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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 16211/2022 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 12/04/1969 (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. MAZZEO VIANTE MARCO ROSARIO, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 28/04/1977 (C.F.: Controparte_1
), rappr. E dif. dall'avv. SCUTO LUCIA CLARA MARIA, presso C.F._2
il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. Posta in decisione con ordinanza del 24.06.2025 a seguito dell'udienza dell' 11.06.2025 svoltasi in modalità telematica ex art. 127 ter c.p.c. come da note depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/12/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
[...]
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con e celebrato in Controparte_1
Viagrande in data 07/10/1999, matrimonio dal quale è nata la IG in data Per_1
13/08/2001.
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che essi coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il
02/03/2016.
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio ma chiedendo, in via riconvenzionale, di disporre a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere e contribuire al mantenimento della IG , maggiorenne ma non Per_1 autonoma economicamente, corrispondendo un assegno mensile non inferiore ad Euro
400,00 da aggiornarsi annualmente ed automaticamente in base alle variazioni percentuali indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, per le ragione dedotte in seno alla comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, anche attraverso il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., le parti precisavano congiuntamente le conclusioni depositando delle note congiunte all'udienza del 11/06/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 24.06.2025, il G.I. si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 02.03.2016.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle statuizioni d'ordine economico ed accessorio e afferenti alla IG
, le parti concordemente chiedevano in seno alle note depositate al fascicolo Per_1
telematico che il divorzio segua le seguenti condizioni:
“1) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese pe il mantenimento della IG ,
[...] Per_1
maggiorenne ma non autonoma e non indipendente economicamente, un assegno mensile pari ad Euro 400,00 (diconsi Euro quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
2) il sig. si obbliga a provvedere, in misura pari al 50%, al pagamento Parte_1
delle spese straordinarie, per spese mediche, interventi di ortodonzia, spese per acquisto testi universitari, o quant'altro sia deciso congiuntamente dai genitori come previsto dalle linee guida sul mantenimento del Tribunale di Catania, che le parti ricevono in copia;
3) Spese e compensi del presente procedimento interamente compensati tra le parti;
4) I procuratori delle parti sottoscritto la presente per rinuncia alla solidarietà professionale e art. 13 della L. 247/2012.”
Tali accordi, per come sottoscritti dalle parti e depositati al fascicolo telematico, vanno confermati non presentando contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 16211/2022
R.G., così statuisce:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , in Viagrande il 07/10/1999, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viagrande, al n. 57, parte II, Serie A, anno1999, alle condizioni concordate trascritte in parte motiva.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Catania, il 04.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 16211/2022 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 12/04/1969 (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. MAZZEO VIANTE MARCO ROSARIO, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 28/04/1977 (C.F.: Controparte_1
), rappr. E dif. dall'avv. SCUTO LUCIA CLARA MARIA, presso C.F._2
il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. Posta in decisione con ordinanza del 24.06.2025 a seguito dell'udienza dell' 11.06.2025 svoltasi in modalità telematica ex art. 127 ter c.p.c. come da note depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/12/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
[...]
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con e celebrato in Controparte_1
Viagrande in data 07/10/1999, matrimonio dal quale è nata la IG in data Per_1
13/08/2001.
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che essi coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il
02/03/2016.
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio ma chiedendo, in via riconvenzionale, di disporre a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere e contribuire al mantenimento della IG , maggiorenne ma non Per_1 autonoma economicamente, corrispondendo un assegno mensile non inferiore ad Euro
400,00 da aggiornarsi annualmente ed automaticamente in base alle variazioni percentuali indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, per le ragione dedotte in seno alla comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, anche attraverso il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., le parti precisavano congiuntamente le conclusioni depositando delle note congiunte all'udienza del 11/06/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 24.06.2025, il G.I. si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 02.03.2016.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle statuizioni d'ordine economico ed accessorio e afferenti alla IG
, le parti concordemente chiedevano in seno alle note depositate al fascicolo Per_1
telematico che il divorzio segua le seguenti condizioni:
“1) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese pe il mantenimento della IG ,
[...] Per_1
maggiorenne ma non autonoma e non indipendente economicamente, un assegno mensile pari ad Euro 400,00 (diconsi Euro quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
2) il sig. si obbliga a provvedere, in misura pari al 50%, al pagamento Parte_1
delle spese straordinarie, per spese mediche, interventi di ortodonzia, spese per acquisto testi universitari, o quant'altro sia deciso congiuntamente dai genitori come previsto dalle linee guida sul mantenimento del Tribunale di Catania, che le parti ricevono in copia;
3) Spese e compensi del presente procedimento interamente compensati tra le parti;
4) I procuratori delle parti sottoscritto la presente per rinuncia alla solidarietà professionale e art. 13 della L. 247/2012.”
Tali accordi, per come sottoscritti dalle parti e depositati al fascicolo telematico, vanno confermati non presentando contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 16211/2022
R.G., così statuisce:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , in Viagrande il 07/10/1999, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viagrande, al n. 57, parte II, Serie A, anno1999, alle condizioni concordate trascritte in parte motiva.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Catania, il 04.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco