TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 13/10/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 ed art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6352 dell'anno 2022
TRA
, nato a Terlizzi il [...], in [...] e quale socio accomandatario della Parte_1
EN ZI Edilizie di IN LB & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
De Nicolo, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Opponente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Nicola Punzi e dall'avv.
FF NE, in virtù di procura generale alle liti;
- Opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/10/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/10/2022 proponeva opposizione avverso le OI - Parte_1
000189626, OI – 000132487, OI – 000036718, OI- 000190318, OI – 000146908 e OI – 000035833 notificate tutte a mezzo servizio postale in data 20/9/2022 con le quali il Direttore della sede CP_1 di Bari ingiungeva a lui e alla s.a.s. EN ZI di IN LB & C., obbligati in solido, il pagamento delle somme di € 19.500, di € 24.000 e di € 27.500 e così per la complessiva somma di € 71.000,00 a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento di “ritenute previdenziali ed assistenziali”.
Deduceva l'opponente che era stato socio accomandatario di una società edile, con occupazione media di 1 – 2 unità lavorative, costituita nel 2009 e cessata nel dicembre 2013; che aveva sempre
1
pagato le ritenute previdenziali ed assistenziali;
che le ordinanze-ingiunzioni farebbero riferimento ad atti notificati nel 2017, atti che non potevano essere notificati ad una società cessata;
che dunque qualsiasi credito era prescritto;
che ad ogni buon conto, a fronte di una sanzione minima prevista di
€ 10.000,00 erano state applicate sanzioni ben più elevate senza una reale motivazione. Chiedeva dunque che la sanzione rivendicata fosse dichiarata prescritta o, in subordine, che fosse rideterminata, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo che il provvedimento sanzionatorio era stato emesso per CP_1 la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; che, successivamente,
a seguito di depenalizzazione erano state emesse ordinanze-ingiunzioni ai sensi dell'art. 3, comma
6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 67/2014.
Aggiungeva l' che, a seguito della trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria degli atti dei CP_1 procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, si era provveduto ad inviare in data 27/02/2017, 05/05/2017 e 26/05/2017, sia al rappresentante legale che all'obbligato solidale VUENNE RU EDILIZIE DI IN AL & C., una nuova comunicazione di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge 638/83, successiva alle prime diffide, che risultavano essere state notificate al ricorrente rispettivamente in data: 02/08/2012 per le annualità 2010 e 2011,
11/10/2013 per le ritenute a carico dipendenti relative al periodo da 01 a 04/2012, interrompendo in tal modo tutti i termini prescrizionali;
che erano state notificate delle diffide nel 2017 e poi le ordinanze-ingiunzioni impugnate;
che, ad ogni buon conto, a seguito di chiarimenti resi dal
Ministero del Lavoro, le sanzioni erano state rideterminate in € 10.000,00 ciascuna.
In corso di causa l'importo delle dette sanzioni veniva ulteriormente ridotto, da ultimo con provvedimenti in autotutela del 2/10/2023, notificati all'opponente.
*******
L'opposizione in questione ha ad oggetto sei ordinanze-ingiunzioni, notificate a a Parte_1 titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali negli anni 2010-2011 e 2012, allorquando era amministratore della EN ZI
Edilizie di IN LB & C. s.a.s.; tre delle O.I. gli sono state notificate come trasgressore e tre in qualità di legale rappresentante della EN ZI obbligata in solido.
Infatti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre
2
anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione….”.
Dunque a seguito della entrata in vigore della richiamata disciplina, l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente, non versata dal datore di lavoro, di importo inferiore ad € 10.000 non costituisce più ipotesi di reato come previsto in precedenza ma alla sanzione penale viene sostituita la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000.
Ebbene, in primo luogo va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Infatti, nel corso del giudizio, in via di autotutela, l' ha ridotto l'importo delle sanzioni irrogate con le CP_1 ordinanze-ingiunzioni opposte: in particolare l'importo della sanzione nelle OI – 000035833 e OI –
000036718 è stato rideterminato in € 4.357,50; l'importo delle sanzioni nelle OI – 000132487 e OI
– 000146908 è stato rideterminato in € 5.823,04; l'importo delle sanzioni nelle OI – 000189626 e
OI- 000190318 è stato rideterminato in € 1.747,50. Per ciascuna coppia di OI l'opponente è chiamato a rispondere sia come trasgressore sia quale legale rappresentante della società obbligata in solido, pertanto la sanzione pecuniaria si estinguerà per l'obbligato in solido con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore principale e viceversa.
Ciò detto, per il resto l'opposizione è infondata.
Infatti la sussistenza del presupposto della sanzione amministrativa (all'epoca dei fatti fattispecie costituente reato poi depenalizzato) è documentata dall' : l' ha depositato il fascicolo CP_1 CP_1 trasmessogli dalla Procura della Repubblica da cui si evince che l'opponente negli anni 2020-2011 e
2012 non ha versato all' le ritenute previdenziali ed assistenziali trattenute in busta paga, per CP_1 un importo complessivo di € 5.935,52.
E' idoneo a costituire prova dell'illecito la dichiarazione del direttore della sede di Bari, che CP_1 ha attestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro, nonostante le dichiarazioni eseguite nei DM10 da lui stesso trasmessi.
Al momento dell'accertamento della trasgressione, l' ha diffidato il datore di lavoro al CP_1 pagamento nel termine di tre mesi e, all'esito, in assenza di pagamento, ha trasmesso la notizia di reato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Bari.
In tali casi, oltre al trasgressore, viene sanzionata anche la società, chiamata in via solidale dall'art. 6 della legge 689/81 per il mero pagamento della sanzione.
Va precisato che, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1511/2019, l'ex amministratore, che nel momento in cui alla società viene notificata la diffida ex art. 2, comma 1-
3
bis, della legge n. 638/1983 ha cessato la propria carica, continua ad essere il soggetto tenuto ad adempiere al preteso pagamento.
Il D.lgs. 8/2016 ha depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute, nel caso in cui il loro importo sia inferiore al limite soglia di € 10.000,00; per tale ragione gli atti sono stati ritrasmessi dalla Procura della Repubblica di Bari all' per l'irrogazione della sanzione amministrativa. CP_1
Ciò detto, in relazione all'eccezione di prescrizione, essendo il fatto costitutivo risalente ad un periodo antecedente alla depenalizzazione, il decorso del termine di prescrizione va distinto. Nel periodo anteriore all'entrata in vigore del DLgs 8/2016, il termine di prescrizione era quello del reato e gli atti interruttivi inerivano al processo penale (art. 159 e 160 c.p.c) mentre per il periodo successivo all'entrata in vigore (6.02.2016), l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile che, all'art. 2943, co. 4, dispone: “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.
Non può revocarsi in dubbio che l'art. 2935 c.c. stabilisca che la prescrizione cominci a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
La Corte di Cassazione ha precisato, in altra fattispecie ma il principio è analogo, che “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.). Tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nel caso di emissione di assegni bancari senza provvista e senza autorizzazione del trattario), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (cfr., in termini, Cass. N. 29776/2011 e già prima
Cass. N. 18168/2006).
La giurisprudenza in questione è stata ulteriormente confermata da Cass. N. 19897/2018, secondo cui “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento
l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”.
4
Ciò detto, in assenza di maturazione della prescrizione quando la fattispecie era punita penalmente, la sanzione amministrativa non può considerarsi prescritta neppure quando il reato è stato depenalizzato. Infatti, l' ha ricevuto il fascicolo dalla Procura della Repubblica in data CP_1
3/3/2016 (come documentato) ed ha notificato l'illecito amministrativo al IN attraverso la notifica di tre diffide accertative: diffida accertativa del 27 febbraio 2017, notificata con raccomandata con ricevuta per compiuta giacenza il 16 marzo 2017; diffida accertativa del 5.05.2017, notificata con raccomandata con ricevuta per compiuta giacenza il 21.06.2017; diffida accertativa del 26.05.2017, notificata con raccomandata con ricevuta di ritorno del 26.07.2017, sottoscritta dalla moglie del
IN.
Le notifiche sono state tutte documentate dall' . CP_1
Successivamente, in data 20/9/2022 sono state notificate le O.I. all'opponente.
Pertanto il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto una prima volta nel 2017 e poi nel
2022.
Si evidenzia poi che ai fini dell'intervenuta prescrizione e del calcolo del termine quinquennale, va considerata la legislazione di emergenza approvata durante il periodo COVID.
Difatti, a seguito dell'emergenza Covid e della sospensione dell'attività di accertamento e riscossione degli enti impositori e riscossori per il periodo dal 8/3/2020 al 31/08/2021, anche i termini di prescrizione dei crediti vantati dai predetti enti sono stati prorogati di un uguale periodo di tempo, ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 3 del D. Lgs 2015/159, richiamato dall'art. 68 DL 2020/18 come novellato dall'art. 4 del D.L. 2021/41 (Decreto Sostegni).
Alla luce di tale normativa, alla data dell'08/03/2020 (data di inizio del periodo di sospensione) il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso (in quanto il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere, per le ordinanze-ingiunzioni dalle date di notifica della diffida innanzi indicate); il decorso del termine è rimasto sospeso fino alla data del 31/08/2021, con la conseguenza che, alla data di notifica delle O.I. il 20/9/2022 alcuna prescrizione quinquennale era maturata.
Pertanto anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
In definitiva, considerato che in via di autotutela l'importo complessivo delle O.I. è stato ridotto da
€ 71.000,00 ad € € 11.928,04, va dichiara la parziale cessazione della materia del contendere (in relazione all'importo ridotto), mentre per il resto l'opposizione va rigettata, dando atto che l' CP_1 ha rideterminato la sanzione dovuta nella complessiva somma di € 11.928,04 (pari alla somma degli importi risultanti dai provvedimenti del 2/10/2023). CP_1
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, considerata la riduzione dell'importo in autotutela da parte dell' e l'infondatezza delle ulteriori eccezioni CP_1
5
dell'opponente, considerata altresì la novità della questione trattata, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
19/10/2022 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
2) rigetta per il resto il ricorso, dando atto che l' ha rideterminato le sanzioni dovute nella CP_1 complessiva somma di € 11.928,04 come da provvedimenti del 2/10/2023;
2) compensa le spese processuali.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
6