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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel.
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4903 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1
dall'avv. BARBIERI GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a Controparte_1
margine del ricorso, dall'avv. FORTUNA ELENA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 14/03/2025 e Parte_1 Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Barano D'Ischia il
[...]
13/04/2011 dalla cui unione nascevano i figli ( nata in [...] il Persona_1
11.09.2013) e ( nato in [...] il 01.08. 2011),riferendo che tra Persona_2
le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
26.01.2021, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 3055/2021 del
30.03.2021 alle seguenti condizioni “ I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Barano d'Ischia (Na) al Vicolo Angelo Migliaccio n. 1, detenuta, viene assegnata alla signora con tutti i mobili che la arredano e Controparte_1
quant'altro di pertinenza della stessa, in cui abiterà con i figli minori e fino alla data Per_2 Per_1
del 30 settembre 2020, quando per impegno assunto congiuntamente dai coniugi con la proprietaria concedente, l'immobile sarà rilasciato e la signora provvederà a reperire altra idonea Controparte_1
sistemazione abitativa.
3. Il signor provvederà a lasciare il domicilio coniugale entro il termine Pt_1
di giorni sette dalla sottoscrizione del presente atto, per trasferirsi presso la propria famiglia di origine in
Barano alla Via Candiano n. 72, portando con sé beni ed effetti personali.
4. I coniugi dovranno dare comunicazione di ogni eventuale futura variazione di domicilio e/o della residenza.
5. I figli minori di anni 8 e di anni 6 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 Per_1
abitazione di prevalenza presso la madre in Barano d'Ischia (Na) al Vicolo Angelo Migliaccio n. 1, con facoltà per il padre di vederlo secondo le seguenti modalità di massima: - tre pomeriggi a settimana, martedì mercoledì e giovedì dalle h. 18.00 alle h. 21.00, avendo cura di farli cenare e di riaccompagnarli presso il domicilio materno;
- i fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 21.00; - ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre;
il 31 dicembre ed il 1° gennaio nonché il 6 gennaio (precisandosi che per l'anno in corso i bambini trascorreranno il 24 dicembre ed il 31 dicembre con il padre); - ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- 15 giorni nel periodo estivo (luglio o agosto) da concordare preventivamente tra i coniugi entro il 15 giugno di ogni anno;
per l'anno in corso, si riservano di concordare il periodo di permanenza dei figli minori presso il padre;
- il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, nonché la festa del papà.
6. Il Sig. si obbliga a versare Pt_1
alla Sig.ra a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori e quale contributo Controparte_1
per gli oneri della locazione dell'appartamento e spese di casa, l'assegno mensile anticipato, aggiornabile annualmente in seguito alle variazione degli indici ISTAT, di Euro 600,00 (seicento/00), con idoneo
2 mezzo di pagamento a partire dal giorno 5 agosto e per ogni mese successivo ed a contribuire nella misura del 50% delle ulteriori spese straordinarie sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, ovvero quelle di logopedia (nella misura di una a settimana) per il minore effettuate privatamente per Per_2
urgenza della terapia, scolastiche (quali tasse di iscrizione scolastica, acquisto di libri di testo e materiale didattico;
corredo scolastico;
iscrizione a corsi;
acquisto di pc;
gite scolastiche etc), ovvero extrascolastiche
(iscrizione a palestre, corsi di lingue) solo se previamente concordate, approvate e documentate, in ogni caso a tal uopo richiamandosi il protocollo del Tribunale di Napoli. Nella determinazione dell'importo dell'assegno, i coniugi hanno tenuto conto delle reciproche condizioni economiche e del fatto che nel periodo in cui i minori staranno con il padre, lo stesso e la sua famiglia di origine provvederanno a tutte le loro incombenze.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunchè
a titolo di mantenimento l'uno dall'altro e di aver risolto ogni questione economica tra loro intercorrente.
8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per i figli minori obbligandosi a tal fine, a prestare qualsiasi consenso e a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi.” Chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ Entrambi i ricorrenti chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciascuno confermando la rinuncia e la rispettiva accettazione della rinuncia, alla eventuale richiesta di addebito;
II. I ricorrenti, nel confermare quanto pattuito in sede di separazione, dichiarano di non pretendere, ciascuno dall'altro, alcun assegno divorzile di mantenimento, in quanto ciascuno provvederà autonomamente al proprio sostentamento. III.
Restano immutati gli obblighi a carico del Sig. , il quale continuerà a corrispondere alla Parte_1
3 Sig.ra , per la partecipazione al mantenimento dei figli minori e sino al Controparte_1
raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi, un assegno mensile di € 650,00, somma da rivalutarsi come per legge, entro il 15 di ciascun mese e sulle coordinate Iban che la Sig.ra
[...]
comunicherà, ovvero con altro mezzo dalla medesima scelto. In ottemperanza al “Protocollo di Parte_2
intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”, adottato tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli con Prot. n. 1593 del 07/03/2018, il padre provvederà alle spese di abbigliamento, mediche, ludiche e scolastiche del minore, in ragione del 50%, mentre l'altro 50% sarà a carico della madre. A tal uopo, entrambi i coniugi si impegnano a comunicare preventivamente le spese necessarie ed il successivo giustificativo, al fine di concordare le modalità di rimborso della relativa metà, con riferimento specifico a: spese scolastiche, di istruzione e di formazione non sottoposte a preventivo accordo e sottoposte al preventivo accordo;
spese mediche non sottoposte a preventivo accordo e sottoposte a preventivo accordo;
ulteriori spese non sottoposte a preventivo accordo e sottoposte a preventivo accordo. V. Sin da ora i ricorrenti prestano il proprio reciproco assenso all'espatrio e il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle relative carte di identità valide per l'espatrio in favore del ciascuno di essi, obbligandosi a tal fine a fornire la propria collaborazione per il compimento delle attività necessarie per l'espletamento delle relative procedure, oltre che per il rilascio di ogni altra autorizzazione richiesta VI. Quanto all'assegno familiare (assegno unico) corrisposto al Sig. , in funzione del proprio rapporto Parte_1
di lavoro, le parti stabiliscono concordemente che lo stesso resterà versato per il 50% a favore di ciascuno dei ricorrenti, al fine di far fronte opportunamente alle necessità dei minori. Per accordo congiunto delle parti, per il regime delle detrazioni fiscali, è stabilito che le stesse resteranno a vantaggio del Sig.
. VII. Per quanto attiene al regime delle visite, stante l'affidamento congiunto dei minori Parte_1
e l'attuale prevalenza della coabitazione degli stessi presso la madre, restano invariati gli accordi intrapresi in sede di separazione, ferma la possibilità per ciascuna delle parti, previo accordo, di modificare o integrare spontaneamente tali pattuizioni, anche in virtù delle esigenze che man mano manifesteranno i minori durante la crescita.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione
4 della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minorei il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Barano D'Ischia il 13/04/2011 (atto n. 6,parte II , S. A, Vol. M, reg. Atti Matrimonio anno 2011 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barano D'Ischia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c, (Ordinamento dello Stato Civile);
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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