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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3276 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 25.6.2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), inabilitato, assistito dal curatore Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._2 atti, dall'avv. Giacomo De Cesaris (c.f.: ), domiciliatario in Grosseto, C.F._3 alla via Trento n. 86; appellante
E
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di erede di CP_1 C.F._4 Per_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Ciccarelli,
[...] domiciliatario in Roccamonfina (CE), alla via Napoli n. 26; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1732/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 16.7.2020, nel proc. di primo grado n. 800293/2008 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , inabilitato e assistito Parte_1 dal curatore, chiese di annullare, ex art. 428 c.c., il contratto di compravendita concluso con in data 8.5.2004, con atto per notar e chiese la restituzione CP_1 Persona_2 del terreno compravenduto, vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda prospettò che il fondo, meglio in atti descritto, era stato venduto per l'importo di € 3.900,00 (prezzo quietanzato) e che, all'epoca dei fatti, versava in stato di incapacità naturale (già affetto da ritardo mentale dalla nascita, era stato dichiarato inabilitato con sentenza del tribunale di S.M.C.V. nell'anno 2006, in epoca successiva alla stipula del contratto, seppur il procedimento per la inabilitazione fosse già stato avviato alla data della stipula).
Espose l'attore che, in un breve lasso di tempo (nel periodo intercorrente tra l'8.5.2004 ed il 26.2.2005), aveva stipulato ben nove atti di compravendita di beni immobili a valori ben al di sotto di quelli di mercato, con pregiudizio al proprio patrimonio e mala fede del contraente;
aggiunse che all'art. 3 del contratto aveva dato atto di aver ricevuto il prezzo che, di contro, non gli era mai stato versato.
Si costituì che, per quanto ancora di interesse in questa fase di appello, CP_1 contestò l'avversa prospettazione ed argomentò che: - la sentenza di inabilitazione – ignota ad essa acquirente - era intervenuta in epoca successiva alla stipula del contratto;
- non era a conoscenza del diagnosticato “lieve ritardo mentale” del venditore;
- il contratto era stato preceduto da un “preliminare” stipulato dall'attore con (padre di essa convenuta) Per_1
e con quest'ultimo era stato pattuito il maggior prezzo di € 5.000,00 (rispetto alla somma di €
3.900,00 indicata poi nel definitivo a soli fini fiscali), prezzo che era stato regolarmente versato con due assegni bancari dell'importo di € 2.500,00 ciascuno che il aveva Parte_1 negoziato ed aveva incassato;
su tale ultimo punto precisò che tali pagamenti erano stati fatti per suo conto dal padre chiese, dunque, il rigetto di ogni domanda e, in via Per_1 subordinata, in caso di accoglimento della domanda di annullamento del contratto, chiese la restituzione degli importi versati, oltre oneri notarili per € 930,00.
Sentiti i testi e prodotta documentazione, la causa è stata decisa con sentenza n.
1732/2020 depositata in data il 16.7.2020, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di rigetto della domanda principale (assorbita la riconvenzionale) e di condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori. A sostegno della decisione di rigetto il tribunale, ritenuto dimostrato lo stato di incapacità del , non Parte_1 ritenne però raggiunta la prova della mala fede della contraente.
2 Avverso questa sentenza ha proposto appello , assistito dal curatore, Parte_1 affidato ad un unico articolato motivo di censura della sentenza per malgoverno delle risultanze istruttorie quanto alla ritenuta insussistenza della mala fede della contraente.
Ha reiterato l'appellante l'istanza di c.t.u. sul valore del bene compravenduto, ha chiesto di accogliere l'appello e, nel riformare la sentenza impugnata, ha chiesto di annullare il contratto di compravendita dell'8.5.2004 per notar e di ordinare a Persona_2 CP_1 la restituzione del fondo, vinte le spese del doppio grado.
[...]
Ha resistito chiedendo di dichiarare inammissibile il gravame ex art. 342 CP_1
c.p.c., oltre che manifestamente infondato ex art. 348 – bis c.p.c.; nel merito, in via principale, ha chiesto il rigetto dell'unico motivo di appello deducendo, in particolare, che il prezzo versato, pari ad € 5.000,00, era documentato dagli assegni in atti ed era proporzionato al valore del bene compravenduto;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello principale, ha chiesto di accogliere la (assorbita) domanda riconvenzionale formulata in primo grado di restituzione del prezzo versato di € 5.000,00, oltre oneri notarili per € 930,00, ed interessi dal versamento al saldo.
All'udienza del 25.6.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (rinunciati dalle parti).
2. Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale richiesto dall'art. 342 c.p.c.
Parte appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare;
ha indicato con chiarezza le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado;
ha indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e le circostanze da cui deriva la violazione di legge;
ha sottoposto ad una critica sufficientemente specifica le circostanze che imporrebbero una diversa decisione, nel rispetto del contenuto motivazionale prescritto dall'art. 342 c.p.c. siccome interpretato secondo l'insegnamento della Corte di legittimità reso a sezioni unite nella sentenza del 2017 n. 27199; in tempi più recenti v. Cass. ord. del 2022 n. 3641).
Neppure è configurabile la pronuncia ex art. 348 - bis c.p.c.
3.Nell'unico ed articolato motivo di appello, parte appellante si duole del malgoverno delle risultanze della istruttoria orale e documentale, a suo dire favorevoli quanto alla prova della mala fede della contraente, di contro esclusa dal tribunale.
3.1-Il tribunale, stabilite le coordinate normative da applicare (art. 428 c.c.: incapacità di intendere e di volere al momento della stipula;
pregiudizio all'autore e malafede dell'altro contraente in tema di contratti), ritenuto ampiamente e sicuramente dimostrato lo stato di
3 incapacità del , che ha desunto da svariati elementi (delibera del distretto militare di Parte_1
Caserta di esonero alla leva;
certificazioni mediche sullo stato di ritardo mentale dalla nascita;
verbale dei CC di rinvenimento del in stato confusionale nei pressi di una stazione;
Parte_1 avvio del procedimento di interdizione in data 8.5.2004, conclusosi con dichiarazione di inabilitazione, sentenza dep. il 9.1.2006; esame della c.t.u. depositata nel giudizio sulla capacità; dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
sentenze penali etc.; è ampia la motivazione del tribunale sul punto), tuttavia non ha
[...] ritenuto raggiunta la prova della mala fede della contraente.
A sostegno della decisione il Tribunale ha argomentato che: - erano stati emessi due assegni in favore dell'attore per complessivi € 5.000,00 e non rilevava chi ne avesse beneficiato e neppure che nel contratto definitivo fosse stato indicato un prezzo minore rispetto a quello indicato poi nel contratto preliminare;
- il prezzo del terreno (€ 5.000,00) non era di molto inferiore al valore di mercato indicato nella c.t.p. (€ 9.000,00); - la convenuta aveva conosciuto il venditore solo in fase di stipula del contratto finale e questo CP_1 unico contatto non poteva sostenere una sicura percezione della condizione di minorata capacità del;
- a tal fine non rilevavano gli incontri precedenti di padre Parte_1 Per_1 della convenuta, con il poiché da tale unico elemento non era possibile desumere la Parte_1 conoscenza/consapevolezza della incapacità del contraente anche da parte della figlia.
3.2- Lamenta l'appellante, in primo luogo, che la malafede della convenuta poteva essere desunta anche dall'elemento indiziario derivante dalla sproporzione del prezzo, che il tribunale non aveva correttamente vagliato. In ogni caso, aggiunge l'appellante che non era stato dato adeguato peso ad ulteriori elementi che potevano sostenere la mala fede e così riassumibili: - il contratto definitivo era poco chiaro su modi e tempi dei pagamenti;
- il prezzo effettivo non poteva che essere quello di € 3.900,00, indicato nel definitivo, ampiamente sproporzionato rispetto al valore del terreno, stimato dal c.t.p. in € 9.000,00; -
l'art. 428 c.c. in tema di annullamento del contratto compiuto da persona incapace di intendere e di volere richiedeva solo la prova della mala fede dell'altro contraente mentre non era richiesto l'ulteriore requisito del grave pregiudizio che, purtuttavia, poteva integrarne elemento sintomatico;
- i proventi delle numerose vendite effettuate in stato di incapacità erano andati a beneficio della suocera, come da sentenza penale in atti;
-la conoscibilità ed immediata percezione della condizione di incapacità era emersa dall'istruttoria ed era desumibile dalla documentazione medica.
3.3. Il motivo è fondato.
4 Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale ex art. 428 comma 2 c.c. -
a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale ex art. 428 comma 1
c.c. - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente;
la diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità (Cass. ordinanza n. 29962 del 13.10.2022; vedi anche Cass. ordinanza n. 19630 dell'11.7.2023).
Ne consegue che, ai fini dell'annullamento di un contratto, perché concluso in stato d'incapacità naturale, il grave pregiudizio a carico dell'incapace costituisce elemento indiziario dell'ulteriore requisito della malafede dell'altro contraente, ma, di per sé, non è idoneo da solo a costituirne la prova (Cass. n. 19458/2015); occorrono altri elementi sintomatici della mala fede che possono essere desunti dalla natura e qualità del contratto e dalla consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente (Cass. 2009, n. 4677).
3.4-Così descritti i principi di diritto applicabili, il Tribunale non ha ben vagliato le risultanze istruttorie dalle quali emergono numerosi elementi a sostegno della mala fede della contraente.
In primo luogo, il prezzo da tenere in conto non può che essere quello indicato nel contratto definitivo (€ 3.900,00) poiché il valore probatorio dello scritto è superabile solo con una controdichiarazione mai prodotta (la prova della simulazione relativa del prezzo tra le parti non può essere fornita con testimoni). In ogni caso, indipendentemente dalla indicazione del prezzo, sia l'importo di € 3.900,00 indicato nel contratto definitivo sia quello di €
5.000,00 indicato nel contratto preliminare appaiono sproporzionati rispetto alla stima del bene contenuta nella c.t.p. in atti, mai adeguatamente contestata (€ 9.000,00).
Inoltre, occorre dare il giusto rilievo alla complessiva dubbia gestione della compravendita: il contratto preliminare è a firma di padre di il contratto Per_1 CP_1 definitivo è stato sottoscritto da i due contratti indicano importi diversi quanto al CP_1 prezzo pattuito (rispettivamente € 5.000,00 ed € 3.900,00).
Il tribunale argomenta che vi è stato un unico contatto di con il CP_1 Parte_1 al momento della stipula del contratto definitivo dinanzi al notaio, ritenuto insufficiente alla sicura percezione della incapacità del predetto;
tuttavia, non si è dato rilievo a quanto
5 dichiarato dal testimone (teste indifferente), il quale ha riferito di aver Testimone_3
“sconsigliato” al , allorquando lo stesso, unitamente al padre, si recò presso la sua Parte_1 parrocchia, di unirsi in matrimonio con in quanto “incapace di prendersi Persona_3 responsabilità”, ma soprattutto non è stato dato adeguato rilievo a quanto dichiarato dalla testimone (testimone indifferente;
cfr. verbale cartaceo), vicina di casa del Testimone_1
, la quale ha riferito che la condizione di minorata capacità di quest'ultimo era Parte_1 percepibile “dai discorsi che faceva e dal comportamento tenuto con tutti”; la teste ha, in sostanza, riferito di una incapacità di fatto immediatamente percepibile.
Anche il teste medico di base del , ha riferito che Testimone_2 Parte_1 quest'ultimo, affetto da olifogrenia e sia pur in grado di svolgere autonomamente attività quotidiane, aveva un quoziente intellettivo non adeguato all'età anagrafica.
Va anche aggiunto che si tratta delle dichiarazioni testimoniali che il tribunale in primo grado ha comunque posto a sostegno della sicura incapacità naturale del al Parte_1 momento del compimento dell'atto impugnato.
Inoltre, che lo stato di incapacità si manifestasse esteriormente in maniera percepibile è desumibile anche dalla sentenza di inabilitazione in atti e da tutta la documentazione medica ampiamente esaminata dal tribunale in primo grado ed analiticamente riportata in sentenza quanto ai contenuti.
Anche la sentenza penale a carico della suocera (e dei cognati del ), prodotta Parte_1 in primo grado e di cui si dirà meglio al punto successivo, evidenzia che “sebbene il ritardo del non fosse grave, le semplici modalità espressive difficilmente potevano passare Parte_1 inosservate”.
Tali evenienze portano a ritenere che l'appellata fosse perfettamente in condizioni di comprendere le condizioni di minorata capacità del anche in ipotesi di un unico Parte_1 incontro dinanzi al notaio (in disparte la sicura pregressa conoscenza del da parte Parte_1 del padre, che ha gestito la intera operazione di vendita nell'interesse della figlia).
3.4-In accoglimento del motivo di appello ed in riforma della gravata sentenza, la domanda di va accolta ed il contratto di compravendita da questi concluso Parte_1 con in data 8.5.2004 con atto per notar avente ad oggetto il CP_1 Persona_2 terreno agricolo sito in agro di Marzano Appio (CE), esteso are 67,70 e censito in catasto terreni al foglio 30, part.168 (frutteto), va annullato in ragione della incapacità naturale di al momento della stipula. Parte_1
6 3.5-Ex art. 2655 c.c., trattandosi di annullamento di atto trascritto (il 10.6.2004, Santa
Maria Capua Vetere ai nn. 22293 e 16217), esso deve essere annotato a margine della trascrizione del contratto.
3.6- Alla pronuncia di annullamento consegue l'accoglimento anche della domanda di rilascio del bene in favore del , libero da persone e cose. Parte_1
4.Va ora vagliata la domanda riconvenzionale di restituzione del prezzo formulata in primo grado dalla contraente e ritenuta “assorbita” dal Tribunale in seguito al rigetto della domanda di annullamento, oggi travolto.
4.1-Ai sensi dell'articolo 1443 c.c., quando un contratto viene annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “l'esonero dalla restituzione è invero determinato dalla presunzione che il contraente incapace non abbia tratto profitto dalla controprestazione ricevuta, e ciò in quanto la legge presume che l'incapace ha mal disposto del suo patrimonio, così come che possa aver dissipato la prestazione ricevuta e, pertanto, il rischio di tale situazione ricade sull'altro contraente che abbia contrattato con l'incapace e possa vedersi rifiutata la restituzione della sua prestazione, ove non provi che di essa l'incapace abbia tratto vantaggio (Cass. 21.11.1975 3913), essendo peraltro anche escluso che possa assumere rilievo la buona o malafede dell'altro contraente (Cass. n. 16888/2017)...” (cfr. in parte motiva Cass.
2020, n. 2460).
Nel caso di specie, la convenuta - attrice in riconvenzionale - non ha CP_1 fornito alcuna prova dell'asserito vantaggio che il soggetto incapace avrebbe tratto dalla stipula del contratto o dalla controprestazione ricevuta, essendo emersa invece solo la prova piena del pregiudizio da lui patito, in relazione alla stipula, secondo le argomentazioni precedentemente esaminate;
né tale “vantaggio” può essere desumibile dall'asserito incasso dei due assegni del complessivo importo di 5.000,00, oggi chiesto in restituzione.
Invero, il meccanismo presuntivo descritto dalla giurisprudenza di legittimità
(presunzione di non profitto in favore dell'incapace), fa riferimento ad una nozione di
“vantaggio” da tenere ben distinta da quella - di uso generale - di “arricchimento”;
l'arricchimento consiste in un incremento patrimoniale e/o risparmio di spesa che può essersi determinato o meno nel patrimonio dell'accipiens al momento della domanda di restituzione, mentre il vantaggio indica una consumazione, una trasformazione economico-fisica o economico-giuridica che si verifica nella sfera dell'accipiens e che prescinde da ogni
7 considerazione in termini soggettivi, dovendo essere valutato, piuttosto, secondo criteri di oculata e avveduta amministrazione.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, sarebbe stata pertanto necessaria la prova ulteriore che la somma data all'incapace fosse stata in qualche modo oggetto di specifico vantaggio in favore dello stesso - da intendersi nella accezione indicata ben diversa dal mero arricchimento, e valutabile in una specifica finalità, utilizzo o destinazione concretamente apprezzabile al momento dell'esame della domanda restitutoria - vincendo solo in tal modo la presunzione contraria, sottesa alla disciplina ex art. 1443 c.c., e ben richiamata nella giurisprudenza indicata.
4.2-In ogni caso, sono stati di contro forniti in atti elementi di un vantaggio ricevuto da soggetti diversi dall'incapace; infatti, è stata prodotta sin dal primo grado una sentenza resa dal tribunale penale di S.M.C.V. ( del 18.6.2025 n. 3528) di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti della suocera del ( ; persona Parte_1 CP_2 offesa proprio il ) per il reato di circonvenzione di incapace p.e.p. dall'art. 643 c.p. Parte_1
(con l'aggravante di essersi approfittata delle condizioni di inferiorità psichica del ), Parte_1 per essersi impossessata dei beni mobili ed immobili del ridetto e, in particolare, dei proventi delle vendite che il era stato “costretto” a firmare (sentenza in cui si riepilogano Parte_1 anche gli accertamenti bancari sui rispettivi conti correnti); nella sentenza si dà atto che la era presente ad ogni trattativa di vendita, ad ogni trasferimento notarile ed al CP_2 pagamento del prezzo, che confluiva sui suoi conti. La sentenza è diffusamente motivata, sia pur concludendosi con dispositivo di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Per tali motivi, la pretesa restitutoria va rigettata, essendo la stessa ancorata al meccanismo ex art. 1443 c.c., con specifico riferimento alla ripetizione nei limiti del vantaggio ottenuto dal contraente incapace, nella specie rimasto del tutto indimostrato.
5.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di e sono liquidate CP_1 nei valori minimi per la vicinanza del valore della causa (considerando anche la domanda riconvenzionale) ai minimi di scaglione (€ 5.201,00 – 26.000,00), in ragione dell'impegno difensivo prestato e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, nell'importo complessivo, per tutte le fasi, di € 2.540,00 per il primo grado e di € 2.445,00 per il presente grado (con abbattimento della fase istruttoria che non si è svolta in appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 1.in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 ed in riforma della gravata sentenza,
[...]
a) accoglie la domanda di ed annulla il contratto di compravendita da Parte_1 questi concluso con in data 8.5.2004 con atto per notar CP_1 Persona_2 avente ad oggetto il terreno agricolo sito in agro di Marzano Appio (CE), esteso are 67,70 e censito in catasto terreni al foglio 30, part.168 (frutteto), per incapacità naturale di
[...]
al momento della stipula;
Parte_1
b) condanna al rilascio del fondo in favore di , libero da CP_1 Parte_1 persone e cose;
c) manda al dirigente dell'ufficio del territorio competente di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione del contratto;
d) rigetta la domanda riconvenzionale di restituzione del prezzo versato proposta da
CP_1
e) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, quanto al secondo grado, in € 2.445,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.9.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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