Sentenza 11 giugno 2025
Decreto collegiale 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01617/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Bellanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, alla via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
del decreto n.-OMISSIS- del Prefetto di Caltanissetta di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio ex art. 5 della legge n. 91/1992
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino tunisino, sposato dal 19 febbraio 2013 con una cittadina italiana, in data 25 agosto 2017, richiedeva alla Prefettura di Caltanissetta il riconoscimento dello status di cittadino italiano ai sensi dell’art. 5 della l. n. 91/1992.
Con decreto del 15 giugno 2021, l’amministrazione dichiarava inammissibile l’istanza rappresentando “ che, in base agli atti istruttori ed agli accertamenti predisposti da questo Ufficio, l’istante non risulta convivere con il proprio coniuge nel luogo di residenza dichiarato ma risulta risiedere nel proprio paese di origine [e che] gli esiti degli ulteriori accertamenti disposti da questo Ufficio che hanno confermato che l’interessato non risiede stabilmente nel territorio nazionale oltre ad essere gravato da numerosi precedenti penali per maltrattamenti in famiglia, minacce, lesioni personali e violazione degli obblighi di assistenza familiare ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva impugnato il citato provvedimento negativo e ne veniva lamentata l’illegittimità perché adottato: a) in violazione degli artt. 5 e 8 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 laddove prevede la competenza del Ministero dell’Interno in caso di diniego della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica; b) con eccesso di potere per travisamento del fatto in quanto il ricorrente vivrebbe stabilmente nell’abitazione familiare e non avrebbe pendenze e precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale.
Si costitutiva in giudizio il Ministero dell’Interno che, con memoria, chiedeva il rigetto del ricorso nel merito ed eccepiva il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2025 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
In via pregiudiziale, deve essere risolta l’eccezione di giurisdizione eccepita dalla difesa dello Sato, motivata per la sussistenza, nel caso in esame, di un diritto soggettivo.
L’eccezione è infondata.
Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento della giurisprudenza per cui “ il coniuge del cittadino italiano è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto; dunque, relativamente all'acquisto della cittadinanza italiana, l'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), legge 5 febbraio 1992, n. 91, ossia i “comprovati motivi inerenti alla sicurezza pubblica”. Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile ” (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020, n. 4677).
Applicando tali principi al caso in esame, è di tutta evidenza la sussistenza di un interesse legittimo in capo al ricorrente, in quanto l’amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato proprio in virtù dell’art. 6, comma 1, lett. c) della l. n. 91/1992.
Tale ultima notazione consente anche di superare, stavolta nel merito, il primo motivo di ricorso, che assume l’incompetenza della Prefettura ad adottare il provvedimento in esame.
Difatti, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, “ l’istanza per l’acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all’articolo 7 ed all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare ”: di qui la competenza del Prefetto di Caltanissetta a decidere sull’istanza di acquisto della cittadinanza avanzata dal ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 7 della l. n. 91/1992.
L’art. 6, difatti, non prevede alcuna deroga di competenza sul versante amministrativo, ma si limita a enucleare le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, come avvenuto nel caso in esame, ove – ai sensi della lettera c) – sono stati riscontrati motivi di sicurezza pubblica alla base del provvedimento negativo.
Anche su tale versante, tutto relativo alla concreta posizione del ricorrente, si coglie la coerenza del contenuto dispositivo del provvedimento con l’istruttoria svolta, al contrario di quanto rappresentato nel secondo motivo di ricorso.
Difatti, con nota del 24 maggio 2021, il Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta rappresentava la lunga lista di deferimenti all’A.G. in capo al ricorrente (comunque non seguiti da provvedimenti di condanna o pendenze) e, per quanto d’interesse per la risoluzione della causa, che “ 2. L’istante vive unitamente al suo nucleo familiare in un appartamento fatiscente di proprietà dei suoceri -OMISSIS-, in precarie condizioni igienico sanitarie. Lo stesso, pur avendo la residenza anagrafica in Niscemi, vive e svolge attività lavorativa in Francia come imbianchino e torna a Niscemi ogni 3/4 mesi circa dove risiede con la moglie. Allo stato attuale, i coniugi -OMISSIS-, da informazioni assunte dovrebbero trovarsi in Tunisia per motivi imprecisati. 3. Giova far presente che l’istante è solito usare violenza fisica sul coniuge. Sovente sono intervenuti i militari dell’Arma di Niscemi presso il domicilio per sedare le continue liti sia tra i suddetti coniugi che con i suoceri che abitano al primo piano dello stesso stabile. 4. Si fa presente, altresì, che l’Arma di Niscemi, viste le continue liti tra i predetti e visto la presenza di minori, ha chiesto recentemente all’A.G. competente di valutare la possibilità di interessare il Servizio Sociale del comune di Niscemi al fine di monitorare la situazione ed eventualmente di prendere i provvedimenti del caso ”.
In primo luogo, le risultanze probatorie dell’atto pubblico citato non sono state superate da quanto depositato dal ricorrente, che si è limitato ad allegare la non congruenza dei fatti riportati, senza che abbia offerto anche solo un principio di prova contrario per superare – anche, se del caso, per mezzo dei poteri istruttori di questo giudice – la rappresentazione svolta dai militari dell’Arma dei Carabinieri.
Addirittura, proprio le allegazioni della difesa paiono confortare quanto riportato nella relazione dei CC perché dalla banca data Unilav emerge l’assenza di qualsivoglia impiego del -OMISSIS- nel territorio nazionale per l’anno 2022; oltre alla solo sporadica occupazione per gli anni 2021 (4 settembre 2021 – 31 dicembre 2021), 2023 (5 settembre 2023 – 31 dicembre 2023) e 2024 (27 novembre 2024 – 31 dicembre 2024).
Inoltre, e in senso ulteriormente preclusivo per le ragioni del ricorrente, il Collegio osserva che la circostanza dei continui interventi dell’autorità di pubblica sicurezza nel domicilio familiare, pur nei limitati periodi di tempo in cui è abitato, evidenzia una totale devianza rispetto ai principi basilari dell’ordinamento giuridico nazionale, il cui rispetto è il presupposto principe per poter aspirare alla concessione dello status di cittadino.
Al riguardo, devono essere ribaditi i principi già espressi da questa Sezione, relativamente alla revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo, validi a maggior ragione in caso di cittadinanza: “ allo straniero che soggiorna nel territorio nazionale, prima di conseguire la cittadinanza, è imposta l’assimilazione alla comunità nazionale relativamente ai valori fondanti dell’ordine costituzionale, su tutti il dovere di solidarietà nei confronti dei consociati di cui all’art. 2 Cost., che trova stretta applicazione anche nei rapporti familiari.
Lo straniero che violi il patto sociale vessando persone a lui legate da un rapporto stabile o conviventi, ovvero operando violenza fisica o morale su altri consociati può essere privato del titolo di soggiorno dall’autorità di pubblica sicurezza con una motivazione tanto più scarna rispetto al bilanciamento con gli altri interessi, quanto più il fatto (di cui comunque si deve dare conto, anche rispetto all’iter di acquisizione al procedimento) risulti grave.
Dal generale al particolare, nei casi più gravi di c.d. codice rosso (in cui rientrano, ad esempio, fatti di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia o atti persecutori), la condotta dello straniero è così dirompente del patto sociale con la comunità ospite che è sufficiente alla revoca del titolo di soggiorno la mera descrizione del fatto: rimanendo comunque in capo al soggetto interessato l’eventuale prova contraria del fatto addebitato, unitamente alla dimostrazione dell’inserimento nella società, da fornire in sede di partecipazione procedimentale o nel processo ” (T.A.R. SI, Palermo, sez. III, 20 maggio 2025, n. 1099).
La prova della commissione di fatti di percosse e maltrattamento (in disparte la loro rilevanza come reati o il loro perseguimento dinanzi alla giurisdizione penale) è sufficiente al fine del diniego della cittadinanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) della l. n. 91/1992 perché assumono carattere deflagrante del patto sociale tra aspirante cittadino e comunità ospite: non essendo negoziabile da parte dell’ordinamento il mancato rispetto del dovere di solidarietà nei confronti dei consociati di cui all’art. 2 Cost., che trova stretta applicazione anche nei rapporti familiari.
Nel caso in esame, peraltro, non è stata offerta prova contraria a quanto impresso nella relazione dell’autorità di pubblica sicurezza: di qui, ulteriormente, l’infondatezza del motivo in esame.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ammette il ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna il ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre iva, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO