Articolo 29 della Legge 26 novembre 1973, n. 883
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 1974
Art. 29.
I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974