Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.