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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 17.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 4470/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
4865/2020 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ferraro Daniela ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/07/2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. nell'ambito del Persona_1 procedimento a.t.p. nr. 4865/2020 R.g., al fine di ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità e dell'assegno di invalidità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto invalido al 67%, non avente dunque diritto alle prestazioni richieste.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza dei requisiti CP_ sanitari con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 10.06.2019, con condanna dell
Pag. 1 di 4 a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al pagamento al procuratore anticipatario. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La decisione è avvenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta depositate in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 17.05.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 16.06.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 04.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Attesa la specificità dei motivi di contestazione, il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto sostenuto CP_ dall'
In via preliminare deve darsi atto che l'avv. Ferraro Daniela si è costituita in corso di causa in sostituzione del precedente difensore della parte ricorrente, avv.to (vd. revoca Controparte_2 regolarmente comunicata in atti).
Pag. 2 di 4 Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La parte ricorrente ha contestato, nell'atto introduttivo, la consulenza del CTU ritenendo la stessa viziata e chiedendo per l'effetto il rinnovo delle operazioni peritali.
Nello specifico, l'opponente ha dedotto che la patologia cardiaca andrebbe correttamente inquadrata nel codice 6447, con una percentuale dell'80%; la sindrome depressiva nel codice 2210, anch'esso associato a una percentuale dell'80%, in quanto trattasi di depressione endogena grave. Infine, ha dedotto che il Dott. avrebbe sottostimato tutte le patologie connesse all'apparato osseo-articolare, le quali, per la loro Per_1 gravità, avrebbero dovuto essere correttamente inquadrate nel codice 7001 con un'invalidità del 75%.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha dedotto che i certificati rilasciati da AOC di
Caserta del 20.01.2020, 29.07.2020 e del 22.07.2020 attestano con assoluta chiarezza e certezza la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste.
Essendo queste le censure mosse dalla ricorrente, si impone quindi una lettura ed analisi dell'elaborato depositato dal Consulente.
Quanto alla prima contestazione, ossia quella relativa alla patologia cardiaca, la censura di parte ricorrente è del tutto generica e superficiale. L'istante si limita a contestare la percentuale accertata dal ctu senza specificare quale vizio, contraddizione o mancanza diagnostica avrebbe segnato l'operato del consulente di ufficio.
Tale genericità è ancora più evidente alla luce della precisa diagnosi effettuata dal ctu, in quanto nelle considerazioni medico-legali, il dott. ha evidenziato che: “Attualmente il ricorrente risulta essere in Per_1 terapia farmacologica continua con buon compenso emodinamico. Obiettivamente, a livello cardiaco, è presente solamente una lieve accentuazione del II tono maggiormente presente sul focolaio aortico. L'attività cardiaca risulta essere ritmica e normo frequente con valori pressori ben controllati dalla terapia farmacologica in atto. Non si apprezzano edemi declivi agli arti inferiori. Non ci sono segni di stasi polmonare. Non è presente turgore giugulare né tantomeno reflusso epato-giugulare. Il ricorrente, infine, non lamenta angor ma riferisce dispnea con una lieve limitazione durante le attività fisiche più impegnative”. Per tali ragioni, non può riconoscersi la gravità della patologia, così, come dedotto dalla parte ricorrente, anche perché il follow up cardiologico risulta essere favorevole grazie alla terapia farmacologica.
Quanto, invece, alla seconda doglianza, avente ad oggetto la sindrome depressiva, si rileva, invero, che il
CTU ha riconosciuto la presenza di un disturbo depressivo di grado lieve-moderato ma al contempo ha precisato che le funzioni cognitivo-mnesiche non risultano alterate. Nella perizia si legge quanto segue:
“La sindrome depressiva risulta essere di tipo endoreattiva e di grado lieve-moderato. È sicuramente correlata alle sue patologie cliniche. Il ricorrente presenta un habitus depresso con massima focalizzazione sulle sue patologie. Risulta essere in trattamento farmacologico continuo mentre non risultano alterati i processi cognitivo-mnesici” (cfr. perizia in atti).
Passando, poi, all'apparato osseo-articolare, la parte ha lamentato l'omessa valutazione da parte del ctu delle patologie connesse. Invero, si osserva che il ctu dall'esame obiettivo ha riscontrato che, per
Pag. 3 di 4 quanto attiene l'apparato osteo-articolare, il sig. non presenta significative limitazioni. Al riguardo Pt_1 ha rilevato quanto segue: “Lieve dolenzia alla digitopressione del tratto di rachide lombo-sacrale in assenza di limitazioni funzionali significative. Deambulazione autonoma. Passaggi posturali autonomi” (cfr. perizia in atti).
Anche in questo caso, non può riconoscersi la gravità della patologia, così, come dedotto dalla parte ricorrente, infatti, il ctu nelle considerazioni medico-legali ha specificato: “Il ricorrente risulta essere affetto da un quadro di lombo sciatalgia cronica. Obbiettivamente è presente solo una lieve dolenzia alla digito pressione lungo il tratto di rachide lombo-sacrale in assenza di irrigidimento dei muscoli paravertebrali e di limitazioni funzionali” (cfr. perizia in atti).
Preme precisare che la parte, a supporto della propria censura, fa riferimento ai certificati del
20.01.2020, del 29.07.2020 e del 22.07.2020.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che tali certificati sono stati valutati dal CTU tra gli atti clinici rilevanti, anche se non risultano specificate le relative date di riferimento. Ad ogni modo, gli stessi sono antecedenti alla visita peritale del dott. avvenuta in data 25.03.2024, ragion per cui si ritengono Per_1 prevalenti le osservazioni svolte dal ctu nell'esame obiettivo.
Essendo queste le risultanze delle operazioni peritali, lo Scrivente Magistrato ritiene la perizia del
Dott. scevra da errori, omissioni e/o contraddizioni. Per_1
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarato non sussistente in capo a il requisito sanitario per la pensione d'inabilità l'assegno d'invalidità civile. Parte_1
Le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, redatta nel giudizio atp, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo a il requisito Parte_1 sanitario per la pensione d'inabilità e dell'assegno di invalidità civile;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio atp e del presente giudizio;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 17.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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