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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 5938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5938 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione lavoro
Il Giudice dr. Maria Pia Mazzocca , presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all' udienza del ALLdel 24 luglio 202 tenutasi in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. RG 20001/2025
TRA
nata il [...] a [...] e ivi residente a[...]
Fera, n. 11 (C.F.: ), rappresentata e difesa giusta mandato in calce CodiceFiscale_1 allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. ) e CodiceFiscale_2 con lo stesso domiciliata telematicamente al seguente indirizzo PEC rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI PASQUALE
Ricorrente
E
(P. IVA ), con sede in Roma, piazza della CroceRossa, Controparte_1 P.IVA_1
1, in persona dell'Avv. Nicola Nero, nella qualità di institore giusta procura per atto Notar del 13 marzo 2023 rep. 1885, rappresentata e difesa, in virtù di procura Persona_1 rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica inserita nel fascicolo telematico, dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo - C.F._3
e Dora Antonia Vuolo Email_1
( - ; n persona del C.F._4 Email_2 Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCA TAMAJO
RAFFAELE
Resistente
Fatto e diritto
Con il ricorso in atti i il sig. esponeva:
Che era stata assunta alle dipendenze di il22/12/2016 , che era stata Controparte_1 inquadrata, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/10/2018, nella figura professionale di Capo
1 Treno - Livello professionale/Parametro retributivo C1-Tecnici, per il periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2020 nella figura professionale di Capo Treno - Livello professionale/Parametro retributivo B3-Tecnici Specializzati, per il periodo dal 01/11/2020 a tutt'oggi nella figura professionale di Capo Treno - Livello professionale/Parametro retributivo B2-Tecnici
Specializzati, di cui ai CC.CC.NN.LL. Mobilità Area Attività Ferroviarie ratione temporis vigenti.
Attualmente presta la propria opera con residenza di servizio presso l'Impianto Ferroviario di
Napoli Campi Flegrei.
4) Durante i normali periodi di servizio, l'istante ha percepito in modo continuativo l'indennità "di assenza dalla residenza" e l'indennità di "utilizzazione professionale", intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e al suo status professionale;
Che nel periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2023 aveva percepito, per le giornate di ferie fruite, un'indennità non equiparata alla retribuzione corrisposta nei normali periodi di servizio, in quanto la società convenuta non aveva tenuto conto, per intero, dell'indennità "di assenza dalla residenza" e delle voci variabili dell'indennità di "utilizzazione professionale" nel calcolo della retribuzione per le ferie;
Che aveva chiesto alla convenuta l'adeguamento della somma corrisposta a titolo di indennità di ferie, senza ottenere riscontro;
Che, sulla base della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, competeva il diritto a percepire durante le ferie la stessa retribuzione dei periodi di lavoro effettivo, comprensiva di tutte le indennità connesse alle mansioni svolte;
Che le clausole contrattuali collettive che escludevano tali indennità dal calcolo della retribuzione per ferie, in quanto contrastanti con le norme imperative di origine eurounitaria, erano affette da nullità o non opponibili.
Ciò premesso concludeva per “accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria, del combinato disposto degli artt. 31.5 e 31.6 dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo
Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano, per il personale di macchina l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo
2 importo fisso di € 12,80, nonché degli artt. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2.
Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 2646,60, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099
Cod. Civ. e dell'art.36 Cost il tutto con la vittoria delle spese di lite
Si costituiva che, sulla base di una serie di articolate argomentazioni, Controparte_1 deduceva: che le indennità oggetto di causa non concorrevano a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, base di calcolo per il trattamento retributivo feriale in quanto elementi accessori della retribuzione, legati a specifici impegni, sforzi o rischi presenti solo nell'effettiva prestazione lavorativa e assenti nei giorni di ferie;
che la contrattazione collettiva già riservava al lavoratore in ferie non solo la retribuzione ordinaria (comprendente minimo contrattuale, scatti di anzianità e assegni ad personam), ma anche ulteriori e consistenti elementi accessori;
che la causa percipiendi degli emolumenti richiesti non era da ricercarsi in una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, bensì nel mero requisito oggettivo della presenza fisicadel lavoratore;
che, secondo la giurisprudenza invocata dalla controparte, durante le ferie il lavoratore doveva godere di condizioni economiche sostanzialmente paragonabili a quelle dell'attività lavorativa ordinaria, ma non aveva diritto alla medesima retribuzione e, in ogni caso, la ridotta incidenza delle indennità rivendicate sulla retribuzione percepita, era inidonea a disincentivare l'effettiva fruizione dei riposi;
che la ricostruzione attorea era in spregio ad ogni legittimo affidamento consolidato dell'azienda e, soprattutto, al principio di inscindibilità delle clausole contrattuali in quanto se le parti del contratto collettivo avessero conosciuto l'invalidità delle clausole che perimetravano la retribuzione feriale, non avrebbero introdotto le indennità in questione o lo avrebbero fatto in misura diversa.
Contestava, infine, i conteggi di parte ricorrente ed eccepiva, in via subordinata, l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale del credito.
3 Concludeva, pertanto, “ nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
(ii) in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10, d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della
Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva
2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre
2011, e Per_2 altri c. British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.;
(iii) ancora in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie.
In via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, ridurre
l'eventuale condanna della società nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui al par. 9 della memoria, senza riconoscimento alcuno rispetto ad emolumenti maturati in data anteriore al 19.12.2018” il tutto con la vittoria delle spese di lite.
Sulla documentazione in atti la causa all' udienza del 26/6/2025 ex art 127 ter c.p.c. era decisa come da sentenza
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 17/05/2019, n. 13425, Cass. 15/10/2020, n. 22401) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che
“
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie
4 annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con le sentenze Wi. (C-
155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali). Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una“nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (Cass. civ. n. 13428/2019). Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del D. Lgs. n. 66 del 2003.
Ciò considerato deve ritenersi che le indennità oggetto di causa si trovano ad un rapporto di funzionalità con le specifiche mansioni affidate al lavoratore.
5 A tale riguardo, ai sensi dell'art.118 disp att. cpc, meritano di essere condivise e riportate nella presente motivazione le medesime argomentazioni già espresse nella sentenza del Tribunale di
Napoli n. 3602/2024 pubbl. il 16/05/2024 (giudice Gallo) e n. 4119/2024 pubbl il 3/7/2024 ( giudice Cardellicchio )i.
Con particolare riferimento alla indennità di utilizzazione professionale (IUP) la difesa di sostiene che questa dovrebbe essere ridotta solo parzialmente (nella sola Controparte_1 componente variabile) durante il periodo di ferie, sostenendo che ciò non scoraggerebbe l'effettivo utilizzo delle ferie stesse.
Tale argomentazione non può essere condivisa. La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, stabilita dalla contrattazione collettiva, non può infatti precludere una valutazione giurisdizionale della sua conformità alla normativa interna e sovranazionale prevalente.
Questo esame, da condursi secondo i criteri sopra indicati, prevale sulle determinazioni delle parti sociali, il cui effetto dissuasivo sull'uso delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con norme di rango superiore.
In questa prospettiva, è decisiva non tanto la riduzione parziale dell'indennità, quanto piuttosto la sua incidenza sulla retribuzione durante le ferie e, conseguentemente, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo garantito costituzionalmente. Il rapporto rilevante non è quindi tra la quota di indennità mantenuta e quella perduta, bensì tra la retribuzione ordinaria e quella effettivamente percepita durante le ferie, la quale deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Questo confronto deve essere effettuato non sull'intero anno di retribuzione, come sostenuto da , ma nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera, CP_1 considerando che le ferie vengono richieste per giornate.
Questi elementi evidenziano una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione dello stipendio causata dal godimento delle ferie, sia nel suo complesso che specificamente riferita alla componente
6 variabile della IUP. L'indennità in questione è infatti legata allo specifico status professionale del lavoratore, e il criterio fondamentale desumibile dal quadro normativo e giurisprudenziale
è quello della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie e quella percepita durante i periodi di effettivo lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto da , la richiesta del lavoratore non comporta una CP_1 duplicazione delle indennità previste dall'art. 31, punto 5, del contratto aziendale, poiché
l'importo fisso percepito durante il periodo feriale viene detratto dalle somme dovute.
Analogamente, le obiezioni di riguardo l'indennità di assenza dalla residenza non CP_1 possono essere condivise, in quanto tale componente retributiva rientra nel concetto di retribuzione delineato dalla giurisprudenza. Questa indennità compensa un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa del personale mobile, causato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla residenza.
L'art. 77 co. 2 CCNL riconosce questa indennità al personale mobile in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla durata, determinandola secondo specifiche misure orarie.
Né l'omologazione del regime fiscale a quello del trattamento di trasferta, né l'esclusione dell'elemento dal calcolo della retribuzione per tutti gli istituti di legge e/o contratto, incidono sulla funzione sostanziale dell'emolumento e sulla sua correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Le indennità esaminate sono, pertanto, connesse alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista o compensano un disagio intrinseco collegato all'esecuzione delle mansioni, e vanno incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie sono in contrasto con le norme di legge interne e sovranazionali, risultando quindi nulle.
7 Di conseguenza, va riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie,
l'importo dovuto per le indennità sopra elencate con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle ( e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del
16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di
Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art.77, punto
2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016).
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione in quanto il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro non essendo quest'ultimo nella specie assistito da stabilità reale.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022 Cass. n.11766 del 02/05/2024, Cass. n. 36108/2022), ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del Dlgs
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione
e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie per il periodo intercorrente dal 1/01/2017 al 31/03/2023.
I conteggi allegati al ricorso appaiono correttamente formulati in quanto riportati fedelmente i dati indicati in busta paga in ordine all'importo dei relativi emolumenti e i giorni di ferie maturati e
8 fruiti nel predetto periodo.
Compete, pertanto, la somma di €.2.646,60
Sugli importi dovuti da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art.150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio 2001.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione .
PQM
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
1) Accerta il diritto in favore di parte ricorrente alla inclusione della “indennità di assenza dalla residenza” e dell'“indennità di utilizzazione professionale”, ai fini del calcolo della retribuzione prevista per i giorni di ferie.
2) Condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, Controparte_1 per i periodi indicati in motivazione, nella misura di € 2.646,60 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
3) Condanna al pagamento della somma di €.900,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali oltre ad €.135,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di
€.1.035,00, oltre IVA e
CPA con distrazione.
Si comunichi .
NAPOLI, 24/6/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
MARIA PIA MAZZOCCA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione lavoro
Il Giudice dr. Maria Pia Mazzocca , presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all' udienza del ALLdel 24 luglio 202 tenutasi in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. RG 20001/2025
TRA
nata il [...] a [...] e ivi residente a[...]
Fera, n. 11 (C.F.: ), rappresentata e difesa giusta mandato in calce CodiceFiscale_1 allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. ) e CodiceFiscale_2 con lo stesso domiciliata telematicamente al seguente indirizzo PEC rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI PASQUALE
Ricorrente
E
(P. IVA ), con sede in Roma, piazza della CroceRossa, Controparte_1 P.IVA_1
1, in persona dell'Avv. Nicola Nero, nella qualità di institore giusta procura per atto Notar del 13 marzo 2023 rep. 1885, rappresentata e difesa, in virtù di procura Persona_1 rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica inserita nel fascicolo telematico, dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo - C.F._3
e Dora Antonia Vuolo Email_1
( - ; n persona del C.F._4 Email_2 Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCA TAMAJO
RAFFAELE
Resistente
Fatto e diritto
Con il ricorso in atti i il sig. esponeva:
Che era stata assunta alle dipendenze di il22/12/2016 , che era stata Controparte_1 inquadrata, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/10/2018, nella figura professionale di Capo
1 Treno - Livello professionale/Parametro retributivo C1-Tecnici, per il periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2020 nella figura professionale di Capo Treno - Livello professionale/Parametro retributivo B3-Tecnici Specializzati, per il periodo dal 01/11/2020 a tutt'oggi nella figura professionale di Capo Treno - Livello professionale/Parametro retributivo B2-Tecnici
Specializzati, di cui ai CC.CC.NN.LL. Mobilità Area Attività Ferroviarie ratione temporis vigenti.
Attualmente presta la propria opera con residenza di servizio presso l'Impianto Ferroviario di
Napoli Campi Flegrei.
4) Durante i normali periodi di servizio, l'istante ha percepito in modo continuativo l'indennità "di assenza dalla residenza" e l'indennità di "utilizzazione professionale", intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e al suo status professionale;
Che nel periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2023 aveva percepito, per le giornate di ferie fruite, un'indennità non equiparata alla retribuzione corrisposta nei normali periodi di servizio, in quanto la società convenuta non aveva tenuto conto, per intero, dell'indennità "di assenza dalla residenza" e delle voci variabili dell'indennità di "utilizzazione professionale" nel calcolo della retribuzione per le ferie;
Che aveva chiesto alla convenuta l'adeguamento della somma corrisposta a titolo di indennità di ferie, senza ottenere riscontro;
Che, sulla base della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, competeva il diritto a percepire durante le ferie la stessa retribuzione dei periodi di lavoro effettivo, comprensiva di tutte le indennità connesse alle mansioni svolte;
Che le clausole contrattuali collettive che escludevano tali indennità dal calcolo della retribuzione per ferie, in quanto contrastanti con le norme imperative di origine eurounitaria, erano affette da nullità o non opponibili.
Ciò premesso concludeva per “accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria, del combinato disposto degli artt. 31.5 e 31.6 dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo
Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano, per il personale di macchina l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo
2 importo fisso di € 12,80, nonché degli artt. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2.
Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 2646,60, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099
Cod. Civ. e dell'art.36 Cost il tutto con la vittoria delle spese di lite
Si costituiva che, sulla base di una serie di articolate argomentazioni, Controparte_1 deduceva: che le indennità oggetto di causa non concorrevano a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, base di calcolo per il trattamento retributivo feriale in quanto elementi accessori della retribuzione, legati a specifici impegni, sforzi o rischi presenti solo nell'effettiva prestazione lavorativa e assenti nei giorni di ferie;
che la contrattazione collettiva già riservava al lavoratore in ferie non solo la retribuzione ordinaria (comprendente minimo contrattuale, scatti di anzianità e assegni ad personam), ma anche ulteriori e consistenti elementi accessori;
che la causa percipiendi degli emolumenti richiesti non era da ricercarsi in una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, bensì nel mero requisito oggettivo della presenza fisicadel lavoratore;
che, secondo la giurisprudenza invocata dalla controparte, durante le ferie il lavoratore doveva godere di condizioni economiche sostanzialmente paragonabili a quelle dell'attività lavorativa ordinaria, ma non aveva diritto alla medesima retribuzione e, in ogni caso, la ridotta incidenza delle indennità rivendicate sulla retribuzione percepita, era inidonea a disincentivare l'effettiva fruizione dei riposi;
che la ricostruzione attorea era in spregio ad ogni legittimo affidamento consolidato dell'azienda e, soprattutto, al principio di inscindibilità delle clausole contrattuali in quanto se le parti del contratto collettivo avessero conosciuto l'invalidità delle clausole che perimetravano la retribuzione feriale, non avrebbero introdotto le indennità in questione o lo avrebbero fatto in misura diversa.
Contestava, infine, i conteggi di parte ricorrente ed eccepiva, in via subordinata, l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale del credito.
3 Concludeva, pertanto, “ nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
(ii) in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10, d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della
Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva
2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre
2011, e Per_2 altri c. British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.;
(iii) ancora in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie.
In via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, ridurre
l'eventuale condanna della società nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui al par. 9 della memoria, senza riconoscimento alcuno rispetto ad emolumenti maturati in data anteriore al 19.12.2018” il tutto con la vittoria delle spese di lite.
Sulla documentazione in atti la causa all' udienza del 26/6/2025 ex art 127 ter c.p.c. era decisa come da sentenza
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 17/05/2019, n. 13425, Cass. 15/10/2020, n. 22401) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che
“
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie
4 annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con le sentenze Wi. (C-
155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali). Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una“nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (Cass. civ. n. 13428/2019). Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del D. Lgs. n. 66 del 2003.
Ciò considerato deve ritenersi che le indennità oggetto di causa si trovano ad un rapporto di funzionalità con le specifiche mansioni affidate al lavoratore.
5 A tale riguardo, ai sensi dell'art.118 disp att. cpc, meritano di essere condivise e riportate nella presente motivazione le medesime argomentazioni già espresse nella sentenza del Tribunale di
Napoli n. 3602/2024 pubbl. il 16/05/2024 (giudice Gallo) e n. 4119/2024 pubbl il 3/7/2024 ( giudice Cardellicchio )i.
Con particolare riferimento alla indennità di utilizzazione professionale (IUP) la difesa di sostiene che questa dovrebbe essere ridotta solo parzialmente (nella sola Controparte_1 componente variabile) durante il periodo di ferie, sostenendo che ciò non scoraggerebbe l'effettivo utilizzo delle ferie stesse.
Tale argomentazione non può essere condivisa. La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, stabilita dalla contrattazione collettiva, non può infatti precludere una valutazione giurisdizionale della sua conformità alla normativa interna e sovranazionale prevalente.
Questo esame, da condursi secondo i criteri sopra indicati, prevale sulle determinazioni delle parti sociali, il cui effetto dissuasivo sull'uso delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con norme di rango superiore.
In questa prospettiva, è decisiva non tanto la riduzione parziale dell'indennità, quanto piuttosto la sua incidenza sulla retribuzione durante le ferie e, conseguentemente, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo garantito costituzionalmente. Il rapporto rilevante non è quindi tra la quota di indennità mantenuta e quella perduta, bensì tra la retribuzione ordinaria e quella effettivamente percepita durante le ferie, la quale deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Questo confronto deve essere effettuato non sull'intero anno di retribuzione, come sostenuto da , ma nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera, CP_1 considerando che le ferie vengono richieste per giornate.
Questi elementi evidenziano una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione dello stipendio causata dal godimento delle ferie, sia nel suo complesso che specificamente riferita alla componente
6 variabile della IUP. L'indennità in questione è infatti legata allo specifico status professionale del lavoratore, e il criterio fondamentale desumibile dal quadro normativo e giurisprudenziale
è quello della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie e quella percepita durante i periodi di effettivo lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto da , la richiesta del lavoratore non comporta una CP_1 duplicazione delle indennità previste dall'art. 31, punto 5, del contratto aziendale, poiché
l'importo fisso percepito durante il periodo feriale viene detratto dalle somme dovute.
Analogamente, le obiezioni di riguardo l'indennità di assenza dalla residenza non CP_1 possono essere condivise, in quanto tale componente retributiva rientra nel concetto di retribuzione delineato dalla giurisprudenza. Questa indennità compensa un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa del personale mobile, causato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla residenza.
L'art. 77 co. 2 CCNL riconosce questa indennità al personale mobile in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla durata, determinandola secondo specifiche misure orarie.
Né l'omologazione del regime fiscale a quello del trattamento di trasferta, né l'esclusione dell'elemento dal calcolo della retribuzione per tutti gli istituti di legge e/o contratto, incidono sulla funzione sostanziale dell'emolumento e sulla sua correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Le indennità esaminate sono, pertanto, connesse alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista o compensano un disagio intrinseco collegato all'esecuzione delle mansioni, e vanno incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie sono in contrasto con le norme di legge interne e sovranazionali, risultando quindi nulle.
7 Di conseguenza, va riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie,
l'importo dovuto per le indennità sopra elencate con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle ( e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del
16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di
Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art.77, punto
2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016).
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione in quanto il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro non essendo quest'ultimo nella specie assistito da stabilità reale.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022 Cass. n.11766 del 02/05/2024, Cass. n. 36108/2022), ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del Dlgs
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione
e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie per il periodo intercorrente dal 1/01/2017 al 31/03/2023.
I conteggi allegati al ricorso appaiono correttamente formulati in quanto riportati fedelmente i dati indicati in busta paga in ordine all'importo dei relativi emolumenti e i giorni di ferie maturati e
8 fruiti nel predetto periodo.
Compete, pertanto, la somma di €.2.646,60
Sugli importi dovuti da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art.150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio 2001.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione .
PQM
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
1) Accerta il diritto in favore di parte ricorrente alla inclusione della “indennità di assenza dalla residenza” e dell'“indennità di utilizzazione professionale”, ai fini del calcolo della retribuzione prevista per i giorni di ferie.
2) Condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, Controparte_1 per i periodi indicati in motivazione, nella misura di € 2.646,60 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
3) Condanna al pagamento della somma di €.900,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali oltre ad €.135,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di
€.1.035,00, oltre IVA e
CPA con distrazione.
Si comunichi .
NAPOLI, 24/6/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
MARIA PIA MAZZOCCA
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