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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 02/07/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 449/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'EBOLI Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. FLORE GIANFRANCO che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusto mandato allegato all'atto di citazione , elettivamente domiciliato in VIA LOGUDORO, 4 SAN TEODORO presso il difensore avv. D'EBOLI GIUSEPPE
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MULAS FABRIZIO che lo CP_1 P.IVA_2 rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII N. 8 NUORO presso il difensore avv. MULAS
FABRIZIO
CONVENUTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI :Come da verbale di udienza del 6.3.2025
pagina 1 di 5 Per parte attrice:
1.accertare che si è resa inadempiente dell'obbligo di fornire acqua potabile per i periodi CP_1 indicati nel considerato e riportati dal CTU;
2.per l'effetto, dichiarare non dovuta ad la CP_1 somma complessiva di € 64.130,59, risultante dalle fatture emesse nei confronti dell'attore e riportate nella premessa (dell'atto di citazione), come corrispettivo della fornitura di acqua dal 5/4/13 al 5/3/20 stabilendo la somma effettivamente dovuta nella somma indicata dal CTU, tenendo conto oltre di quanto indicato nel considerato (dell'atto di citazione), anche di tutto quanto versato negli anni (€ 31.802,72) e in corso di causa a saldo di quanto indicato dal CTU;
3.condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di lite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge.
Per parte convenuta:
l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le argomentazioni di cui in espositiva, voglia: - respingere e/o rigettare le avverse domande poiché inammissibili e comunque generiche e/o infondate.
In tutti i casi con vittoria di spese, diritti e onorari.
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione del 14 settembre 2020 regolarmente notificato, il Parte_1
sito in San Teodoro alla via Logudoro 4 ha convenuto in giudizio la
[...] CP_1 chiedendo al Tribunale adito di 1) accertare che si è resa inadempiente dell'obbligo di CP_1 fornire acqua potabile per i periodi indicati nel considerato o in quelli che emergeranno in corso di causa ed ha errato, nelle fatture emesse nei confronti dell'attore a non applicare le tariffe previste per la tipologia “USO DOMESTICO E ASSIMILATI (Condomini ecc.)” alla quale appartiene l'attore; 2) per l'effetto, dichiarare non dovuta ad la somma complessiva di € 64.130,59, risultante dalle CP_1 fatture emesse nei confronti dell'attore come corrispettivo della fornitura di acqua dal 5/4/13 al 5/3/19 stabilendo la somma effettivamente dovuta, tenendo conto oltre di quanto indicato nel considerato, anche di tutto quanto versato negli anni (€ 31.802,72) e in corso di causa, con eventuale condanna della convenuta alla restituzione di quanto pagato indebitamente ai sensi dell'art. 2033 c.c.; 3) condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di lite.
A fondamento della domanda il , premesso che lo stesso è composto da n. 22 Parte_1 unità immobiliari, destinate all'uso abitativo, site in Budoni (SS), loc. Porto Ottiolu, ha dedotto:
-che a partire dal 5/4/13, è attiva la fornitura condominiale di acqua potabile da parte di CP_1 attraverso l'utenza n. 6664287;
-che in violazione all'obbligo gravante sul gestore, l'acqua fornita è stata dichiarata non potabile dal
Sindaco del Comune di Budoni di cui alle ordinanze dal 5/4/13 al 4/9/14, dal 16/10/2014 al
13/10/2015, dal 07/04/2016 al 26/07/2016, dal 25/10/2016 a tutt'oggi ;
-che nonostante ciò ha emesso fatture come se avesse fornito acqua potabile per un totale CP_1 di euro 64.130,59 come di seguito riportate non applicando la tariffa “uso domestico e assimilati”:
n. 2195409 del 30/08/16 di euro 27359,53
n. 2750760 del 30/11/16 di euro 2394,18
n. 354590 del 31/03/17 di euro 574,02
n. 1289514 del 04/08/17 di euro 2020,73 n. 1976761 del 29/11/17 di euro 12704,53
n. 319191 del 03/04/18 di euro 853,18
n. 895414 del 06/07/18 di euro 2503,27
n. 1558950 del 26/10/18 di euro 5080,68
n. 231641 del 04/03/19 di euro 878,16 n. 10 833256 del 21/06/19 di euro 2489,47
n. 111618867 del 25/10/19 di euro 5344,97
pagina 2 di 5 n. 507660 del 27/03/20 di euro 1927,87;
-di aver effettuato pagamenti per euro 31.802,72 e di aver chiesto l'applicazione della tariffa in vigore al momento della somministrazione dell'acqua per condomini residenti rimasta tuttavia inevasa.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione del 14 settembre 2020 la CP_1 ha contestato la domanda chiedendone il rigetto. La convenuta ha dedotto che il aveva Parte_1 effettuato dei pagamenti parziali della fattura, imputati progressivamente ai periodi più remoti e che di per sé costituiscono ricognizione di debito;
la legittimità della fatturazione di consumi presunti e della successiva emissione di una fattura a saldo, che l'applicazione della tipologia tariffaria dipende da quella indicata dallo stesso utente in sede di stipula del contratto, e che ricade sull'utente stesso l'onere di chiedere la modifica contrattuale, al mutare delle condizioni di fatto;
l'inapplicabilità di riduzioni tariffarie per la non potabilità dell'acqua.
La causa, istruita attraverso prove documentali e c.t.u., all'udienza del 6 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°
La domanda è fondata nei limiti di cui alla motivazione.
Le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici (cfr. il D. Lgs. 31/2001); lo stesso Regolamento del SII prevede, all'art. B.2, che “L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”. L'erogazione attraverso la rete di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti costituisce pertanto un inadempimento – o un inesatto adempimento – agli obblighi derivanti in capo al gestore del SII dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente.
Nell'ambito del singolo rapporto contrattuale tra utente e fornitore devono trovare applicazione i principi che sorreggono i rapporti obbligatori di diritto privato, e in particolare le norme che disciplinano il contratto di somministrazione e quello di vendita, ivi comprese – nei limiti della compatibilità – quelle in tema di vizi, mancanza di qualità e aliud pro alio. Il gestore del SII non può quindi pretendere il pagamento della tariffa prevista in via generale dall'Autorità d'Ambito per l'erogazione di acqua idonea al consumo umano, quando la risorsa idrica effettivamente somministrata si riveli non idonea a tale uso in conseguenza della violazione di alcuni dei parametri di legge, stante la particolare gravità – alla luce delle considerazione sopra svolte – di tale inadempimento.
Alla fattispecie non può tuttavia essere direttamente applicato l'art. 13 del provvedimento CIP (Comitato Interministeriale Prezzi) n. 26/1975 che per l'acqua non potabile prevedeva una riduzione del 50% del prezzo, dal momento che la determinazione delle tariffe dovute dagli utenti per il servizio idrico è ormai regolata dagli artt. 154 ss. del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, che hanno reso superata e quindi non più in vigore ogni precedente disciplina.
Ciò non toglie che in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua l'utente abbia comunque diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui è destinato (art. 1490 cod. civ.) e privo delle qualità imposte da precise disposizioni normative e contrattuali;
e in questi termini può essere interpretata la domanda dell'opponente di riduzione del corrispettivo richiesto dalla per la fornitura di acqua. Le norme in materia di garanzia per i CP_1 vizi sono infatti pacificamente ritenute applicabili al contratto di somministrazione in quanto siano con esso compatibili, ai sensi dell'art. 1570 codice civile.
A tal fine, in mancanza di altri elementi di giudizio deve farsi applicazione di un criterio equitativo che può essere individuato impiegando quale parametro di riferimento il provvedimento CIP in precedenza richiamato e quindi applicata una riduzione del 50% alla tariffa acquedotto, ma non anche alle tariffe depurazione e fognatura e alla quota fissa di accesso al servizio, che non sono relative pagina 3 di 5 alla qualità dell'acqua erogata. I canoni per depurazione e fognatura sono certamente dovuti posto che non è contestato che la zona in cui ricade l'utenza oggetto di causa sia servita da un depuratore e che questo sia correttamente funzionante.
A fronte dell'allegazione di un inadempimento è onere del debitore provare di aver correttamente adempiuto, o che l'inadempimento è stato determinato dal caso fortuito o non è comunque a lui imputabile. Ciò considerato, le ordinanze sindacali (generalmente fondate sugli Parte accertamenti appositamente svolti dalla e mai impugnate dalla costituiscono sufficiente CP_1 prova del fatto che l'acqua non rispondesse ai parametri imposti dalla legge;
sarebbe stato quindi onere della provare che invece l'acqua erogata era idonea al consumo umano, o che le ordinanze si CP_1 riferiscono a zone del territorio comunale diverse da quelle in cui è ubicata l'utenza, o comunque il momento in cui la somministrazione ha ripreso a rispettare i parametri violati (anche solo producendo le ordinanze di revoca del divieto di utilizzo).
Si rileva pertanto che dai documenti prodotti risulta che nel periodo in esame l'acqua erogata all'utenza di parte attrice era priva delle caratteristiche di potabilità. Per quanto attiene la tariffa si deve dare atto che la inizialmente, come indicato CP_1 nel contratto di somministrazione intercorso tra le parti, ha applicato la tariffa prevista per “uso domestico non residenziale “ provvedendo successivamente a applicare la tariffa corretta quale utente “domestico residenziale” di cui peraltro ha tenuto conto il c.t.u. nel determinare il saldo.
Dai calcoli a tal fine eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio risulta che il credito della CP_1 deve essere rideterminato nella minor somma di € 50.378,42 da cui detrarre gli acconti versati dal convenuto per l'importo complessivo di € 38.991,00 cosi che residuava al 1/12/2023 (data di deposito dei chiarimenti resi dal c.t.u.) un credito della convenuta pari a 11.387,34 € che successivamente il ha provveduto a saldare. Parte_1
I risultati cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nella persona del dott. Persona_1
possono essere fatti propri dal Tribunale, considerato che esso ha correttamente applicato le
[...] tariffe tempo per tempo vigenti con riferimento alle utenze “uso domestico residenziale” e considerato non potabile l'acqua nei periodi sopra indicati e le conseguenti riduzioni del corrispettivo.
In definitiva il non deve essere condannato al pagamento di alcuna somma Parte_1 residua avendo versato l'intero importo residuo pari ad € 11.387,34 (vedi versamenti del 1/3/2024 di € 10.829,98; del 6/3/2024 di € 207, 82; del 19/2/2025 di € 349,54).
Le spese di lite seguono la soccombenza (così come le spese di c.t.u.) devono essere poste a carico della e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 tenuto CP_1 conto della tabella di riferimento per valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1)Accoglie la domanda e dichiara non dovuta la somma di € 64.130,59 portata dalle fatture per cui è causa;
2)determina in € 50.378,42 l'importo dovuto ad per i titoli di cui alle fatture in esame;
CP_1
3)dato atto che l' importo di cui al punto 2) è stato pagato dall'attore come documentato in atti, per l'effetto dichiara che alla società convenuta somma alcuna è dovuta dal Parte_1
per i titoli per cui è causa;
[...]
4) condanna la a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in € 3.380,00 per CP_1 compenso di avvocato oltre € 264,00 per esborsi documentati, oltre spese generali al 15%, IVA e pagina 4 di 5 CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Nuoro 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 449/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'EBOLI Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. FLORE GIANFRANCO che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusto mandato allegato all'atto di citazione , elettivamente domiciliato in VIA LOGUDORO, 4 SAN TEODORO presso il difensore avv. D'EBOLI GIUSEPPE
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MULAS FABRIZIO che lo CP_1 P.IVA_2 rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII N. 8 NUORO presso il difensore avv. MULAS
FABRIZIO
CONVENUTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI :Come da verbale di udienza del 6.3.2025
pagina 1 di 5 Per parte attrice:
1.accertare che si è resa inadempiente dell'obbligo di fornire acqua potabile per i periodi CP_1 indicati nel considerato e riportati dal CTU;
2.per l'effetto, dichiarare non dovuta ad la CP_1 somma complessiva di € 64.130,59, risultante dalle fatture emesse nei confronti dell'attore e riportate nella premessa (dell'atto di citazione), come corrispettivo della fornitura di acqua dal 5/4/13 al 5/3/20 stabilendo la somma effettivamente dovuta nella somma indicata dal CTU, tenendo conto oltre di quanto indicato nel considerato (dell'atto di citazione), anche di tutto quanto versato negli anni (€ 31.802,72) e in corso di causa a saldo di quanto indicato dal CTU;
3.condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di lite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge.
Per parte convenuta:
l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le argomentazioni di cui in espositiva, voglia: - respingere e/o rigettare le avverse domande poiché inammissibili e comunque generiche e/o infondate.
In tutti i casi con vittoria di spese, diritti e onorari.
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione del 14 settembre 2020 regolarmente notificato, il Parte_1
sito in San Teodoro alla via Logudoro 4 ha convenuto in giudizio la
[...] CP_1 chiedendo al Tribunale adito di 1) accertare che si è resa inadempiente dell'obbligo di CP_1 fornire acqua potabile per i periodi indicati nel considerato o in quelli che emergeranno in corso di causa ed ha errato, nelle fatture emesse nei confronti dell'attore a non applicare le tariffe previste per la tipologia “USO DOMESTICO E ASSIMILATI (Condomini ecc.)” alla quale appartiene l'attore; 2) per l'effetto, dichiarare non dovuta ad la somma complessiva di € 64.130,59, risultante dalle CP_1 fatture emesse nei confronti dell'attore come corrispettivo della fornitura di acqua dal 5/4/13 al 5/3/19 stabilendo la somma effettivamente dovuta, tenendo conto oltre di quanto indicato nel considerato, anche di tutto quanto versato negli anni (€ 31.802,72) e in corso di causa, con eventuale condanna della convenuta alla restituzione di quanto pagato indebitamente ai sensi dell'art. 2033 c.c.; 3) condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di lite.
A fondamento della domanda il , premesso che lo stesso è composto da n. 22 Parte_1 unità immobiliari, destinate all'uso abitativo, site in Budoni (SS), loc. Porto Ottiolu, ha dedotto:
-che a partire dal 5/4/13, è attiva la fornitura condominiale di acqua potabile da parte di CP_1 attraverso l'utenza n. 6664287;
-che in violazione all'obbligo gravante sul gestore, l'acqua fornita è stata dichiarata non potabile dal
Sindaco del Comune di Budoni di cui alle ordinanze dal 5/4/13 al 4/9/14, dal 16/10/2014 al
13/10/2015, dal 07/04/2016 al 26/07/2016, dal 25/10/2016 a tutt'oggi ;
-che nonostante ciò ha emesso fatture come se avesse fornito acqua potabile per un totale CP_1 di euro 64.130,59 come di seguito riportate non applicando la tariffa “uso domestico e assimilati”:
n. 2195409 del 30/08/16 di euro 27359,53
n. 2750760 del 30/11/16 di euro 2394,18
n. 354590 del 31/03/17 di euro 574,02
n. 1289514 del 04/08/17 di euro 2020,73 n. 1976761 del 29/11/17 di euro 12704,53
n. 319191 del 03/04/18 di euro 853,18
n. 895414 del 06/07/18 di euro 2503,27
n. 1558950 del 26/10/18 di euro 5080,68
n. 231641 del 04/03/19 di euro 878,16 n. 10 833256 del 21/06/19 di euro 2489,47
n. 111618867 del 25/10/19 di euro 5344,97
pagina 2 di 5 n. 507660 del 27/03/20 di euro 1927,87;
-di aver effettuato pagamenti per euro 31.802,72 e di aver chiesto l'applicazione della tariffa in vigore al momento della somministrazione dell'acqua per condomini residenti rimasta tuttavia inevasa.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione del 14 settembre 2020 la CP_1 ha contestato la domanda chiedendone il rigetto. La convenuta ha dedotto che il aveva Parte_1 effettuato dei pagamenti parziali della fattura, imputati progressivamente ai periodi più remoti e che di per sé costituiscono ricognizione di debito;
la legittimità della fatturazione di consumi presunti e della successiva emissione di una fattura a saldo, che l'applicazione della tipologia tariffaria dipende da quella indicata dallo stesso utente in sede di stipula del contratto, e che ricade sull'utente stesso l'onere di chiedere la modifica contrattuale, al mutare delle condizioni di fatto;
l'inapplicabilità di riduzioni tariffarie per la non potabilità dell'acqua.
La causa, istruita attraverso prove documentali e c.t.u., all'udienza del 6 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°
La domanda è fondata nei limiti di cui alla motivazione.
Le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici (cfr. il D. Lgs. 31/2001); lo stesso Regolamento del SII prevede, all'art. B.2, che “L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”. L'erogazione attraverso la rete di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti costituisce pertanto un inadempimento – o un inesatto adempimento – agli obblighi derivanti in capo al gestore del SII dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente.
Nell'ambito del singolo rapporto contrattuale tra utente e fornitore devono trovare applicazione i principi che sorreggono i rapporti obbligatori di diritto privato, e in particolare le norme che disciplinano il contratto di somministrazione e quello di vendita, ivi comprese – nei limiti della compatibilità – quelle in tema di vizi, mancanza di qualità e aliud pro alio. Il gestore del SII non può quindi pretendere il pagamento della tariffa prevista in via generale dall'Autorità d'Ambito per l'erogazione di acqua idonea al consumo umano, quando la risorsa idrica effettivamente somministrata si riveli non idonea a tale uso in conseguenza della violazione di alcuni dei parametri di legge, stante la particolare gravità – alla luce delle considerazione sopra svolte – di tale inadempimento.
Alla fattispecie non può tuttavia essere direttamente applicato l'art. 13 del provvedimento CIP (Comitato Interministeriale Prezzi) n. 26/1975 che per l'acqua non potabile prevedeva una riduzione del 50% del prezzo, dal momento che la determinazione delle tariffe dovute dagli utenti per il servizio idrico è ormai regolata dagli artt. 154 ss. del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, che hanno reso superata e quindi non più in vigore ogni precedente disciplina.
Ciò non toglie che in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua l'utente abbia comunque diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui è destinato (art. 1490 cod. civ.) e privo delle qualità imposte da precise disposizioni normative e contrattuali;
e in questi termini può essere interpretata la domanda dell'opponente di riduzione del corrispettivo richiesto dalla per la fornitura di acqua. Le norme in materia di garanzia per i CP_1 vizi sono infatti pacificamente ritenute applicabili al contratto di somministrazione in quanto siano con esso compatibili, ai sensi dell'art. 1570 codice civile.
A tal fine, in mancanza di altri elementi di giudizio deve farsi applicazione di un criterio equitativo che può essere individuato impiegando quale parametro di riferimento il provvedimento CIP in precedenza richiamato e quindi applicata una riduzione del 50% alla tariffa acquedotto, ma non anche alle tariffe depurazione e fognatura e alla quota fissa di accesso al servizio, che non sono relative pagina 3 di 5 alla qualità dell'acqua erogata. I canoni per depurazione e fognatura sono certamente dovuti posto che non è contestato che la zona in cui ricade l'utenza oggetto di causa sia servita da un depuratore e che questo sia correttamente funzionante.
A fronte dell'allegazione di un inadempimento è onere del debitore provare di aver correttamente adempiuto, o che l'inadempimento è stato determinato dal caso fortuito o non è comunque a lui imputabile. Ciò considerato, le ordinanze sindacali (generalmente fondate sugli Parte accertamenti appositamente svolti dalla e mai impugnate dalla costituiscono sufficiente CP_1 prova del fatto che l'acqua non rispondesse ai parametri imposti dalla legge;
sarebbe stato quindi onere della provare che invece l'acqua erogata era idonea al consumo umano, o che le ordinanze si CP_1 riferiscono a zone del territorio comunale diverse da quelle in cui è ubicata l'utenza, o comunque il momento in cui la somministrazione ha ripreso a rispettare i parametri violati (anche solo producendo le ordinanze di revoca del divieto di utilizzo).
Si rileva pertanto che dai documenti prodotti risulta che nel periodo in esame l'acqua erogata all'utenza di parte attrice era priva delle caratteristiche di potabilità. Per quanto attiene la tariffa si deve dare atto che la inizialmente, come indicato CP_1 nel contratto di somministrazione intercorso tra le parti, ha applicato la tariffa prevista per “uso domestico non residenziale “ provvedendo successivamente a applicare la tariffa corretta quale utente “domestico residenziale” di cui peraltro ha tenuto conto il c.t.u. nel determinare il saldo.
Dai calcoli a tal fine eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio risulta che il credito della CP_1 deve essere rideterminato nella minor somma di € 50.378,42 da cui detrarre gli acconti versati dal convenuto per l'importo complessivo di € 38.991,00 cosi che residuava al 1/12/2023 (data di deposito dei chiarimenti resi dal c.t.u.) un credito della convenuta pari a 11.387,34 € che successivamente il ha provveduto a saldare. Parte_1
I risultati cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nella persona del dott. Persona_1
possono essere fatti propri dal Tribunale, considerato che esso ha correttamente applicato le
[...] tariffe tempo per tempo vigenti con riferimento alle utenze “uso domestico residenziale” e considerato non potabile l'acqua nei periodi sopra indicati e le conseguenti riduzioni del corrispettivo.
In definitiva il non deve essere condannato al pagamento di alcuna somma Parte_1 residua avendo versato l'intero importo residuo pari ad € 11.387,34 (vedi versamenti del 1/3/2024 di € 10.829,98; del 6/3/2024 di € 207, 82; del 19/2/2025 di € 349,54).
Le spese di lite seguono la soccombenza (così come le spese di c.t.u.) devono essere poste a carico della e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 tenuto CP_1 conto della tabella di riferimento per valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1)Accoglie la domanda e dichiara non dovuta la somma di € 64.130,59 portata dalle fatture per cui è causa;
2)determina in € 50.378,42 l'importo dovuto ad per i titoli di cui alle fatture in esame;
CP_1
3)dato atto che l' importo di cui al punto 2) è stato pagato dall'attore come documentato in atti, per l'effetto dichiara che alla società convenuta somma alcuna è dovuta dal Parte_1
per i titoli per cui è causa;
[...]
4) condanna la a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in € 3.380,00 per CP_1 compenso di avvocato oltre € 264,00 per esborsi documentati, oltre spese generali al 15%, IVA e pagina 4 di 5 CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Nuoro 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 5 di 5