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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9154 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24943/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.07.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Damiana Ieva presso la quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Sabrina Bonetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
Genitori di nata a [...] il [...], cittadina italiana, CF Parte_3
C.F._3
Pagina 1 di 3 FATTO Con ricorso depositato in data 01.07. 2025 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di disporre l'affido condiviso della figlia minore, il collocamento prevalente della stessa presso la madre, la regolamentazione della frequentazione padre-figlia rimessa ai liberi accordi, il contributo paterno nel mantenimento della minore mediante la somma di € 500 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.10.2025 si Parte_2
è costituito in giudizio e, aderendo alla domanda di affido condiviso della minore, ha chiesto porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia mediante la somma mensile di
€ 250 figlia (con diretta corresponsione del contributo a quest'ultima al raggiungimento della maggiore età), oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 16 luglio 2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite, chiedendo congiuntamente al Tribunale di recepire in provvedimento le seguenti condizioni:
1) la figlia minore è affidata in via condivisa al padre e alla madre con collocamento Pt_3 prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica
2) la ex casa familiare già condotta in locazione dalla sig.ra resta a lei assegnata conn tutti i Pt_1 mobili che ne costituiscono l'arredo
3) la frequentazione di con il padre, stante l'età della ragazza che ad agosto 2026 compirà Pt_3 diciotto anni, è rimessa alla volontà della figlia 7) con decorrenza dalla data di comparizione delle parti avanti il GO dr.ssa vvenuta lo scorso Per_1
5.11.2025 il padre corrisponderà alla madre la somma di € 350,00 mensili quale assegno di mantenimento per la figlia , da rivalutarsi annualmente in base agli Indici Istat di legge Pt_3
8) i genitori concordano che l'assegno unico universale corrisposto dall'Inps è trattenuto al 100% dalla madre
9) le spese straordinarie sostenute per la figlia saranno suddivise fra i genitori in base al Pt_3
Protocollo del Tribunale di Milano 10) la spesa per il mantenimento del cane è suddivisa al 50% fra le parti, invece, quella per il mantenimento del gatto sarà sostenuta interamente dalla sig.ra Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato (per quanto non depositata) al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. In data 11.11.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti all'udienza davanti al GOT hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme e hanno chiesto procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato e chiedendo che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Pagina 2 di 3 DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione dell'odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.07.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Damiana Ieva presso la quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Sabrina Bonetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
Genitori di nata a [...] il [...], cittadina italiana, CF Parte_3
C.F._3
Pagina 1 di 3 FATTO Con ricorso depositato in data 01.07. 2025 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di disporre l'affido condiviso della figlia minore, il collocamento prevalente della stessa presso la madre, la regolamentazione della frequentazione padre-figlia rimessa ai liberi accordi, il contributo paterno nel mantenimento della minore mediante la somma di € 500 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.10.2025 si Parte_2
è costituito in giudizio e, aderendo alla domanda di affido condiviso della minore, ha chiesto porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia mediante la somma mensile di
€ 250 figlia (con diretta corresponsione del contributo a quest'ultima al raggiungimento della maggiore età), oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 16 luglio 2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite, chiedendo congiuntamente al Tribunale di recepire in provvedimento le seguenti condizioni:
1) la figlia minore è affidata in via condivisa al padre e alla madre con collocamento Pt_3 prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica
2) la ex casa familiare già condotta in locazione dalla sig.ra resta a lei assegnata conn tutti i Pt_1 mobili che ne costituiscono l'arredo
3) la frequentazione di con il padre, stante l'età della ragazza che ad agosto 2026 compirà Pt_3 diciotto anni, è rimessa alla volontà della figlia 7) con decorrenza dalla data di comparizione delle parti avanti il GO dr.ssa vvenuta lo scorso Per_1
5.11.2025 il padre corrisponderà alla madre la somma di € 350,00 mensili quale assegno di mantenimento per la figlia , da rivalutarsi annualmente in base agli Indici Istat di legge Pt_3
8) i genitori concordano che l'assegno unico universale corrisposto dall'Inps è trattenuto al 100% dalla madre
9) le spese straordinarie sostenute per la figlia saranno suddivise fra i genitori in base al Pt_3
Protocollo del Tribunale di Milano 10) la spesa per il mantenimento del cane è suddivisa al 50% fra le parti, invece, quella per il mantenimento del gatto sarà sostenuta interamente dalla sig.ra Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato (per quanto non depositata) al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. In data 11.11.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti all'udienza davanti al GOT hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme e hanno chiesto procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato e chiedendo che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Pagina 2 di 3 DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione dell'odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 3 di 3