TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/11/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente
dott.ssa Marta Diamante Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
Nella causa civile iscritta al n. 12284/2024 R.C.F., promossa con ricorso congiunto depositato il 14/11/2024
DA
con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA Parte_1 Parte_2
E
con il proc. e dom. avv. GRAFFI MARZIA CP_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14/11/2024 i ricorrenti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi alle conclusioni ivi rassegnate proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le condizioni connesse a tale ulteriore pronuncia, decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
pag. 1 Con sentenza n. 143/2025 dd. 20.02.2025 depositata il 25.02.2025, l'intestato
Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi e rimetteva le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 15.10.2025 per il prosieguo del giudizio con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Nelle more, in data 31.05.2025, tuttavia, il sig. decedeva CP_1 tragicamente, come da certificazione depositata in atti, senza che fosse tra l'altro, decorso il termine per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Osserva il Collegio che, come statuito dalla Suprema Corte, «la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte ha l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato» (così, Cass. n. 4092/2018;
Cass. n. 26489/2017; Cass. 26 luglio 2013, n. 18130; Cass., 20 novembre 2008, n.
27556; Cass., 27 aprile 2006, n. 9689; cfr. anche Cass., 4 aprile 1997, n. 2944; Cass.,
3 febbraio 1990, n. 740; Cass., 18 marzo 1982, n. 1757; Cass., 29 gennaio 1980, n.
661).
La natura del processo, che ha visto le parti proporre congiuntamente domanda cumulativa di separazione e divorzio, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di divorzio;
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 06.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
pag. 2
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente
dott.ssa Marta Diamante Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
Nella causa civile iscritta al n. 12284/2024 R.C.F., promossa con ricorso congiunto depositato il 14/11/2024
DA
con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA Parte_1 Parte_2
E
con il proc. e dom. avv. GRAFFI MARZIA CP_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14/11/2024 i ricorrenti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi alle conclusioni ivi rassegnate proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le condizioni connesse a tale ulteriore pronuncia, decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
pag. 1 Con sentenza n. 143/2025 dd. 20.02.2025 depositata il 25.02.2025, l'intestato
Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi e rimetteva le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 15.10.2025 per il prosieguo del giudizio con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Nelle more, in data 31.05.2025, tuttavia, il sig. decedeva CP_1 tragicamente, come da certificazione depositata in atti, senza che fosse tra l'altro, decorso il termine per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Osserva il Collegio che, come statuito dalla Suprema Corte, «la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte ha l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato» (così, Cass. n. 4092/2018;
Cass. n. 26489/2017; Cass. 26 luglio 2013, n. 18130; Cass., 20 novembre 2008, n.
27556; Cass., 27 aprile 2006, n. 9689; cfr. anche Cass., 4 aprile 1997, n. 2944; Cass.,
3 febbraio 1990, n. 740; Cass., 18 marzo 1982, n. 1757; Cass., 29 gennaio 1980, n.
661).
La natura del processo, che ha visto le parti proporre congiuntamente domanda cumulativa di separazione e divorzio, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di divorzio;
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 06.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
pag. 2