Sentenza 27 agosto 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2004, n. 17069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17069 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANIA SOTGIA, GIUSEPPE FABIANI, FRANCO JENI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VI AT, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO LIBERATORE, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE IAIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 22/02 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 31/01/02 - R.G.N. 67/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 17/06/04 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza.
FATTO E DIRITTO
Letti gli atti del procedimento introdotto dinanzi alla Corte di Cassazione con ricorso presentato dall'INPS contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto n. 22/2002 pronunciata tra il sig. IN TO e l'INPS con la quale la Corte di Appello aveva, ritenuto che sulla somma corrisposta in ritardo dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS per mancata corresponsione da parte del datore di lavoro del trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti degli ultimi tre mesi di lavoro dovevano essere calcolati sia gli interessi che la rivalutazione;
letto il controricorso del resistente;
viste le richieste scritte del Pubblico Ministero, regolarmente notificate alle parti, di rigetto del ricorso con il rito camerale perché manifestamente infondato;
rilevato che il ricorso in Cassazione si sviluppa su motivi che sono in contrasto con la ormai uniforme interpretazione delle norme di cui è dedotta la violazione, avendo le Sezione Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza a 14220/2002 espresso il principio, cui si è uniformata la sezione lavoro della stessa Corte, che la natura retributiva del credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto va riconosciuta anche quando il credito viene tatto valere nei confronti del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro;
ritenuto di conseguenza che detto credito deve essere ritenuto comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di dati accessori stabilito dall'art. 16 comma 6 della legge 412/91 solo per i crediti previdenziali;
visto l'art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS a rifondere le spese del giudizio che liquida in E. 50, oltre E. 1.000 (mille) per onorario, più spese generati, I.V.A. e C.A.P. da distrarsi in favore degli avvocati Roberto Liberatore e Giuseppe Iaia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004