Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/06/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
n. 57/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Mario Samperi Presidente – relatore
Dr. Rossella Busacca Giudice Dr. Rosalia Russo Femminella Giudice con l'intervento del PM ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 22/01/2025, da 1) , nato a [...] il [...] (Cod. Parte_1
Fisc. ), parte rappresentata, assistita e C.F._1 difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. SINAGRA MARIA TINDARA (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del suo difensore 2) , nata a [...] il [...], (Cod. CP_1
Fisc. ), parte rappresentata, assistita e C.F._3 difesa, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. SINAGRA MARIA TINDARA (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del suo difensore
CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare la separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
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2 3 FATTO Con ricorso in data 22/01/2025, i sig.ri e Parte_1
chiedevano con domanda congiunta, ai CP_1 sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologazione della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 01/07/2006, trascritto presso il registro dello stato civile.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al
4 Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis.13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi tra
[...]
e ; Parte_1 CP_1
2) omologa le condizioni della separazione personale consensualmente intervenuta alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge;
4) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 19/06/2025 Il Presidente estensore
5 Mario Samperi
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