Decreto cautelare 10 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/03/2026, n. 5169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5169 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02082/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2082 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- nella loro qualità di genitori esercenti la relativa potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Maresca, Ida Mendicino, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procure in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con i quali sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
I. del provvedimento PROT. -OMISSIS- del 15.12.2022 di assegnazione delle ore di sostegno in favore dell'alunno -OMISSIS-per l'anno scolastico 2022/2023, emesso senza la previa formulazione delle “proposte relative fabbisogno di ore di sostegno” ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66 - con cui il Dirigente dell'I.C. -OMISSIS-(RM) ha assegnato all'alunno -OMISSIS- l'insegnante di sostegno per 12,50 ore settimanali;
II. del PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 2022/2023, prot.-OMISSIS- del 15.11.2022, approvato in data 14.11.2022,
- nella parte in cui il suddetto -OMISSIS-non contiene alcuna motivata proposta del numero di ore di sostegno didattico ritenute necessarie per assicurare l'inclusione scolastica dell'alunno nel corrente anno scolastico;
- nella parte in cui, nella sezione 8 del -OMISSIS-, si dà semplicemente atto che l'alunno, portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, per l'anno scolastico in corso “frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe… è seguito dall'insegnante per 12,50 ore settimanali” senza alcuna valutazione e motivata proposta in merito al fabbisogno effettivo individuale di sostegno didattico da ritenersi necessario per garantire l'inclusione scolastica dello studente;
PER L'ACCERTAMENTO
- della violazione dell'obbligo dell'amministrazione resistente di redazione del -OMISSIS-con la formulazione delle proposte relative al fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico in corso di svolgimento ex art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 66/2017;
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE,
dell'amministrazione scolastica convenuta alla immediata riformulazione del -OMISSIS-con la motivata indicazione del numero di ore di sostegno ritenute necessarie per assicurare l'inclusione scolastica dell'alunno, e alla sua esecuzione in favore del minore, con conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell'handicap.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il consigliere IL TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in esame i nominati in epigrafe, nella loro qualità di genitori esercenti la relativa potestà sul minore ivi indicato, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico regionale del Lazio e dell’Istituto scolastico su richiamato relativi all’assegnazione delle ore di sostegno e al piano educativo individualizzato attribuiti al detto figlio minore;
Rilevato che in data 10 febbraio 2026 i ricorrenti hanno dichiarato che è cessato l’interesse alla decisione del ricorso nel merito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, posto in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Considerato che, anche in relazione all’esito in rito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
IL TR, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL TR | RI CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.