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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2024, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3029/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 22/05/2024 da:
, c.f. assistito e difeso dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
MARCHESI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 19 novembre 2024. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato, a Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio assunte da questo Tribunale con sentenza n. 2148/2013, pubblicata il 29 ottobre 2013 e divenuta definitiva (v. sentenza in atti), la revoca, a decorrere dal mese di dicembre 2023, del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio divenuto Per_1
economicamente autonomo. La resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituita e il giudizio si è svolto nella sua contumacia.
Sentito il ricorrente sui fatti di causa (verbale ud. 15.10.24) e acquisito il passaggio in giudicato della decisione, il Giudice relatore, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha fissato la discussione orale della causa.
All'udienza del 19 novembre 2024, il ricorrente ha insistito sulle proprie istanze, anche istruttorie, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal giudice relatore. In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti ai fini della decisione le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni assunte dal ricorrente, comunque risultando i capitoli di prova articolati generici, valutativi, documentali o irrilevanti ai fini della decisione.
Il materiale probatorio in atti, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, risulta dunque adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto deve trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Com'è noto, tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia
o no confacente alla propria specifica preparazione professionale (Cass. 14 agosto 2020, n. 17813);
Avuto specifico riguardo al caso in cui il figlio sia occupato come apprendista, tenuto conto della peculiare funzione formativa di tale fattispecie contrattuale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la circostanza non idonea a dimostrare di per sé tale la totale indipendenza economica, richiedendo altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il figlio del ricorrente dell'età Parte_2
di 21 anni, dopo aver completato i propri studi di grafica (verbale 15.10.24), ha svolto un tirocinio presso la società Gruppo Publionda s.r.l. dal 24 ottobre 2022 al 19 ottobre 2023 e ha percepito un reddito pari a 900 euro mensili netti (v. doc. 3); successivamente, è stato assunto presso la stessa società con la qualifica di apprendista decoratore da ottobre 2023 a novembre 2026 (doc. 6) con una retribuzione netta mediamente pari a 1200-1400 euro mensili (doc. 4, 5, 7, 8. 9).
Tenuto conto degli elementi acquisiti, il Collegio ritiene pienamente raggiunta l'indipendenza economica di il quale, terminati gli studi nel mese di giugno del 2022, si è inserito Parte_2
nel mondo del lavoro da due anni e ha reperito un'occupazione affine ai propri studi di grafica e pertanto rispondente alle proprie aspirazioni e inclinazioni naturali, dimostrandosi così pienamente capace di reperire un'attività lavorativa stabile, considerato che prosegue la propria attività presso la stessa società e percepisce un reddito che, considerata la formazione del ragazzo, appare adeguato.
A conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, deve essere pertanto revocato l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, divenuto economicamente autonomo, con decorrenza dalla data della domanda, non potendo farsi retroagire gli effetti della decisione ad un momento anteriore (cfr. Cass. 23 giugno 2023, n.
18089).
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della resistente, rimasta contumace, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2148/2013, pubblicata da questo Tribunale il 29 ottobre 2013
e divenuta definitiva, così statuisce: revoca con decorrenza dal mese di maggio 2024 l'obbligo posto a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Per_1
conferma per il resto i provvedimenti del divorzio per quanto attuali;
spese irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 22/05/2024 da:
, c.f. assistito e difeso dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
MARCHESI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 19 novembre 2024. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato, a Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio assunte da questo Tribunale con sentenza n. 2148/2013, pubblicata il 29 ottobre 2013 e divenuta definitiva (v. sentenza in atti), la revoca, a decorrere dal mese di dicembre 2023, del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio divenuto Per_1
economicamente autonomo. La resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituita e il giudizio si è svolto nella sua contumacia.
Sentito il ricorrente sui fatti di causa (verbale ud. 15.10.24) e acquisito il passaggio in giudicato della decisione, il Giudice relatore, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha fissato la discussione orale della causa.
All'udienza del 19 novembre 2024, il ricorrente ha insistito sulle proprie istanze, anche istruttorie, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal giudice relatore. In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti ai fini della decisione le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni assunte dal ricorrente, comunque risultando i capitoli di prova articolati generici, valutativi, documentali o irrilevanti ai fini della decisione.
Il materiale probatorio in atti, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, risulta dunque adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto deve trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Com'è noto, tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia
o no confacente alla propria specifica preparazione professionale (Cass. 14 agosto 2020, n. 17813);
Avuto specifico riguardo al caso in cui il figlio sia occupato come apprendista, tenuto conto della peculiare funzione formativa di tale fattispecie contrattuale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la circostanza non idonea a dimostrare di per sé tale la totale indipendenza economica, richiedendo altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il figlio del ricorrente dell'età Parte_2
di 21 anni, dopo aver completato i propri studi di grafica (verbale 15.10.24), ha svolto un tirocinio presso la società Gruppo Publionda s.r.l. dal 24 ottobre 2022 al 19 ottobre 2023 e ha percepito un reddito pari a 900 euro mensili netti (v. doc. 3); successivamente, è stato assunto presso la stessa società con la qualifica di apprendista decoratore da ottobre 2023 a novembre 2026 (doc. 6) con una retribuzione netta mediamente pari a 1200-1400 euro mensili (doc. 4, 5, 7, 8. 9).
Tenuto conto degli elementi acquisiti, il Collegio ritiene pienamente raggiunta l'indipendenza economica di il quale, terminati gli studi nel mese di giugno del 2022, si è inserito Parte_2
nel mondo del lavoro da due anni e ha reperito un'occupazione affine ai propri studi di grafica e pertanto rispondente alle proprie aspirazioni e inclinazioni naturali, dimostrandosi così pienamente capace di reperire un'attività lavorativa stabile, considerato che prosegue la propria attività presso la stessa società e percepisce un reddito che, considerata la formazione del ragazzo, appare adeguato.
A conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, deve essere pertanto revocato l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, divenuto economicamente autonomo, con decorrenza dalla data della domanda, non potendo farsi retroagire gli effetti della decisione ad un momento anteriore (cfr. Cass. 23 giugno 2023, n.
18089).
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della resistente, rimasta contumace, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2148/2013, pubblicata da questo Tribunale il 29 ottobre 2013
e divenuta definitiva, così statuisce: revoca con decorrenza dal mese di maggio 2024 l'obbligo posto a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Per_1
conferma per il resto i provvedimenti del divorzio per quanto attuali;
spese irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo