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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56288 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PN), il 27/05/1950,
rappresentato e difeso dall'avv. Federica CORTE-COI (con domicilio telematico) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Vendemiano (TV), Viale
Venezia n. 48, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria di
[...] P.IVA_1
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia BALIVA e Marco BALIVA (con domicilio telematico), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Carlo Poma
4, per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
opposta in persona del legale rappresentante Controparte_3
pt, quale cessionaria del credito, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ercole (con domicilio telematico), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via in Arcione n. 71, per
1 procura allegata alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata in data
3.5.2023; intervenuto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 12654/2020, emesso dal Tribunale di Roma in data
12.8.2020, per il pagamento in favore di Controparte_4
di € 92.251,86, quale fideiussore della società
[...] [...]
in relazione al contratto di locazione immobiliare Controparte_5
n. AL 3061180154, avente ad oggetto un immobile ad uso ambulatorio sito in San
Vendemiano (TV).
Deduceva a fondamento dell'opposizione:
1) il difetto di titolarità sostanziale del diritto di credito azionato in sede monitoria, in Contr quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso erroneamente a favore di mandataria mentre titolare del credito era la mandante;
Parte_2
2) l'opponibilità da parte del fideiussore delle eccezioni spettanti al debitore principale, ex art. 1945 c.c.;
3) l'indeterminatezza della clausola di indicizzazione;
4) l'Usurarietà del tasso di mora;
5) l'intervenuto pagamento, in ragione dei profili di illegittimità delle pattuizioni contrattuali e del maggior credito che ne scaturiva rispetto ai canoni oggetto di ingiunzione.
Concludeva quindi chiedendo: “Non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione. Nel merito Dichiarare la nullità e comunque
2 revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo ed infondato. In ogni caso Spese e compensi di causa interamente rifusi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali”.
Si costituiva quale mandataria di deducendo Controparte_1 CP_6
l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo la riunione ad altro giudizio instaurato nei confronti della debitrice principale in cui aveva richiesto il CP_7
rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento dei canoni morosi fino alla risoluzione del contratto.
Concludeva quindi chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis
1) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 al decreto ingiuntivo opposto, essendo sfornita di valida prova scritta a sostegno;
2) sempre in via preliminare riunire il presente giudizio a quello recante il N.R.G. 32694/2020,
Sezione 8^ G.U. dott.ssa Testa Piccolomini (udienza di prima comparizione
10.05.2021, avente ad oggetto il pagamento dei canoni morosi del contratto di leasing di cui è causa ed il rilascio dell'immobile nei confronti della società utilizzatrice, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, al fine di evitare contrasto di giudicati;
3) nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
4) nel merito, comunque, condannare il Sig. Pt_1
al pagamento della somma di € € 91.785,30 per canoni morosi fino alla
[...]
risoluzione, oltre € 466,56 per fatture di spese, oltre interessi di mora al tasso convenzionale (8 punti oltre l'BO) dalle singole scadenze contrattuali al soddisfo.”
Respinta la richiesta di riunione in considerazione della diversa fase processuale dei due giudizi;
dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; respinte le istanze istruttorie;
intervenuta, in data
3.5.2023, ex art. 111 c.p.c., quale Controparte_3
cessionaria del credito, aderendo integralmente alle domande svolte dalla ricorrente
; la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in Pt_2
3 decisione all'udienza del 26.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e replica scaduti in data 17.2.2025.
<<<< >>>>
L'odierna domanda di pagamento scaturisce dalla fideiussione prestata dall'opponente in data 27.2.2007, in relazione al contratto di leasing immobiliare stipulato in pari data dalla soc. rispetto al Controparte_5
quale non è contestato il mancato pagamento dei canoni a partire dalla data dell'1.7.2018.
Questi i motivi di opposizione. Contr Difetto del diritto sostanziale in capo a . Contr Nel ricorso monitorio, dà atto di agire quale mandataria di Parte_2
Contr ed il decreto ingiuntivo, pur indicando, nell'intestazione, la sola , è emesso in favore della ricorrente, da intendersi, per quanto detto, . Parte_2
Contr In ogni caso, ove anche il decreto si intenda emesso in favore di , la stessa deve ritenersi legittimata in quanto mandataria, in virtù della procura conferita, fermo restando la produzione degli effetti giuridici in capo alla mandante, proprio in virtù della previsione del richiamato art. 1388 c.c.
L'eccezione è quindi infondata.
Eccezioni opponibili dal fideiussore
Nessuna contestazione è stata sollevata in merito all'applicabilità della previsione di cui all'art. 1945 c.c. e alla possibilità per il fideiussore di proporre le eccezioni spettanti al debitore.
Al riguardo, pur essendo incontestato l'avvenuto versamento da parte della debitrice di canoni per complessivi € 544.921,02, non trova riscontro il calcolo che indica quanto sarebbe stato versato in quota capitale e quanto per interessi, considerato che il canone pattuito è unico.
Indeterminatezza della clausola di indicizzazione
4 Il Documento di Sintesi n. 1, pag. 2, allegato al contratto e regolarmente sottoscritto dalla debitrice, contiene la puntuale regolamentazione dell'indicizzazione, prevedendo quale parametro l'BO media mensile 3M rilevato sul Quotidiano
Sole 24 ore e quale periodo di adeguamento la fine di ogni semestre contrattuale;
inoltre, è esattamente indicato il criterio di calcolo del conguaglio, così da consentire all'utilizzatrice di conoscere dettagliatamente tutti gli oneri a proprio carico derivanti dalla detta indicizzazione.
Del resto, è pacificamente riconosciuta come legittima dalla giurisprudenza,
l'indicazione di parametri di riferimento certi e individuabili per la determinazione del tasso applicabile, quale il tasso BO (Cass. Sez.U. n. 5657 del 23.02.2023)
Inoltre, deve ritenersi legittima la previsione contenuta in contratto di un tasso minimo dell'interesse variabile, indicizzato ad esempio all'BO, in quanto la riduzione del rischio della banca comporta altresì una riduzione del tasso di leasing a tutto vantaggio del cliente ed avendo la giurisprudenza escluso che la stessa possa dare vita ad uno strumento finanziario derivato autonomo. (Ordinanza n. 2510 del
26.1.2024; n. 4659 del 22.2.2021).
La deduzione risulta quindi infondata così non ricorrendo i presupposti per l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 111, comma 7, lett. a) TUB.
Usurarietà del tasso di mora.
Nel contratto per cui è causa, il tasso di mora è così regolato: “8 punti oltre il tasso dell'BO vigente alle singole inadempienze” (art. 8), con la precisazione che
“laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e art. 2 punto 4 L. 108/1996, all'epoca vigente, al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso”.
Una tale previsione introduce non un tasso già predeterminato, bensì un criterio di calcolo da utilizzare con riguardo al momento in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione.
5 Alla luce della richiamata previsione, emerge l'erroneità del calcolo operato nella consulenza prodotta, dove la maggiorazione degli 8 punti percentuali viene fatta rispetto all'BO vigente al momento della stipula.
A ciò si aggiunga che, l'inserimento in contratto della c.d “clausola di salvaguardia”, volta ad una riduzione dell'interesse di mora entro il parametro del tasso soglia, ove il criterio indicato ne determini il superamento al momento dell'applicazione, impedisce a monte ogni possibile superamento del tasso soglia.
Sulla legittimità della detta clausola, si è pronunciata tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di Cassazione, in quanto volta a precludere a monte ogni possibile superamento del tasso soglia e ad escludere in ogni caso l'usurarietà del contratto (cfr. Trib. Milano, 3.12.2014; Trib. Roma, 16.9.2014; Trib. Napoli,
4.6.2014 e 9.1.2014, Cassazione civile n. 27586 del 29/10/2019 e n. 26286 del
17.10.2019; Ordinanza n. 13144 del 15.5.2023).
Significativa al riguardo la pronuncia resa dalla Cassazione a sezioni Unite, n.
19597/20, la quale ha evidenziato come “la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”, a conferma quindi della validità della clausola di salvaguardia ove assicuri che il tasso concretamente applicato rimanga entro i limiti.
Nel caso in questione, dunque, la clausola introduce uno sbarramento idoneo ad evitare qualsivoglia superamento del tasso soglia, mentre parte resistente neppure allega l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia applicando correttamente il criterio di calcolo, né la violazione della richiamata clausola.
Infine, va evidenziato che, nella valutazione di eventuale usurarietà, occorre comunque tener conto della maggiorazione richiamata dalla medesima sentenza, in linea con quanto già precedente affermato in giurisprudenza, secondo cui: “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una
6 clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
I motivi di opposizione risultano quindi infondati e da respingere, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza tra le parti originarie e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del
12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
Nulla deve disporsi rispetto alla intervenuta ex art. 111 c.p.c., in difetto di CP_3
estromissione della opposta . Parte_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 12654/20 – R.G. n. 33122/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 12.8.2020;
• condanna al pagamento delle spese di causa in favore della Parte_1
opposta nella misura di €13.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 20/2/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56288 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PN), il 27/05/1950,
rappresentato e difeso dall'avv. Federica CORTE-COI (con domicilio telematico) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Vendemiano (TV), Viale
Venezia n. 48, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria di
[...] P.IVA_1
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia BALIVA e Marco BALIVA (con domicilio telematico), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Carlo Poma
4, per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
opposta in persona del legale rappresentante Controparte_3
pt, quale cessionaria del credito, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ercole (con domicilio telematico), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via in Arcione n. 71, per
1 procura allegata alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata in data
3.5.2023; intervenuto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 12654/2020, emesso dal Tribunale di Roma in data
12.8.2020, per il pagamento in favore di Controparte_4
di € 92.251,86, quale fideiussore della società
[...] [...]
in relazione al contratto di locazione immobiliare Controparte_5
n. AL 3061180154, avente ad oggetto un immobile ad uso ambulatorio sito in San
Vendemiano (TV).
Deduceva a fondamento dell'opposizione:
1) il difetto di titolarità sostanziale del diritto di credito azionato in sede monitoria, in Contr quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso erroneamente a favore di mandataria mentre titolare del credito era la mandante;
Parte_2
2) l'opponibilità da parte del fideiussore delle eccezioni spettanti al debitore principale, ex art. 1945 c.c.;
3) l'indeterminatezza della clausola di indicizzazione;
4) l'Usurarietà del tasso di mora;
5) l'intervenuto pagamento, in ragione dei profili di illegittimità delle pattuizioni contrattuali e del maggior credito che ne scaturiva rispetto ai canoni oggetto di ingiunzione.
Concludeva quindi chiedendo: “Non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione. Nel merito Dichiarare la nullità e comunque
2 revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo ed infondato. In ogni caso Spese e compensi di causa interamente rifusi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali”.
Si costituiva quale mandataria di deducendo Controparte_1 CP_6
l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo la riunione ad altro giudizio instaurato nei confronti della debitrice principale in cui aveva richiesto il CP_7
rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento dei canoni morosi fino alla risoluzione del contratto.
Concludeva quindi chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis
1) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 al decreto ingiuntivo opposto, essendo sfornita di valida prova scritta a sostegno;
2) sempre in via preliminare riunire il presente giudizio a quello recante il N.R.G. 32694/2020,
Sezione 8^ G.U. dott.ssa Testa Piccolomini (udienza di prima comparizione
10.05.2021, avente ad oggetto il pagamento dei canoni morosi del contratto di leasing di cui è causa ed il rilascio dell'immobile nei confronti della società utilizzatrice, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, al fine di evitare contrasto di giudicati;
3) nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
4) nel merito, comunque, condannare il Sig. Pt_1
al pagamento della somma di € € 91.785,30 per canoni morosi fino alla
[...]
risoluzione, oltre € 466,56 per fatture di spese, oltre interessi di mora al tasso convenzionale (8 punti oltre l'BO) dalle singole scadenze contrattuali al soddisfo.”
Respinta la richiesta di riunione in considerazione della diversa fase processuale dei due giudizi;
dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; respinte le istanze istruttorie;
intervenuta, in data
3.5.2023, ex art. 111 c.p.c., quale Controparte_3
cessionaria del credito, aderendo integralmente alle domande svolte dalla ricorrente
; la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in Pt_2
3 decisione all'udienza del 26.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e replica scaduti in data 17.2.2025.
<<<< >>>>
L'odierna domanda di pagamento scaturisce dalla fideiussione prestata dall'opponente in data 27.2.2007, in relazione al contratto di leasing immobiliare stipulato in pari data dalla soc. rispetto al Controparte_5
quale non è contestato il mancato pagamento dei canoni a partire dalla data dell'1.7.2018.
Questi i motivi di opposizione. Contr Difetto del diritto sostanziale in capo a . Contr Nel ricorso monitorio, dà atto di agire quale mandataria di Parte_2
Contr ed il decreto ingiuntivo, pur indicando, nell'intestazione, la sola , è emesso in favore della ricorrente, da intendersi, per quanto detto, . Parte_2
Contr In ogni caso, ove anche il decreto si intenda emesso in favore di , la stessa deve ritenersi legittimata in quanto mandataria, in virtù della procura conferita, fermo restando la produzione degli effetti giuridici in capo alla mandante, proprio in virtù della previsione del richiamato art. 1388 c.c.
L'eccezione è quindi infondata.
Eccezioni opponibili dal fideiussore
Nessuna contestazione è stata sollevata in merito all'applicabilità della previsione di cui all'art. 1945 c.c. e alla possibilità per il fideiussore di proporre le eccezioni spettanti al debitore.
Al riguardo, pur essendo incontestato l'avvenuto versamento da parte della debitrice di canoni per complessivi € 544.921,02, non trova riscontro il calcolo che indica quanto sarebbe stato versato in quota capitale e quanto per interessi, considerato che il canone pattuito è unico.
Indeterminatezza della clausola di indicizzazione
4 Il Documento di Sintesi n. 1, pag. 2, allegato al contratto e regolarmente sottoscritto dalla debitrice, contiene la puntuale regolamentazione dell'indicizzazione, prevedendo quale parametro l'BO media mensile 3M rilevato sul Quotidiano
Sole 24 ore e quale periodo di adeguamento la fine di ogni semestre contrattuale;
inoltre, è esattamente indicato il criterio di calcolo del conguaglio, così da consentire all'utilizzatrice di conoscere dettagliatamente tutti gli oneri a proprio carico derivanti dalla detta indicizzazione.
Del resto, è pacificamente riconosciuta come legittima dalla giurisprudenza,
l'indicazione di parametri di riferimento certi e individuabili per la determinazione del tasso applicabile, quale il tasso BO (Cass. Sez.U. n. 5657 del 23.02.2023)
Inoltre, deve ritenersi legittima la previsione contenuta in contratto di un tasso minimo dell'interesse variabile, indicizzato ad esempio all'BO, in quanto la riduzione del rischio della banca comporta altresì una riduzione del tasso di leasing a tutto vantaggio del cliente ed avendo la giurisprudenza escluso che la stessa possa dare vita ad uno strumento finanziario derivato autonomo. (Ordinanza n. 2510 del
26.1.2024; n. 4659 del 22.2.2021).
La deduzione risulta quindi infondata così non ricorrendo i presupposti per l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 111, comma 7, lett. a) TUB.
Usurarietà del tasso di mora.
Nel contratto per cui è causa, il tasso di mora è così regolato: “8 punti oltre il tasso dell'BO vigente alle singole inadempienze” (art. 8), con la precisazione che
“laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e art. 2 punto 4 L. 108/1996, all'epoca vigente, al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso”.
Una tale previsione introduce non un tasso già predeterminato, bensì un criterio di calcolo da utilizzare con riguardo al momento in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione.
5 Alla luce della richiamata previsione, emerge l'erroneità del calcolo operato nella consulenza prodotta, dove la maggiorazione degli 8 punti percentuali viene fatta rispetto all'BO vigente al momento della stipula.
A ciò si aggiunga che, l'inserimento in contratto della c.d “clausola di salvaguardia”, volta ad una riduzione dell'interesse di mora entro il parametro del tasso soglia, ove il criterio indicato ne determini il superamento al momento dell'applicazione, impedisce a monte ogni possibile superamento del tasso soglia.
Sulla legittimità della detta clausola, si è pronunciata tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di Cassazione, in quanto volta a precludere a monte ogni possibile superamento del tasso soglia e ad escludere in ogni caso l'usurarietà del contratto (cfr. Trib. Milano, 3.12.2014; Trib. Roma, 16.9.2014; Trib. Napoli,
4.6.2014 e 9.1.2014, Cassazione civile n. 27586 del 29/10/2019 e n. 26286 del
17.10.2019; Ordinanza n. 13144 del 15.5.2023).
Significativa al riguardo la pronuncia resa dalla Cassazione a sezioni Unite, n.
19597/20, la quale ha evidenziato come “la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”, a conferma quindi della validità della clausola di salvaguardia ove assicuri che il tasso concretamente applicato rimanga entro i limiti.
Nel caso in questione, dunque, la clausola introduce uno sbarramento idoneo ad evitare qualsivoglia superamento del tasso soglia, mentre parte resistente neppure allega l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia applicando correttamente il criterio di calcolo, né la violazione della richiamata clausola.
Infine, va evidenziato che, nella valutazione di eventuale usurarietà, occorre comunque tener conto della maggiorazione richiamata dalla medesima sentenza, in linea con quanto già precedente affermato in giurisprudenza, secondo cui: “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una
6 clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
I motivi di opposizione risultano quindi infondati e da respingere, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza tra le parti originarie e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del
12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
Nulla deve disporsi rispetto alla intervenuta ex art. 111 c.p.c., in difetto di CP_3
estromissione della opposta . Parte_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 12654/20 – R.G. n. 33122/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 12.8.2020;
• condanna al pagamento delle spese di causa in favore della Parte_1
opposta nella misura di €13.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 20/2/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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