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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 731 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MILIO ALESSANDRA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex artt. 442 ss. c.p.c. e normativa speciale in materia di riscossione dei crediti previdenziali, ha proposto opposizione avverso Parte_1 avviso di addebito n. 59520190005351387000, deducendo l'insussistenza CP_1 dell'obbligo contributivo per effetto dell'esonero contributivo previsto per coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali con età inferiore ai 40 anni che avviino l'attività in agricoltura nel periodo agevolato, assumendo di possedere i requisiti sostanziali e di avere rappresentato (anche per causa di salute)
l'impedimento alla presentazione della domanda entro i termini indicati dall' ; ha quindi chiesto l'annullamento del titolo e, per l'effetto, CP_1
l'insussistenza del credito azionato. Si è costituito l' eccependo e deducendo, in sintesi, CP_1
l'inammissibilità/infondatezza della pretesa attorea: in particolare, la tardività della domanda di esonero rispetto alla scadenza indicata (31.3.2018) e la necessità della presentazione in via telematica tramite i canali istituzionali (Cassetto previdenziale), con conseguente impossibilità di riconoscere il beneficio sulla base di una trasmissione a mezzo PEC.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”) relativa al medesimo carico, dalla quale risulta selezionata l'opzione di pagamento rateale (n. 4 rate) e, soprattutto, barrata la dichiarazione con cui la richiedente assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella definizione.
Ha inoltre prodotto prospetto informativo da cui emerge l'importo “definibile” e il totale da versare in definizione agevolata.
Risulta infine versata in atti PEC del difensore della ricorrente diretta alla
Direzione provinciale di Messina, con richiesta di estratto conto/posizione CP_1 debitoria e conferma dell'eventuale debito.
La domanda giudiziale è sorretta dall'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che deve permanere per tutta la durata del processo. È principio consolidato che l'interesse venga meno quando, per fatti sopravvenuti, la pronuncia richiesta diviene inutiliter data, perché il rapporto sostanziale o il bene della vita oggetto di giudizio
è stato già definito o regolato aliunde.
Nel caso di specie, la documentazione depositata attesta che Parte_1 ha attivato la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati
[...] all'agente della riscossione (“rottamazione-quater”, L. 197/2022, commi 231 ss.) proprio con riferimento al carico oggetto del presente giudizio (identificato dal numero di cartella/avviso), e ha reso la specifica dichiarazione di impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto tali carichi.
Tale condotta processuale e sostanziale, per la sua intrinseca funzione, è incompatibile con la prosecuzione dell'azione di accertamento negativo del credito, poiché la definizione agevolata presuppone una scelta dispositiva volta alla chiusura della partita debitoria, con conseguente superamento dell'utilità concreta di una pronuncia sull'originaria legittimità della pretesa contributiva. Sul piano generale, la giurisprudenza (pur formatasi soprattutto in ambito di definizioni agevolate di carichi affidati alla riscossione) valorizza il principio per cui la chiusura del contenzioso è collegata al perfezionamento della procedura secondo le scansioni normative e che, una volta definito il carico, il giudizio può essere dichiarato estinto/cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel caso concreto, l' , pur insistendo nelle difese di merito, non risulta avere CP_1 svolto specifica contestazione circa la produzione della ricevuta di adesione e la dichiarazione di impegno alla rinuncia, limitandosi a ribadire le originarie eccezioni sulla spettanza del beneficio.
Ne deriva che l'oggetto del contendere (annullamento del titolo esecutivo e insussistenza del credito) risulta ormai privato di concreta utilità, essendo stata intrapresa una procedura finalizzata alla definizione del medesimo carico, con correlato impegno alla rinuncia al giudizio.
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (o comunque l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse), restando assorbite le ulteriori questioni.
Ad abundantiam, va rilevato che, anche a prescindere dalla definizione agevolata, le censure articolate dalla ricorrente si scontrano con il quadro regolatorio del beneficio. Le fonti amministrative (circolare n. 85/2017 e messaggio n. CP_1
195/2018) hanno indicato che la domanda di esonero dovesse essere presentata entro 31 marzo 2018 mediante i canali telematici dell' ; tali indicazioni, CP_1 peraltro, si innestano nella necessità di una procedura standardizzata di gestione delle domande agevolative e nella verifica dei requisiti.
È vero che le circolari amministrative non hanno valore normativo in senso proprio e non possono innovare l'ordinamento imponendo obblighi non previsti da legge;
esse, tuttavia, rilevano quale criterio di organizzazione dell'azione amministrativa e di regolazione delle modalità di accesso alla prestazione/beneficio, in quanto funzionali alla gestione dell'istruttoria e al controllo dei requisiti. La giurisprudenza amministrativa ribadisce, in via generale, che la circolare è atto interno privo di efficacia normativa esterna, ma ciò non esclude che l'accesso a un beneficio possa essere legittimamente condizionato, sul piano procedurale, a modalità e tempi di presentazione della domanda, specie quando si tratti di misure agevolative a domanda.
Nel caso in esame, la documentazione difensiva evidenzia la mancata CP_1 presentazione tempestiva della domanda nei termini e con le modalità prescritte, e la ricorrente non ha fornito prova rigorosa che l'impedimento dedotto (per quanto allegato) coprisse l'intero periodo utile fino alla scadenza e fosse tale da rendere oggettivamente impossibile l'adempimento nei canali predisposti.
Ne consegue che, anche nel merito, la domanda sarebbe comunque non accoglibile.
La peculiare evoluzione della vicenda (sopravvenuta attivazione di definizione agevolata e correlato impegno alla rinuncia) giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite, in ragione della sopravvenienza idonea a incidere sull'interesse ad agire e sull'oggetto del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
1. dichiara cessata la materia del contendere (ovvero dichiara la domanda improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse) in relazione all'opposizione avverso l'avviso di addebito oggetto di causa;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo