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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 13/12/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/07/1988, e
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. ZANI ZAIRA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 19/02/2011 a Monte Marenzo, dalla cui unione sono nati i figli
(n. a Ponte San Pietro l'01/03/2011) e (n. a Persona_1 Persona_2
1 Bergamo il 20/08/2018). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con sentenza n. 523/2025 pubbl. il
16/04/2025, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
10/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui alla nota depositata in data 25/11/2025, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni che si trascrivono in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
n TE EN il 19/02/2011 (iscritto
[...] Parte_2 nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2011, atto n.1, Parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, che si trascrivono di seguito:
“1) disporre l'affidamento condiviso dei figli ed ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento in via paritetica presso ciascun genitore come da
2 successivo punto 4; la sig.ra ed il signor assumeranno di comune Parte_1 Pt_2 accordo le decisioni di prevalente interesse per i figli inerenti la loro salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni degli stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori in base al periodo di permanenza di e di Per_1 presso le rispettive abitazioni. Per_2
2) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, con gli arredi, corredi e suppellettili in essa presenti, al signor
[...]
il quale continuerà a risiedervi con i figli sino a quando l'immobile verrà Pt_2 venduto a terzi, come da successivo punto 11; è fatta salva la possibilità per la signora di asportare parte del mobilio e degli arredi in accordo con il Parte_1 marito;
3) i minori manterranno la residenza presso l'attuale casa coniugale sita in Cisano
ER (BG) alla via Cà Gandolfi n. 37 sino a quando la stessa verrà venduta, come da successivo punto11, dopodiché la residenza verrà fissata presso la nuova abitazione che verrà reperita dal ricorrente;
4) disporsi il collocamento in via paritetica dei minori ed presso Per_1 Per_2 le rispettive abitazioni della signora e del signor con le seguenti Parte_1 Pt_2 modalità: la signora terrà con sé i minori la prima e la terza settimana Parte_1 del mese, dal lunedì dopo la scuola o nel pomeriggio in assenza di lezioni, sino al lunedì della settimana successiva, allorquando li riaccompagnerà a scuola e/o presso la casa del signor - il signor quindi, terrà presso di sé i figli Pt_2 Pt_2 dal da lunedì dopo la scuola o nel pomeriggio in assenza di lezioni, sino al lunedì della settimana successiva, allorquando li riaccompagnerà a scuola e/o presso la casa della signora in ogni caso i ricorrenti potranno incontrare i figli Parte_1 previo accordo, nel rispetto degli impegni propri e dei ragazzi stessi nei periodi in cui non sono presso di loro collocati e ciascun genitore, garantirà all'altro contatti telefonici quotidiani con i minori, anche mediante videochiamata;
5) Nel corso delle vacanze estive, natalizie, pasquali ed infrannuali, i genitori avranno diritto di avere con sé i figli nei seguenti periodi, alternando di anno in anno fra loro:
- due settimane ciascuno anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
3 - una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il genitore che non avrà con sé i figli nella prima settimana di vacanza, quella che include il Santo Natale, potrà avere con sé i figli il giorno di Santo Stefano;
per il corrente anno 2025 e trascorreranno la settimana intercorrente Per_1 Per_2 dal 24 al 30 dicembre con il signor Pt_2
- tre giorni durante le vacanze pasquali convenendo, tuttavia, di alternare tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis;
- le seguenti festività infrannuali (25 aprile, I maggio, 2 giugno, I novembre e 8 dicembre e giorno del Santo Patrono) saranno godute in alternanza fra i coniugi, ma qualora tali giornate dovessero cadere durante un ponte o durante un week-end in cui il padre o la madre risultino fuori città con i figli si seguirà la normale turnazione;
- in ogni caso, in particolari occasioni come il compleanno dei figli, il genitore che li avrà con sé nel giorno della ricorrenza si impegna a consentire all'altro di trascorrere, qualche ora con i minori nell'arco della giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo dei figli;
mentre i ricorrenti già da ora acconsentono che i figli trascorrano con i genitori il compleanno di questi ultimi a prescindere dall'ordinaria turnazione.
7) Ciascun genitore comunicherà all'altro, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme con i minori, unitamente ad un recapito telefonico. Eventuali viaggi al di fuori del territorio della Comunità Europea dovranno in ogni caso essere sempre concordati fra i coniugi;
I genitori, così come già avviene nel corso dell'anno, potranno chiamare e/o videochiamare e anche quotidianamente;
Per_1 Per_2
8) in forza della tipologia di collocamento in forma paritetica scelto dai ricorrenti, ognuno provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nei periodi in cui gli stessi sono collocati presso le rispettive abitazioni, pertanto non vi è previsione di alcun contributo al mantenimento a favore di uno piuttosto che dell'altro coniuge;
9) si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure
4 dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi
5 entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo
6 dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. I ricorrenti stabiliscono che la comunicazione preventiva e scritta delle spese straordinarie possa avvenire a mezzo messaggio whatsapp e/o mail e che le spese di importo superiore ad € 100,00 dovranno essere affrontate congiuntamente da entrambi i genitori oppure rimborsate nel termine di tre giorni decorrenti dall'avvenuto pagamento al genitore anticipatario;
10) l'assegno unico universale verrà percepito in pari quota dai ricorrenti;
11) la signora ed il signor si obbligano a porre in vendita Parte_1 Pt_2
l'attuale casa familiare con le relative pertinenze, sita in Cisano ER (BG) alla via Cà Gandolfi 37, a terzi, tramite incarico conferito ad agenzia immobiliare scelta di comune accordo fra loro;
la messa in vendita dell'immobile deve avvenire a partire dal I gennaio 2026; con il corrispettivo che verrà ricavato dalla vendita, la signora ed il signor provvederanno primariamente Parte_1 Pt_2 all'estinzione del mutuo, al pagamento dell'attività di mediazione immobiliare se verrà loro esposta dal mediatore, e divideranno quindi per quote uguali l'eventuale corrispettivo residuo;
la signora ed il signor sosterranno in pari Parte_1 Pt_2 quota eventuali spese funzionali alle messa in vendita dell'immobile che si dovessero rendere necessarie, quali, a titolo esemplificativo, rilascio di attestazioni energetiche e/o di documentazione che potrebbe essere richiesta dallo studio notarile ai fini di addivenire ad una regolare compravendita;
12) la signora continuerà a versare la propria quota del 50% della rata Parte_1 del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, sino a quando l'immobile verrà venduto;
13) il signor provvederà a versare alla signora la metà Pt_2 Parte_1 dell'importo portato dalla rata mensile del finanziamento, formalmente acceso a solo nome della signora presso Findomestic, ma destinato all'acquisto Parte_1 dei mobili, degli arredi e degli elettrodomestici presenti nella casa coniugale;
la signora avrà cura di comunicare al signor l'avvenuto pagamento Parte_1 Pt_2 della rata e la data in cui è stata eseguito, affinché il signor provveda a Pt_2 versarle la propria quota di spettanza entro tre giorni;
il signor avrà altresì Pt_2 diritto di chiedere alla signora l'esibizione delle quietanze o di altra Parte_1
7 documentazione attestante l'avvenuto pagamento della rata di prestito;
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro; dichiarano altresì di aver tra loro provveduto a regolamentare/sciogliere la comunione dei beni stabilendo che ognuno tratterrà per sé il saldo del proprio conto corrente e la propria autovettura e che il solo rapporto patrimoniale fra loro sussistente è quello relativo alla cointestazione e impegno alla vendita della casa coniugale, come previsto alle condizioni nn. 11, con obbligo a carico di entrambi di provvedere al pagamento del relativo mutuo sino alla cessione a terzi, nonché quanto previsto alle precedenti condizioni nn. 12 e 13; verrà altresì mantenuta la cointestazione del conto corrente acceso presso Intesa
San Paolo S.p.A. sul quale avviene il pagamento del suddetto mutuo;
15) I genitori danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi anche per l'espatrio propri e dei figli minori. 16) i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE EN, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RO RA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 13/12/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/07/1988, e
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. ZANI ZAIRA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 19/02/2011 a Monte Marenzo, dalla cui unione sono nati i figli
(n. a Ponte San Pietro l'01/03/2011) e (n. a Persona_1 Persona_2
1 Bergamo il 20/08/2018). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con sentenza n. 523/2025 pubbl. il
16/04/2025, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
10/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui alla nota depositata in data 25/11/2025, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni che si trascrivono in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
n TE EN il 19/02/2011 (iscritto
[...] Parte_2 nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2011, atto n.1, Parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, che si trascrivono di seguito:
“1) disporre l'affidamento condiviso dei figli ed ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento in via paritetica presso ciascun genitore come da
2 successivo punto 4; la sig.ra ed il signor assumeranno di comune Parte_1 Pt_2 accordo le decisioni di prevalente interesse per i figli inerenti la loro salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni degli stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori in base al periodo di permanenza di e di Per_1 presso le rispettive abitazioni. Per_2
2) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, con gli arredi, corredi e suppellettili in essa presenti, al signor
[...]
il quale continuerà a risiedervi con i figli sino a quando l'immobile verrà Pt_2 venduto a terzi, come da successivo punto 11; è fatta salva la possibilità per la signora di asportare parte del mobilio e degli arredi in accordo con il Parte_1 marito;
3) i minori manterranno la residenza presso l'attuale casa coniugale sita in Cisano
ER (BG) alla via Cà Gandolfi n. 37 sino a quando la stessa verrà venduta, come da successivo punto11, dopodiché la residenza verrà fissata presso la nuova abitazione che verrà reperita dal ricorrente;
4) disporsi il collocamento in via paritetica dei minori ed presso Per_1 Per_2 le rispettive abitazioni della signora e del signor con le seguenti Parte_1 Pt_2 modalità: la signora terrà con sé i minori la prima e la terza settimana Parte_1 del mese, dal lunedì dopo la scuola o nel pomeriggio in assenza di lezioni, sino al lunedì della settimana successiva, allorquando li riaccompagnerà a scuola e/o presso la casa del signor - il signor quindi, terrà presso di sé i figli Pt_2 Pt_2 dal da lunedì dopo la scuola o nel pomeriggio in assenza di lezioni, sino al lunedì della settimana successiva, allorquando li riaccompagnerà a scuola e/o presso la casa della signora in ogni caso i ricorrenti potranno incontrare i figli Parte_1 previo accordo, nel rispetto degli impegni propri e dei ragazzi stessi nei periodi in cui non sono presso di loro collocati e ciascun genitore, garantirà all'altro contatti telefonici quotidiani con i minori, anche mediante videochiamata;
5) Nel corso delle vacanze estive, natalizie, pasquali ed infrannuali, i genitori avranno diritto di avere con sé i figli nei seguenti periodi, alternando di anno in anno fra loro:
- due settimane ciascuno anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
3 - una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il genitore che non avrà con sé i figli nella prima settimana di vacanza, quella che include il Santo Natale, potrà avere con sé i figli il giorno di Santo Stefano;
per il corrente anno 2025 e trascorreranno la settimana intercorrente Per_1 Per_2 dal 24 al 30 dicembre con il signor Pt_2
- tre giorni durante le vacanze pasquali convenendo, tuttavia, di alternare tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis;
- le seguenti festività infrannuali (25 aprile, I maggio, 2 giugno, I novembre e 8 dicembre e giorno del Santo Patrono) saranno godute in alternanza fra i coniugi, ma qualora tali giornate dovessero cadere durante un ponte o durante un week-end in cui il padre o la madre risultino fuori città con i figli si seguirà la normale turnazione;
- in ogni caso, in particolari occasioni come il compleanno dei figli, il genitore che li avrà con sé nel giorno della ricorrenza si impegna a consentire all'altro di trascorrere, qualche ora con i minori nell'arco della giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo dei figli;
mentre i ricorrenti già da ora acconsentono che i figli trascorrano con i genitori il compleanno di questi ultimi a prescindere dall'ordinaria turnazione.
7) Ciascun genitore comunicherà all'altro, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme con i minori, unitamente ad un recapito telefonico. Eventuali viaggi al di fuori del territorio della Comunità Europea dovranno in ogni caso essere sempre concordati fra i coniugi;
I genitori, così come già avviene nel corso dell'anno, potranno chiamare e/o videochiamare e anche quotidianamente;
Per_1 Per_2
8) in forza della tipologia di collocamento in forma paritetica scelto dai ricorrenti, ognuno provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nei periodi in cui gli stessi sono collocati presso le rispettive abitazioni, pertanto non vi è previsione di alcun contributo al mantenimento a favore di uno piuttosto che dell'altro coniuge;
9) si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure
4 dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi
5 entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo
6 dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. I ricorrenti stabiliscono che la comunicazione preventiva e scritta delle spese straordinarie possa avvenire a mezzo messaggio whatsapp e/o mail e che le spese di importo superiore ad € 100,00 dovranno essere affrontate congiuntamente da entrambi i genitori oppure rimborsate nel termine di tre giorni decorrenti dall'avvenuto pagamento al genitore anticipatario;
10) l'assegno unico universale verrà percepito in pari quota dai ricorrenti;
11) la signora ed il signor si obbligano a porre in vendita Parte_1 Pt_2
l'attuale casa familiare con le relative pertinenze, sita in Cisano ER (BG) alla via Cà Gandolfi 37, a terzi, tramite incarico conferito ad agenzia immobiliare scelta di comune accordo fra loro;
la messa in vendita dell'immobile deve avvenire a partire dal I gennaio 2026; con il corrispettivo che verrà ricavato dalla vendita, la signora ed il signor provvederanno primariamente Parte_1 Pt_2 all'estinzione del mutuo, al pagamento dell'attività di mediazione immobiliare se verrà loro esposta dal mediatore, e divideranno quindi per quote uguali l'eventuale corrispettivo residuo;
la signora ed il signor sosterranno in pari Parte_1 Pt_2 quota eventuali spese funzionali alle messa in vendita dell'immobile che si dovessero rendere necessarie, quali, a titolo esemplificativo, rilascio di attestazioni energetiche e/o di documentazione che potrebbe essere richiesta dallo studio notarile ai fini di addivenire ad una regolare compravendita;
12) la signora continuerà a versare la propria quota del 50% della rata Parte_1 del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, sino a quando l'immobile verrà venduto;
13) il signor provvederà a versare alla signora la metà Pt_2 Parte_1 dell'importo portato dalla rata mensile del finanziamento, formalmente acceso a solo nome della signora presso Findomestic, ma destinato all'acquisto Parte_1 dei mobili, degli arredi e degli elettrodomestici presenti nella casa coniugale;
la signora avrà cura di comunicare al signor l'avvenuto pagamento Parte_1 Pt_2 della rata e la data in cui è stata eseguito, affinché il signor provveda a Pt_2 versarle la propria quota di spettanza entro tre giorni;
il signor avrà altresì Pt_2 diritto di chiedere alla signora l'esibizione delle quietanze o di altra Parte_1
7 documentazione attestante l'avvenuto pagamento della rata di prestito;
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro; dichiarano altresì di aver tra loro provveduto a regolamentare/sciogliere la comunione dei beni stabilendo che ognuno tratterrà per sé il saldo del proprio conto corrente e la propria autovettura e che il solo rapporto patrimoniale fra loro sussistente è quello relativo alla cointestazione e impegno alla vendita della casa coniugale, come previsto alle condizioni nn. 11, con obbligo a carico di entrambi di provvedere al pagamento del relativo mutuo sino alla cessione a terzi, nonché quanto previsto alle precedenti condizioni nn. 12 e 13; verrà altresì mantenuta la cointestazione del conto corrente acceso presso Intesa
San Paolo S.p.A. sul quale avviene il pagamento del suddetto mutuo;
15) I genitori danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi anche per l'espatrio propri e dei figli minori. 16) i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE EN, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RO RA
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