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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4854/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
1°SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4854 /2022 R.G., promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...] ( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_3 CodiceFiscale_3
),
[...]
, nata a [...] ), il 20.05.1963 ( ) Parte_4 CodiceFiscale_4
, nato a [...] (S R )02.05.1967 (c.f. Parte_5 CodiceFiscale_5
),
[...]
nella qualità di figli di nata a [...], il [...], C.F.: Persona_1
, residente in [...], C.F._6 tutti, rappresentati e difesi dall'Avv. dell'Avv. Giuseppe Galbo, come da procura in atti;
- attori
pagina 1 di 5 per l'interdizione di:
( ), nata a [...], il Persona_1 CodiceFiscale_7
25/08/1936, residente in [...]. - convenuta
con l'intervento del pubblico ministero (visto del 17.05.2023);
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 6.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 27.10.2022, , Parte_1 Parte_2 [...]
, e , chiedevano al Tribunale la pronuncia Parte_3 Parte_4 Parte_5 dell'interdizione della madre , deducendo che quest'ultima si trovava in Persona_1 uno stato di infermità di mente abituale, essendo affetta da “demenza senile e deficit statico-dinamico in soggetto con pregressa frattura di bacino e discectomia L3L5”, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive e incapace di deambulare, tanto da essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità.
Il Presidente del Tribunale nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo, dell'interdicendo e dei parenti di cui all'art. 712
c.p.c.
All'udienza del 18.04.2023, verificata la regolarità del contraddittorio, venivano ascoltati i ricorrenti i quali ribadivano quanto indicato in ricorso sulla incapacità della madre,
di provvedere autonomamente a sé stessa e sulla necessità di nomina di Persona_1
un tutore. In tale sede manifestava la disponibilità a essere nominata Parte_2
tutore, nella non opposizione degli altri fratelli. Quindi, il Giudice, preso atto dell'impossibilità dell'interdicenda di recarsi in Tribunale per essere ascoltata, delegava il
Giudice onorario per l'esame domiciliare della stessa.
pagina 2 di 5 In data 15 maggio 2023 si procedeva all'esame dell'interdicenda, la quale non rispondeva alle domande, mostrandosi non orientata nel tempo e nello spazio.
All'udienza del 6.07.2023 il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale Persona_1
non si è costituita in giudizio nonostante sia stata regolarmente citata.
Ciò detto, la domanda di interdizione è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 414 c.c.
Depone in tal senso innanzitutto la documentazione medica prodotta dalle parti ricorrenti, da cui si evince che già nell'anno 2014 presentava un “deterioramento Persona_1 cognitivo progressivamente ingravescente” (cfr. certificazione medica del 23.04.2014 dell'Ospedale Cannizzaro di Catania – U.O. Medicina Fisica e Riabilitativa) e che nell'anno 2017 le è stata diagnosticata “demenza senile e deficit statico-dinamico in soggetto con pregressa frattura di bacino e discectomia L3L5” (cfr certificato medico Asp di Siracusa, Unità Operativa di Neurologia del 23.01.2017).
Inoltre, nel corso dell'esame si è avuto modo di accertare la condizione di grave infermità in cui versa l'interdicenda, che non ha risposto nemmeno alle domande inerenti le sue generalità, apparendo in modo evidente non orientata nello spazio e nel tempo, oltre che non in grado di deambulare.
Orbene, non v'è dubbio che la capacità di intendere e volere dell'interdicenda è irrimediabilmente compromessa a causa delle gravi condizioni di salute in cui versa e che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi, sicché si rende necessario assicuragli adeguata protezione.
Per quanto sopra, non residuando capacità alcuna, va pronunciata l'interdizione di Per_1
[...]
pagina 3 di 5 In relazione alla natura e all'esito della controversia, appare equo, ricorrendo giusti motivi ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., dichiarare irripetibili le spese processuali sostenute dai ricorrenti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4854/2022 R.G.: pronuncia l'interdizione di ( ), nata a Persona_1 CodiceFiscale_7
OR (Sr), il 25/08/1936, residente in [...].
Dispone che il cancelliere, ai sensi dell'art. 423 c.c., annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita. dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 13 marzo 2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
1°SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4854 /2022 R.G., promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...] ( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_3 CodiceFiscale_3
),
[...]
, nata a [...] ), il 20.05.1963 ( ) Parte_4 CodiceFiscale_4
, nato a [...] (S R )02.05.1967 (c.f. Parte_5 CodiceFiscale_5
),
[...]
nella qualità di figli di nata a [...], il [...], C.F.: Persona_1
, residente in [...], C.F._6 tutti, rappresentati e difesi dall'Avv. dell'Avv. Giuseppe Galbo, come da procura in atti;
- attori
pagina 1 di 5 per l'interdizione di:
( ), nata a [...], il Persona_1 CodiceFiscale_7
25/08/1936, residente in [...]. - convenuta
con l'intervento del pubblico ministero (visto del 17.05.2023);
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 6.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 27.10.2022, , Parte_1 Parte_2 [...]
, e , chiedevano al Tribunale la pronuncia Parte_3 Parte_4 Parte_5 dell'interdizione della madre , deducendo che quest'ultima si trovava in Persona_1 uno stato di infermità di mente abituale, essendo affetta da “demenza senile e deficit statico-dinamico in soggetto con pregressa frattura di bacino e discectomia L3L5”, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive e incapace di deambulare, tanto da essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità.
Il Presidente del Tribunale nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo, dell'interdicendo e dei parenti di cui all'art. 712
c.p.c.
All'udienza del 18.04.2023, verificata la regolarità del contraddittorio, venivano ascoltati i ricorrenti i quali ribadivano quanto indicato in ricorso sulla incapacità della madre,
di provvedere autonomamente a sé stessa e sulla necessità di nomina di Persona_1
un tutore. In tale sede manifestava la disponibilità a essere nominata Parte_2
tutore, nella non opposizione degli altri fratelli. Quindi, il Giudice, preso atto dell'impossibilità dell'interdicenda di recarsi in Tribunale per essere ascoltata, delegava il
Giudice onorario per l'esame domiciliare della stessa.
pagina 2 di 5 In data 15 maggio 2023 si procedeva all'esame dell'interdicenda, la quale non rispondeva alle domande, mostrandosi non orientata nel tempo e nello spazio.
All'udienza del 6.07.2023 il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale Persona_1
non si è costituita in giudizio nonostante sia stata regolarmente citata.
Ciò detto, la domanda di interdizione è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 414 c.c.
Depone in tal senso innanzitutto la documentazione medica prodotta dalle parti ricorrenti, da cui si evince che già nell'anno 2014 presentava un “deterioramento Persona_1 cognitivo progressivamente ingravescente” (cfr. certificazione medica del 23.04.2014 dell'Ospedale Cannizzaro di Catania – U.O. Medicina Fisica e Riabilitativa) e che nell'anno 2017 le è stata diagnosticata “demenza senile e deficit statico-dinamico in soggetto con pregressa frattura di bacino e discectomia L3L5” (cfr certificato medico Asp di Siracusa, Unità Operativa di Neurologia del 23.01.2017).
Inoltre, nel corso dell'esame si è avuto modo di accertare la condizione di grave infermità in cui versa l'interdicenda, che non ha risposto nemmeno alle domande inerenti le sue generalità, apparendo in modo evidente non orientata nello spazio e nel tempo, oltre che non in grado di deambulare.
Orbene, non v'è dubbio che la capacità di intendere e volere dell'interdicenda è irrimediabilmente compromessa a causa delle gravi condizioni di salute in cui versa e che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi, sicché si rende necessario assicuragli adeguata protezione.
Per quanto sopra, non residuando capacità alcuna, va pronunciata l'interdizione di Per_1
[...]
pagina 3 di 5 In relazione alla natura e all'esito della controversia, appare equo, ricorrendo giusti motivi ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., dichiarare irripetibili le spese processuali sostenute dai ricorrenti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4854/2022 R.G.: pronuncia l'interdizione di ( ), nata a Persona_1 CodiceFiscale_7
OR (Sr), il 25/08/1936, residente in [...].
Dispone che il cancelliere, ai sensi dell'art. 423 c.c., annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita. dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 13 marzo 2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5