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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1176/2025 R.G. promossa da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, ed ivi elettivamente domiciliato, via Milazzo, n. 80/A, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Margherita Mariella Barraco (indirizzo pec:
, che lo rappresenta e difende per mandato Email_1 in atti parte ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 elettivamente domiciliata in Castelvetrano, via G. D'Alessi, n. 4, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Monica Cuneo (indirizzo pec: , che la rappresenta e difende Email_2 per mandato in atti parte resistente con l'intervento di
Avv. Matilde Mattozzi curatore speciale del minore Persona_1
e con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede interveniente necessario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso, depositato in data 11 luglio 2025, ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato a [...], il [...], da una relazione sentimentale con Persona_1
. Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha esposto che la relazione con è cessata in data 27 Controparte_1 giugno 2025, a causa dell'allontanamento volontario di quest'ultima dalla casa familiare insieme al figlio minore Ha altresì esposto che: Per_1
- con la nascita del figlio minore la resistente ha iniziato ad aggredire verbalmente il Per_1 ricorrente trascurando quest'ultimo e il figlio minore;
- prima del compimento del primo anno di età del minore, il nucleo familiare si è trasferito presso altra abitazione e che, da quel momento, i comportamenti aggressivi e violenti della resistente nei confronti del ricorrente si sono amplificati tanto da impedire a quest'ultimo di ospitare in casa i propri familiari;
- da quando la resistente si è allontanata dalla casa familiare, la stessa ha impedito al ricorrente di incontrare il figlio minore, anche tramite videochiamata;
- la sorella della resistente ha denunciato il ricorrente per il reato di maltrattamenti in famiglia e che, in seguito a ciò, è stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento di Vultaggio ad . Pt_1 Controparte_1
Ciò posto, il ricorrente ha domandato: l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con la regolamentazione del diritto della madre di vedere il figlio di porre, a carico di Per_1 CP_1
, l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
[...] Per_1 la somma mensile di € 250 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
con vittoria delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 17 luglio 2025, si è costituita l'Avv. Matilde Mattozzi nella qualità di curatore speciale del minore chiedendo al Tribunale la pronuncia Persona_1 dei provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., a tutela del minore.
Con ordinanza del giorno 8 agosto 2025, nel sub-procedimento iscritto al n. 1176-1/2025 R.G., il
Giudice ha pronunciato i provvedimenti indifferibili.
Con comparsa di risposta depositata in data 3 settembre 2025, si è costituita che ha Controparte_1 aderito alla domanda di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, tuttavia chiedendo il collocamento con sé de minore e l'obbligo di di corrispondere a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 400 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese processuali.
Nel corso della causa, in data 28 ottobre 2025, le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale hanno chiesto conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo
2 l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
All'udienza di comparizione del 30 ottobre 2025, le parti hanno insistito nell'omologa dell'accordo depositato e, con ordinanza emessa in pari data, il Giudice ha posto la causa in decisione.
2. La cessazione del rapporto di convivenza è stata determinata su accordo delle parti per la riconosciuta impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale della coppia, quanto a dire per le medesime ragioni che consentono a coppie coniugate di pervenire a separazione consensuale ex art. 151, primo comma, c.c., sulla base dell'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua l'ulteriore personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. («Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole») nel testo attualmente in vigore a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, nonché all'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
All'udienza del 30 ottobre 2025, le parti hanno anche personalmente invocato l'omologa delle condizioni raggiunte con l'accordo dalle stesse sottoscritto e depositato il 28 ottobre 2025, condizioni che sono di seguito riportate:
« 1) Affidare il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre e con la facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé il figlio minore
d'intesa con l'altro genitore e, in mancanza di intesa, come segue: a) due giorni alla settimana, di intesa fra i genitori e in mancanza di intesa, il martedi ed il giovedi dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
b) due domeniche al mese, di intesa fra i genitori e in mancanza di intesa, la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
2) A partire dal terzo anno di età del bambino il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alterni ossia il sabato e la domenica dalle ore 12.00 alle ore 18.00 della domenica in maniera alternata con pernottamento, durante il periodo estivo: il minore trascorrerà con il padre una settimana continua a luglio ed una settimana ad agosto sempre con possibilità di concordare tra i coniugi le giornate, con obbligo di darne comunicazione entro il 30 maggio di ogni anno e con obbligo di comunicare il luogo di domicilio del figlio minore.
3 3) Il figlio trascorrerà ad anni alterni le festività di Natale ed Epifania con un genitore e Santo
Stefano e Capodanno con l'altro nonché Pasqua con un genitore e Lunedi dell'Angelo con l'altro con modalità da concordare annualmente entro il 30 novembre.
4) Disporre che ciascun genitore comunichi all'altro le informazioni, da questo non già conosciute, relative allo stato di salute, al luogo di residenza effettiva o anche solo di dimora del figlio minore nel periodo di tempo in cui lo stesso è collocato o si trova con sé. Disporre che ciascun Per_1 genitore comunichi all'altro le informazioni, da questo non già conosciute, relative allo stato di salute, al luogo di residenza effettiva o anche solo di dimora del figlio minore nel periodo Per_1 di tempo in cui lo stesso è collocato o si trova con sé.
5) Le modalità di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale devono avvenire compatibilmente con eventuali provvedimenti adottati in sede penale.
6) Porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio minore l'importo Per_1 di euro 250,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 60% delle spese straordinarie previamente concordate, documentate e sostenute nell'interesse del figlio minore.
L'assegno unico universale verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) Le parti prestano il consenso al rilascio di carta di identità valida per l'espatrio e di passaporto».
Tale accordo che - in particolare quanto all'affidamento (condiviso), al collocamento (prevalente presso la madre) e al contributo per il mantenimento del minore (l'importo di euro 250, soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre il 60% delle spese straordinarie previamente concordate, documentate e sostenute) - riproduce il contenuto dell'ordinanza dell'8 agosto 2025 emessa dal Giudice delegato nel subprocedimento n. 1176-1/2025 R.G., non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, sono idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione anche in considerazione della sua tenera età (un anno compiuto) ed esigenze;
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere non necessaria l'audizione del figlio minore ai sensi dell'art. 473-bis.4, comma 3, Persona_1
c.p.c., soprattutto in ragione della sua tenera età (un anno compiuto).
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
4 3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio e del sub-procedimento n. 1176-1/2025 R.G. fra e da Parte_1
. Controparte_1
4. Entrambi i genitori sono tenuti in solido a rifondere le spese processuali in favore dell'Erario, stante l'amissione del figlio minore al patrocinio a spese dello Stato, avendo dato causa, con la loro conflittualità, alla sua nomina.
Ai sensi dell'art. 4, comma 10-septies, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147 del 2022), la liquidazione del compenso del curatore speciale viene effettuata in base ai parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.
Deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma
5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per tutte le fasi di giudizio (studio, introduttiva e decisionale), effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria, pari a € 2.906 oltre ad una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri contributivi e previdenziali come per legge.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto formulato, nel corso del presente giudizio, da Parte_1
e da , così provvede:
[...] Controparte_1
1) Omologa l'accordo di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore (nato a [...] il [...]), depositato dalle parti il 28 Persona_1 ottobre 2025 e riportato al punto n. 2) della parte motiva.
2) Compensa le spese processuali fra e da . Parte_1 Controparte_1
3) Condanna e da , in solido fra loro, in favore dell'Erario, al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese processuali che si liquida in € 2.906 oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
04 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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