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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA AS, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1877/2022 R.G.
tra nata il [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Sergio Camassa e Francesco Parte_1
Camassa come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e nata il [...], in [...] Controparte_1
nato il [...] (C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._1
AR ZO come da procura speciale allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato come “badante” nonché come “colf” presso l'abitazione della Sig.ra sita Controparte_1 in Lecce alla Via A. Da Taranto, n. 23, dal 5.08.2021 al 31.10.2021; di aver accudito la resistente giorno e notte, accompagnandola con la propria autovettura a fare delle passeggiate, occupandosi altresì del disbrigo delle faccende domestiche, di fare la spesa e della cura dell'abitazione; di aver lavorato, nel mese di agosto 2021 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 14:00
e nei mesi di settembre e ottobre 2021, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore
20:00; che il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato;
di aver ricevuto una retribuzione
(€ 1.000,00 per il mese di agosto 2021 e € 1.300,00 per la mensilità di settembre ed ottobre 2021) inferiore a quella prevista dal CCNL e comunque alla qualità e quantità del lavoro svolto;
di rimanere pertanto creditrice della complessiva somma di € 4.321,41 come quantificata in atti.
Sulla scorta di tanto, chiedeva accertarsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di
1 cui in premessa e condannarsi parte convenuta al pagamento della somma sopra indicata.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Espletate le prove orali, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Stando a quanto prospettato dalle parti ed in assenza di documentazione attestante l'esistenza di un contratto di lavoro, la vicenda devoluta alla cognizione del Tribunale investe la questione del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In proposito, la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: ”il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 17992/2010).
E' stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli
e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003).
Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per i lavoratore), il lavoro a turni.
Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare
(nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e
“sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore
2 alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav.,
26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella dell'art.2697 c.c.
Calando detti principi nella vicenda in esame, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento.
Occorre, sul punto, esaminare le dichiarazioni rese dai testi nel corso del giudizio.
La teste di parte ricorrente, vicina di casa della resistente e residente sullo stesso Tes_1 pianerottolo, ha riferito di essersi avvalsa della ricorrente, quando la stessa non era impegnata con la , per circa due settimane e mezzo nel mese di settembre del 2021 poiché, avendo CP_1 avuto un problema di salute in quel periodo, aveva bisogno di qualcuno che la assistesse e di aver conosciuto la ricorrente bussando alla porta della . CP_1
Interrogata sul punto, la teste ha dichiarato “ADR: In quella occasione la signora mi disse che Pt_1 era la badante di . Quanto ho riferito è accaduto subito dopo le mie dimissioni dall'ospedale Controparte_1 quindi o l'8 settembre 2021 o qualche giorno dopo.”,“ADR: Prima di quel giorno non avevo mai visto la signora
.” E ancora “ADR: Non so fino a quando la signora abbia lavorato come badante Parte_1 Pt_1 di . Io ho avuto rapporto con lei per circa due settimane e mezzo, durante le quali veniva a casa Controparte_1 mia quando finiva di lavorare a casa di alle ore 20:00 circa e si tratteneva da me sino alle Controparte_1
8:00 del mattino successivo, quando riprendeva a lavorare come badante di . Per queste ragioni Controparte_1 posso dire che, durante le due settimane e mezzo circa in cui mi ha assistito, la signora ha lavorato come Pt_1 badante della signora ma non so se abbia lavorato prima di tale periodo e se abbia lavorato dopo.”, CP_1
“ADR: Sempre limitatamente a tale periodo so che la ricorrente lavorava in favore della convenuta dalle 8:00 alle
20:00 e tanto mi consta direttamente. In realtà io non l'ho mai vista uscire dalla casa della signora CP_1 alle ore 20:00 ed entrare nella mia abitazione, come pure non l'ho vista entrare nella casa della signora CP_1 alle ore 8:00 quando usciva dalla mia abitazione, ma tanto mi diceva la stessa ricorrente. Questo anche perché io
3 ero allettata e mi spostavo solo con la sedia a rotelle.”“ADR: So che la ricorrente lavorava dalle 8:00 alle 20:00 in favore della convenuta perché la signora me lo diceva.” Pt_1
La teste nulla ha poi riferito in merito alle attività svolte dalla ricorrente in favore della convenuta, né sulla retribuzione percepita.
Venendo alla deposizione dell'altra teste la stessa ha dichiarato che la Testimone_2 Pt_1 lavorava come badante, ma nulla dicendo in ordine alle mansioni, al periodo e al luogo di lavoro.
Ha riferito solo di sapere che la lavorasse di notte, dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del mattino, Pt_1 dichiarando altresì di averla accompagnata una sera al lavoro;
ma anche in merito a quest' ultima circostanza non ha fornito alcuna informazione circa la datrice di lavoro della ricorrente e circa il luogo di lavoro.
Dall'interrogatorio formale di parte ricorrente, avendo la stessa riferito che era un'altra signora ad aiutare la nella notte, si evince solo la contraddittorietà con quanto dalla stessa CP_1 affermato nel libello introduttivo nella parte in cui ha dapprima dichiarato di aver accudito la resistente giorno e notte, per poi indicare quale orario di lavoro una fascia oraria incompatibile col lavoro notturno.
Venendo all'esame delle dichiarazioni delle due testi escusse, per quel che attiene alla deposizione Tes_ della teste quanto riferito dalla stessa, sebbene compatibile con una ricostruzione della vicenda che ha visto la impegnata in una qualche forma di assistenza in favore dell'odierna Pt_1 resistente (ed infatti per tale opera prestata la medesima ha pacificamente ricevuto un compenso), tuttavia non appare idoneo a fornire la prova del rapporto di lavoro subordinato coi tempi e nelle modalità dedotte dalla dal momento che si riferisce ad un ristretto arco temporale (solo Pt_1 due settimane e mezzo), che la teste nulla ha saputo riferire in merito alle concrete attività svolte dalla e che per quel che concerne l'orario di lavoro (8:00-20:00) la teste non ha mai Pt_1 appreso personalmente quanto dichiarato, trattandosi di circostanze de relato apprese dalla stessa ricorrente.
Con riguardo alla deposizione della teste , anche dal racconto di quest'ultima non può Tes_2 ricavarsi la prova del rapporto lavorativo rivendicato dalla ricorrente, dal momento che trattasi di dichiarazioni generiche e che la stessa dimostra di non ricordare bene gli accadimenti. Infatti, con riguardo all'orario di lavoro, la riferendo che la lavorasse di notte dalle 20:00 alle Tes_2 Pt_1
8:00 introduce nella vicenda una circostanza incompatibile con quanto affermato dalla ricorrente nel libello introduttivo, avendo la dichiarato di aver lavorato o dalle 8:00 alle 14:00 nel Pt_1 mese di agosto 2021 o dalle 8:00 alle 20:00 nei mesi di settembre e ottobre 2021.
La teste nulla poi ha riferito circa le mansioni svolte dalla ricorrente e il luogo di lavoro della stessa e soprattutto, come già sopra detto, non è stata in grado di dire se abbia lavorato in favore della odierna resistente oppure di altri.
4 Per concludere la valutazione sulla istruttoria espletata, può osservarsi che la stessa restituisce una visione estremamente incerta della vicenda fattuale.
Per quanto l'incontro tra le parti possa ritenersi sufficientemente provato, dal momento che uno dei testimoni escussi ha comunque confermato lo svolgimento di una attività di assistenza da parte della ricorrente in favore di non altrettanto può dirsi in ordine alla effettiva Controparte_1 soggezione della ricorrente al potere direttivo, disciplinare e di controllo della resistente, nulla essendo emerso al riguardo.
Non vi è prova sufficientemente rigorosa neppure sull'orario di lavoro, dal momento che una teste riferisce di un orario di lavoro incompatibile finanche con la ricostruzione della ricorrente e atteso che l'unica testimonianza confermativa del rapporto, come detto, si fonda su circostanze apprese de relato e non consente di perimetrare un orario di lavoro.
Infine, vi è assoluta incertezza anche sulla durata del rapporto, che al più potrebbe essere collocato nelle “due settimane e mezzo circa” nel corso del settembre 2021, secondo la deposizione della Tes_ teste
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti attesa la natura della controversia e la equivocità del quadro istruttorio esaminato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
F.to EA AS
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA AS, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1877/2022 R.G.
tra nata il [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Sergio Camassa e Francesco Parte_1
Camassa come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e nata il [...], in [...] Controparte_1
nato il [...] (C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._1
AR ZO come da procura speciale allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato come “badante” nonché come “colf” presso l'abitazione della Sig.ra sita Controparte_1 in Lecce alla Via A. Da Taranto, n. 23, dal 5.08.2021 al 31.10.2021; di aver accudito la resistente giorno e notte, accompagnandola con la propria autovettura a fare delle passeggiate, occupandosi altresì del disbrigo delle faccende domestiche, di fare la spesa e della cura dell'abitazione; di aver lavorato, nel mese di agosto 2021 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 14:00
e nei mesi di settembre e ottobre 2021, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore
20:00; che il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato;
di aver ricevuto una retribuzione
(€ 1.000,00 per il mese di agosto 2021 e € 1.300,00 per la mensilità di settembre ed ottobre 2021) inferiore a quella prevista dal CCNL e comunque alla qualità e quantità del lavoro svolto;
di rimanere pertanto creditrice della complessiva somma di € 4.321,41 come quantificata in atti.
Sulla scorta di tanto, chiedeva accertarsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di
1 cui in premessa e condannarsi parte convenuta al pagamento della somma sopra indicata.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Espletate le prove orali, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Stando a quanto prospettato dalle parti ed in assenza di documentazione attestante l'esistenza di un contratto di lavoro, la vicenda devoluta alla cognizione del Tribunale investe la questione del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In proposito, la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: ”il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 17992/2010).
E' stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli
e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003).
Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per i lavoratore), il lavoro a turni.
Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare
(nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e
“sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore
2 alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav.,
26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella dell'art.2697 c.c.
Calando detti principi nella vicenda in esame, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento.
Occorre, sul punto, esaminare le dichiarazioni rese dai testi nel corso del giudizio.
La teste di parte ricorrente, vicina di casa della resistente e residente sullo stesso Tes_1 pianerottolo, ha riferito di essersi avvalsa della ricorrente, quando la stessa non era impegnata con la , per circa due settimane e mezzo nel mese di settembre del 2021 poiché, avendo CP_1 avuto un problema di salute in quel periodo, aveva bisogno di qualcuno che la assistesse e di aver conosciuto la ricorrente bussando alla porta della . CP_1
Interrogata sul punto, la teste ha dichiarato “ADR: In quella occasione la signora mi disse che Pt_1 era la badante di . Quanto ho riferito è accaduto subito dopo le mie dimissioni dall'ospedale Controparte_1 quindi o l'8 settembre 2021 o qualche giorno dopo.”,“ADR: Prima di quel giorno non avevo mai visto la signora
.” E ancora “ADR: Non so fino a quando la signora abbia lavorato come badante Parte_1 Pt_1 di . Io ho avuto rapporto con lei per circa due settimane e mezzo, durante le quali veniva a casa Controparte_1 mia quando finiva di lavorare a casa di alle ore 20:00 circa e si tratteneva da me sino alle Controparte_1
8:00 del mattino successivo, quando riprendeva a lavorare come badante di . Per queste ragioni Controparte_1 posso dire che, durante le due settimane e mezzo circa in cui mi ha assistito, la signora ha lavorato come Pt_1 badante della signora ma non so se abbia lavorato prima di tale periodo e se abbia lavorato dopo.”, CP_1
“ADR: Sempre limitatamente a tale periodo so che la ricorrente lavorava in favore della convenuta dalle 8:00 alle
20:00 e tanto mi consta direttamente. In realtà io non l'ho mai vista uscire dalla casa della signora CP_1 alle ore 20:00 ed entrare nella mia abitazione, come pure non l'ho vista entrare nella casa della signora CP_1 alle ore 8:00 quando usciva dalla mia abitazione, ma tanto mi diceva la stessa ricorrente. Questo anche perché io
3 ero allettata e mi spostavo solo con la sedia a rotelle.”“ADR: So che la ricorrente lavorava dalle 8:00 alle 20:00 in favore della convenuta perché la signora me lo diceva.” Pt_1
La teste nulla ha poi riferito in merito alle attività svolte dalla ricorrente in favore della convenuta, né sulla retribuzione percepita.
Venendo alla deposizione dell'altra teste la stessa ha dichiarato che la Testimone_2 Pt_1 lavorava come badante, ma nulla dicendo in ordine alle mansioni, al periodo e al luogo di lavoro.
Ha riferito solo di sapere che la lavorasse di notte, dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del mattino, Pt_1 dichiarando altresì di averla accompagnata una sera al lavoro;
ma anche in merito a quest' ultima circostanza non ha fornito alcuna informazione circa la datrice di lavoro della ricorrente e circa il luogo di lavoro.
Dall'interrogatorio formale di parte ricorrente, avendo la stessa riferito che era un'altra signora ad aiutare la nella notte, si evince solo la contraddittorietà con quanto dalla stessa CP_1 affermato nel libello introduttivo nella parte in cui ha dapprima dichiarato di aver accudito la resistente giorno e notte, per poi indicare quale orario di lavoro una fascia oraria incompatibile col lavoro notturno.
Venendo all'esame delle dichiarazioni delle due testi escusse, per quel che attiene alla deposizione Tes_ della teste quanto riferito dalla stessa, sebbene compatibile con una ricostruzione della vicenda che ha visto la impegnata in una qualche forma di assistenza in favore dell'odierna Pt_1 resistente (ed infatti per tale opera prestata la medesima ha pacificamente ricevuto un compenso), tuttavia non appare idoneo a fornire la prova del rapporto di lavoro subordinato coi tempi e nelle modalità dedotte dalla dal momento che si riferisce ad un ristretto arco temporale (solo Pt_1 due settimane e mezzo), che la teste nulla ha saputo riferire in merito alle concrete attività svolte dalla e che per quel che concerne l'orario di lavoro (8:00-20:00) la teste non ha mai Pt_1 appreso personalmente quanto dichiarato, trattandosi di circostanze de relato apprese dalla stessa ricorrente.
Con riguardo alla deposizione della teste , anche dal racconto di quest'ultima non può Tes_2 ricavarsi la prova del rapporto lavorativo rivendicato dalla ricorrente, dal momento che trattasi di dichiarazioni generiche e che la stessa dimostra di non ricordare bene gli accadimenti. Infatti, con riguardo all'orario di lavoro, la riferendo che la lavorasse di notte dalle 20:00 alle Tes_2 Pt_1
8:00 introduce nella vicenda una circostanza incompatibile con quanto affermato dalla ricorrente nel libello introduttivo, avendo la dichiarato di aver lavorato o dalle 8:00 alle 14:00 nel Pt_1 mese di agosto 2021 o dalle 8:00 alle 20:00 nei mesi di settembre e ottobre 2021.
La teste nulla poi ha riferito circa le mansioni svolte dalla ricorrente e il luogo di lavoro della stessa e soprattutto, come già sopra detto, non è stata in grado di dire se abbia lavorato in favore della odierna resistente oppure di altri.
4 Per concludere la valutazione sulla istruttoria espletata, può osservarsi che la stessa restituisce una visione estremamente incerta della vicenda fattuale.
Per quanto l'incontro tra le parti possa ritenersi sufficientemente provato, dal momento che uno dei testimoni escussi ha comunque confermato lo svolgimento di una attività di assistenza da parte della ricorrente in favore di non altrettanto può dirsi in ordine alla effettiva Controparte_1 soggezione della ricorrente al potere direttivo, disciplinare e di controllo della resistente, nulla essendo emerso al riguardo.
Non vi è prova sufficientemente rigorosa neppure sull'orario di lavoro, dal momento che una teste riferisce di un orario di lavoro incompatibile finanche con la ricostruzione della ricorrente e atteso che l'unica testimonianza confermativa del rapporto, come detto, si fonda su circostanze apprese de relato e non consente di perimetrare un orario di lavoro.
Infine, vi è assoluta incertezza anche sulla durata del rapporto, che al più potrebbe essere collocato nelle “due settimane e mezzo circa” nel corso del settembre 2021, secondo la deposizione della Tes_ teste
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti attesa la natura della controversia e la equivocità del quadro istruttorio esaminato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
F.to EA AS
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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