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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/08/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 545 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Gianfrancesco Vetere Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Umberto Ferrato
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Opposizione a pignoramento. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Il tribunale di Cosenza – adito con ricorso in monitorio da – ha emesso il decreto Parte_1
n° 254/04 con cui ha ingiunto a titolare della ditta individuale Sud Strade, di Parte_2 pagargli quanto gli doveva a titolo di trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità.
2) Sulla base di quel titolo giudiziale, con sentenza n° 1238/2014 del 23.10.2014, il tribunale di Castrovillari ha posto a carico del Fondo di garanzia istituito presso l' il pagamento delle CP_2 corrispondenti prestazioni economiche previdenziali, per l'importo di cui al decreto ingiuntivo n° 254/04.
3) Contro la successiva azione esecutiva, preannunciata con precetto notificato all' il 9.7.2015 CP_2 ed intentata con pignoramento presso terzi notificato il 13.11.2015, l' ha Parte_3 proposto opposizione al tribunale di Castrovillari che, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha accolto nel merito le ragioni dell' . CP_2
4) Ha infatti dichiarato “l'insussistenza originaria del diritto della parte resistente opposta di procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo giudiziale esaminato” sulla base delle seguenti motivazioni:
“Nel merito l'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento. Innanzitutto, occorre chiarire che la presente opposizione è circoscritta ai soli crediti pretesi dal CP_ lavoratore opposto, secondo quanto chiarito nell'atto oppositivo dall' CP_ Pertanto, rimane fuori dal tema decisionale il debito a carico dell' nei confronti del procuratore della parte opposta a titolo di compensi professionali. CP_ A ben vedere, infatti, dall'atto di pignoramento presso terzi prodotto dall' vengono azionati due distinti titoli giudiziali: 1) la sentenza del Tribunale di Rossano n. 1238/2014 azionata nell'interesse dell'avv. Vetere;
2) il decreto ingiuntivo n. 254/2004 del Tribunale di Cosenza azionato nell'interesse del lavoratore opposto. Del primo titolo non si controverte in questo giudizio ma solo del secondo. Tanto è chiarito nell'atto di opposizione. CP_ Ebbene, dalla produzione dell' emerge in modo incontrovertibile la quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore opposto in data 18.06.2009 che corrobora il soddisfacimento integrale dell'obbligazione pecuniaria in esame vantata a titolo di Tfr e mensilità spettanti. Tanto conforta l'accoglimento integrale della promossa opposizione. In concreto per comprendere le ragioni della decisione appena presa occorre puntualizzare che il giudizio in esame, trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata con il pignoramento presso terzi, è circoscritto al solo accertamento di sussistenza dei requisiti prescritti ex lege del titolo azionato per poterlo ritenere valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. utile a procedere in via esecutiva. Nessun'altra domanda afferente al merito delle pretese azionate esecutivamente, pertanto, potrebbe essere anche solo astrattamente vagliata in questo giudizio, essendo, detto giudizio oppositivo, limitato al solo accertamento della sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata1. Esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti potrebbero essere dedotti, accertati e vagliati in questo giudizio2. A tal proposito si consideri che perché possa intraprendersi validamente un'azione esecutiva risulta imprescindibile la sussistenza non solo di un valido titolo esecutivo ma soprattutto che questo riguardi un credito caratterizzato dai presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità, e quindi dell'attualità dell'obbligazione vantata, secondo quanto espressamente richiesto dall'art. 474 c.p.c.3 Ebbene, alla luce di tutto quanto rappresentato e documentato dalle parti occorre concludere per l'insussistenza dell'obbligazione pecuniaria azionata nell'interesse del lavoratore opposto, risultando già da tempo soddisfatto integralmente il credito dallo stesso vantato. Tanto conforta la fondatezza delle doglianze mosse dalla parte opponente, dovendo ritenere il credito intimato nell'interesse del lavoratore ampiamente soddisfatto. Ne consegue l'accoglimento della proposta opposizione. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate. Deve essere affermata l'insussistenza originaria in capo alla parte resistente opposta del diritto di procedere all'esecuzione forzata in forza del titolo giudiziale esaminato”.
5) Di tale decisione il si duole in appello denunciando: 1) l'inammissibilità dell'eccezione di Pt_1 pagamento che l' non aveva sollevato nel giudizio di cognizione definito con la sentenza posta CP_2 1238/14 a base dell'esecuzione intrapresa;
2) la mancata ammissione della consulenza tecnica contabile che egli aveva sollecitato per dimostrare l'irrilevanza, ai fini del decidere, del quietanzato pagamento documentato dall' ; 3) l'inutilizzabilità di quella stessa quietanza che egli aveva CP_2 disconosciuto. Chiede pertanto che l'opposizione sia dichiarata inammissibile e, nel merito, infondata.
CP_ 6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello merita accoglimento.
9) In primo luogo, occorre precisare che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il pignoramento opposto, così come il prodromico atto di precetto, avevano a base proprio la sentenza CP_ del tribunale di Castrovillari n° 1238/14, con cui il Fondo di Garanzia gestito dall' era stato condannato a pagare al le ultime tre mensilità e il Tfr relativi al rapporto di lavoro che il Pt_1 aveva intrattenuto con Sud Strade di IN IU, secondo gli importi di cui al decreto Pt_1 ingiuntivo n° 254/04 che il tribunale di Cosenza aveva emesso nei confronti del datore di lavoro.
10) Risulta quindi manifestamente erronea l'affermazione del tribunale, secondo cui A ben vedere, CP_ infatti, dall'atto di pignoramento presso terzi prodotto dall' vengono azionati due distinti titoli giudiziali: 1) la sentenza del Tribunale di Rossano n. 1238/2014 azionata nell'interesse dell'avv. Vetere;
2) il decreto ingiuntivo n. 254/2004 del Tribunale di Cosenza azionato nell'interesse del lavoratore opposto.
11) Nell'atto di pignoramento, infatti, si faceva espresso riferimento ai crediti del lavoratore di cui CP_ alla sentenza n° 1238/14 (emessa nei confronti dell' e del decreto ingiuntivo n° 254/04 (emesso nei confronti del datore di lavoro).
12) Tanto chiarito, l'appello deve essere accolto rivelandosi assorbente la denunciata inammissibilità dell'eccezione di pagamento che l' ha formulato solo nel giudizio di esecuzione, benché il CP_2 pagamento dedotto in eccezione, in quanto avvenuto il 18.6.09, fosse anteriore alla definizione del giudizio di cognizione in cui si è formato il titolo giudiziale che è posto a fondamento dell'azione esecutiva opposta, ovvero la sentenza n° 1238 del 23.10.14.
13) Il consolidato principio di diritto a cui il tribunale non si è attenuto è quello secondo cui, nell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (ex multis cfr. Cass. 3716/2020 e Cass. 12911/2012: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”).
14) A questo principio di diritto occorre rifarsi nella fattispecie perché il pagamento che l' ha CP_2 eccepito è, come detto, chiaramente anteriore alla formazione del titolo giudiziale portato in esecuzione e l' , già da allora, disponeva della relativa quietanza, peraltro riferita al solo Tfr non CP_2 anche alle tre mensilità.
15) La relativa eccezione non poteva, quindi, essere sollevata nel presente giudizio di opposizione, che è stato instaurato per paralizzare l'esecuzione di quello stesso titolo giudiziale. 16) Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, la inammissibilità dell'opposizione a pignoramento proposta dall' il 17.3.17 (cfr. Cass. 22402/2008). CP_2
17) Le spese seguono la soccombenza e, distratte ex art. 93 c.p.c., a favore del richiedente procuratore dell'appellante si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia dichiarato dallo stesso ricorrente (euro 5.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Castrovillari n° 1746/22, così provvede:
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'opposizione a CP_ pignoramento proposta dall'
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.350,00, per il primo CP_2 grado, e in euro 1.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 545 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Gianfrancesco Vetere Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Umberto Ferrato
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Opposizione a pignoramento. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Il tribunale di Cosenza – adito con ricorso in monitorio da – ha emesso il decreto Parte_1
n° 254/04 con cui ha ingiunto a titolare della ditta individuale Sud Strade, di Parte_2 pagargli quanto gli doveva a titolo di trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità.
2) Sulla base di quel titolo giudiziale, con sentenza n° 1238/2014 del 23.10.2014, il tribunale di Castrovillari ha posto a carico del Fondo di garanzia istituito presso l' il pagamento delle CP_2 corrispondenti prestazioni economiche previdenziali, per l'importo di cui al decreto ingiuntivo n° 254/04.
3) Contro la successiva azione esecutiva, preannunciata con precetto notificato all' il 9.7.2015 CP_2 ed intentata con pignoramento presso terzi notificato il 13.11.2015, l' ha Parte_3 proposto opposizione al tribunale di Castrovillari che, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha accolto nel merito le ragioni dell' . CP_2
4) Ha infatti dichiarato “l'insussistenza originaria del diritto della parte resistente opposta di procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo giudiziale esaminato” sulla base delle seguenti motivazioni:
“Nel merito l'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento. Innanzitutto, occorre chiarire che la presente opposizione è circoscritta ai soli crediti pretesi dal CP_ lavoratore opposto, secondo quanto chiarito nell'atto oppositivo dall' CP_ Pertanto, rimane fuori dal tema decisionale il debito a carico dell' nei confronti del procuratore della parte opposta a titolo di compensi professionali. CP_ A ben vedere, infatti, dall'atto di pignoramento presso terzi prodotto dall' vengono azionati due distinti titoli giudiziali: 1) la sentenza del Tribunale di Rossano n. 1238/2014 azionata nell'interesse dell'avv. Vetere;
2) il decreto ingiuntivo n. 254/2004 del Tribunale di Cosenza azionato nell'interesse del lavoratore opposto. Del primo titolo non si controverte in questo giudizio ma solo del secondo. Tanto è chiarito nell'atto di opposizione. CP_ Ebbene, dalla produzione dell' emerge in modo incontrovertibile la quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore opposto in data 18.06.2009 che corrobora il soddisfacimento integrale dell'obbligazione pecuniaria in esame vantata a titolo di Tfr e mensilità spettanti. Tanto conforta l'accoglimento integrale della promossa opposizione. In concreto per comprendere le ragioni della decisione appena presa occorre puntualizzare che il giudizio in esame, trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata con il pignoramento presso terzi, è circoscritto al solo accertamento di sussistenza dei requisiti prescritti ex lege del titolo azionato per poterlo ritenere valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. utile a procedere in via esecutiva. Nessun'altra domanda afferente al merito delle pretese azionate esecutivamente, pertanto, potrebbe essere anche solo astrattamente vagliata in questo giudizio, essendo, detto giudizio oppositivo, limitato al solo accertamento della sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata1. Esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti potrebbero essere dedotti, accertati e vagliati in questo giudizio2. A tal proposito si consideri che perché possa intraprendersi validamente un'azione esecutiva risulta imprescindibile la sussistenza non solo di un valido titolo esecutivo ma soprattutto che questo riguardi un credito caratterizzato dai presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità, e quindi dell'attualità dell'obbligazione vantata, secondo quanto espressamente richiesto dall'art. 474 c.p.c.3 Ebbene, alla luce di tutto quanto rappresentato e documentato dalle parti occorre concludere per l'insussistenza dell'obbligazione pecuniaria azionata nell'interesse del lavoratore opposto, risultando già da tempo soddisfatto integralmente il credito dallo stesso vantato. Tanto conforta la fondatezza delle doglianze mosse dalla parte opponente, dovendo ritenere il credito intimato nell'interesse del lavoratore ampiamente soddisfatto. Ne consegue l'accoglimento della proposta opposizione. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate. Deve essere affermata l'insussistenza originaria in capo alla parte resistente opposta del diritto di procedere all'esecuzione forzata in forza del titolo giudiziale esaminato”.
5) Di tale decisione il si duole in appello denunciando: 1) l'inammissibilità dell'eccezione di Pt_1 pagamento che l' non aveva sollevato nel giudizio di cognizione definito con la sentenza posta CP_2 1238/14 a base dell'esecuzione intrapresa;
2) la mancata ammissione della consulenza tecnica contabile che egli aveva sollecitato per dimostrare l'irrilevanza, ai fini del decidere, del quietanzato pagamento documentato dall' ; 3) l'inutilizzabilità di quella stessa quietanza che egli aveva CP_2 disconosciuto. Chiede pertanto che l'opposizione sia dichiarata inammissibile e, nel merito, infondata.
CP_ 6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello merita accoglimento.
9) In primo luogo, occorre precisare che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il pignoramento opposto, così come il prodromico atto di precetto, avevano a base proprio la sentenza CP_ del tribunale di Castrovillari n° 1238/14, con cui il Fondo di Garanzia gestito dall' era stato condannato a pagare al le ultime tre mensilità e il Tfr relativi al rapporto di lavoro che il Pt_1 aveva intrattenuto con Sud Strade di IN IU, secondo gli importi di cui al decreto Pt_1 ingiuntivo n° 254/04 che il tribunale di Cosenza aveva emesso nei confronti del datore di lavoro.
10) Risulta quindi manifestamente erronea l'affermazione del tribunale, secondo cui A ben vedere, CP_ infatti, dall'atto di pignoramento presso terzi prodotto dall' vengono azionati due distinti titoli giudiziali: 1) la sentenza del Tribunale di Rossano n. 1238/2014 azionata nell'interesse dell'avv. Vetere;
2) il decreto ingiuntivo n. 254/2004 del Tribunale di Cosenza azionato nell'interesse del lavoratore opposto.
11) Nell'atto di pignoramento, infatti, si faceva espresso riferimento ai crediti del lavoratore di cui CP_ alla sentenza n° 1238/14 (emessa nei confronti dell' e del decreto ingiuntivo n° 254/04 (emesso nei confronti del datore di lavoro).
12) Tanto chiarito, l'appello deve essere accolto rivelandosi assorbente la denunciata inammissibilità dell'eccezione di pagamento che l' ha formulato solo nel giudizio di esecuzione, benché il CP_2 pagamento dedotto in eccezione, in quanto avvenuto il 18.6.09, fosse anteriore alla definizione del giudizio di cognizione in cui si è formato il titolo giudiziale che è posto a fondamento dell'azione esecutiva opposta, ovvero la sentenza n° 1238 del 23.10.14.
13) Il consolidato principio di diritto a cui il tribunale non si è attenuto è quello secondo cui, nell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (ex multis cfr. Cass. 3716/2020 e Cass. 12911/2012: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”).
14) A questo principio di diritto occorre rifarsi nella fattispecie perché il pagamento che l' ha CP_2 eccepito è, come detto, chiaramente anteriore alla formazione del titolo giudiziale portato in esecuzione e l' , già da allora, disponeva della relativa quietanza, peraltro riferita al solo Tfr non CP_2 anche alle tre mensilità.
15) La relativa eccezione non poteva, quindi, essere sollevata nel presente giudizio di opposizione, che è stato instaurato per paralizzare l'esecuzione di quello stesso titolo giudiziale. 16) Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, la inammissibilità dell'opposizione a pignoramento proposta dall' il 17.3.17 (cfr. Cass. 22402/2008). CP_2
17) Le spese seguono la soccombenza e, distratte ex art. 93 c.p.c., a favore del richiedente procuratore dell'appellante si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia dichiarato dallo stesso ricorrente (euro 5.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Castrovillari n° 1746/22, così provvede:
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'opposizione a CP_ pignoramento proposta dall'
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.350,00, per il primo CP_2 grado, e in euro 1.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale