TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.VG. 3396/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON DI Presidente dr.ssa AE IM Giudice relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 22/05/2025, da:
nata a [...] il [...], con il proc. Parte_1 dom. avv. PREDA RAFFAELLA, giusta procura in atti, e
nato a [...] il [...], con il Parte_2 proc. dom. avv. VALOTI SABRINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 15/06/1991 ad Azzano San Paolo, in regime di separazione dei
1 beni, dalla cui unione sono nati i figli e maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autonomi.
Per l'udienza del 30.10.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 22.10.2025 e il 21.10.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero,
1. omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
e alle condizioni Parte_1 Parte_2 enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge.
2. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Azzano San Paolo, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1991, atto n.8, Parte II,
Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente
ON DI
Il Giudice estensore
AE IM
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON DI Presidente dr.ssa AE IM Giudice relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 22/05/2025, da:
nata a [...] il [...], con il proc. Parte_1 dom. avv. PREDA RAFFAELLA, giusta procura in atti, e
nato a [...] il [...], con il Parte_2 proc. dom. avv. VALOTI SABRINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 15/06/1991 ad Azzano San Paolo, in regime di separazione dei
1 beni, dalla cui unione sono nati i figli e maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autonomi.
Per l'udienza del 30.10.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 22.10.2025 e il 21.10.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero,
1. omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
e alle condizioni Parte_1 Parte_2 enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge.
2. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Azzano San Paolo, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1991, atto n.8, Parte II,
Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente
ON DI
Il Giudice estensore
AE IM
2