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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1403/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO,
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TORRI MICHELA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 704/2024; oggetto: usucapione.
Rimessa in decisione all'udienza del 1° luglio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12.11.2020, il signor conveniva in CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini i signori Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, allegando:
[...]
− di possedere e di aver utilizzato uti dominus da oltre vent'anni i terreni siti in Comune di San Leo (Rimini), loc. Boscara, meglio descritti in atti;
− che detti terreni erano stati posseduti nella loro totalità, in modo continuo e pacifico, pubblico e ininterrotto per oltre vent'anni dal padre dell'attore, signor deceduto il 21.08.1995, in quanto Per_1 acquistati insieme ad altri terreni negli anni '60 dal signor , Persona_2
nel cui atto di provenienza del 09.03.1936, si dava atto che l'acquirente sarebbe entrato nel pieno e pacifico possesso del predio acquistato, potendosi egli far riconoscere da chicchessia per legittimo e assoluto proprietario ed eseguire in suo capo le formalità di trascrizione e voltura;
− che a seguito della successione paterna, il signor subentrava nel CP_1
possesso del padre, continuando a eseguire su predetti terreni le opere di manutenzione necessarie;
− che i terreni risultavano formalmente intestati ai convenuti;
− che l'attore aveva interesse a ottenere sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto dei terreni descritti in atti;
− che, in sede di mediazione, tutti i convenuti, fatta eccezione per il solo convenuto, il quale interveniva anche per conto dei signori CP_2
pagina 2 di 11 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e i quali, nelle more avevano poi Parte_11 Parte_12
ceduto i loro diritti allo stesso signor facevano Parte_1
pervenire al legale del signor dichiarazioni di assenso alla CP_1
procedura di usucapione non essendovi motivi di opposizione;
− che il signor contestava, invece, la pretesa del signor Parte_1
con conseguente redazione di verbale negativo. CP_1
L'attore concludeva chiedendo che fosse, quindi, accertato l'intervenuto acquisto a titolo originario dei terreni meglio descritti in atti.
Si costituiva il solo signor chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo:
− che i terreni avevano una superficie di mq. 75.000 ca. ed erano posizionati a ridosso della rupe perimetrale dell'antico borgo di San
Leo;
− che i terreni erano caratterizzati per lo più da calanchi argillosi e pietraia, mentre una parte era occupata da area boschiva selvatica, con lato nord est delimitato da due torrenti e lato ovest da forte pendenza con pareti in argilla;
− che si trattava, quindi, di un'area impervia, di un dirupo;
− che, pertanto, era impossibile che detta area potesse essere utilizzata a coltura, bosco e pascolo;
− che il fondo che l'attore chiedeva di usucapire non era, quindi, mai stato posseduto e utilizzato uti dominus dall'attore e tantomeno dal padre di questi;
− che non risultava eseguita, né provata, alcuna opera di manutenzione sul fondo;
− che tra la proprietà e il fondo dei convenuti, oggetto di domanda CP_1
di usucapione, vi era un fondo ulteriore di ampie dimensioni di pagina 3 di 11 proprietà di terzi (signori , che sarebbe stato necessario Per_3
attraversare per collegare le due proprietà;
− che non sussisteva alcun atto di acquisto relativo ai beni oggetto della domanda in capo al signor Per_1
− che le dichiarazioni rese dagli altri convenuti/comproprietari erano prive di valore;
− che l'eventuale disinteresse di alcuni comproprietari non era sufficiente al fine di ottemperare all'onere probatorio che incombeva esclusivamente sull'attore;
− che, in ogni caso, il signor aveva provveduto al confinamento Parte_1
dei terreni in questione, sostenendo i relativi costi e acquistandone, in seguito, le quote dai suoi fratelli;
− che, infine, il signor si era più volte offerto di acquistare i fondi. CP_1
Assunte le prove orali ammesse, il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 704 depositata il 15.07.2024, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale regolante la materia e, in particolare, il regime della prova dell'usucapione, concludeva per la fondatezza della domanda attorea sul presupposto della sussistenza di un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio.
Messo in evidenza che i terreni oggetto di causa erano suscettibili di essere usucapiti, perché solo in parte essi erano caratterizzate da calanchi argillosi e pietraia e, quindi, avrebbero potuto essere coltivati, destinati a pascolo e alla raccolta del legname, nonché al collocamento di arnie, le prove testimoniali assunte avevano confermato tali conclusioni, riconoscendo che i terreni, nella parte alta, potevano essere coltivati ad avena, mentre le zone boschive avrebbero consentito la raccolta di legna, attività effettivamente esercitata dai signori CP_1
I testimoni hanno riferito delle attività svolte sui terreni (coltivazione, allevamento e pascolo di bovini ed equini, apicoltura), precisando, inoltre, che pagina 4 di 11 i signori si erano occupati della manutenzione dei terreni e della strada di CP_1
collegamento.
La natura esclusiva del possesso era stata provata mediante dichiarazioni testimoniali secondo cui erano stati visti sul terreno solo i signori e che CP_1
questi avevano realizzato la recinzione del medesimo.
Anche il requisito temporale era stato provato, avendo i testi riferito che almeno dal 1972 il signor aveva utilizzato il terreno. Pt_13
L'attore, inoltre, era l'unico a essere in possesso delle chiavi del cancello che consentiva l'accesso ai terreni ed era stato suo padre a realizzare la recinzione e a delimitarne il confine.
Inoltre, nessuno dei convenuti, diversi dal signor si era costituito per Parte_1
contestare le avverse allegazioni, manifestando, anzi, adesione alla domanda del signor CP_1
Neppure sussistevano atti idonei a interrompere il decorso del termine di prescrizione acquisitiva.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor Parte_1
per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale non si è pronunciato sull'eccepita tardività delle allegazioni del signor in merito al fatto principale dell'esercizio del possesso, CP_1
incorrendo in vizio di omessa pronuncia.
Solo con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il signor ha allegato con quali modalità egli e il suo dante causa avessero CP_1
esercitato concretamente il possesso sui terreni di cui è causa, venendo così meno all'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda il cui termine ultimo è la scadenza della prima memoria prevista dall'art. 183 c.p.c.
pagina 5 di 11 A causa della tardiva allegazione, il primo giudice non avrebbe dovuto ammettere le prove dedotte da parte attrice.
L'inammissibilità dei fatti posti a fondamento della domanda travolge l'atto di citazione, da considerarsi nullo.
2. Il Tribunale ha disatteso l'allegata, dimostrata e non contestata deduzione in merito all'inaccessibilità dei terreni, che escluderebbe la possibilità stessa di esercitare il possesso su tali beni.
Le immagini prodotte in giudizio sino alla seconda memoria ex art. 183
c.p.c. confermano tutte tale affermazione;
solo in seguito, l'attore ha prodotto riproduzioni fotografiche, peraltro tempestivamente contestate dal convenuto con riguardo al fatto che si riferissero ai luoghi di causa;
inoltre, le stesse sono prive di indicazione temporale.
3. Il Tribunale ha ritenuto provato il possesso utile all'acquisto per usucapione anche in forza del fatto che il signor avrebbe apposto CP_1
una sbarra con lucchetto alla stradina di accesso al terreno di sua proprietà, unico accesso, a suo dire, anche al terreno intercluso di proprietà Parte_1
La circostanza è irrilevante, poiché non si tratta dell'unico accesso al fondo come provato sia da alcune dichiarazioni testimoniali, Parte_1
sia documentalmente.
4. Il primo giudice ha violato il principio di accertamento della prova, non avendo proceduto alla rigorosa valutazione dei fatti ai fini dell'assolvimento dell'onere che incombeva sull'attore/appellato.
In particolare, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata e alle modalità del possesso.
L'incertezza sul termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del pagina 6 di 11 fatto di scongiurare il rischio che, invocando tale istituto, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio.
Nel caso in esame, manca l'indicazione della data in cui sarebbe iniziato il possesso e, soprattutto, difetta l'indicazione che detto possesso non sia stato solo episodico.
La coltivazione eseguita sul terreno non comporta, di per sé, una situazione incompatibile con la proprietà altrui, dovendo, invece, il possessore specificare il momento e le modalità con cui è avvenuto l'impossessamento, non potendosi riconoscere rilevanza alle sole attività confermate dai testimoni.
5. Il Tribunale ha attribuito rilevanza anche alla condotta degli altri comproprietari e alle loro dichiarazioni che, invece, sono prive di alcuna utilità, potendo, al più, dimostrare il disinteresse di alcuni dei proprietari.
Il richiamo a presunti accordi di cessione al signor intervenuti CP_1 negli anni '60 senza che gli stessi abbiano avuto seguito è anch'esso privo di rilevanza.
Si è costituito il signor chiedendo il rigetto dell'appello in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 1° luglio
2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Anche in applicazione del principio della ragione più liquida, meritano accoglimento il terzo e quarto motivo di impugnazione, nei limiti e nei termini che seguono.
L'usucapione di un terreno presuppone, oltre all'eventuale concreto e protratto utilizzo del medesimo (es. coltivazione), anche la manifestazione dello ius excludendi alios dal godimento del bene, che costituisce requisito necessario e sufficiente per l'esercizio del possesso utile all'usucapione.
pagina 7 di 11 “Il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios”
(Cass. civ., ord. n. 18528/2023).
“In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione
pagina 8 di 11 materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. civ., ord. n. 1796/2022; conf. Cass. civ., ord. n. 6123/2020).
Il Tribunale, nella decisione impugnata, ha opportunamente concentrato la propria attenzione anche sull'esistenza di una recinzione chiusa da sbarra, le cui chiavi sono nella disponibilità del signor ma le conclusioni meritano CP_1
di essere rimeditate.
Nel caso di specie, infatti, prescindendo dall'esistenza o meno di altre vie di accesso al fondo, pur ammesse da alcuni testimoni, sicché non vi sarebbe prova dell'assoluta interclusione del medesimo, nulla è stato allegato con riferimento al momento in cui tale sbarramento è stato realizzato, sicché non è possibile ritenere che sia maturato in favore dell'attore/appellato il possesso utile all'acquisto a titolo originario dei terreni di cui risulta comproprietario il signor Parte_1
Alcuni testi hanno, infatti, riconosciuto l'esistenza del cancello, ma nessuno ha affermato che esso fosse stato realizzato da almeno vent'anni e, a dire il vero, neppure il signor ha allegato tale circostanza. CP_1
Risulta, sempre dai testi, che il padre dell'odierno appellato avesse posto in opera una recinzione (quindi, al più tardi, nel 1995), ma non è emerso che essa impedisse ai terzi di accedere al fondo, in quanto nessun testimone riferisce che la stessa fosse chiusa sin dall'origine da un cancello munito di sbarra dotata di lucchetto.
I terreni oggetto di causa, pur parzialmente inaccessibili/inutilizzabili, possono essere per altra parte utilizzati per attività agricole di varia natura, tuttavia, nessuna di quelle indicate e provate dal signor consente di concludere CP_1
per l'esercizio di un possesso esclusivo e uti dominus (parziale coltivazione, raccolta legna, pascolo), considerato anche che, con riferimento all'attività di pagina 9 di 11 apicoltura, peraltro svolta in una porzione del fondo assai contenuta, neppure vi è allegazione, né tantomeno prova, della decorrenza del ventennio.
Mancando la prova dell'esercizio dello ius excludendi alios in capo al signor deve, quindi, disporsi la riforma della sentenza impugnata con CP_1
conseguente rigetto delle domande attoree.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste, per entrambe le fasi del giudizio, a carico del signor per entrambi i gradi (conf. Cass. CP_1
civ., ord. n. 19989/2021), considerata la natura della controversia e delle parti, si liquidano sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo al valore della causa indicato da parte appellante, in ossequio al principio della domanda,
(Euro 8.000,00) e, quindi, al corrispondente scaglione di riferimento.
Con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in appello in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge le domande proposte dal signor nei confronti del signor CP_1
Parte_1
II – condanna il signor alla refusione in favore del signor CP_1
delle spese di lite che, per il primo grado, liquida in Euro Parte_1
3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
con distrazione in favore dell'avv. Fabio Rossi dichiaratosi antistatario;
III – condanna il signor alla refusione in favore del signor CP_1
delle spese di lite che, per la presente fase, liquida in Euro Parte_1
pagina 10 di 11 2.900,00 per compensi, oltre Euro 382,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
con distrazione in favore dell'avv. Fabio Rossi dichiaratosi antistatario
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1403/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO,
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TORRI MICHELA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 704/2024; oggetto: usucapione.
Rimessa in decisione all'udienza del 1° luglio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12.11.2020, il signor conveniva in CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini i signori Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, allegando:
[...]
− di possedere e di aver utilizzato uti dominus da oltre vent'anni i terreni siti in Comune di San Leo (Rimini), loc. Boscara, meglio descritti in atti;
− che detti terreni erano stati posseduti nella loro totalità, in modo continuo e pacifico, pubblico e ininterrotto per oltre vent'anni dal padre dell'attore, signor deceduto il 21.08.1995, in quanto Per_1 acquistati insieme ad altri terreni negli anni '60 dal signor , Persona_2
nel cui atto di provenienza del 09.03.1936, si dava atto che l'acquirente sarebbe entrato nel pieno e pacifico possesso del predio acquistato, potendosi egli far riconoscere da chicchessia per legittimo e assoluto proprietario ed eseguire in suo capo le formalità di trascrizione e voltura;
− che a seguito della successione paterna, il signor subentrava nel CP_1
possesso del padre, continuando a eseguire su predetti terreni le opere di manutenzione necessarie;
− che i terreni risultavano formalmente intestati ai convenuti;
− che l'attore aveva interesse a ottenere sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto dei terreni descritti in atti;
− che, in sede di mediazione, tutti i convenuti, fatta eccezione per il solo convenuto, il quale interveniva anche per conto dei signori CP_2
pagina 2 di 11 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e i quali, nelle more avevano poi Parte_11 Parte_12
ceduto i loro diritti allo stesso signor facevano Parte_1
pervenire al legale del signor dichiarazioni di assenso alla CP_1
procedura di usucapione non essendovi motivi di opposizione;
− che il signor contestava, invece, la pretesa del signor Parte_1
con conseguente redazione di verbale negativo. CP_1
L'attore concludeva chiedendo che fosse, quindi, accertato l'intervenuto acquisto a titolo originario dei terreni meglio descritti in atti.
Si costituiva il solo signor chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo:
− che i terreni avevano una superficie di mq. 75.000 ca. ed erano posizionati a ridosso della rupe perimetrale dell'antico borgo di San
Leo;
− che i terreni erano caratterizzati per lo più da calanchi argillosi e pietraia, mentre una parte era occupata da area boschiva selvatica, con lato nord est delimitato da due torrenti e lato ovest da forte pendenza con pareti in argilla;
− che si trattava, quindi, di un'area impervia, di un dirupo;
− che, pertanto, era impossibile che detta area potesse essere utilizzata a coltura, bosco e pascolo;
− che il fondo che l'attore chiedeva di usucapire non era, quindi, mai stato posseduto e utilizzato uti dominus dall'attore e tantomeno dal padre di questi;
− che non risultava eseguita, né provata, alcuna opera di manutenzione sul fondo;
− che tra la proprietà e il fondo dei convenuti, oggetto di domanda CP_1
di usucapione, vi era un fondo ulteriore di ampie dimensioni di pagina 3 di 11 proprietà di terzi (signori , che sarebbe stato necessario Per_3
attraversare per collegare le due proprietà;
− che non sussisteva alcun atto di acquisto relativo ai beni oggetto della domanda in capo al signor Per_1
− che le dichiarazioni rese dagli altri convenuti/comproprietari erano prive di valore;
− che l'eventuale disinteresse di alcuni comproprietari non era sufficiente al fine di ottemperare all'onere probatorio che incombeva esclusivamente sull'attore;
− che, in ogni caso, il signor aveva provveduto al confinamento Parte_1
dei terreni in questione, sostenendo i relativi costi e acquistandone, in seguito, le quote dai suoi fratelli;
− che, infine, il signor si era più volte offerto di acquistare i fondi. CP_1
Assunte le prove orali ammesse, il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 704 depositata il 15.07.2024, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale regolante la materia e, in particolare, il regime della prova dell'usucapione, concludeva per la fondatezza della domanda attorea sul presupposto della sussistenza di un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio.
Messo in evidenza che i terreni oggetto di causa erano suscettibili di essere usucapiti, perché solo in parte essi erano caratterizzate da calanchi argillosi e pietraia e, quindi, avrebbero potuto essere coltivati, destinati a pascolo e alla raccolta del legname, nonché al collocamento di arnie, le prove testimoniali assunte avevano confermato tali conclusioni, riconoscendo che i terreni, nella parte alta, potevano essere coltivati ad avena, mentre le zone boschive avrebbero consentito la raccolta di legna, attività effettivamente esercitata dai signori CP_1
I testimoni hanno riferito delle attività svolte sui terreni (coltivazione, allevamento e pascolo di bovini ed equini, apicoltura), precisando, inoltre, che pagina 4 di 11 i signori si erano occupati della manutenzione dei terreni e della strada di CP_1
collegamento.
La natura esclusiva del possesso era stata provata mediante dichiarazioni testimoniali secondo cui erano stati visti sul terreno solo i signori e che CP_1
questi avevano realizzato la recinzione del medesimo.
Anche il requisito temporale era stato provato, avendo i testi riferito che almeno dal 1972 il signor aveva utilizzato il terreno. Pt_13
L'attore, inoltre, era l'unico a essere in possesso delle chiavi del cancello che consentiva l'accesso ai terreni ed era stato suo padre a realizzare la recinzione e a delimitarne il confine.
Inoltre, nessuno dei convenuti, diversi dal signor si era costituito per Parte_1
contestare le avverse allegazioni, manifestando, anzi, adesione alla domanda del signor CP_1
Neppure sussistevano atti idonei a interrompere il decorso del termine di prescrizione acquisitiva.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor Parte_1
per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale non si è pronunciato sull'eccepita tardività delle allegazioni del signor in merito al fatto principale dell'esercizio del possesso, CP_1
incorrendo in vizio di omessa pronuncia.
Solo con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il signor ha allegato con quali modalità egli e il suo dante causa avessero CP_1
esercitato concretamente il possesso sui terreni di cui è causa, venendo così meno all'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda il cui termine ultimo è la scadenza della prima memoria prevista dall'art. 183 c.p.c.
pagina 5 di 11 A causa della tardiva allegazione, il primo giudice non avrebbe dovuto ammettere le prove dedotte da parte attrice.
L'inammissibilità dei fatti posti a fondamento della domanda travolge l'atto di citazione, da considerarsi nullo.
2. Il Tribunale ha disatteso l'allegata, dimostrata e non contestata deduzione in merito all'inaccessibilità dei terreni, che escluderebbe la possibilità stessa di esercitare il possesso su tali beni.
Le immagini prodotte in giudizio sino alla seconda memoria ex art. 183
c.p.c. confermano tutte tale affermazione;
solo in seguito, l'attore ha prodotto riproduzioni fotografiche, peraltro tempestivamente contestate dal convenuto con riguardo al fatto che si riferissero ai luoghi di causa;
inoltre, le stesse sono prive di indicazione temporale.
3. Il Tribunale ha ritenuto provato il possesso utile all'acquisto per usucapione anche in forza del fatto che il signor avrebbe apposto CP_1
una sbarra con lucchetto alla stradina di accesso al terreno di sua proprietà, unico accesso, a suo dire, anche al terreno intercluso di proprietà Parte_1
La circostanza è irrilevante, poiché non si tratta dell'unico accesso al fondo come provato sia da alcune dichiarazioni testimoniali, Parte_1
sia documentalmente.
4. Il primo giudice ha violato il principio di accertamento della prova, non avendo proceduto alla rigorosa valutazione dei fatti ai fini dell'assolvimento dell'onere che incombeva sull'attore/appellato.
In particolare, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata e alle modalità del possesso.
L'incertezza sul termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del pagina 6 di 11 fatto di scongiurare il rischio che, invocando tale istituto, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio.
Nel caso in esame, manca l'indicazione della data in cui sarebbe iniziato il possesso e, soprattutto, difetta l'indicazione che detto possesso non sia stato solo episodico.
La coltivazione eseguita sul terreno non comporta, di per sé, una situazione incompatibile con la proprietà altrui, dovendo, invece, il possessore specificare il momento e le modalità con cui è avvenuto l'impossessamento, non potendosi riconoscere rilevanza alle sole attività confermate dai testimoni.
5. Il Tribunale ha attribuito rilevanza anche alla condotta degli altri comproprietari e alle loro dichiarazioni che, invece, sono prive di alcuna utilità, potendo, al più, dimostrare il disinteresse di alcuni dei proprietari.
Il richiamo a presunti accordi di cessione al signor intervenuti CP_1 negli anni '60 senza che gli stessi abbiano avuto seguito è anch'esso privo di rilevanza.
Si è costituito il signor chiedendo il rigetto dell'appello in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 1° luglio
2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Anche in applicazione del principio della ragione più liquida, meritano accoglimento il terzo e quarto motivo di impugnazione, nei limiti e nei termini che seguono.
L'usucapione di un terreno presuppone, oltre all'eventuale concreto e protratto utilizzo del medesimo (es. coltivazione), anche la manifestazione dello ius excludendi alios dal godimento del bene, che costituisce requisito necessario e sufficiente per l'esercizio del possesso utile all'usucapione.
pagina 7 di 11 “Il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios”
(Cass. civ., ord. n. 18528/2023).
“In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione
pagina 8 di 11 materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. civ., ord. n. 1796/2022; conf. Cass. civ., ord. n. 6123/2020).
Il Tribunale, nella decisione impugnata, ha opportunamente concentrato la propria attenzione anche sull'esistenza di una recinzione chiusa da sbarra, le cui chiavi sono nella disponibilità del signor ma le conclusioni meritano CP_1
di essere rimeditate.
Nel caso di specie, infatti, prescindendo dall'esistenza o meno di altre vie di accesso al fondo, pur ammesse da alcuni testimoni, sicché non vi sarebbe prova dell'assoluta interclusione del medesimo, nulla è stato allegato con riferimento al momento in cui tale sbarramento è stato realizzato, sicché non è possibile ritenere che sia maturato in favore dell'attore/appellato il possesso utile all'acquisto a titolo originario dei terreni di cui risulta comproprietario il signor Parte_1
Alcuni testi hanno, infatti, riconosciuto l'esistenza del cancello, ma nessuno ha affermato che esso fosse stato realizzato da almeno vent'anni e, a dire il vero, neppure il signor ha allegato tale circostanza. CP_1
Risulta, sempre dai testi, che il padre dell'odierno appellato avesse posto in opera una recinzione (quindi, al più tardi, nel 1995), ma non è emerso che essa impedisse ai terzi di accedere al fondo, in quanto nessun testimone riferisce che la stessa fosse chiusa sin dall'origine da un cancello munito di sbarra dotata di lucchetto.
I terreni oggetto di causa, pur parzialmente inaccessibili/inutilizzabili, possono essere per altra parte utilizzati per attività agricole di varia natura, tuttavia, nessuna di quelle indicate e provate dal signor consente di concludere CP_1
per l'esercizio di un possesso esclusivo e uti dominus (parziale coltivazione, raccolta legna, pascolo), considerato anche che, con riferimento all'attività di pagina 9 di 11 apicoltura, peraltro svolta in una porzione del fondo assai contenuta, neppure vi è allegazione, né tantomeno prova, della decorrenza del ventennio.
Mancando la prova dell'esercizio dello ius excludendi alios in capo al signor deve, quindi, disporsi la riforma della sentenza impugnata con CP_1
conseguente rigetto delle domande attoree.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste, per entrambe le fasi del giudizio, a carico del signor per entrambi i gradi (conf. Cass. CP_1
civ., ord. n. 19989/2021), considerata la natura della controversia e delle parti, si liquidano sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo al valore della causa indicato da parte appellante, in ossequio al principio della domanda,
(Euro 8.000,00) e, quindi, al corrispondente scaglione di riferimento.
Con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in appello in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge le domande proposte dal signor nei confronti del signor CP_1
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II – condanna il signor alla refusione in favore del signor CP_1
delle spese di lite che, per il primo grado, liquida in Euro Parte_1
3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
con distrazione in favore dell'avv. Fabio Rossi dichiaratosi antistatario;
III – condanna il signor alla refusione in favore del signor CP_1
delle spese di lite che, per la presente fase, liquida in Euro Parte_1
pagina 10 di 11 2.900,00 per compensi, oltre Euro 382,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
con distrazione in favore dell'avv. Fabio Rossi dichiaratosi antistatario
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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