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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, premesso di aver prestato sevizio quale dipendente del M.E.F. Comando Generale della Guardia di Finanza dal 21.09.1992 al 31.03.2014 (per 21 anni e 6 mesi), espone di aver percepito una indennità di fine rapporto, nella misura di € 6.216,96 calcolata in funzione degli anni di servizio svolti e sulla quale è stata applicata una ritenuta alla fonte per € 1.429,90, per un totale netto di € 4,787.06.
In risposta all'interpello 425/2023 l'Agenzia delle Entrate chiariva che l'indennità di buonuscita F.A.F., avendo natura previdenziale, è assimilabile alle c.d. “Indennità equipollenti” e per l'effetto soggetta a Tassazione
Separata ai sensi e per l'effetto dell'art. 17, comma 1, T.U.I.R.
Ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, T.U.I.R. afferma che per le indennità equipollenti l'imponibile deve essere calcolato al netto della riduzione percentuale e dell'abbattimento forfettario di € 309,87 per ogni anno di servizio svolto;
in applicazione della su citata egli inoltrava, in data 16.07.2024, istanza di rimborso IRPEF di € 1.429,90, somma questa calcolata nella misura di € 71,27 per ogni anno di servizio svolto ma l'ufficio non riscontrava l'istanza.
Impugnando tale silenzio rifiuto sostiene che in applicazione dell'art. 19 comma 2 bis del TUIR, la misura del rimborso dovutagli va calcolata sottraendo dall'importo lordo dell'indennità di buonuscita il prodotto tra la franchigia di € 309,87 per gli anni di servizio detratta l'aliquota di legge, 23% ; avendo percepito quale indennità di buonuscita F.A.F. l'importo complessivo di € 4,787.06 a fronte di € 6.216,96 dovuti, ha diritto quindi al rimborso IRPEF di € 1.429,90 risultante quale prodotto della moltiplicazione di € 71,27 per ogni anno di servizio svolto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in quanto risulta che il contribuente ha prestato servizio quale dipendente del MEF, fino al 2014 e di aver presentato istanza di rimborso nel 2024: quindi oltre quarantotto mesi dalla data del versamento
Per il resto osserva che osserva che l'Ufficio non disconosce la propria interpretazione di cui al menzionato parere e, infatti, sta provvedendo, per tutti colori che ne hanno diritto, alla erogazione dei vari rimborsi, nei casi in cui l'istanza risulta tempestivamente presentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il termine per la presentazione delle istanze di rimborso è quello previsto dall'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che attiene al rimborso dei versamenti diretti, cioè di quei versamenti (come nel caso in esame) che il contribuente abbia effettuato spontaneamente, in adempimento di un ritenuto obbligo di legge, il quale, ai commi 1 e 2, prevede un termine di decadenza di
48 mesi dalla data di versamento o dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
Ove manchi una disciplina specifica, alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, invece, la norma generale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza.
Ovviamente l'impugnazione del silenzio-rifiuto (silenzio protratto per 90 giorni sull'istanza di rimborso) è ammessa solo se l'istanza è stata presentata tempestivamente.
Nella specie il termine di decadenza (sia esso biennale o di 48 mesi) è ampiamente maturato, in quanto il ricorrente ha prestato servizio quale dipendente del MEF, fino al 2014 ed ha presentato istanza di rimborso nel 2024.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 400,00.
Così deciso in Catania il 91.1.2026
Il Giudice
dott. Francesco Distefano
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, premesso di aver prestato sevizio quale dipendente del M.E.F. Comando Generale della Guardia di Finanza dal 21.09.1992 al 31.03.2014 (per 21 anni e 6 mesi), espone di aver percepito una indennità di fine rapporto, nella misura di € 6.216,96 calcolata in funzione degli anni di servizio svolti e sulla quale è stata applicata una ritenuta alla fonte per € 1.429,90, per un totale netto di € 4,787.06.
In risposta all'interpello 425/2023 l'Agenzia delle Entrate chiariva che l'indennità di buonuscita F.A.F., avendo natura previdenziale, è assimilabile alle c.d. “Indennità equipollenti” e per l'effetto soggetta a Tassazione
Separata ai sensi e per l'effetto dell'art. 17, comma 1, T.U.I.R.
Ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, T.U.I.R. afferma che per le indennità equipollenti l'imponibile deve essere calcolato al netto della riduzione percentuale e dell'abbattimento forfettario di € 309,87 per ogni anno di servizio svolto;
in applicazione della su citata egli inoltrava, in data 16.07.2024, istanza di rimborso IRPEF di € 1.429,90, somma questa calcolata nella misura di € 71,27 per ogni anno di servizio svolto ma l'ufficio non riscontrava l'istanza.
Impugnando tale silenzio rifiuto sostiene che in applicazione dell'art. 19 comma 2 bis del TUIR, la misura del rimborso dovutagli va calcolata sottraendo dall'importo lordo dell'indennità di buonuscita il prodotto tra la franchigia di € 309,87 per gli anni di servizio detratta l'aliquota di legge, 23% ; avendo percepito quale indennità di buonuscita F.A.F. l'importo complessivo di € 4,787.06 a fronte di € 6.216,96 dovuti, ha diritto quindi al rimborso IRPEF di € 1.429,90 risultante quale prodotto della moltiplicazione di € 71,27 per ogni anno di servizio svolto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in quanto risulta che il contribuente ha prestato servizio quale dipendente del MEF, fino al 2014 e di aver presentato istanza di rimborso nel 2024: quindi oltre quarantotto mesi dalla data del versamento
Per il resto osserva che osserva che l'Ufficio non disconosce la propria interpretazione di cui al menzionato parere e, infatti, sta provvedendo, per tutti colori che ne hanno diritto, alla erogazione dei vari rimborsi, nei casi in cui l'istanza risulta tempestivamente presentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il termine per la presentazione delle istanze di rimborso è quello previsto dall'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che attiene al rimborso dei versamenti diretti, cioè di quei versamenti (come nel caso in esame) che il contribuente abbia effettuato spontaneamente, in adempimento di un ritenuto obbligo di legge, il quale, ai commi 1 e 2, prevede un termine di decadenza di
48 mesi dalla data di versamento o dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
Ove manchi una disciplina specifica, alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, invece, la norma generale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza.
Ovviamente l'impugnazione del silenzio-rifiuto (silenzio protratto per 90 giorni sull'istanza di rimborso) è ammessa solo se l'istanza è stata presentata tempestivamente.
Nella specie il termine di decadenza (sia esso biennale o di 48 mesi) è ampiamente maturato, in quanto il ricorrente ha prestato servizio quale dipendente del MEF, fino al 2014 ed ha presentato istanza di rimborso nel 2024.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 400,00.
Così deciso in Catania il 91.1.2026
Il Giudice
dott. Francesco Distefano