Art. 3.
Alla commissione di cui al precedente articolo 2 sono affidati i seguenti compiti:
a) esaminare se nei traffici marittimi internazionali ricorrano le situazioni indicate nell'articolo 1, primo comma, lettere a), b) e c), con conseguenze pregiudizievoli per gli interessi nazionali;
b) individuare le misure piu' idonee a tutelare gli interessi marittimi nazionali. Tali misure, ove rivolte a fronteggiare le situazioni di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), devono essere individuate sulla base della reciprocita' di trattamento;
c) proporre al Ministro della marina mercantile le concrete misure da adottare a difesa della Marina mercantile italiana;
d) fornire al Ministro della marina mercantile i pareri che le verranno richiesti in materia di politica marittima e di interventi per la difesa della Marina mercantile italiana.
Alla commissione di cui al precedente articolo 2 sono affidati i seguenti compiti:
a) esaminare se nei traffici marittimi internazionali ricorrano le situazioni indicate nell'articolo 1, primo comma, lettere a), b) e c), con conseguenze pregiudizievoli per gli interessi nazionali;
b) individuare le misure piu' idonee a tutelare gli interessi marittimi nazionali. Tali misure, ove rivolte a fronteggiare le situazioni di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), devono essere individuate sulla base della reciprocita' di trattamento;
c) proporre al Ministro della marina mercantile le concrete misure da adottare a difesa della Marina mercantile italiana;
d) fornire al Ministro della marina mercantile i pareri che le verranno richiesti in materia di politica marittima e di interventi per la difesa della Marina mercantile italiana.