Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 378
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di rimborso

    Il ricorso non può essere accolto in quanto il termine per la presentazione delle istanze di rimborso, ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973 o dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, è ampiamente maturato, avendo il contribuente prestato servizio fino al 2014 e presentato l'istanza nel 2024. L'impugnazione del silenzio-rifiuto è ammessa solo se l'istanza è stata presentata tempestivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 378
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 378
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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