Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 988/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott. Stefano Billet Presidente
dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice
dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 988/2025, avente ad oggetto Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 19.05.2025 congiuntamente dalle parti:
C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1962, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Simona De Caro, presso lo studio della quale elegge domicilio in Monsummano Terme, via A. Boninsegni n. 18
e
, C.F. , nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
(Etiopia) il 28.06.1968, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Aniello Iervolino, presso lo studio del quale elegge domicilio in Firenze, Piazza San Iacopo n. 7
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 19.05.2025 i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 20.07.1996 Controparte_1 in Monsummano Terme (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (nata Per_1
il 01.01.1997) e (nato il [...]), maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti. Premettevano altresì, che il Tribunale di Pistoia (r.g. 3390/2019), con decreto di omologazione n. 1456/2020 omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1)- Gli accordi economici tra i coniugi in sede di separazione vengono così rimodulati:
a)- i ricorrenti vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b)- le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuna di esse economicamente autosufficiente;
c)- nulla sarà dovuto dalle parti per il mantenimento dei figli e essendo Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
d)- la casa coniugale, posta in Monsummano terme in via di Gragnano n.349, di proprietà del Comune di Monsummano Terme e concessa in comodato gratuito al Sig.
e assegnata allo stesso in sede di separazione, sarà la residenza del Sig. Pt_1
e dei due figli e Pt_1 Per_1 Per_2
2) Tutte le condizioni previste nel ricorso de quo decorreranno fra le parti dalla sottoscrizione del presente atto.
3) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.05.2025 e in data 04.06.2025 e acquisito il parere del PM in data 06.06.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
2
Considerato che
le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20.07.1996 in
Monsummano Terme (PT) dai signori nato a [...] il Parte_1
30.10.1962 e nata a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N. 7 P. I, Anno 1996).
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3