Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritt a al n. 924 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ); Parte_1 C.F._1
E
(CF: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Giovannetti, presso il cui studio in San Giuliano Terme (PI), via G. B. Niccolini n. 53, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ri correnti dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ex artt. 473 -bis.49 e 51 c.p.c., depositato in data
26.03.2024, e hanno chiesto che Parte_2 Parte_1 fosse pronunci ata la separazione personal e tra i coniugi e, previa rimessione della causa sul ruolo, lo scioglimento del matrimonio civile iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vicopisano (PI), Atto n. 7 P. 2 S. C anno 2007 .
RG VG n. 924/2024 - Pagina 1 di 6
A tale udienza, celebrata mediant e deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a compari re personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Questo Tribunale ha omologato la separazione tra i coniugi in data 30 luglio 2024
e da ciò si evince che lo stato di separazione si è protratto ininterrott amente d a oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al
Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine al la possibilità di ricostituire la comunione material e e spirituale non può che risolversi negativam ente, dal momento che la durat a della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunal e e la concorde domanda di divorzio rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio è nata la figlia , in data Persona_1
31.07.2008, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulat e :
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
la figlia minore è affidata congiuntamente ad ent rambi i genitori e sarà collocata Per_1 presso la madre a cui vi ene assegnata la casa familiare sita i n Parte_2
Cascina (PI), via A.Profeti 134/A.
2. Il IG. , di comune accordo con la coniuge, ha già lasciato Parte_1
l'abitazione coniugale trasferendosi presso l'abitazione della propria madre sita in Pisa, Via Carnelutti 21. Il IG. si impegna ed obbliga e formalizzare Pt_1 detto trasferimento di residenza entro e non olt re 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
RG VG n. 924/2024 - Pagina 2 di 6 3. Per quanto concerne il mantenimento della figlia i coniugi concordano Per_1 di provvedere entrambi in proporzione alle rispettive capacità economi che. Il
IG. , pertanto, corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia Pt_1 la somma mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mediant e Per_1 accredito con bonifico bancario in favore della IG.ra entro il giorno 5 Pt_2 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie relative al mantenimento della minore verranno ripartite in ragione del 50% ciascuno, concordando i coniugi di riferirsi integralmente per quanto concerne la loro individuazione e disciplina alle "linee guida per l a regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritt o familiare” come approvate dal CNF nella seduta amministrativa del 14 luglio
2017 e che essi dichiarano di conoscere. Le spese straordinarie dovranno essere preventi vament e concordate tra i coniugi e debitamente documentate. Dev e ritenersi, altresì, esclusa dal mantenimento e, dunque, da aggiungere, la somma di €. 30,00, che i coniugi, a settimane alterne, daranno a titolo di “paghetta” alla figlia per le uscite del fine settimana.
Inoltre, il IG. si obbliga a partecipare anche al pagamento delle Pt_1 utenze e del condominio relati ve alla casa coni ugale sita in Cascina (PI), via A.
Profeti 134/A per la quota di un terzo.
4. I coniugi danno atto che le detrazioni per la figlia saranno al 100% in favore del IG. , mentre l'assegno unico percepito mensilmente dal IG. Pt_1
verrà versato sul libretto postale n. 000042064576, cointestato tra i Pt_1 coniugi, per le spese che si rendono necessarie per inoltre, la IG.ra Per_1 continuerà ad utilizzare i buoni pasto/ticket intestati al IG. Pt_2 Pt_1 per la spesa mensile.
5. I coniugi si accorderanno sulle modalità ed i tempi di visita con la figlia (di anni 15) di volta in volta, cercando di coniugare i desideri e l'esigenza della stessa con i turni lavorativi di ciascuno, così come stabiliranno insieme l e modalità per trascorrere con lui i periodi delle vacanze estive, natalizie e pasquali. Comunque, in linea di massima, il padre trascorrerà con la figlia almeno tre pomeriggi infrasettimanali, il weekend sarà alternato con la madre,
RG VG n. 924/2024 - Pagina 3 di 6 almeno 7 giorni consecutivi durante le ferie estive e le festività natalizie e pasquali in modo alternato con la madre.
6. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interess e che riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_1 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed incl inazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori esercit erà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
7. Sulla casa coniugale in comproprietà al 50% tra i coniugi insiste mutuo ipotecario contratto dal sig. con terza garante la sig.ra Le Pt_1 Pt_2 parti convengono che il sig. continuerà a corrispondere i ratei di Pt_1 mutuo gravanti sull'immobile sino alla sua vendita. La somma che verrà ri cavat a dalla vendita dell'immobile, previa estinzione del restante mutuo, verrà ripartita fra i coniugi in ragione del 50%.
8. Una volta venduta la casa coniugale se la IG.ra riuscirà con le Pt_2 proprie risorse economiche ad acquistare un proprio immobile ivi trasferendosi con la figlia il IG. parteciperà nella quota di 1/3 al pagamento Per_1 Pt_1 delle utenze e spese condominio (nel caso ci sia); se invece l'acquisto di un nuovo immobile non sia possibile, la IG.ra prenderà in locazione un Pt_2 appartamento con la figlia ed il IG. concorrerà nella misura di 1/3 Pt_1 alle utenze, condominio e canone locazione.
9. I coniugi sono titolari di un conto corrente postale cointestato n.63058903, sul quale attualmente viene accreditato solo lo stipendio del IG. ed Pt_1 addebitato il rateo mensile del mutuo e le utenze;
mentre la IG.ra ha Pt_2 inoltre un proprio c/c postale n 1025365485.
10. Per quanto concerne gli autoveicoli questi resteranno assegnati in proprietà esclusiva dei coniugi in ragione delle rispettive intestazioni risultanti dalla carta di circolazione (libretto circolazione autovettura “Ypsilon” tg. GC319BX, intestata alla , e libretto circolazione autovettura “Yaris”, tg. Parte_2
GH552ZJ intestata a ). Parte_1
11. La IG.ra si occuperà della gestione quotidiana dell'animale Pt_2 domestico, di razza bulldog francese, regalato dai coniugi a e che Per_2 Per_1
RG VG n. 924/2024 - Pagina 4 di 6 dunque resterà in casa con lei. Per quanto concerne le spese relative al cibo, veterinarie e/o straordinarie che si renderanno necessarie saranno concordate e sostenute da entrambi i coniugi al 50%, dette spese dovranno essere tutte documentat e.
12. Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi si danno reciprocament e atto di aver definito ogni pendenza tra di loro esistente e/o relativa a questioni patrimoniali afferenti ai beni mobili ed immobili. I coniugi concordano altresì che il conto corrente postale n. 63058903, cointestato tra i coniugi, non verrà al momento estinto in quanto utilizzato per l'addebito del rateo mensile di mutuo e per l'addebito delle varie utenze della casa coniugale, e comunque le somme ivi presenti rimarranno nell a disponibilità del IG. ; il bancoposta Pt_1 relativo al suddetto conto corrente attualmente in possesso della IG.ra Pt_2 verrà disattivato. Per quanto concerne la polizza n. 50010966243 di euro
5.000,00 (cinquemila/00) e il Fondo Comune Rinascimento di euro 4.000,00
(quattromila/00) intestate al IG. , le parti convengono che alla loro Pt_1 naturale scadenza le somme ivi presenti verranno reinvestite nel totale ed esclusivo interesse della figlia Infine, il libretto postale n. Per_1
000042064576, cointestato tra i coniugi, con importo attualmente pari a zero, verrà eventualmente utilizzato dai coniugi per il deposito di somme da impi egare nell'interesse esclusi vo della figlia, tra cui il versamento mensile dell'assegno unico che percepisce il IG. . Pt_1
Dunque, i coniugi dichiarano di non aver pi ù nulla a che pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o causa, ad eccezione dell'attuazione delle condizioni sopra riportate.
13. I coniugi si concedono reciprocament e sin da ora il consenso incondizionato per il rilascio dei passaporti ed eventuali successivi rinnovi”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimoni o iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Vicopisano (PI), Atto n. 7 P. 2 S. C anno 2007
RG VG n. 924/2024 - Pagina 5 di 6 tra:
(CF ), nato a [...] il Parte_1 C.F._3
10.09.1977
E
(CF ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
2) DISPONE che le condizioni dello scioglimento del matrimonio siano disciplinate alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la present e sentenza, in copia autentica, venga t rasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
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