Art. 29.
I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.