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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1009/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' ANNA, Presidente e Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3661/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. Resistente_11 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239024871711 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate-riscossione, FA AN impugnava l'intimazione di pagamento n. 2932023902487111, notificata il 7.11.2023, relativa ad Irpef per l'anno 2009, di ammontare complessivo pari ad euro 41.103,91.
A fondamento del ricorso erano posti i seguenti motivi:
1) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle sottostanti;
2) prescrizione del credito, anche successiva all'eventuale notifica dell'atto prodromico;
3) prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi;
4) decadenza dal potere impositivo e dal diritto di riscossione;
Il ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale allegava copia della relata di notifica della cartella di pagamento sottostante l'atto impugnato notificata il 12.6.2013, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., dal messo notificatore a persona di famiglia con invio al destinatario della raccomandata informativa.
Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso e l'istanza cautelare.
All'udienza del 16.1.2026 la controversia era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, dalla documentazione allegata alle controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate è dato evincere che la cartella impugnata è stata notificata in data 12.6.2013, mediante consegna a familiare convivente, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con prova dell'invio della raccomandata informativa.
Tanto premesso, alla data di noti fica dell'atto impugnato ((7.11.2023) non può ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione del credito tributario per Irpef, anche alla luce della disciplina emergenziale invocata dalla resistente.
Ed invero, trova applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Da ultimo poi Cass 960/2025 ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che, con riguardo all' art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione". Ne discende che il termine ultimo è stato rispettato.
Ed invero, trova applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Da ultimo, la Corte di cassazione con sentenza n. 960/2025 ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che, con riguardo all' art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione". Ne discende che il termine ultimo
è stato rispettato.
Va invece accolto il motivo di ricorso relativo all'eccepita prescrizione delle sanzioni e degli interessi – la cui accessorietà rispetto all'obbligazione tributaria principale riguarda solo il momento genetico – dovendosi applicare il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 1, c.c. (Cass. civ., sez. trib., 18 maggio
2023, n. 13781), nel caso di specie, non tempestivamente interrotto.
In definitiva il ricorso va accolto quanto alle sanzioni ed agli interessi iscritti a ruolo, in quanto prescritti e rigettato quanto al tributo.
Stante il parziale accoglimento del ricorso le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione XIV, annulla l'intimazione impugnata quanto alle sanzioni ed agli interessi iscritti a ruolo e, per il resto, rigetta il ricorso.
Spese compensate. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16.1.2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' ANNA, Presidente e Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3661/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. Resistente_11 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239024871711 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate-riscossione, FA AN impugnava l'intimazione di pagamento n. 2932023902487111, notificata il 7.11.2023, relativa ad Irpef per l'anno 2009, di ammontare complessivo pari ad euro 41.103,91.
A fondamento del ricorso erano posti i seguenti motivi:
1) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle sottostanti;
2) prescrizione del credito, anche successiva all'eventuale notifica dell'atto prodromico;
3) prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi;
4) decadenza dal potere impositivo e dal diritto di riscossione;
Il ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale allegava copia della relata di notifica della cartella di pagamento sottostante l'atto impugnato notificata il 12.6.2013, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., dal messo notificatore a persona di famiglia con invio al destinatario della raccomandata informativa.
Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso e l'istanza cautelare.
All'udienza del 16.1.2026 la controversia era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, dalla documentazione allegata alle controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate è dato evincere che la cartella impugnata è stata notificata in data 12.6.2013, mediante consegna a familiare convivente, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con prova dell'invio della raccomandata informativa.
Tanto premesso, alla data di noti fica dell'atto impugnato ((7.11.2023) non può ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione del credito tributario per Irpef, anche alla luce della disciplina emergenziale invocata dalla resistente.
Ed invero, trova applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Da ultimo poi Cass 960/2025 ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che, con riguardo all' art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione". Ne discende che il termine ultimo è stato rispettato.
Ed invero, trova applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Da ultimo, la Corte di cassazione con sentenza n. 960/2025 ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che, con riguardo all' art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione". Ne discende che il termine ultimo
è stato rispettato.
Va invece accolto il motivo di ricorso relativo all'eccepita prescrizione delle sanzioni e degli interessi – la cui accessorietà rispetto all'obbligazione tributaria principale riguarda solo il momento genetico – dovendosi applicare il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 1, c.c. (Cass. civ., sez. trib., 18 maggio
2023, n. 13781), nel caso di specie, non tempestivamente interrotto.
In definitiva il ricorso va accolto quanto alle sanzioni ed agli interessi iscritti a ruolo, in quanto prescritti e rigettato quanto al tributo.
Stante il parziale accoglimento del ricorso le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione XIV, annulla l'intimazione impugnata quanto alle sanzioni ed agli interessi iscritti a ruolo e, per il resto, rigetta il ricorso.
Spese compensate. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16.1.2026.