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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1078/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti. I. Marcedone, M. Galeano e M. R. Battiato.
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv. C. Alaimo
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la curatela CP_1
adiva il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, al fine di CP_1
ottenere il riconoscimento del diritto “…a fruire dello sgravio di cui al d.m.
05.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo marzo 1995 / dicembre 2001 e, per l'effetto …. il diritto ad avere corrisposta dall' la somma CP_2
di euro 187.715,28, spettante a titolo di sgravio di cui al d.m. 05.08.1994 per il suindicato periodo ovvero la maggiore o minore somma che potrà essere determinata in corso di causa a mezzo di espletanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria…”.
Nella resistenza dell'istituto previdenziale, il tribunale adito, con sentenza n. 863 del 22/09/2022, espletata ctu contabile, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, condannava l'istituto al pagamento della somma di euro 187.715,29, oltre accessori e spese processuali.
Il decidente rilevava che il termine di prescrizione decennale per la ripetizione dell'indebito oggettivo, conseguente al pagamento delle somme per le quali l'
[...]
aveva richiesto la ripetizione era decorso limitatamente agli sgravi contributivi CP_1
relativi all'anno 1994, atteso che il primo atto interruttivo recava la data del 6 aprile
2005.
Ed ancora, nel merito, il decidente, richiamata la normativa in materia di sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, rilevava che allo
[...]
andava riconosciuto lo status di imprenditore e che sussistevano i presupposti CP_1
per beneficiare delle agevolazioni previste dalla citata normativa, la cui omessa fruizione, negli anni dal 1995 al 2001, aveva dato luogo al pagamento dell'indebito richiesto.
Avverso la suddetta decisione, con ricorso depositato in data 16.11.2022,
l' interponeva gravame, cui resisteva la curatela del fallimento . Pt_1 CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l' deduce violazione dell'art. 43 Pt_1
legge fallimentare. Assume che dopo l'interruzione del giudizio dinanzi al Tribunale di LE per l'intervenuta dichiarazione di fallimento dello , la curatela CP_1
non ha provveduto alla riassunzione, con conseguente inammissibilità del presente giudizio successivamente instaurato.
2. Censura poi la pronuncia in merito all'eccezione di prescrizione, non avendo la curatela prodotto in giudizio alcuna ricevuta attestante l'avvenuta consegna dell'atto interruttivo del 06/04/2005, volta ad ottenere il rimborso della somma di €.
209.417,66, specificando come la stessa sia carente di qualsivoglia protocollazione in entrata da parte dell' con l'ineludibile conseguenza del maturarsi del termine Pt_1
di prescrizione e riporta giurisprudenza a supporto di tale assunto. Rileva, inoltre, come la eventuale richiesta di attribuzione di un codice autorizzativo per il riconoscimento del diritto astratto a fruire dello sgravio per le imprese del
Mezzogiorno di cui al dm 05/08/1994, al dl 669/1996 e al dl 449/1997 non può avere alcun valore interruttivo del termine di prescrizione.
3. Con il terzo motivo di gravame, articolato in più punti, censura il capo della sentenza nella parte in cui il decidente ha riconosciuto natura di impresa industriale all'associazione . CP_1
Rileva in merito che è stato inquadrato come partito politico – CP_1
sindacato dall'1.7.1974 al 31.12.2002 e soltanto a partire dall'1.1.2003 ha avuto l'inquadramento di Ente di formazione professionale e che i provvedimenti di inquadramento previdenziale non hanno efficacia retroattiva. Deduce che, in ogni caso, un ente di formazione che gode di finanziamenti pubblici per lo svolgimento della propria attività non può essere considerato impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c.: Cont
“l' , ontologicamente non ha mai svolto un'attività d'impresa in senso stretto per poterne avere diritto, avendo sempre, al contrario, fruito di sovvenzioni e sussidi pubblici per svolgere la propria attività di formazione e non ponendo in essere alcun rischio d'impresa”. Evidenzia ancora sul punto che la qualifica di impresa richiede la sussistenza del lucro oggettivo, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi e che la qualificazione data dal Tribunale di LE in sede di dichiarazione di fallimento Cont dello non è vincolante nei propri confronti. Richiama poi la pronuncia della
Corte di Cassazione n. 22955/2020, riguardante un ente di formazione che opera con modalità analoghe a quelle di parte appellata, trattandosi quindi di ipotesi perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del giudizio. Con ulteriore motivo, censura il capo della sentenza nella parte in cui ritiene sussistenti gli altri presupposti di legge per l'invocato sgravio, sottolineando altresì la mancanza ab origine del codice autorizzativo e l'onere a carico dell'appellata di provare i presupposti del diritto agli sgravi, che esamina partitamente contestandone la sussistenza.
4. Infine avanza delle critiche alla quantificazione effettuata dal CTU e condivisa dal primo giudice.
5. Il primo motivo di appello, che ha carattere preliminare, è inammissibile.
Invero, il tribunale ha rigettato l'eccezione proposta in primo grado dall'istituto rilevando che l'estinzione del precedente giudizio instaurato dinanzi il Tribunale di
LE (nell'ambito del quale con ordinanza era stata dichiarata l'incompetenza per territorio limitatamente alla domanda di rimborso degli sgravi avanzata nei confronti delle sedi territoriali differenti dalla sede di LE), in seguito alla mancata Pt_1
riassunzione nel termine di tre mesi dopo l'interruzione del processo per la Cont dichiarazione di fallimento dello , non preclude l'instaurazione di un nuovo giudizio per l'accertamento nel merito della pretesa. Ritiene, in particolare il tribunale che “Qualora, infatti, in giudizio non venga esaminata la pretesa o la posizione soggettiva nel merito, ma la domanda venga disciplinata in base ad una mera questione processuale, quale quella relativa alla incompetenza territoriale, trattasi di pronuncia in rito, come tale inidonea a produrre giudicato sostanziale sullo specifico rapporto dedotto in giudizio;
ciò in quanto la pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale”. L'istituto appellante non censura tale argomentazione, limitandosi ad affermare che l'estinzione del precedente giudizio per mancata riassunzione nei termini comporta l'inammissibilità del successivo.
6. Nel merito è fondato il motivo di appello riguardante l'insussistenza in capo allo dei requisiti per la qualifica di imprenditore, necessaria per il CP_1
riconoscimento degli sgravi, con conseguente assorbimento di tutte le altre censure. Premesso che la qualifica di imprenditore riconosciuta dal Tribunale di LE con la sentenza dichiarativa di fallimento e confermata dalla Corte di Appello, non può avere alcun valore vincolante per l'istituto, ritiene il collegio di richiamare in merito il precedente del giudice di legittimità citato dall'appellante, di cui si condividono le argomentazioni e che, in quanto riguardante altro ente che esercita le attività di formazione professionale previste dalla l.r. n. 24/76, è perfettamente sovrapponibile alla fattispecie in esame: “2.6. Fermo quanto precede, occorre, però, valutare le obbiettive peculiarità dell'attività concretamente svolta dalla associazione odierna ricorrente, ed a tal fine deve necessariamente muoversi dall'esame della disciplina di cui alla L.R. Sicilia 6 marzo 1976, n. 24, in tema di "Addestramento professionale dei lavoratori". Cont 2.6.1. Detta legge infatti, dopo aver premesso che l'Assessorato regionale lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale e che l'azione formativa, nel rispetto delle linee programmatiche generali, è diretta a realizzare "un servizio pubblico" (art. 1), dispone, in particolare, che:
i) "per conseguire le finalità di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvede: a) ad esercitare l'azione di coordinamento fra strutture formative, forze produttive, forze sociali ed amministrative pubbliche interessate;
b)
a curare studi e ricerche ed a raccogliere documentazioni ed informazioni in materia di formazione professionale, avvalendosi anche delle strutture pubbliche nazionali di formazione professionale, in funzione della programmazione regionale e di settore;
c) alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono finalità di formazione professionale, secondo le norme della presente legge;
d) alla promozione ed all'istituzione di centri, corsi ed altre iniziative in materia, secondo le norme della presente legge;
e) al riconoscimento della idoneità tecnico - didattica di centri ed enti che svolgono attività di formazione professionale, al fine della validità dell'attestato da essi rilasciato;
f) alla vigilanza tecnico - didattica ed amministrativa
- contabile sulle attività di formazione professionale" (art. 2, lett. ci); ii) il suindicato Assessorato "attua" i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi - fra l'altro - degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale (art. 4);
iii) l'Assessorato regionale procede ogni anno all'elaborazione del piano regionale per la formazione professionale (art. 5) e che i corsi si svolgono normalmente presso centri di formazione intesi come complesso di locali ed attrezzature stabilmente ed esclusivamente destinati allo svolgimento di attività formative (art. 7); iv) l'organizzazione ed il funzionamento dei centri sono disciplinati da un regolamento interno elaborato da un'apposita Commissione regionale (art. 8);
v) l'attività di formazione è gratuita (art. 9); vi) lo stesso Assessorato definisce gli ordinamenti didattici, le condizioni di ammissione ai corsi, la durata complessiva dei cicli formativi e dei singoli corsi, del numero giornaliero e settimanale delle ore di insegnamento nonchè di ripartizione delle ore di insegnamento teorico ed esercitazioni pratiche (art. 11); vii) il personale preposto alle attività formative deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali ed iscritto nel relativo albo regionale (artt. 13 e 14); viii) al termine del ciclo formativo si svolgeranno prove finali teoriche-pratiche alle quali sovraintende una Commissione nominata dal medesimo Assessorato (art. 12); ix) per constatate carenze tecnico didattiche, ovvero per gravi irregolarità amministrative, l'Assessore regionale procede alla sospensione dell'attività e può anche revocare il contributo concesso o il riconoscimento di idoneità conferito (art. 10);
x) per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza, in particolare sulla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività di addestramento professionale dei lavoratori, l'Assessorato regionale può avvalersi anche degli uffici periferici del lavoro (artt. 19 e 20).
2.6.2. Dal complesso quadro normativo riportato si ricava, agevolmente, che, come già chiarito da Cass., SU, n. 2668 del 1993 (resa, sebbene in tema di responsabilità contabile, nei confronti di altro ente siciliano - il Centro Regionale
Siciliano Radio e Telecomunicazioni - gestore di corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione siciliana ai sensi della L. n. 24 del 1976), "..la Regione
Sicilia non si limita a fissare direttive di ordine generale ed a fornire incentivi economici, ma affida, oltre che agli Enti locali, ad enti anche privati, non aventi scopo di lucro, l'espletamento di un'attività strutturata per legge come servizio pubblico e dettagliatamente programmata, diretta e controllata dalla stessa Regione in conformità del relativo piano annuale ed al fine di realizzare quelle esigenze pubbliche dalla medesima legge perseguite...". L'ente privato, pertanto, hanno proseguito in quella occasione le Sezioni Unite - "...svolge la predetta attività di formazione professionale per conto ed in sostituzione dell'Amministrazione regionale in attuazione del piano all'uopo predisposto e nel rispetto di regole inderogabili che privano sostanzialmente l'ente affidatario di ogni potere di diretta iniziativa e di apprezzabili scelte discrezionali nell'organizzazione e nel funzionamento dei corsi. Il che è dimostrato in particolare: 1) dalla rigorosa regolamentazione, da parte dell'Assessorato, degli ordinamenti didattici, delle condizioni di ammissione ai corsi, della durata degli stessi, della disciplina minuziosa delle ore di insegnamento e della decisiva incidenza sulla scelta del personale docente attraverso l'apposito albo regionale;
2) dai diretti e penetranti controlli sia sul piano amministrativo contabile che su quello tecnico didattico con possibilità di adottare anche misure sanzionatorie...".
2.6.2.1. In definitiva, secondo la suddetta pronuncia, "...l'ente ricorrente, lungi dall'essere semplice beneficiario di contributi pubblici in relazione all'attività svolta, opera come struttura inserita nell'apparato organizzatorio della Regione al fine di realizzare il servizio pubblico così come pianificato e regolato dalla medesima
Regione...", e, pertanto, "sussistono (..) tutte le condizioni per ritenere l'instaurazione di un rapporto di servizio" tra l'ente e la Regione stessa, configurandosi un siffatto rapporto allorquando "...un soggetto venga comunque investito dello svolgimento in modo continuativo di una determinata attività in favore della Pubblica
Amministrazione con inserimento in moduli organizzativi di essa e con assunzione di particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare il buon andamento dell'attività affidata e la rispondenza di essa alle esigenze generali cui è preordinata (cfr. Cass.
n. 5184-79; n. 6177-83; n. 6329-85; n. 2611-90)...".
2.6.2.2. Conclusione, questa, ivi definita "in linea con recenti pronunce di questa
Corte (sent. n. 2611 e 2612 del 1990) ed in modo specifico con la sentenza n. 10963 del 1991 che ha risolto lo stesso problema di giurisdizione proprio con riguardo al medesimo Centro regionale Siciliano Radio e Telecomunicazioni".
2.7. Le riportate affermazioni, pienamente condivise da questo Collegio, si attagliano perfettamente anche all'odierna fattispecie, pacifico essendo che anche l'Associazione (OMISSIS) è assoggettata alla descritta L.R. Sicilia n. 24 del 1976.
2.7.1. Conseguentemente, pure detta associazione svolge l'attività di formazione professionale per conto ed in sostituzione dell'Amministrazione regionale, in attuazione del piano all'uopo da quest'ultima predisposto e nel rispetto di regole inderogabili.
2.7.2. Inoltre, come affatto condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta (cfr. pag. 4-5), il carattere gratuito dell'attività formativa dell'(OMISSIS), specificamente sancito dalla L.R. Sicilia n. 24 del 1976, art. 9 e l'erogazione gratuita dei servizi di formazione escludono il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall'associazione, "...in quanto la gratuità incide, negandola in radice, sulla capacità di produrre ricavi tali da remunerare i fattori produttivi. Tanto più che, nel caso di specie, la gratuità dei servizi di formazione erogati dall'associazione non ha carattere eventuale, ma necessario ed imprescindibile, in quanto imposta dal legislatore regionale. Nè può ritenersi che l'erogazione dei contributi regionali necessari per l'erogazione dei servizi di formazione e la remunerazione del personale (erogazioni che prevedono la copertura di tutti i costi, pag. 6 della sentenza) imprima all'associazione un'obiettiva ed intrinseca capacità di conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, essendo un fattore del tutto estrinseco rispetto all'organizzazione ed all'attività dell'ente...".
Pertanto, si legge ancora nella menzionata requisitoria, "...il richiamo della corte d'appello ai principi affermati da Cass. 6835/2014 non appare quindi centrato, in quanto, se è pur vero che è sufficiente il perseguimento del cd. lucro oggettivo inteso come "rispetto della economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi", nel caso di specie quel che rileva è l'assoluta mancanza di ricavi propri dell'attività a fronte dei servizi resi...".
2.7.3. Nè può assumere alcuna rilevanza il fatto che l'art. 13 dello Statuto dell'associazione preveda che la stessa provvede al raggiungimento delle sue finalità anche attraverso "proventi di manifestazioni e di gestioni accessorie...", mai essendo stato specificamente dedotto, o provato, che, in concreto, l'(OMISSIS) abbia svolto tali manifestazioni o gestioni accessorie ai servizi oppure ne abbia ricavato comunque proventi. Invero, non va dimenticato che, come si è già detto, le associazioni sono assoggettabili a fallimento soltanto quando svolgano in concreto attività imprenditoriale (cfr. Cass. n. 15428 del 2011).
2.7.4. Parimenti, condividendosi la corrispondente osservazione del sostituto procuratore generale (cfr. pag.
4-5 della sua requisitoria scritta), "...non appare conferente il richiamo, contenuto nella sentenza oggi impugnata, al fine altruistico, nel senso che esso che non pregiudicherebbe il carattere dell'imprenditorialità e quindi la fallibilità della (OMISSIS). Il fine altruistico non pregiudica effettivamente il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, perchè esso, inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente rimane giuridicamente irrilevante al pari di qualsiasi movente soggettivo che induca l'imprenditore ad esercitare la sua attività (Cass. 24.03.2014 n. 6835; per medesime considerazioni Cass., sez. lav., 19 agosto 2011, n. 17399, sull'attività di gestione di una struttura alberghiera da parte di un ente religioso;
Cass., sez. 3, 19 giugno 2008,
n. 16612). Fine altruistico che risulta quindi giuridicamente irrilevante ai fini della decisione sull'obiettiva economicità dell'attività esercitata dall'(OMISSIS), al pari dell'indagine sul perseguimento di uno scopo di lucro "soggettivo". In definitiva, deve ribadirsi che la gratuità "necessaria" del servizio di formazione, gratuità assicurata concretamente con l'erogazione di contributi che coprono totalmente tale servizio
(oltre che tutti i costi inerenti l'organizzazione dell'ente), esclude che l'(OMISSIS) svolga un'attività che remuneri (almeno parzialmente) i fattori di produzione con i propri ricavi..".
2.7.5. Alla stregua della riportate disposizioni di cui alla legge della Regione
Sicilia 6 marzo 1976, n. 24, - che, sostanzialmente, privano la (OMISSIS) di ogni potere di diretta iniziativa e di apprezzabili scelte discrezionali nell'organizzazione e nel funzionamento dei corsi - nonchè di quanto finora esposto, conseguentemente escludersi la possibilità di configurarla come imprenditore commerciale fallibile L.
Fall., ex art. 1 e art. 2082 c.c..”.
Evidenzia, ancora, il collegio che l'appellata costituendosi non ha contestato le modalità di svolgimento dell'attività di formazione asserite dall'istituto mediante il richiamo alla suddetta pronuncia, limitandosi a riportare alcuni passi della pronuncia del Tribunale di LE menzionata anche dal giudice di primo grado. Cont Deve escludersi, pertanto, che lo avesse diritto agli sgravi rivendicati che riguardano solo le imprese industriali.
La sentenza va, pertanto, riformata, rigettando la domanda proposta in primo grado dalla curatela fallimentare.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
A carico della curatela vanno, altresì, poste le spese della ctu espletata nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla;
Controparte_1
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali che liquida in €
8.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 9.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, nonché al pagamento delle spese di ctu.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi