Decreto presidenziale 16 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 27 ottobre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, n. 55;
per l’esecuzione del giudicato
della sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro del 26.06.2024 n.-OMISSIS-, passata in giudicato di riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere” del ricorrente e delle relative provvidenze.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025, il pres. NC TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Con atto notificato in data 18.7.2025 e depositato in data 29.7.2025, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza all’epigrafata sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro del 26.6.2024 n.-OMISSIS-, dispositiva del riconoscimento, in suo favore, dello status di “ vittima del dovere ” -per postumi relativi all’evento di servizio occorso in data 23.4.2021, riconducibili a Tabella A) Ctg. 8^ allegata al D.P.R. 23.12.1978 n. 915, con riduzione della capacità lavorativa del 25%- nonché della condanna, a carico del Ministero dell’Interno, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di €. 3.200,00 (tremiladuecento), oltre al 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.
Ha premesso che, con il Decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 4.2.2025, notificato il 18.4.2025, reso in esecuzione dell’epigrafata sentenza, gli è stato applicato il coefficiente corrispondente a Tab. A) 8^ Ctg. e che, dalla somma liquidata pari ad €. 50.000,00, gli è stata decurtata la somma liquidata a titolo di equo indennizzo, non cumulabile con l’emolumento de quo , pari ad €. 2.134,64, per cui, sul dovuto, gli è stata calcolata la rivalutazione monetaria secondo il coefficiente di rivalutazione I.S.T.A.T., individuato in €. 1.430,00 al momento dell’adozione del decreto.
Ha evidenziato che, con successiva nota del 22.4.2025, ha contestato la base di calcolo, rilevando, in sostanza, che la P.A., pur avendo correttamente tenuto conto della percentuale del 25%, avrebbe erroneamente determinato per difetto la cifra da moltiplicare per punto percentuale, in luogo di quella di €. 2.888,00, a suo avviso spettante per effetto della rivalutazione degli indici ISTAT per l’anno 2025.
Con il presente ricorso, ha lamentato che la P.A., con nota del successivo 24.4.2025, ha respinto le suddette osservazioni confermando le determinazioni già assunte ed inoltre, non gli avrebbe corrisposto le somme dovute a titolo di spese di giudizio, nonostante il Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno, con nota del 29.1.2025, avesse inviato alla Prefettura U.T.G. di Ancona la citata sentenza ai fini della liquidazione delle spese di lite e del proforma di parcella richiesto, dell’importo complessivo di €. 3.827,2 con relativo addebito di spesa per il corrente esercizio finanziario al cap. 2689.
Ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 30.7.2025, si è costituita formalmente la P.A. e, in data 25.9.2025, ha depositato la documentazione del caso, fra cui la nota della Prefettura di Ancona (all.1), da cui risulta che, con ordine di accreditamento n. 48 cap. 2689 del 22.7.2025, sono state versate al ricorrente anche le somme dovute a titolo di spese processuali, su conto corrente di cui risulta espressamente indicato l’IBAN.
Alla camera di consiglio del 22.10.2025 il ricorso è passato in decisione.
Con Ordinanza Tar Marche Sez. 1° del 27.10.2025 n. -OMISSIS-, è stato reso avviso, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, cpa:
- della possibile inammissibilità del presente ricorso, ai sensi dell’art. 11, comma 2°, cpa, per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, quanto alle questioni svolte a sostegno del ricorso per l’ottemperanza;
-della possibile cessazione della materia del contendere , ai sensi dell’art. 34, comma 5°, cpa, quanto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore del ricorrente con l’epigrafata sentenza.
Contestualmente, la suddetta Ordinanza Tar Marche Sez. 1° del 27.10.2025 n. -OMISSIS- ha assegnato alle parti 30 (trenta) giorni per presentare memorie.
Con memoria depositata in data 25.11.2025, il ricorrente ha dichiarato di condividere l’orientamento del Collegio circa le questioni rilevate ex officio relative al difetto di giurisdizione ed ha poi dichiarato di voler rinunziare al ricorso, mentre, per quanto concerne le spese di lite, disposte con la sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro del 26.6.2024 n.-OMISSIS-, ne ha confermato l’integrale liquidazione nelle more del presente giudizio.
2. Le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione in favore delle vittime del dovere, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alle leggi n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e n. 206 del 2004, ricadono nella sfera di giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 442 c.p.c., in quanto la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari si configura quale vero e proprio diritto soggettivo, essendo la Pubblica Amministrazione priva di ogni potere discrezionale, sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità - circoscritti alla qualificazione dell'evento come riconducibile ad uno di quelli tipici - sia con riferimento all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge (così: Cassazione Civile Sez. Un., Ordinanza n. 21606 del 22 agosto 2019; Cassazione Civile Sez. Un., 16 novembre 2016, n. 23300; Cassazione Civile Sez. Un., Ordinanza 13 gennaio 2017 n. 759; Cassazione Civile Sez. Un., Ordinanza n. 8982 dell’11 aprile 2018; Cassazione Civile Sez. Un., Ordinanza 30 luglio 2020, n.16451; Cons. Stato, Sez. I, parere, 24 luglio 2017, n. 1752; TAR Lazio, Sezione Prima Bis 14/09/2020 n.9556).
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le Ordinanze n. 23300 del 16 novembre 2016 e n. 759 del 13 gennaio 2017 -i cui contenuti sono stati poi costantemente ribaditi in pronunce successive - ha chiarito che “ in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell’art. 1, comma 563, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale ”.
2.1. Com’è noto, il Giudice Amministrativo dell'ottemperanza non ha la possibilità di integrare in alcun modo la sentenza resa dal Giudice Ordinario, essendo rigidamente vincolato al comando giudiziale contenuto nella sentenza e non potendo dar vita a quell'attività ulteriore di precisazione ed integrazione del giudicato, che, invece, contraddistingue l'ottemperanza alle sentenze rese dal Giudice Amministrativo, in quanto non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, attribuita alla sfera di giurisdizione del Giudice Ordinario ( ex plurimis : Tar Lazio, sez. III, 15 febbraio 2024, n. 3053; Tar Lombardia, sez. II, 12 ottobre 2023, n. 2308).
2.2.Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro 26.6.2024 n.-OMISSIS- così statuisce: “ DICHIARA che il ricorrente deve essere ritenuto «Vittima del Dovere» con riferimento ai postumi dell’episodio del 23/4/24, ricondotti alla Tabella A categoria 8 con riduzione della capacità lavorativa del 25% ” e “ CONDANNA l’Amministrazione convenuta, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge ”, senza nulla disporre in ordine al quantum dovuto al ricorrente né in ordine ai coefficienti da applicare.
Conseguentemente, il Decreto n. -OMISSIS- del 4.2.2025, notificato il 18.4.2025, reso in adempimento alla suddetta sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro 26.6.2024 n.-OMISSIS-, non può essere sindacato da questo Giudice quanto ai suoi contenuti non regolati dalla sentenza, stante l’evidente difetto di giurisdizione, per cui ogni doglianza al riguardo potrebbe essere svolta con azione autonoma, da proporsi davanti al Giudice Ordinario.
2.3.L’atto di rinunzia al ricorso, proposto dal ricorrente con la memoria depositata in data 25.11.2025, non risulta coerente con le previsioni di cui all’art. 84, comma 3, del cpa, a norma del quale: “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza”, in quanto, nella specie, la notifica risulta essere stata effettuata oltre il previsto termine dei “dieci giorni prima dell’udienza”.
Tuttavia, pur in assenza delle formalità previste per una rituale rinunzia, dal comportamento processuale di parte ricorrente, si desume, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c, cpa.
2.4.Ad avviso del Collegio, il difetto di interesse (o la sua sopravvenienza) -attinendo ad una delle condizioni dell’azione, ai sensi dell’art. 100 cpc, applicabile al processo amministrativo in forza del “rinvio esterno” di cui all’art. 39, comma 1°, cpa- costituisce la questione in rito primaria, che va esaminata in via prioritaria, anche rispetto alla questione relativa alla sussistenza della giurisdizione che concerne la ripartizione del contenzioso tra i diversi ordini giudiziari e che, infatti, in assenza di interesse al ricorso, sarebbe esaminata inutilmente, senza alcuna rilevanza rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio ( conf.: T.A.R. Latina, 14.2.2006, n.145; Tar Liguria, Sez. II, 12.6.1997 n. 216; Cons. Stato, Sez. IV, 17.2. 1997 n. 122).
Né in relazione alla questione di giurisdizione, oramai pacifica e consolidata nel corso del tempo, sussiste un interesse pubblico alla relativa disamina.
2.5.Applicando le precitate coordinate ermeneutiche al caso di specie, il presente ricorso si appalesa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c, cpa, mentre va dichiarata la cessazione della materia del contendere , ai sensi dell’art. 34, comma 5°, cpa, quanto alla deduzione relativa al pagamento delle spese di lite, liquidate con l’epigrafata sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro n.-OMISSIS-/2024 del 26.06.2024 .
3.Le spese del presente giudizio di ottemperanza possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
-dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c, cpa ;
- dichiara la cessazione della materia del contendere , ai sensi dell’art. 34, comma 5°, cpa, quanto alla deduzione relativa al pagamento delle spese di giudizio, liquidate con l’epigrafata sentenza.
Spese del presente giudizio integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 22 ottobre 2025, 3 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NC TA, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.