Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1127
Versione
15 novembre 1961
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 15 novembre 1961