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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 927/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...], il [...], residente in [...], Loc. S. Parte_1
Giustina, 14, 38050, C.F. C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], Loc. S. Parte_2
Giustina, 14, 38050 - C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Larentis del Foro di Trento (Cod.fisc.
), p.e.c. fax 0461/980042, con C.F._3 Email_1
studio in Trento, via Brigata Acqui 4, presso il quale ha eletto domicilio, in forza di procura ad litem conferita su supporto cartaceo in calce al ricorso e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art.83/3 c.p.c. unitamente al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 26 febbraio 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 19-06-2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 26 febbraio 2025.
All'udienza del 19-06-2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1. i coniugi continueranno a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i sigg. e cedono al figlio la propria Parte_1 Pt_2 CP_1
quota di proprietà della casa coniugale sita a Loc. Santa Giustina 14 a Telve (TN), come di seguito indicata, con obbligo del sig. trasferire, entro fine aprile 2025, la propria Pt_2
residenza;
3. a , nato a [...] il [...], C.F. con CP_1 C.F._4 il consenso di , nata a [...] il [...], C.F. e di Parte_1 C.F._5
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
viene attribuita la proprietà esclusiva delle seguenti unità immobiliari, in P.T. 1779 II, p.ed.
1265, edificio di mq. 886, loc. Santa Giustina 14: censite al Catasto Fabbricati di Borgo
NA, C.C. , Foglio 36, Particella 1265, Zona Censuaria Unica, Loc. CP_2
Santa Giustina n. 14 come:
Subalterno 2, Piani: S1-T-1, Categoria A/7, Classe 2, Consistenza Vani 9,5 Superficie mq.
214, Rendita Catastale Euro 858,61;
Subalterno 1, Piano: S1, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza mq. 32 Superficie mq. 38,
Rendita Catastale Euro 66,11; con planimetria depositata in data 03.08.2004 al n.
1172.001.2004 prot.
- nella consistenza come apparente al Libro Fondiario nonché alle planimetrie depositate all'Ufficio del Catasto di Borgo NA (TN);
- i sigg. e ichiarano di rinunciare all'ipoteca legale ad essi spettante, con Parte_1 Pt_2 esonero da responsabilità al riguardo per il Conservatore Tavolare;
- ai sensi dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, i sigg. e ichiarano Parte_1 Pt_2
che lo stato di fatto dell'immobile di cui sopra è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie depositate in Catasto;
- dichiarano altresì che gli intestatari degli immobili iscritti al Catasto Edilizio coincidono con quelli risultanti al Libro Fondiario;
- i sigg. e previamente ammoniti circa le responsabilità penali cui possono Parte_1 Pt_2
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, artt. 3 e 76 sotto la propria personale responsabilità, dichiarano
- che l'edificio eretto sulla p.ed. 1265 C.C. è stato costruito in forza ed in CP_2 conformità alla licenza edilizia n. di data 07.10.1998 (doc. 6); Num_1
- che posteriormente non sono state eseguite altre opere per l'esecuzione delle quali fosse necessario richiedere la concessione o licenza edilizia;
- che successivamente al rilascio della concessione il fabbricato non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori;
- che le aree scoperte e le comproprietà dell'edificio eretto sulla p.ed. 1265 C.C. Telve di
Sotto (TN) sono di superficie inferiore a 5.000 mq. e costituiscono pertinenza di immobile censito al N.C.E.U. e che pertanto non si rende necessaria l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica;
- le parti, ammonite circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente atto;
- per la notifica del decreto tavolare da rilasciarsi in un unico esteso le parti eleggono domicilio presso lo studio dell'avv. Elisa Larentis in Trento, Via Brigata Acqui n. 4, che viene autorizzata a chiedere l'intavolazione;
- con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.m. 22 gennaio 2008 n. 37, che corredano i beni oggetto del presente atto, le parti si garantiscono reciprocamente circa la conformità degli impianti sino ad ora realizzati alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- , ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come CP_1 modificato dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 dichiara
- di avere ricevuto dai sigg. e le informazioni e la documentazione, Parte_1 Pt_2 comprensiva dell'Attestato di Certificazione Energetica, in ordine alla p.ed. 1265 C.C.
[...]
(doc. 7); CP_2
- l'immobile viene assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive ad esso inerenti a corpo e non a misura;
- il possesso esclusivo degli immobili di cui sopra viene concesso dalla data del deposito del ricorso e da quel giorno in avanti staranno rispettivamente a favore ed a carico dell'assegnatario tutte le utilità e le gravezze riguardanti i medesimi;
- le parti garantiscono gli immobili assegnati con il presente atto liberi da ipoteche, arretrati di imposte, privilegi, anche fiscali ed altri oneri o vincoli, ad eccezione delle ipoteche intavolate sub G.N. 524/1 dd. 21.03.2001, per l'importo complessivo di lire 560.000.000, di cui lire 350.000.000 di capitale, interesse annuo del 5,25% e lire 210.000.000 di capitale, interesse al tasso di mora dell'8,25%, spese ed accessori a favore della
[...] sede di GI NA (TN) e sub Controparte_3
G.N. 2293/1 dd. 12.09.2017, per l'importo complessivo di euro 68.000,00 di cui euro
35.000,00 di capitale, per tre annualità di interessi al tasso complessivo del 4,35%, spese ed accessori a favore della Controparte_3
sede di GI NA (TN), e promettono le garanzie di legge in caso di molestie
[...] ed evizione;
- tutte le spese relative a tale passaggio di proprietà saranno a carico esclusivo dei sigg.
e Parte_1 Pt_2
4. i sigg. e anno contratto due mutui per l'acquisto della casa coniugale, Parte_1 Pt_2 garantiti da ipoteche intavolate sub G.N. 524/1 dd. 21.03.2001, per l'importo complessivo di lire 560.000.000, di cui lire 350.000.000 di capitale, interesse annuo del 5,25% e lire
210.000.000 di capitale, interesse al tasso di mora dell'8,25%, spese ed accessori a favore della sede di GI Controparte_3
NA (TN) e sub G.N. 2293/1 dd. 12.09.2017, per l'importo complessivo di euro
68.000,00 di cui euro 35.000,00 di capitale, per tre annualità di interessi al tasso complessivo del 1,35%, spese ed accessori a favore della Controparte_3
[...] sede di GI NA (TN), presso l'Ufficio tavolare di Borgo NA
[...]
sull'immobile qui trasferito rispetto ai quali, oggi, sono ancora dovuti i seguenti importi: a. 51.877,00 euro, da corrispondere mediante rata mensile di euro 625,69, con scadenza
31/03/2032;
b. 41.804,00 euro, da corrispondere mediante rata mensile di euro 424,71, con scadenza
30/09/2033 (doc. 8).
I sigg. e continueranno a corrispondere le rate dei mutui contratti per Parte_1 Pt_2
l'acquisto della casa coniugale sino ad estinzione degli stessi, come hanno provveduto a fare sino ad oggi, ossia nella seguente modalità:
a. il sig. ontribuisce al pagamento degli stessi con 630,00 euro mensili complessivi;
Pt_2
b. la sig. contribuisce con l'importo complessivo di 430,00 euro mensili;
entrambi Parte_1 con bonifico alla sita in GI NA (TN), Piazza Controparte_3
Gavazzi 5;
5. il sig. rovvederà entro aprile 2025 alla cancellazione della fideiussione prestata Pt_2
dalla sig. sul conto corrente del marito [...] (doc. 9)”. Parte_1
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né buon costume nè all'ordine pubblico.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto dell'accordo dalle stesse raggiunto.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 26-02-2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 28-06-1992 a Fondo (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Fondo al n.
2 - P. II – Serie A-Anno 1992).
Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi