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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1990/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1990/2024 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della
potestà genitoriale”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Drago,
-ricorrente-
nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 18/07/2024 e ritualmente notificato, - Parte_1 premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dall'unione con il CP_1 quale sono nati a Vittoria i figli (23/04/2011) e (13/10/2018), e che il Per_1 Persona_2
Tribunale di Ragusa, con decreto reso il 20/6/2023 nel proc. 2629/2019 R.G., aveva posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di €.
300,00 al mese (€. 150,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie– ha chiesto all'adito Tribunale l'affidamento esclusivo dei figli, rappresentando la necessità di poterli iscrivere ai corsi scolastici e ludico-ricreativi senza il consenso del padre, il quale nel corso degli anni aveva manifestato “totale disinteresse” nei confronti dei figli stessi, sia per non averli mai cercati che per non aver adempiuto agli obblighi di natura economica, disposti nel predetto decreto.
Il resistente, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 30/07/2025, essendo stati concessi i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti del giudizio, nulla ha opposto.
Nel merito
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , stante la regolare notifica del CP_1 ricorso introduttivo del giudizio.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento esclusivo dei figli
(14 anni) e (7 anni), chiesto dalla ricorrente al fine di “potere iscrivere i Per_1 Persona_2 bambini a scuola, ad eventuali corsi per l'apprendimento di sport, doposcuola ecc. senza dovere andare alla ricerca (peraltro vana) del sig. , per ottenerne il relativo consenso”. CP_1
La ricorrente ha dichiarato che non ha corrisposto il contributo al CP_1 mantenimento dovuto in forza del decreto del Tribunale di Ragusa del 20/06/2023 e che lo stesso non ha manifestato interesse nei confronti dei figli, non avendoli cercati o tenuti con sé, sebbene nessun calendario di visita fosse previsto, poiché aveva chiesto in quella sede Persona_3 solamente di porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli. CP_1
In tema di affidamento dei figli minori, occorre ricordare che la regola generale dell'affido condiviso risponde al prioritario diritto alla bigenitorialità dei figli e che l'affidamento a un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va, pertanto, disposto qualora ricorrano gravi motivi, ovvero qualora l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse dei minori stessi, sicché occorre un provvedimento motivato del giudice. pagina 2 di 4 In linea generale, si dispone l'affidamento esclusivo quando l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole oggettivamente per il minore ovvero quando uno dei due genitori risulta inidoneo ad affrontare la responsabilità genitoriale connessa all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Nel caso in esame, l'inadempimento del resistente agli obblighi familiari è anzitutto desumibile dalle dichiarazioni della ricorrente, la quale ha rappresentato il totale inadempimento posto in essere dal resistente dopo l'abbandono della casa familiare (già argomentato in seno al procedimento n. 2629/2019 R.G., ove si era chiesto in via subordinata di disporre l'obbligo a carico degli ascendenti paterni), nonché dalla persistenza di tale condotta quantomeno dal 2019 ad oggi.
Inoltre, , al quale sono stati notificati regolarmente gli atti del giudizio, non ha CP_1 inteso costituirsi per contestare o smentire le affermazioni della ricorrente riguardo all'inadempimento nel pagamento del contributo al mantenimento per i figli o in ordine all'omesso esercizio del diritto di visita.
Ciò, unitamente alla indiscutibile capacità lavorativa (nel decreto di Questo Tribunale del
20.6.2023 si fa riferimento alle diverse attività lavorative svolte da ), evidenzia la CP_1 carenza e l'inidoneità educativa del resistente, oltre che un marcato disinteresse morale e materiale dello stesso per quanto concerne la cura del rapporto affettivo, che giustificano l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente, stante il pregiudizio che potrebbe derivare ai minori dalla condotta assente e irresponsabile del padre.
Stante la contumacia del resistente e in considerazione della natura e degli esiti del procedimento, le spese vanno dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Ragusa, nel procedimento iscritto al n. 1990/2024 R.G.:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei figli (2011) e (2018) a Per_4 Persona_2
, per i motivi spiegati in parte motiva;
Persona_3
2) spese irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
12.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Emanuela A. Favara Massimo Pulvirenti pagina 3 di 4 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1990/2024 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della
potestà genitoriale”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Drago,
-ricorrente-
nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 18/07/2024 e ritualmente notificato, - Parte_1 premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dall'unione con il CP_1 quale sono nati a Vittoria i figli (23/04/2011) e (13/10/2018), e che il Per_1 Persona_2
Tribunale di Ragusa, con decreto reso il 20/6/2023 nel proc. 2629/2019 R.G., aveva posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di €.
300,00 al mese (€. 150,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie– ha chiesto all'adito Tribunale l'affidamento esclusivo dei figli, rappresentando la necessità di poterli iscrivere ai corsi scolastici e ludico-ricreativi senza il consenso del padre, il quale nel corso degli anni aveva manifestato “totale disinteresse” nei confronti dei figli stessi, sia per non averli mai cercati che per non aver adempiuto agli obblighi di natura economica, disposti nel predetto decreto.
Il resistente, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 30/07/2025, essendo stati concessi i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti del giudizio, nulla ha opposto.
Nel merito
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , stante la regolare notifica del CP_1 ricorso introduttivo del giudizio.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento esclusivo dei figli
(14 anni) e (7 anni), chiesto dalla ricorrente al fine di “potere iscrivere i Per_1 Persona_2 bambini a scuola, ad eventuali corsi per l'apprendimento di sport, doposcuola ecc. senza dovere andare alla ricerca (peraltro vana) del sig. , per ottenerne il relativo consenso”. CP_1
La ricorrente ha dichiarato che non ha corrisposto il contributo al CP_1 mantenimento dovuto in forza del decreto del Tribunale di Ragusa del 20/06/2023 e che lo stesso non ha manifestato interesse nei confronti dei figli, non avendoli cercati o tenuti con sé, sebbene nessun calendario di visita fosse previsto, poiché aveva chiesto in quella sede Persona_3 solamente di porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli. CP_1
In tema di affidamento dei figli minori, occorre ricordare che la regola generale dell'affido condiviso risponde al prioritario diritto alla bigenitorialità dei figli e che l'affidamento a un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va, pertanto, disposto qualora ricorrano gravi motivi, ovvero qualora l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse dei minori stessi, sicché occorre un provvedimento motivato del giudice. pagina 2 di 4 In linea generale, si dispone l'affidamento esclusivo quando l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole oggettivamente per il minore ovvero quando uno dei due genitori risulta inidoneo ad affrontare la responsabilità genitoriale connessa all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Nel caso in esame, l'inadempimento del resistente agli obblighi familiari è anzitutto desumibile dalle dichiarazioni della ricorrente, la quale ha rappresentato il totale inadempimento posto in essere dal resistente dopo l'abbandono della casa familiare (già argomentato in seno al procedimento n. 2629/2019 R.G., ove si era chiesto in via subordinata di disporre l'obbligo a carico degli ascendenti paterni), nonché dalla persistenza di tale condotta quantomeno dal 2019 ad oggi.
Inoltre, , al quale sono stati notificati regolarmente gli atti del giudizio, non ha CP_1 inteso costituirsi per contestare o smentire le affermazioni della ricorrente riguardo all'inadempimento nel pagamento del contributo al mantenimento per i figli o in ordine all'omesso esercizio del diritto di visita.
Ciò, unitamente alla indiscutibile capacità lavorativa (nel decreto di Questo Tribunale del
20.6.2023 si fa riferimento alle diverse attività lavorative svolte da ), evidenzia la CP_1 carenza e l'inidoneità educativa del resistente, oltre che un marcato disinteresse morale e materiale dello stesso per quanto concerne la cura del rapporto affettivo, che giustificano l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente, stante il pregiudizio che potrebbe derivare ai minori dalla condotta assente e irresponsabile del padre.
Stante la contumacia del resistente e in considerazione della natura e degli esiti del procedimento, le spese vanno dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Ragusa, nel procedimento iscritto al n. 1990/2024 R.G.:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei figli (2011) e (2018) a Per_4 Persona_2
, per i motivi spiegati in parte motiva;
Persona_3
2) spese irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
12.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Emanuela A. Favara Massimo Pulvirenti pagina 3 di 4 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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