazione attiva, sostiene che essa è provata CP_7
dall'Avviso in G.U. n. 2 del 4.1.2025, strumento ritenuto idoneo a dimostrare la titolarità del credito ceduto ed in particolare dal fatto che in esso si rimanda alla lista di crediti e relativi nominativi depositata presso lo Studio Notarile Gilardoni di Roma (non prodotto). Detta lista
– secondo – sarebbe sufficiente a provare l'avvenuta cessione del credito de quo e CP_7
quindi la propria titolarità del diritto, dato che l'TE avrebbe potuto in qualsiasi momento verificare la propria posizione presso il suddetto Notaio.
22. Le censure sono è fondate.
23. La questione attiene alla prova della titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria ovvero ad una questione di legittimazione sostanziale. La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Pertanto, di fronte alla contestazione della controparte, il cessionario ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione “in blocco” ex
D.Lgs. n. 385/1993 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione.
24. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari più recenti ai quali intende uniformarsi (v. C. App. Bologna sez. III, n. 173/2025; n. 311/2025, n.
880/2025). La parte che agisce in giudizio, dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. L'indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dalla Cassazione (v. n. 26127/2024) nel senso che la cessionaria a titolo particolare ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020), a meno che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n.
24798/2020).
25. Nell'ambito della cessione dei crediti "in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n.
pagina 8 di 16 385/1993), sia nelle operazioni di cartolarizzazione, con la pubblicazione dell'Avviso nella
TA IA, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (3).
26. La Corte di Cassazione ha però costantemente (v. Cass. n. 28790/2024, n. 17944/2023) e recentemente chiarito (v. Cass. n. 391/2025) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria “in blocco” di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni dalla controparte, si deve operare una distinzione tra a) l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi b) in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
27. Nel primo caso (sub a), l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'Avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella TA IA ex art. 58 TUB, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove però tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento
“in blocco”, in base alle sue caratteristiche concrete (v. Cass. n. 17944/2023). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione. Diverso, invece, è il secondo caso (sub b), e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che investe la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. SS.UU. n.
(3) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 9 di 16 2951/2016; n. 11744/2018; n. 16814/2024; n. 391/2025, n. 2511/2025) (4)
28. Ai fini che qui interessano, in sintesi, l'Avviso in G.U. può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove non sia contestata l'esistenza della cessione stessa, ma a condizione che contenga indicazioni sufficientemente precise per individuare il credito ceduto. Difatti “…la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 5478 del 2024, pag. 10-15 della motivazione, Cass. n. 7866 del 2024, pag.
5. e ss. della motivazione e Cass. n. 10786 del
2024, pag. 38 della motivazione) che la pubblicazione in TA IA della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella TA IA, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n. 14852/2024; idem n. 7866/2024).
29. Pertanto, ove la riconducibilità del credito fra quelli ceduti non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni nell'Avviso in G.U., è necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
30. Ricostruito il quadro giurisprudenziale e venendo alla fattispecie, quanto alla
(4) In tal caso, è stato precisato che “in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta - potendosi ricorrere a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c.- non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione”(così in motivazione Cass. n. 391/2025 cit.).
pagina 10 di 16 legittimazione della , a fronte dell'eccezione sollevata dall'TE già in CP_2
primo grado, la cessionaria non ha fornito la prova richiesta, non essendo ricavabile dalle indicazioni contenute nell'Avviso in G.U., la “certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione da parte di . CP_1
31. Esaminando l'Avviso della G.U. n. 91 del 3.8.2019, si legge testualmente che la cessione ha ad oggetto “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 ed il 2019 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e da collegati rapporti contrattuali non creditizi (ivi inclusi derivati finanziari), come meglio ivi indicati
(congiuntamente i "Contratti"). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti "deteriorati" in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione.”
32. I suddetti criteri di identificazione dei crediti per macro-categorie (crediti derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e da collegati rapporti contrattuali non creditizi), non soddisfano i requisiti minimi richiesti per l'individuazione del credito ceduto, attesa la loro estrema genericità considerato anche il lasso di tempo considerato (1968-2019).
D'altra parte l'Avviso rinvia alla definizione di “contratti” contenuta nel contratto di cessione che tuttavia non è stato depositato da e quindi non consente neppure di identificare CP_2
la macro-categoria. L'Avviso non permette quindi di individuare con certezza quali siano i crediti ceduti pendenti, né di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
33. La , da parte sua, non solo non ha prodotto l'atto di cessione, ma non ha CP_2
allegato e dimostrato quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti;
né ha indicato quali siano le caratteristiche del credito controverso che sarebbero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione “in blocco” e che consentano in maniera inequivocabile di stabilire se il credito de quo rientrava fra quelli ceduti.
34. Né peraltro sono stati forniti ulteriori elementi probatori a sostegno dell'inserimento del credito in questione fra quelli ceduti;
difatti, l'Avviso prevede che “Sul seguente sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili i dati indicativi dei
Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”. Ma l'appellata non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale ricondurre con certezza l'identificativo della posizione debitoria individuale (NDG) ad eccezione della diffida del 2.5.2018 e di un elenco (file in formato .pdf di ben 879 pagine) estraibile dal pagina 11 di 16 predetto sito internet. Detto elenco è un documento di formazione unilaterale, non sottoscritto, non riconducibile direttamente alla PROJECT (5) e quindi privo di rilevanza probatoria.
Peraltro, sebbene la predetta diffida del 2.5.2018 faccia riferimento ai rapporti n. 101482677 e
101482676, nel predetto elenco, con il NDG 0000000087476258 attribuito al debitore vengono indicati tre rapporti (101564334, 101482676 e 101482677), determinando un ulteriore elemento di incertezza.
35. Pertanto, la non ha fornito la prova richiesta della propria titolarità attiva del CP_2
rapporto in presenza di specifica contestazione della sussistenza del contratto di cessione, né essendovi chiari elementi idonei a garantire la “certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione da parte di . Va quindi dichiarato il difetto di CP_1
legittimazione di costituitasi nel presente giudizio di appello nella sua Controparte_2
qualità di cessionaria del credito vantato da Controparte_1
36. Ciò è sufficiente per ritenere che anche (cessionaria a sua volta di ) CP_7 CP_2
sia priva di legittimazione. Va comunque rilevato, che l'intervenuta sostiene che la prova della titolarità del credito ceduto sarebbe fornita oltre che dal contratto di cessione del
13.12.2024 anche dall'Avviso in G.U. n. 2/2025 ed in particolare dall'elenco disponibile presso il Notaio rogante. Quanto al contratto, il documento versato in atti (doc. 4) presenta innumerevoli “omissis” che non rende possibile individuare senza incertezza i crediti oggetto della cessione ed in particolare l'inclusione del credito de quo fra quelli ceduti, posto che il contratto indica un elenco di categorie “a titolo esemplificativo” (art. 2.1.1) (6), rinviando ad un successivo “Elenco di Crediti” (non allegato) che la avrebbe dovuto trasmettere CP_2
alla cessionaria, nel quale sarebbero stati indicati i nominativi dei debitori ceduti.
37. Non può ritenersi che tale titolarità sia comprovata neppure dal fatto che l'Avviso indica fra i requisiti per individuare e identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di esso nel “blocco” ceduto), l'inserimento del debitore nell'elenco depositato presso lo Studio
Notarile Gilardoni di Roma. Tale indicazione tuttavia non costituisce la prova del contenuto dell'elenco. avrebbe dovuto fornire la prova della propria legittimazione a mezzo CP_7
della produzione dell'estratto notarile del predetto elenco dei crediti ceduti, da cui si evinca in maniera inequivocabile che il credito verso l'TE rientrava fra quelli ceduti.
(5) In calce risulta solo la dicitura “Dott.ssa – Amministratore Unico” senza alcun riferimento Persona_1 alla . CP_2 (6) “a) tutti i crediti per il rimborso del capitale dei Finanziamenti dalla Data di Riferimento (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate); b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di mora) maturati e che matureranno sui Finanziamenti a partire dalla Data di Riferimento;
c) tutti i crediti per commissioni, penali e altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei Finanziamenti, danni e indennizzi;
d) tutti i crediti per il rimborso delle spese anche legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero di detti crediti.”
pagina 12 di 16 38. Non sono stati allegati ulteriori elementi in ordine alla determinazione certa del contratto ceduto, né vi è alcuna comunicazione da parte della cedente/cessionaria indirizzata al debitore ceduto da cui poter evincere detto collegamento.
39. In conclusione, non vi è prova in atti che il credito sia ricompreso fra quelli oggetto del contratto di cessione stipulato prima fra e la e successivamente fra CP_1 CP_2
quest'ultima e Ne discende che le appellate, benché gravate del corrispondente CP_7
onere fin dal momento della sua costituzione in giudizio, non hanno dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela inidonea a provare il contratto di cessione del credito in loro favore.
40. Pertanto va dichiarato il difetto della titolarità sostanziale del credito azionato in capo sia a con conseguente riforma della sentenza impugnata, sia a Controparte_2
Controparte_7
41. Passando alle altre censure, l'TE con il secondo motivo di gravame si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del contratto ex art. 117 TUB per difformità fra tasso contrattuale e TAEG/ISC, in quanto l'omessa od errata indicazione è riferibile solo ai contratti regolati dalla disciplina del credito al consumo;
in particolare, secondo parte TE, il contratto sarebbe nullo per difetto di indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) quale contenuto minimo determinato e strutturale, essendo essenziale per il cliente al fine di valutare l'operazione economica anche se “non consumatore”.
42. Il motivo è infondato.
43. Questa Corte ha in più occasioni osservato conformemente alla giurisprudenza maggioritaria (v. C. App. n. 1116/2021 – rel. Dott. Velotti;
n. 2503/2023) che l'ISC è un mero indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione e che pertanto ad esso non si applica l'art. 117 TUB. L'ISC è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003 e rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza,
Par l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. Difatti “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
pagina 13 di 16 finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” –
Cass. n. 39169/2021” (così in motivazione Cass. n. 14000/2023). D'altra parte, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell' , è prevista nel nostro Pt_3
ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma
1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“. Più di recente la Cassazione ha Pa precisato che “l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n.
26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”
(in motivazione Cass. n. 32811/2024).
44. Per quanto attiene alle censure contenute nel terzo motivo di gravame, l'TE sostiene l'illegittimità “c.d. ammortamento alla francese” per violazione del divieto di anatocismo, in quanto il meccanismo celerebbe una trasformazione del tasso di capitalizzazione semplice in quello composto;
difatti il mutuatario finirebbe per pagare gli interessi sugli interessi con un tasso reale superiore a quello stipulato, in quanto l'eventuale imputazione dei pagamenti al rimborso degli interessi, prima che al capitale, non consentirebbe alla parte mutuataria di conoscere l'effettivo costo dell'operazione, con conseguente nullità della clausola sugli interessi.
45. Il motivo è infondato.
46. Il sistema di “ammortamento alla francese" prevede il rimborso del capitale secondo rate costanti, costituite da una quota capitale e da una quota interessi, di cui la quota capitale è destinata ad aumentare progressivamente, mentre la quota interessi è destinata a diminuire progressivamente. Complessivamente tale forma di ammortamento risulta più onerosa per il mutuatario rispetto a quella del metodo c.d. "all'italiana" (caratterizzato dalla quota interessi decrescenti e dalla quota capitale costante), ma si deve escludere che essa produca i lamentati pagina 14 di 16 effetti anatocistici. L'ammortamento "alla francese" non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). Quindi l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. La legittimità del piano di ammortamento c.d.
“alla francese” è contenuta nella formula matematica che, per il prestito (x) – al tasso di interessi (y) – per il numero di rate (z), individua l'importo di quell'unica rata costante, idonea a rimborsare quello specifico e determinato prestito. La rata costante discende matematicamente quindi da elementi determinati al momento della stipula del contratto
(importo del prestito, tasso d'interesse, numero dei pagamenti periodici costanti) e, individuato l'ammontare della rata costante, è possibile determinare il piano di ammortamento. Il suddetto piano di ammortamento non importa quindi né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo. Pertanto, la tesi secondo cui il piano di “ammortamento alla francese" comporti l'applicazione di interessi anatocistici è infondata nei suoi presupposti concettuali (v. C. App. Bologna sez. III n. 1591/2023, n. 2490/2020; n. 708/2025; anche Cass.
n. 1168/2025, SS.UU, n. 15130/2024). La sentenza va quindi confermata, non sussistendo neppure i presupposti per l'ammissione di una CTU neppure in questo grado.
47. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, Controparte_2
va condannata a rifondere a e le spese del
[...] Parte_1 CP_4
giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147/2022.
48. va altresì condannata a rifondere a e Controparte_7 Parte_1
le spese del presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. CP_4
n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022.
49. Nulla per le spese nei confronti di rimasta contumace. Controparte_1
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere nel rapporto fra
[...]
da un lato e CP_6 Controparte_2
- in parziale accoglimento dell'appello, dichiara il difetto di legittimazione sostanziale di e di Controparte_2 Controparte_7
- rigetta per il resto l'appello nei limiti di cui in motivazione;
- condanna a rifondere a e Controparte_2 Parte_1 CP_4
le spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate complessivamente in €
[...]
2.500,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate, per ciascuna parte, in €
2.500,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a e le Controparte_7 Parte_1 CP_4 spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate, per ciascuna parte, in €
2.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto fra e la Controparte_6 Controparte_2
[...]
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_1
Bologna, 11 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea AM
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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