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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 805/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 26.3.2025
DA
(Cod. Fisc. , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Mariastefania Dal Pin, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Iacopo Controparte_1 C.F._2
Cimenti, giusta procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto - pagina 1 di 4 OGGETTO: separazione giudiziale.
Casa trattenuta in decisione all'udienza del 13.9.2025 dove le parti hanno rassegnato le seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati ed a stabilire il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosi reciprocamente comunicazione;
2) prendere atto che la casa adibita a casa coniugale, di proprietà del marito, rimanga a quest'ultimo; 3) disporre che nulla sia dovuto fra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento;
4) spese e competenze relative al presente giudizio integralmente compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, la sig.ra Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la
[...]
separazione personale dal marito , con il quale si era Controparte_1
sposata a Udine in data 3.10.1992, matrimonio trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 147, parte 1 dell'anno 1992.
La medesima ricorrente rappresentava: 1) che dal rapporto coniugale non erano nati figli;
2) che i coniugi avevano fissato la residenza familiare presso l'abitazione di esclusiva proprietà del marito;
2) che già in passato i coniugi si erano separati in forza di decreto di omologa del Tribunale di
Udine di data 6.12.1996, ma poi si erano successivamente riconciliati con dichiarazione resa avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine
30.5.2002; 3) che i rapporti tra coniugi si erano nel tempo nuovamente deteriorati anche a causa delle differenze caratteriali e di interessi, al pagina 2 di 4 punto da far sorgere contrasti e dissapori, fonti di gravi incomprensioni, le quali hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo la separazione personale dal marito, riconoscendo in capo a quest'ultimo il diritto di proprietà sulla casa familiare. Nulla chiedeva a titolo di assegno di mantenimento in quanto si dichiarava economicamente indipendente.
Nel costituirsi in giudizio il sig. , pur contestando Controparte_1
la ricostruzione dei fatti così come riferita della moglie, aderiva alle conclusioni dalla medesima formulate.
All'udienza del 16.9.2025 il Giudice istruttore autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni che venivano precisate nei termini sopra richiamati. Su queste premesse, il Collegio ritiene che di tali conclusioni occorra prendere atto, in quanto evidentemente conformi agli interessi morali e materiali dei coniugi, oltre che riconducibili, in ogni caso, alla loro libera disponibilità. La separazione personale dei coniugi sarà quindi regolata dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo.
Le spese di lite trovano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
▪ DICHIARA la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in
Comune di Udine in data 3.10.1992;
▪ ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Udine di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto nel pagina 3 di 4 Registro dei Matrimoni del predetto Comune al n. 147, Parte 1, dell'anno 1992);
▪ PRENDE ATTO che la casa adibita a casa coniugale, di proprietà del marito, rimanga a quest'ultimo;
▪ dispone per assegni di mantenimento, essendo i coniugi Pt_2
economicamente indipendenti;
▪ SPESE di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 805/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 26.3.2025
DA
(Cod. Fisc. , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Mariastefania Dal Pin, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Iacopo Controparte_1 C.F._2
Cimenti, giusta procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto - pagina 1 di 4 OGGETTO: separazione giudiziale.
Casa trattenuta in decisione all'udienza del 13.9.2025 dove le parti hanno rassegnato le seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati ed a stabilire il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosi reciprocamente comunicazione;
2) prendere atto che la casa adibita a casa coniugale, di proprietà del marito, rimanga a quest'ultimo; 3) disporre che nulla sia dovuto fra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento;
4) spese e competenze relative al presente giudizio integralmente compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, la sig.ra Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la
[...]
separazione personale dal marito , con il quale si era Controparte_1
sposata a Udine in data 3.10.1992, matrimonio trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 147, parte 1 dell'anno 1992.
La medesima ricorrente rappresentava: 1) che dal rapporto coniugale non erano nati figli;
2) che i coniugi avevano fissato la residenza familiare presso l'abitazione di esclusiva proprietà del marito;
2) che già in passato i coniugi si erano separati in forza di decreto di omologa del Tribunale di
Udine di data 6.12.1996, ma poi si erano successivamente riconciliati con dichiarazione resa avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine
30.5.2002; 3) che i rapporti tra coniugi si erano nel tempo nuovamente deteriorati anche a causa delle differenze caratteriali e di interessi, al pagina 2 di 4 punto da far sorgere contrasti e dissapori, fonti di gravi incomprensioni, le quali hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo la separazione personale dal marito, riconoscendo in capo a quest'ultimo il diritto di proprietà sulla casa familiare. Nulla chiedeva a titolo di assegno di mantenimento in quanto si dichiarava economicamente indipendente.
Nel costituirsi in giudizio il sig. , pur contestando Controparte_1
la ricostruzione dei fatti così come riferita della moglie, aderiva alle conclusioni dalla medesima formulate.
All'udienza del 16.9.2025 il Giudice istruttore autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni che venivano precisate nei termini sopra richiamati. Su queste premesse, il Collegio ritiene che di tali conclusioni occorra prendere atto, in quanto evidentemente conformi agli interessi morali e materiali dei coniugi, oltre che riconducibili, in ogni caso, alla loro libera disponibilità. La separazione personale dei coniugi sarà quindi regolata dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo.
Le spese di lite trovano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
▪ DICHIARA la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in
Comune di Udine in data 3.10.1992;
▪ ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Udine di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto nel pagina 3 di 4 Registro dei Matrimoni del predetto Comune al n. 147, Parte 1, dell'anno 1992);
▪ PRENDE ATTO che la casa adibita a casa coniugale, di proprietà del marito, rimanga a quest'ultimo;
▪ dispone per assegni di mantenimento, essendo i coniugi Pt_2
economicamente indipendenti;
▪ SPESE di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4