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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2060/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2060/2025, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZZ IU e dell'avv. AURELI ALESSANDRO ricorrente e rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. CUBEDDU SEBASTIANO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: NO - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente, premesso di avere presentato per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge
30 marzo 1971 di aver esperito accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. con esito parzialmente positivo, conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del CP_2
lavoro di Tivoli l'accertamento di detto stato invalidante, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche. L' si costituiva contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del CP_2
beneficio e chiedeva il rigetto del ricorso.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa all'esito previ lettura della motivazione e del dispositivo assenti le parti in data odierna.
Il ricorso non è fondato e la domanda deve essere rigettata.
Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro o un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni
(art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati.
Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari richiesti dall'art.12 menzionato non risulta soddisfatti.
Infatti, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo, che parte ricorrente ritiene lacunosa e non corretta, ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte (vedi relazione del consulente tecnico) non comportavano nel loro complesso una riduzione della validità e capacità lavorativa ai fini della concessione del beneficio di cui all'art 12.
La valutazione effettuata dal consulente nominato appare corretta e non emerge un aggravamento tale da giustificare una nuova perizia.
Spese irripetibili stante la dichiarazione allegata al ricorso.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
pone le spese di consulenza del giudizio di atp liquidate con separato decreto definitivamente a carico dell' . CP_2
Tivoli, il 11/11/2025 Il giudice
OB SC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2060/2025, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZZ IU e dell'avv. AURELI ALESSANDRO ricorrente e rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. CUBEDDU SEBASTIANO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: NO - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente, premesso di avere presentato per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge
30 marzo 1971 di aver esperito accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. con esito parzialmente positivo, conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del CP_2
lavoro di Tivoli l'accertamento di detto stato invalidante, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche. L' si costituiva contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del CP_2
beneficio e chiedeva il rigetto del ricorso.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa all'esito previ lettura della motivazione e del dispositivo assenti le parti in data odierna.
Il ricorso non è fondato e la domanda deve essere rigettata.
Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro o un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni
(art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati.
Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari richiesti dall'art.12 menzionato non risulta soddisfatti.
Infatti, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo, che parte ricorrente ritiene lacunosa e non corretta, ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte (vedi relazione del consulente tecnico) non comportavano nel loro complesso una riduzione della validità e capacità lavorativa ai fini della concessione del beneficio di cui all'art 12.
La valutazione effettuata dal consulente nominato appare corretta e non emerge un aggravamento tale da giustificare una nuova perizia.
Spese irripetibili stante la dichiarazione allegata al ricorso.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
pone le spese di consulenza del giudizio di atp liquidate con separato decreto definitivamente a carico dell' . CP_2
Tivoli, il 11/11/2025 Il giudice
OB SC