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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/05/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 4204 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
AV IN (CZ), alla Via Donizetti, n. 39, presso lo studio dell'Avv. Maria
Concetta Cristofaro che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in NT C.F._2
Catanzaro, alla Via Corace, n.46, presso lo studio dell'Avv. Arturo Bova che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 1 di 11 1. Con ricorso depositato il 2 novembre 2022, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in ON (CZ) in data 3 agosto 2013 con CP_1
dalla cui unione erano nati due figli: (nato il [...]) e
[...] Per_1
(nato il [...]) e di essersi consensualmente separata dal coniuge, Per_2
giusto decreto di omologa n. 8537/2021 del 28 dicembre 2021 – rappresentava l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale con il , atteso che CP_1
non solo i coniugi non avevano più ripreso la coabitazione, quanto avevano entrambi costituito nuovi nuclei familiari.
Adiva, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni, contratto in ON (CZ), in data
03/08/2013 trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo Comune, (Atto n.2,
Parte II, Serie A, anno 2013) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ON a mezzo rituale comunicazione, di procedere, alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici
2) Disporre che i ricorrenti continuano a vivere separati, liberi di autodeterminare la loro vita nel reciproco rispetto;
3) i figli, e , rispettivamente di anni 6 e 4, in rispondenza Persona_3 Per_2
alla legge n. 54/2006, saranno affidati ad entrambi i genitori, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione mentre saranno assunte di comune accordo tra i genitori le decisioni di maggiore interesse (quali istruzione, educazione, salute, cambiamenti di residenza, sport e viaggi) in considerazione delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli minori, con collocazione prevalente nella casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra ; Parte_1
4) il sig. potrà sentire e vedere i figli minori ogni qualvolta lo vorrà, NT
compatibilmente con gli impegni ed esigenze scolastiche e previo accordo telefonico con la madre e comunque potrà tenerli con sé:
3a) durante la settimana il martedì e il giovedì dalle 15:00, o comunque dall'uscita dell'Istituto Scolastico, alle 21:00;
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 2 di 11 3b) a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 9.00 fino alla domenica alle
21:00. Durante la permanenza dei minori presso il padre, la madre avrà la facoltà di vederli e contattarli tutte le volte che lo desidera;
3c) il sig. potrà trascorrere le festività del periodo natalizio con i NT
figli ad anni alterni dalle 0re 14.00 del 24.12 alle 0re 14:00 del 26.12 oppure dalle
0re 14.00 del 31.12 alle ore 14.00 del 02.01;
3d) nel periodo Pasquale sempre ad anni alterni il padre avrà i figli domenica di
Pasqua dalle ore 9,00 alle ore 21,00 o lunedì di Pasquetta dalle ore 9,00 alle ore
21,00;
3e) durante le vacanze estive, considerata l'età dei figli, il padre li potrà tenere con sé per due settimane non consecutive nel mese di agosto ed in particolare o la prima
e la terza oppure la seconda e la quarta, da concordarsi almeno trenta giorni prim a;
durante il periodo di vacanza la madre potrà sempre sentire e vedere i figli;
3f) i minori trascorreranno e festeggeranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori.
3h) i genitori si impegnano a tenere nei confronti dei figli un comportamento tale che gli stessi crescano nel pieno rispetto dell'uno e dell'altro 5) i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione, la salute e lo studio dei figli;
6) entrambi i genitori si impegnano a conservare e/o instaurare rapporti continuativi tra i figli e le rispettive proprie famiglie di origine;
7)sotto il profilo economico il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra NT
, entro il giorno quindici di ogni mese, la somma mensile Parte_1 complessiva di € 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minorenni fino al raggiungimento della loro indipendenza e autonomia economica, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT a decorrere dall'01.01.2021 e contribuirà per il
50% alle spese straordinarie come da protocollo adottato da codesto Tribunale.
L'assegno Unico per i figli sarà corrisposto dall'INPS integralmente alla madre”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 28 giugno
2023, si costituiva in giudizio , il quale dichiarava di non opporsi NT
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorren te alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, tuttavia
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 3 di 11 chiedeva che venissero “debitamente concordati e specificati alcuni profili e condizioni relativamente alle modalità di affido dei due figli minori, resi indispensabile dall'emersione di taluni profili di non trascurabile criticità”.
Esponeva, in particolare, che la ricorrente era solita assumere atteggiamenti ostruzionistici nei confronti del , i quali si manifestavano nel rifiuto di CP_1 consegnare al “i documenti dei figli ogniqualvolta questi glieli richied(eva)”; CP_1 nell'ostacolare l'esercizio del proprio diritto/dovere di visita;
nell'esternare alla presenza dei minori “giudizi e opinioni negative su , sulla di lui NT nuova compagna e sui componenti della famiglia paterna”, nonché nel negare immotivatamente il proprio consenso a che i figli si recassero con il padre all'estero per viaggi o vacanze e, in particolare, in Svizzera ove egli era nato e ove si recava “in visita durante le ferie o le vacanze estive, nell'ordine di una o due volte l'anno” dalla propria famiglia di origine, impendendo in tal modo la frequentazione con i parenti del ramo paterno.
Si opponeva, invece, alla domanda di percezione dell'assegno unico da parte della sola ricorrente e chiedeva che lo stesso venisse ripartito tra i genitori nella misura del 50%.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti NT conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ON in data 03.08.2013 tra e NT
, debitamente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1
Comune di ON (anno 2013, parte 2, serie A, Numero 2), alle medesime condizioni stabilite per la separazione consensuale, in relazione e aggiunta alle quali si chiede che venga altresì debitamente specificato, in caso di auspicata cessazione consensuale, quanto indicato e richiesto in parte narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta”.
1.2. All'udienza del 29 giugno 2023, il Presidente del Tribunale, su richiesta dei difensori delle parti, rinviava la causa al fine di consentire il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di divorzio.
Fallite le trattative di bonario componimento, all'esito dell'udienza del 6 luglio 2023 il Presidente del Tribunale – con separata ordinanza del 18 luglio 2023 - confermava
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 4 di 11 le vigenti disposizioni della separazione e nominava il Giudice Istruttore, dinnanzi al quale rimetteva le parti fissando all'uopo l'udienza del 16 novembre 2023.
1.3. Concessi alla predetta udienza i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 7 marzo 2024, il G.I. – rilevato che le parti non avevano avanzato richieste istruttorie, non avendo depositato le relative memorie – disponeva l'acquisizione da parte di entrambi i coniugi della documentazione reddituale e patrimoniale, fissando al contempo per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
4 giugno 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
All'esito, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusto provvedimento dell'8 luglio 2024.
1.4. Con ordinanza del 30 dicembre 2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, stante la mancata produzione in giudizio del decreto di omologazione della separazione. Ordinava, pertanto, alla parte più diligente di riversare in atti il suddetto provvedimento e fissava all'uopo, dinnanzi al Giudice relatore, l'udienza del 21 gennaio 2025.
All'esito, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione sulla questione relativa all'autorizzazione all'espatrio dei minori con il padre e precisate nuovamente le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, senza ulteriore concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendo le parti dichiarato di volervi rinunciare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che dagli atti di causa emerge la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale ex art. 711 c.p.c. celeb rata in maniera cartolare del 16 novembre 2021, all'esito della quale l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 5 di 11 ricorso, confermate con note scritte telematicamente depositate contenenti, giusto decreto di omologa n. 8537/2021 del 28 dicembre 2021.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimon io contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
3. Quanto alle richieste accessorie, il Tribunale preliminarmente rileva che nessuna delle parti ha formulato richiesta di assegno divorzile , sicché occorre procedere all'esame delle domande concernenti i figli minori.
4. Per quel che concerne l'affidamento ed il collocamento dei figli (nato il Per_1
16 agosto 2016) e (nato il [...]), il Tribunale ritiene di dover Per_2
confermare le statuizioni assunte in sede di separazione (peraltro, confermate in sed e di ordinanza presidenziale), le quali prevedono l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori ed il loro collocamento prevalente presso la madre, atteso che le stesse appaiono confacenti al superiore interesse dei figli.
4.1. Per quel che concerne, invece, la regolamentazione dei tempi di visita del genitore non collocatario, mentre la ricorrente chiede la conferma integrale delle statuizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, il resistente in sede di comparsa conclusionale rappresenta che “sopravvenute esigenze lavorative che gli precludono in permanenza la possibilità di poter prendere ferie estive all'infuori della terza settimana di agosto (penultima settimana) e della prima settimana di settembr e”.
Chiede, pertanto, “di fissare i quindici giorni non consecutivi di permanenza dei minori col padre, genitore non collocatario, nei lassi temporali dianzi indicati”.
Domanda, altresì, “che i compleanni dei minori debbano essere festeggiati in ambienti neutrali preventivamente individuati dalle parti, o in mancanza di accordo, ad anni alterni presso ciascuno dei genitori in via esclusiva.”
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 6 di 11 Ebbene, il Tribunale – tenuto conto dell'attuale età dei minori (di anni 9) e Per_1
(di anni 7), delle deduzioni e delle domande formulate dalle parti e del Per_2
superiore interesse dei minori a mantenere – in ossequio a quanto stabilito dall'art 337 ter c.p.c. - un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, ricevendo da queste cura, educazione, istruzione e assistenza morale, ritiene congruo ed adeguato stabilire che il diritto/dovere di visita del resistente, quale g enitore non collocatario, debba esercitarsi secondo le seguenti modalità: “salvo diversi e migliori accordi delle parti e tenuto conto degli impegni scolastici, ludici e ricreativi dei figli
e delle esigenze lavorative dei genitori, potrà vedere e tenere con sé NT
i figli e , per due giorni a set timana (tutte le settimane), che in Per_1 Per_2 difetto di accordo si individuano nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola (o, in mancanza dalle ore 15:00) sino alle ore 21:00 , nonché a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola (o, in difetto dalle ore 09:00) del sabato alle ore 21:00 della domenica, pernottamento incluso.
ha, altresì, facoltà di vedere e tenere con sé i minori durante le NT
vacanze estive per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi con l'altro genitore (e tenuto conto delle esigenze dei figli) entro il 31 maggio di ogni anno.
Per il periodo di Natale e Pasqua, il resistente potrà vedere e tenere con sé i figli, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio da concordarsi entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, sempre ad anni alterni con l a madre, i minori trascorreranno con il padre le rimanenti festività del 1 novembre, 8 dicembre del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno. Sempre secondo il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno (dei minori) con l'uno o con l'altro genitore, da concordarsi trenta giorni prima dei rispettivi compleanni.
I minori trascorreranno, altresì, con il rispettivo genitore il giorno dell'onomastico e del compleanno della madre e del padre, nonché la Festa della Mamma e del Papà”.
4.2. Quanto alla richiesta del resistente di essere autorizzato a portare con sé,
“occasionalmente (…) durante le ferie o le vacanze estive, nell'ordine di una o due volte l'anno”, i figli minori in Svizzera ove risiede la famiglia di origine del , CP_1
il Collegio ritiene che la domanda debba essere respinta.
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 7 di 11 Mancando, infatti, nel caso di specie l'assenso dell'altro genitore, il quale condivide la responsabilità genitoriale in ragione dell'affidamento condiviso, è preclusa a questo
Collegio la possibilità di concedere una autorizzazione generalizzata e astratt a che tenga luogo del consenso dell'altro genitore, volta a consentire al resistente di portare con sé i figli all'estero. Ogni qual volta lo stesso intenderà, pertanto, recarsi in
Svizzera o in altro Paese straniero, il resistente dovrà – in caso di rifiuto opposto dall'altro genitore - rivolgersi al competente Giudice Tutelare che, valutate le circostanze del caso concreto, tra cui le motivazioni del rifiuto opposto e l'interesse dei minori alla stabilità ed alla continuità delle relazioni familiari con i parenti del ramo genitoriale paterno, provvederà a concedere o meno la relativa autorizzazione al singolo viaggio.
4.3. Per quel che concerne, invece, la richiesta del resistente volta ad ottenere dalla ricorrente i documenti dei figli (carta d'identità e tessera sanitaria), ogni qual volta permangono dal padre in caso di necessità mediche e similari, il Collegio ritiene ch e nulla debba essere stabilito in merito, avendo la dichiarato all'udienza del Parte_1
21 gennaio 2025 la volontà di “consegnare al la tessera sanitaria ogni qual CP_1 volta me ne faccia richiesta e, comunque, quando i bambini sono con lui”.
5. In considerazione del prevalente collocamento dei minori presso la madre, deve disporsi l'assegnazione a della casa familiare. Parte_1
6. Per quel che riguarda il mantenimento della prole, giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Trattasi di un obbligo che grava sui medesimi per il sol fatto di averli generati e che, dunque, prescinde dallo stato di occupazione lavorativa di questi, venendo meno solamente con il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli.
L'importo dell'assegno con cui si attua concretamente l'obbligo di mantenimento può essere liberamente concordato dai genitori, tuttavia in mancanza di accordo questo deve essere determinato dal Giudice, il quale deve tenere conto dei criteri dettati dall'art. 337 ter c.c., vale a dire delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita goduto da questi ultimi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di questi, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 8 di 11 Applicando gli invocati principi al caso di specie, il Collegio ritiene di dover confermare l'importo stabilito dai coniugi in sede di separazione consensuale, atteso che – oltre a non esservi contestazione tra le parti – l'importo di € 250,00 per ciascun figlio, per un totale complessivo di € 500,00, appare congruo ed equo.
Nella determinazione dell'importo il Collegio non può, infatti, non tenere conto del prevalente collocamento dei minori presso la madre e della regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, così come sopra stabiliti, dei compiti di cura assunti da ciascun genitore e delle loro capacità reddituali, nonché delle attuali esigenze di vita e dei bisogni dei figli, correlate anche all'età dei medesimi.
In particolare, il Tribunale osserva dalla documentazione riversata in atti dalle parti, emerge che mentre la ha percepito nell'anno 2021 un reddito complessivo Parte_1 di € 6.744 (modello 730 anno 2022), nell'anno 2022 di € 5.725,00 (cfr. modello 730 anno 2023) e di € 2.210,00 nell'anno 2023 (cfr. modello 730 anno 2024), il resistente risulta avere un reddito complessivo di € 19.783,00, per come si evince dall'unica dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2023, riversata in atti (a fronte, infatti , della richiesta delle dichiarazioni degli ultimi tre anni, il ha prodotto solo quella CP_1
citata).
Alla luce, dunque, della comparazione delle rispettive condizioni economiche e reddituali, il Collegio pone a carico di l'obbligo di concorrere al NT
mantenimento dei figli mediante versamento alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile, automaticamente adeguato agli indici ISTAT, di € 500,00
(€ 250,00 per ciascuno di essi), oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
6.1. Quanto, invece, alla percezione al 50% dell'Assegno Unico – attualmente percepito nella sua interezza dalla ricorrente – il Collegio ritiene che la domanda del resistente debba essere accolta.
Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, l'assegno corrisposto dall'INPS è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In mancanza di diverso accordo, pertanto, tale beneficio deve essere percepito in pari misura da entrambi i genitori.
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 9 di 11 7. Quanto al governo delle spese di lite, il Collegio ritiene che in considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e della reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande formulate, sussistano giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , Parte_1 NT
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (CZ) in data 3 agosto 2013 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] e trascritto nei Registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di ON (CZ) Anno 2013, Parte II, Serie A;
Numero 2;
2) prende atto della reciproca rinuncia all'assegno divorzile;
3) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, e Per_1
, con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto/dovere Per_2
di visita del padre secondo il calendario fissato in parte motiva;
4) dispone l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli NT
e mediante corresponsione a , entro il giorno 5 Per_1 Per_2 Parte_1
di ogni mese, di un assegno mensile, automaticamente adeguato annualmente agli indici ISTAT, di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno) oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
6) rigetta la domanda avanzata dal resistente di autorizzazione all'espatrio dei minori in assenza del consenso della ricorrente;
7) nulla a provvedere in merito alla domanda di consegna dei documenti (carta d'identità e tessera sanitaria) dei minori;
8) dispone che l'Assegno Unico erogato dall'INPS sia percepito al 50% da entrambi i genitori;
9) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 10 di 11 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
10) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 03 marzo 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 4204 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
AV IN (CZ), alla Via Donizetti, n. 39, presso lo studio dell'Avv. Maria
Concetta Cristofaro che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in NT C.F._2
Catanzaro, alla Via Corace, n.46, presso lo studio dell'Avv. Arturo Bova che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 1 di 11 1. Con ricorso depositato il 2 novembre 2022, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in ON (CZ) in data 3 agosto 2013 con CP_1
dalla cui unione erano nati due figli: (nato il [...]) e
[...] Per_1
(nato il [...]) e di essersi consensualmente separata dal coniuge, Per_2
giusto decreto di omologa n. 8537/2021 del 28 dicembre 2021 – rappresentava l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale con il , atteso che CP_1
non solo i coniugi non avevano più ripreso la coabitazione, quanto avevano entrambi costituito nuovi nuclei familiari.
Adiva, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni, contratto in ON (CZ), in data
03/08/2013 trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo Comune, (Atto n.2,
Parte II, Serie A, anno 2013) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ON a mezzo rituale comunicazione, di procedere, alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici
2) Disporre che i ricorrenti continuano a vivere separati, liberi di autodeterminare la loro vita nel reciproco rispetto;
3) i figli, e , rispettivamente di anni 6 e 4, in rispondenza Persona_3 Per_2
alla legge n. 54/2006, saranno affidati ad entrambi i genitori, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione mentre saranno assunte di comune accordo tra i genitori le decisioni di maggiore interesse (quali istruzione, educazione, salute, cambiamenti di residenza, sport e viaggi) in considerazione delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli minori, con collocazione prevalente nella casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra ; Parte_1
4) il sig. potrà sentire e vedere i figli minori ogni qualvolta lo vorrà, NT
compatibilmente con gli impegni ed esigenze scolastiche e previo accordo telefonico con la madre e comunque potrà tenerli con sé:
3a) durante la settimana il martedì e il giovedì dalle 15:00, o comunque dall'uscita dell'Istituto Scolastico, alle 21:00;
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 2 di 11 3b) a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 9.00 fino alla domenica alle
21:00. Durante la permanenza dei minori presso il padre, la madre avrà la facoltà di vederli e contattarli tutte le volte che lo desidera;
3c) il sig. potrà trascorrere le festività del periodo natalizio con i NT
figli ad anni alterni dalle 0re 14.00 del 24.12 alle 0re 14:00 del 26.12 oppure dalle
0re 14.00 del 31.12 alle ore 14.00 del 02.01;
3d) nel periodo Pasquale sempre ad anni alterni il padre avrà i figli domenica di
Pasqua dalle ore 9,00 alle ore 21,00 o lunedì di Pasquetta dalle ore 9,00 alle ore
21,00;
3e) durante le vacanze estive, considerata l'età dei figli, il padre li potrà tenere con sé per due settimane non consecutive nel mese di agosto ed in particolare o la prima
e la terza oppure la seconda e la quarta, da concordarsi almeno trenta giorni prim a;
durante il periodo di vacanza la madre potrà sempre sentire e vedere i figli;
3f) i minori trascorreranno e festeggeranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori.
3h) i genitori si impegnano a tenere nei confronti dei figli un comportamento tale che gli stessi crescano nel pieno rispetto dell'uno e dell'altro 5) i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione, la salute e lo studio dei figli;
6) entrambi i genitori si impegnano a conservare e/o instaurare rapporti continuativi tra i figli e le rispettive proprie famiglie di origine;
7)sotto il profilo economico il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra NT
, entro il giorno quindici di ogni mese, la somma mensile Parte_1 complessiva di € 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minorenni fino al raggiungimento della loro indipendenza e autonomia economica, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT a decorrere dall'01.01.2021 e contribuirà per il
50% alle spese straordinarie come da protocollo adottato da codesto Tribunale.
L'assegno Unico per i figli sarà corrisposto dall'INPS integralmente alla madre”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 28 giugno
2023, si costituiva in giudizio , il quale dichiarava di non opporsi NT
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorren te alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, tuttavia
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 3 di 11 chiedeva che venissero “debitamente concordati e specificati alcuni profili e condizioni relativamente alle modalità di affido dei due figli minori, resi indispensabile dall'emersione di taluni profili di non trascurabile criticità”.
Esponeva, in particolare, che la ricorrente era solita assumere atteggiamenti ostruzionistici nei confronti del , i quali si manifestavano nel rifiuto di CP_1 consegnare al “i documenti dei figli ogniqualvolta questi glieli richied(eva)”; CP_1 nell'ostacolare l'esercizio del proprio diritto/dovere di visita;
nell'esternare alla presenza dei minori “giudizi e opinioni negative su , sulla di lui NT nuova compagna e sui componenti della famiglia paterna”, nonché nel negare immotivatamente il proprio consenso a che i figli si recassero con il padre all'estero per viaggi o vacanze e, in particolare, in Svizzera ove egli era nato e ove si recava “in visita durante le ferie o le vacanze estive, nell'ordine di una o due volte l'anno” dalla propria famiglia di origine, impendendo in tal modo la frequentazione con i parenti del ramo paterno.
Si opponeva, invece, alla domanda di percezione dell'assegno unico da parte della sola ricorrente e chiedeva che lo stesso venisse ripartito tra i genitori nella misura del 50%.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti NT conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ON in data 03.08.2013 tra e NT
, debitamente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1
Comune di ON (anno 2013, parte 2, serie A, Numero 2), alle medesime condizioni stabilite per la separazione consensuale, in relazione e aggiunta alle quali si chiede che venga altresì debitamente specificato, in caso di auspicata cessazione consensuale, quanto indicato e richiesto in parte narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta”.
1.2. All'udienza del 29 giugno 2023, il Presidente del Tribunale, su richiesta dei difensori delle parti, rinviava la causa al fine di consentire il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di divorzio.
Fallite le trattative di bonario componimento, all'esito dell'udienza del 6 luglio 2023 il Presidente del Tribunale – con separata ordinanza del 18 luglio 2023 - confermava
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 4 di 11 le vigenti disposizioni della separazione e nominava il Giudice Istruttore, dinnanzi al quale rimetteva le parti fissando all'uopo l'udienza del 16 novembre 2023.
1.3. Concessi alla predetta udienza i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 7 marzo 2024, il G.I. – rilevato che le parti non avevano avanzato richieste istruttorie, non avendo depositato le relative memorie – disponeva l'acquisizione da parte di entrambi i coniugi della documentazione reddituale e patrimoniale, fissando al contempo per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
4 giugno 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
All'esito, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusto provvedimento dell'8 luglio 2024.
1.4. Con ordinanza del 30 dicembre 2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, stante la mancata produzione in giudizio del decreto di omologazione della separazione. Ordinava, pertanto, alla parte più diligente di riversare in atti il suddetto provvedimento e fissava all'uopo, dinnanzi al Giudice relatore, l'udienza del 21 gennaio 2025.
All'esito, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione sulla questione relativa all'autorizzazione all'espatrio dei minori con il padre e precisate nuovamente le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, senza ulteriore concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendo le parti dichiarato di volervi rinunciare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che dagli atti di causa emerge la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale ex art. 711 c.p.c. celeb rata in maniera cartolare del 16 novembre 2021, all'esito della quale l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 5 di 11 ricorso, confermate con note scritte telematicamente depositate contenenti, giusto decreto di omologa n. 8537/2021 del 28 dicembre 2021.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimon io contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
3. Quanto alle richieste accessorie, il Tribunale preliminarmente rileva che nessuna delle parti ha formulato richiesta di assegno divorzile , sicché occorre procedere all'esame delle domande concernenti i figli minori.
4. Per quel che concerne l'affidamento ed il collocamento dei figli (nato il Per_1
16 agosto 2016) e (nato il [...]), il Tribunale ritiene di dover Per_2
confermare le statuizioni assunte in sede di separazione (peraltro, confermate in sed e di ordinanza presidenziale), le quali prevedono l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori ed il loro collocamento prevalente presso la madre, atteso che le stesse appaiono confacenti al superiore interesse dei figli.
4.1. Per quel che concerne, invece, la regolamentazione dei tempi di visita del genitore non collocatario, mentre la ricorrente chiede la conferma integrale delle statuizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, il resistente in sede di comparsa conclusionale rappresenta che “sopravvenute esigenze lavorative che gli precludono in permanenza la possibilità di poter prendere ferie estive all'infuori della terza settimana di agosto (penultima settimana) e della prima settimana di settembr e”.
Chiede, pertanto, “di fissare i quindici giorni non consecutivi di permanenza dei minori col padre, genitore non collocatario, nei lassi temporali dianzi indicati”.
Domanda, altresì, “che i compleanni dei minori debbano essere festeggiati in ambienti neutrali preventivamente individuati dalle parti, o in mancanza di accordo, ad anni alterni presso ciascuno dei genitori in via esclusiva.”
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 6 di 11 Ebbene, il Tribunale – tenuto conto dell'attuale età dei minori (di anni 9) e Per_1
(di anni 7), delle deduzioni e delle domande formulate dalle parti e del Per_2
superiore interesse dei minori a mantenere – in ossequio a quanto stabilito dall'art 337 ter c.p.c. - un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, ricevendo da queste cura, educazione, istruzione e assistenza morale, ritiene congruo ed adeguato stabilire che il diritto/dovere di visita del resistente, quale g enitore non collocatario, debba esercitarsi secondo le seguenti modalità: “salvo diversi e migliori accordi delle parti e tenuto conto degli impegni scolastici, ludici e ricreativi dei figli
e delle esigenze lavorative dei genitori, potrà vedere e tenere con sé NT
i figli e , per due giorni a set timana (tutte le settimane), che in Per_1 Per_2 difetto di accordo si individuano nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola (o, in mancanza dalle ore 15:00) sino alle ore 21:00 , nonché a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola (o, in difetto dalle ore 09:00) del sabato alle ore 21:00 della domenica, pernottamento incluso.
ha, altresì, facoltà di vedere e tenere con sé i minori durante le NT
vacanze estive per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi con l'altro genitore (e tenuto conto delle esigenze dei figli) entro il 31 maggio di ogni anno.
Per il periodo di Natale e Pasqua, il resistente potrà vedere e tenere con sé i figli, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio da concordarsi entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, sempre ad anni alterni con l a madre, i minori trascorreranno con il padre le rimanenti festività del 1 novembre, 8 dicembre del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno. Sempre secondo il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno (dei minori) con l'uno o con l'altro genitore, da concordarsi trenta giorni prima dei rispettivi compleanni.
I minori trascorreranno, altresì, con il rispettivo genitore il giorno dell'onomastico e del compleanno della madre e del padre, nonché la Festa della Mamma e del Papà”.
4.2. Quanto alla richiesta del resistente di essere autorizzato a portare con sé,
“occasionalmente (…) durante le ferie o le vacanze estive, nell'ordine di una o due volte l'anno”, i figli minori in Svizzera ove risiede la famiglia di origine del , CP_1
il Collegio ritiene che la domanda debba essere respinta.
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 7 di 11 Mancando, infatti, nel caso di specie l'assenso dell'altro genitore, il quale condivide la responsabilità genitoriale in ragione dell'affidamento condiviso, è preclusa a questo
Collegio la possibilità di concedere una autorizzazione generalizzata e astratt a che tenga luogo del consenso dell'altro genitore, volta a consentire al resistente di portare con sé i figli all'estero. Ogni qual volta lo stesso intenderà, pertanto, recarsi in
Svizzera o in altro Paese straniero, il resistente dovrà – in caso di rifiuto opposto dall'altro genitore - rivolgersi al competente Giudice Tutelare che, valutate le circostanze del caso concreto, tra cui le motivazioni del rifiuto opposto e l'interesse dei minori alla stabilità ed alla continuità delle relazioni familiari con i parenti del ramo genitoriale paterno, provvederà a concedere o meno la relativa autorizzazione al singolo viaggio.
4.3. Per quel che concerne, invece, la richiesta del resistente volta ad ottenere dalla ricorrente i documenti dei figli (carta d'identità e tessera sanitaria), ogni qual volta permangono dal padre in caso di necessità mediche e similari, il Collegio ritiene ch e nulla debba essere stabilito in merito, avendo la dichiarato all'udienza del Parte_1
21 gennaio 2025 la volontà di “consegnare al la tessera sanitaria ogni qual CP_1 volta me ne faccia richiesta e, comunque, quando i bambini sono con lui”.
5. In considerazione del prevalente collocamento dei minori presso la madre, deve disporsi l'assegnazione a della casa familiare. Parte_1
6. Per quel che riguarda il mantenimento della prole, giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Trattasi di un obbligo che grava sui medesimi per il sol fatto di averli generati e che, dunque, prescinde dallo stato di occupazione lavorativa di questi, venendo meno solamente con il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli.
L'importo dell'assegno con cui si attua concretamente l'obbligo di mantenimento può essere liberamente concordato dai genitori, tuttavia in mancanza di accordo questo deve essere determinato dal Giudice, il quale deve tenere conto dei criteri dettati dall'art. 337 ter c.c., vale a dire delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita goduto da questi ultimi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di questi, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 8 di 11 Applicando gli invocati principi al caso di specie, il Collegio ritiene di dover confermare l'importo stabilito dai coniugi in sede di separazione consensuale, atteso che – oltre a non esservi contestazione tra le parti – l'importo di € 250,00 per ciascun figlio, per un totale complessivo di € 500,00, appare congruo ed equo.
Nella determinazione dell'importo il Collegio non può, infatti, non tenere conto del prevalente collocamento dei minori presso la madre e della regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, così come sopra stabiliti, dei compiti di cura assunti da ciascun genitore e delle loro capacità reddituali, nonché delle attuali esigenze di vita e dei bisogni dei figli, correlate anche all'età dei medesimi.
In particolare, il Tribunale osserva dalla documentazione riversata in atti dalle parti, emerge che mentre la ha percepito nell'anno 2021 un reddito complessivo Parte_1 di € 6.744 (modello 730 anno 2022), nell'anno 2022 di € 5.725,00 (cfr. modello 730 anno 2023) e di € 2.210,00 nell'anno 2023 (cfr. modello 730 anno 2024), il resistente risulta avere un reddito complessivo di € 19.783,00, per come si evince dall'unica dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2023, riversata in atti (a fronte, infatti , della richiesta delle dichiarazioni degli ultimi tre anni, il ha prodotto solo quella CP_1
citata).
Alla luce, dunque, della comparazione delle rispettive condizioni economiche e reddituali, il Collegio pone a carico di l'obbligo di concorrere al NT
mantenimento dei figli mediante versamento alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile, automaticamente adeguato agli indici ISTAT, di € 500,00
(€ 250,00 per ciascuno di essi), oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
6.1. Quanto, invece, alla percezione al 50% dell'Assegno Unico – attualmente percepito nella sua interezza dalla ricorrente – il Collegio ritiene che la domanda del resistente debba essere accolta.
Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, l'assegno corrisposto dall'INPS è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In mancanza di diverso accordo, pertanto, tale beneficio deve essere percepito in pari misura da entrambi i genitori.
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 9 di 11 7. Quanto al governo delle spese di lite, il Collegio ritiene che in considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e della reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande formulate, sussistano giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , Parte_1 NT
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (CZ) in data 3 agosto 2013 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] e trascritto nei Registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di ON (CZ) Anno 2013, Parte II, Serie A;
Numero 2;
2) prende atto della reciproca rinuncia all'assegno divorzile;
3) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, e Per_1
, con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto/dovere Per_2
di visita del padre secondo il calendario fissato in parte motiva;
4) dispone l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli NT
e mediante corresponsione a , entro il giorno 5 Per_1 Per_2 Parte_1
di ogni mese, di un assegno mensile, automaticamente adeguato annualmente agli indici ISTAT, di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno) oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
6) rigetta la domanda avanzata dal resistente di autorizzazione all'espatrio dei minori in assenza del consenso della ricorrente;
7) nulla a provvedere in merito alla domanda di consegna dei documenti (carta d'identità e tessera sanitaria) dei minori;
8) dispone che l'Assegno Unico erogato dall'INPS sia percepito al 50% da entrambi i genitori;
9) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 10 di 11 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
10) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 03 marzo 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 4204/2022 - Pagina 11 di 11