Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 600/2021 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. RC BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. ZO FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n.276/20 pronunciata l'11.5.21 dal Tribunale della Spezia promossa da:
, 14.11.1962, in proprio e quale erede di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2
, 23.8.99, in proprio e quale erede di , rappresentati e difesi dagli
[...] Parte_2 Persona_1 Avv.ti Pier Paolo Zambella e Raffaella Ponari Deslarzes del Foro di , elettivamente Parte_2 domiciliati presso gli stessi;
APPELLANTE PRINCIPALE IL PRIMO APPELLANTI INCIDENTALI, NELLA QUALITA', IL PRIMO ED IL SECONDO
, già , in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Brida del Foro di OV, presso cui ha eletto Pt_2 domicilio;
, in persona del l.t.p.t., corrente in Milano, rappresentata e difesa dall'Avv, Controparte_3 Franco Romanelli del Foro di , con domicilio eletto presso l'Avv. Pier Guido Del Parte_2 Bianco del Foro di OV
, in persona del l.r.p.t., corrente in Mogliano Veneto, rappresentata e difesa Controparte_4 dall' Avv. Ricardo Duykers Mannocci, con domicilio eletto presso l'Avv. Marco Capurro del Foro di OV
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
già in liquidazione coatta amministrativa, cancellata Controparte_5 APPELLATA, non costituita
, già difeso dall Avv. Luigi Fornaciari Chittoni del Foro di Controparte_6 [...]
Pt_2
APPELLATO, non costituito,
(già ), in persona del l.r.p.t., corrente in Milano, Controparte_7 Controparte_8 rappresentata e difesa dall'Avv. S. Carniglia del Foro di OV, presso cui ha eletto domicilio;
APPELLATA
1
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI per e ZO ( lo stesso 11.10.24): Parte_1
-“Pia ito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a. in via preliminare Disporre l'assunzione delle prove testimoniali sui capitoli indicati in atti, qui da intendersi integralmente ritrascritti, al fine di poter dimostrare che in dipendenza delle gravissime lesioni subite nell'infortunio per cui è causa, il IG. ha diritto a vedersi riconoscere la personalizzazione del Parte_1 danno in virtù delle specifiche conseguenze eccezionali allegate, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e non suscettibili di valutazione medico-legale. Si chiede, altresì, la remissione in istruttoria della vertenza al fine di disporre l'integrazione della C.T.U. medica, onde poter determinare l'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa del danneggiato, poiché dalla CTU non si fa alcun cenno in merito a quanto richiesto e specificato dal Giudice di prime cure, ovvero l'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa generica.b. Nel merito Voglia, la Corte adita, rigettare qualsivoglia domanda avanzata nei confronti dell'appellante e, altresì, accertare e dichiarare, in parziale riforma della sentenza impugnata, che il Giudice di prime cure ha omesso di operare la giusta personalizzazione del danno, sia con riferimento alla liquidazione del valore monetario per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, sia con riferimento alla liquidazione del maggior danno subito dalle lesioni riportate dal IG. Parte_1 in seguito all'infortunio per cui è causa, nonsuscettibile di valutazione medico-legale per le ragioni suesposte, qui da integralmente ritrascritte. Con vittoria delle spese di lite”;
e ancora
“”Piaccia alla Corte d'Appello Di OV, contrariis reiectis, a. in via preliminare voglia respingere le eccezioni di inammissibilità, tardività e prescrizione sollevata dalle parti convenute nei confronti degli odierni comparenti, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte, qui da intendersi integralmente ritrascritte. b. Nel merito voglia, la Corte adita, respingere qualsivoglia domanda proposta nei confronti dei IGg.ri e , n.q. dichiarando l'infondatezza degli appelli incidentali proposti Parte_1 Persona_2 nei confronti degli odierni comparenti e, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha errato nella determinazione del danno nei confronti degli intervenuti per le motiviazioni esposte nel presente atto e, conseguentemente, voglia determinare l'ammontare del danno patito in ossequio ai principi giurisprudenziali sanciti dalla Corte di Cassazione che si è espressa in ordine alla liquidazione del danno dei prossimi congiunti della vittima delle lesioni. Per l'effetto, voglia riconoscere e liquidare a e , nelle rispettive qualità, il maggior danno rideterminato sulla base dei Persona_2 Parte_1 suddetti criteri liquidativi, detratti gli acconti già percepiti a seguito della sentenza di primo grado, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo o nella somma che riterrà liquidare. Con vittoria delle spese di lite e accessori, come per legge.””
per la ( già : Controparte_1 CP_2
“Piaccia nza e a, in via preliminare : dichiarare la nullità dell'atto di riassunzione, ex art. 125 c.p.c., nonché la sua notificazione alla società con conseguente tardività della Controparte_5 riassunzione, essendo stata notificata ad una società ormai cancellata presso un commissario non più in carica e non ai soci. In principale e nel merito : respingere l'appello proposto dal IG. , in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o Parte_1 improponibile per i motivi esposti in causa e, in ogni caso, in quanto e in diritto e non provato. In subordine: nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello adita ritenesse di accogliere l'appello proposto dal IG. , Parte_1 ripartire l'importo dell'eventuale e ulteriore risarcimento a carico dei convenuti sulla scorta della percentuale di responsabilit li soggetti. Nel caso in cui l'appellante dovesse pretendere da a titolo di obbligato in solido, il Controparte_1 [... versamento dell'ammontare complessivo dell'ulteriore risarcimento a lui liquidato, condannare gli obbligati in solido a versare a le somme corrispondenti al danno al cui risarcimento essi risulteranno eventualmente tenuti in b Controparte_1 alla ripartizione delle responsabilità effettuata dalla Corte di Appello adita. In ogni caso: dato atto dell'operatività delle polizze assicurative sottoscritte con e condannare la in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 Controparte_3 rappresentante pro tempore le rappresentan olido tra loro e/o in via Controparte_4 alternativa e/o nel modo meglio visto a tenere indenne e manlevata, in tutto o in parte, da quanto Controparte_1 quest'ultima fosse tenuta a corrispondere all'appellante, in forza della sentenza glimento dell'appello incidentale promosso: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente e prevalente del IG. , con conseguente rideterminazione delle percentuali di responsabilità a carico di tutti i soggetti Parte_1 coinvolti nella pres nseguentemente, condannare il IG. a rimborsare le somme percepite in più di Parte_1 quanto effettivamente dovuto. In subordine : nella denegata ipotesi in cui l'appello incidentale non venisse accolto, rideterminare le percentuali di responsabilità tra i soggetti dichiarati responsabili del sinistro per cui è causa e dichiarare l'intervento degli Eredi della Persona_ IG.ra inammissibile, tardivo, prescritto, infondato in fatto e in diritto e non provato, con conseguente restituzione delle somme percette o, in subordine, nel caso in cui l'intervento venisse dichiarato ammissibile, liquidare il danno subito dagli Parte_3[...
secondo quanto risulterà dovuto e provato con conseguente restituzione delle somme versate in eccedenza. Con vit ed onorari di lite di ambo i gradi del processo. In via istruttoria: si insiste per essere ammessi alla prova per interrogatorio formale dei IG.ri (capitoli nn. 4,5,6,7,8,9), (capitoli nn. 6,7,8,16,17), del legale rappresentante della società Parte_1 P_ er testi (capitoli nn.1,2,1 ,16,17,18,19,20,21), sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla CP_5 rituale espressione “Vero che”, espunto sin d'ora qualsiasi giudizio o valutazione preclusa ai testi: 1) “In data 31 agosto 2006 la società stipulava con la TE Società Coop. A R.L. un contratto di appalto servizi che comprendeva anche le attività svolte dalla CP_2
2 predetta società cooperativa in favore di all'interno del magazzino di Ceparana, aventi ad oggetto lo scarico e il carico di mezzi, CP_2 il riempimento e lo svuotamento di contenitori, come risulta dal documento che si rammostra (doc. n. 1)”. Si indica a teste il IG.
, presso con sede in . 2) “In forza delle attività appaltate dalla società alla Testimone_1 CP_2 Parte_2 CP_2 CP_5 in forza del documento che si rammostra (doc. n. 1), quest'ultima emetteva a le fatture, come risulta dai documenti che CP_2 si rammostrano (doc. n.23)”. Si indica a teste la IG.ra presso Contship, con sede in . 3) “La società Testimone_2 Parte_2
ha eseguito i servizi di cui al contratto di appalt datato 31 agosto 2006 (doc. suo personale CP_5 CP_2 dipendente”. 4) “In data 01.09.2008, alle ore 12.30 circa, il IG. , dipendente della società , si trovava presso Parte_1 CP_5 il magazzino della società sito in Ceparana”. 5) “In il IG. nel piazzale del CP_2 Parte_1 magazzino condotto in locazione da in Ceparana, a smarcare delle billette (profilati metallici pieni a sezione quadra e tonda). CP_2 Tali billette erano depositate nel magazzino, stoccate a terra, con spazi tra uno stock e l'altro”. 6) “In data 01.09.2008 il IG. Parte_1
si trovava nel piazzale del magazzino, condotto in locazione da in Ceparana, a smarcare delle billette, dand
[...] CP_2 al piazzale, mentre venivano eseguite le operazioni di carico di un mezzo che, in quel momento, si trovava parcheggiato in attesa di essere caricato con tubi. L'operazione di carico del mezzo era eseguita dal IG. , dipendente della società ”. P_ CP_5 7) “In data 01.09.2008 il IG. , dipendente della , era all llo marca LINDE Tipo H8 o P_ CP_5 di serie 353G11003380 anno 1996, nel piazzale del magazzino di Ceparana, intento a caricare dei tubi su un veicolo”. 8) “In data 01.09.2008, il IG. , aveva visto che il IG. stava eseguendo le operazioni di carico di tubi su di un mezzo, Parte_1 P_ tramite il carrello marca LINDE Tipo H80D, numero di serie 353G11003380 anno 1996 e si posizionò di spalle alle operazioni di carico dei tubi, nel raggio di azione del carrello”. 9) “ Il IG. per “smarcare” le billette, doveva porsi tra una catasta di billette Parte_1 e l'altra, ove esisteva il corridoio di passaggio”. 10) “Il carrello marca LINDE Tipo H80D, numero di serie 353G11003380 anno 1996, era munito di certificato CE di conformità, come risulta dal documento che si rammostra (doc. n. 2)”. Si indica a teste il IG. Tes_3
, presso con sede in . 11) “ Il carrello marca LINDE Tipo H80D, numero di serie 353G110033
[...] CP_2 Parte_2 1996 era stato revisionato in data 14.01.08, 16.05.08 e 19.08.08, come risulta dal documento che si rammostra (doc. n.24)”. Si indica a teste il IG. , presso con sede in . 12) “ Il venerdì precedente al sinistro, per cui è causa, il Testimone_3 CP_2 Parte_2 carrello marc H80D, e 353G1100 1996 era stato usato, nel magazzino di Ceparana, dai dipendenti della società TE IG. Magnani SS e IG. e il c.d. cicalino funzionava”. Si indicano a testi i IG.ri Persona_3 Magnani SS e presso società , . 13) In data data 01.09.2008, poco dopo il sinistro, il carrello Persona_3 CP_5 Parte_2 marca LINDE Tipo di serie 353G11 eniva esaminato dall'ispettore , in uno con la Controparte_9 IG.ra e il IG. , i quali verificavano che i fili del “cicalino” erano staccati, come risulta dal Parte_4 Testimone_1 docum tra (doc. testi i IG.ri , presso ASL 5 Spezzino, . IG. Controparte_9 Pt_2 Tes_1
e IG.ra presso società .14) “In data data 01.09.2008, poco dopo il sinistro, il carrello
[...] Parte_4 CP_2 Parte_2 marca LINDE Tipo H80D, numero di serie 353G11003380 anno 1996, veniva esaminato dall'ispettore , in uno con la Controparte_9 IG.ra e il IG. , i quali, dopo aver attaccato i fili del “cicalino” (n i è composto Parte_4 Testimone_1 : maschio e femmina) funzionava ed emetteva il suono di allarme, come risulta dal documento che si rammostra (doc. n. 27)”. Si indicano a testi i IG.ri , presso ASL 5 Spezzino, . IG. e IG.ra presso Controparte_9 Pt_2 Testimone_1 Parte_4 società canza di cabina del carrel a LI ero di s 0 anno CP_2 Parte_2 1996 è propria della caratteristica costruttiva del mezzo che, all'epoca dei fatti, poteva essere realizzato e immesso sul mercato con o senza porte e vetri, come risulta dal documento che si rammostra (doc. n. 25)”. Si indica a teste il IG. , presso Testimone_3 CP_2
con sede in . 16) “Il IG. , conducente del carrello marca LINDE Tipo H80D, numero di serie
[...] Parte_2 P_ 353G11003380 anno 1996, in caso di guasto del carrello, come da istruzioni ricevute dalla società , aveva l'obbligo di CP_5 astenersi dall'usare il carrello e di segnalare l'anomalia al responsabile IG. AG. Si indica a teste i nani SS presso società , . 17) “Il IG. aveva ricevuto dalla soc. TE insegnamento e istruzioni circa la CP_5 Parte_2 P_ conduzione dei carrelli elevatori e le misure di prevenzione degli infortuni e che durante i corsi ai quali partecipò, oltre a nozioni relative alla “formazione del carrellista”, gli furono insegnati anche “cenni generali sulle norme prevenzionistiche”, “nozioni di guida” e
“illustrazione dei dispositivi di sicurezza, come risulta dai documenti che si rammostrano (doc. n. 3,4,5,6,7,8)”. Si indica a teste il IG. Magnani SS presso società , . 18) “La ha predisposto i seguenti documenti : il protocollo di CP_5 Parte_2 CP_2 coordinamento e cooperazione / del 31.08.2006 e il protocollo di coordinamento Speter/ TE luglio 2008, CP_2 CP_5 come risulta dai documenti che si rammostrano (doc. n. 9 e n. 10)”. Si indica a teste la IG.ra presso società Parte_4 CP_2
. 19) “Presso il deposito di Ceparana i dipendenti della società lav rni giornalieri, Parte_2 CP_5 l'incaricato della società addetto presso il predetto magazzino (IG. ) lavorava su un turno unico giornaliero”. CP_2 Testimone_4 Si indica a teste il IG. , presso ASL 5 Spezzino, e il IG. presso . Controparte_9 Pt_2 Testimone_4 CP_2 Parte_2 20) “ All'interno del de la società ese servizi a , CP_5 CP_2 con autonomia nella gestione dell'attività, come risulta dal documento che si rammostra (doc. n. 22, pag. 9, 25, 26)”. Si indica a teste il IG. , presso ASL 5 Spezzino, . 21) “ L'ispettore , durante gli accertamenti fatti nel Controparte_9 Pt_2 Controparte_9 magazzino di Ceparana, successivamente al sinistro per cui è causa, aveva visto che, quando arrivavano autisti per scaricare le merci si rivolgevano direttamente ai dipendenti di , anche in assenza dell'incaricato di presso il suddetto magazzino di Pt_5 CP_2
come risulta dal documento ammostra (doc. n. 22, pag. 9, 25, teste il IG. ,
CP_2 Controparte_9 presso ASL 5 Spezzino, . 22) “ All'interno del deposito di Ceparana la società , tramite i suoi dipendenti, eseguiva i Pt_2 CP_5 servizi appaltati dalla con autonomia nella gestione dell'attività e del pers indica a teste il IG. ,
CP_2 Testimone_4 P presso . 23) “ segnalava telefonicamente, in data 2.09.08, alla Cambiaso Risso il sinistro avvenuto a
CP_2 Pt_2
CP_2 Ceparana in data 1.09.08 e che, in data 25.11.08, segnalava per iscritto l'apertura del sinistro n. 45/08, come da documento che si rammostra (doc. n. 29)”. Si indica a teste il IG. , residente in [...]; dott. residente in [...], IG. Testimone_5 Tes_6
3 Testimone_
presso . Si formula istanza ex art. 213 c.p.c., affinchè l'adito Tribunale disponga l'acquisizione CP_2 Parte_2CP_ CP_ presso l' e/o l' della documentazione analitica relativa alle somme/prestazioni erogate ed erogande a favore dell'attore. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti da parte attrice per i motivi esposti nella terza memoria, ex art. 183, co. 6, c.p.c., e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di ammettere, in tutto o in parte i capitoli di prova dedotti da parte attrice, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i seguenti testi : IG. , IG. , IG.ra Testimone_1 Testimone_3
, IG. presso . Istanze i dalla in Parte_4 Testimone_4 CP_2 Parte_2 Persona_1 proprio e quale genitore esercente la patria potestà sul minore . Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di Persona_2 prova per testi dedotti dalla terza intervenuta per i motivi esposti in ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di ammettere, in tutto o in parte i capitoli di prova dedotti dalla terza intervenuta in causa, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i seguenti testi : IG. , IG. , IG.ra , IG. presso Testimone_1 Testimone_3 Parte_4 Testimone_4 CP_2
. Ci si op za di legale, f a inter , si richi
[...] Parte_2 le deduzioni esposte in atti. Istanze istruttorie formulate dalla società . Si contestano le deduzioni di controparte a pagina CP_5 3 e 4 della seconda memoria, ex art. 183, co. 6, c.p.c., in quanto irrituali e perchè volte ad introdurre una circostanza nuova, mai dedotta in corso di causa e sulla quale non si intende accettare il contradditorio. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti dalla terza intervenuta per i motivi esposti in atti e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di ammettere, in tutto o in parte i capitoli di prova dedotti dalla convenuta , si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i seguenti CP_5 testi : IG. , IG. , IG.ra , IG. presso Testimone_1 Testimone_3 Parte_4 Testimone_4 CP_2
per Controparte_12
“”La e, in via preliminare dovrà respingere la domanda attrice non avendo riassunto la causa nei termini CP_ nei confronti della TE Soc. Coop. A r.l. ed in particolare, essendo stata cancellata doveva essere riassunta nei confronti dei singoli soci il tutto con vittoria di spese e competenze. Nel merito “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, respingere l'appello così come proposto dal IG. in quanto inammissibile ed improponibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto e, in Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale promosso da , dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa concorrente, e CP_3 prevalente, del sig. ; graduare le responsabilità di tutte le parti in causa, liquidare il danno secondo il provato ed il Parte_1 dovuto, condannare a restituire alla Soc. le somme percepite in più del dovuto, nonché dichiarare in Parte_1 CP_3Persona_ ogni caso l'intervento eseguito dalla IG.ra , e quindi per essa dagli eredi e ZO, inammissibile e la Parte_1 domanda prescritta e non provata, con con stituzione delle somme tutte p ordine, in caso di ammissibilità dell'intervento, liquidare il danno subito dalla IG.ra secondo il dovuto ed il provato, con condanna alla restituzione delle somme Per_1 in eccedenza versate;
il tutto con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. Respingere inin ogni caso l'appello incidentale Persona_ proposto dai IGg.ri e quali eredi della IG.ra in quanto non notificato a tutte le parti in Parte_1 Persona_2 causa, comunque improponibile e infondato in fatto e diritto e con vittoria spese e competenze. Respingere altresì l'appello incidentale promosso dalla per quanto riguarda le conclusioni avanzate nei confronti della Soc. e confermare CP_13 Controparte_14 che il sinistro n garanzie e condizioni della polizza r.c.a in quanto il sinistro rientra atoriali e/o di CP_ committenza lavoro, come già evidenziato nella comparsa di costituzione, con condanna al rimborso, alla Soc. , di quanto dalla stessa versato il tutto con vittoria di spese e competenze. Chiede la concessione dei termini per il deposito di co a conclusionale e note di replica”.
per Controparte_4
“Vorr llo l' atto di riassunzione ai sensi dell' art. 125 c.p.c. in quanto non riporta nè l' oggetto nè le ragioni della domanda nè le conclusioni. In secondo luogo vorrà dichiarare la nullià della notifica ad . ( e di Controparte_15 conseguenza la tardività della riassunzione ) essendo stata notificata ad una società cancellata presso un commissario non più in carica e non ai soci. Nel merito respingere l' appello principale così come proposto dal sig. in quanto inammissibile Parte_1 ed improponibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto e , in accoglimento del primo motivo di appello incidentale promosso da in riforma parziale della sentenza 276 / 21 del Tribunale della Spezia dichiarare che il sinistro si è verificato anche Controparte_4 ente del sig. e di conseguenza ridurre le percentuali di colpa attribuite agli altri corresponsabili Parte_1 condannando conseguentemente il sig. a restituire le somme percepite in più del dovuto a . In Parte_1 Controparte_4Contropart accoglimento del secondo motivo di app mosso da vorrà la Corte di Appello Ec iale della sentenza 276 / 21 del Tribunale della Spezia dichiarare nella sua qualità di assicuratrice della rca del Controparte_16 carrello investitore tenuta a manlevare il sig. nella sua qualità di conducente e la nella sua qualità di P_ CP_2 proprietaria del mezzo per la quota di respons attribuite come responsabili di un sini te dalla circolazione. Infine in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale promosso da la Corte di Appello Ecc.ma vorrà riforma Controparte_4 parziale della sentenza 276 / 21 del Tribunale della Spezia dichiarare compensate le spese processuali fra e Controparte_4 CP_2[...
con condanna di alla restituzione di quanto percepito Con vittoria delle spese process iu CP_2 appello , spese vive , spese generali , cnpa ed iva incluse””;
per come in comparsa di costituzione e risposta: Controparte_7
“IN V cia alla Corte di Appello Ecc.ma, respingere l'appello così come proposto dal sig. in Parte_1 quanto inammissibile, per la genericità dei motivi dello stesso.” IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado . Si producono i seguenti documenti: 1) Delega Vinte le spese, i diritti e gli onorari.”
4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente gravame ha origine dal giudizio instaurato da , in proprio, di fronte Parte_1 al Tribunale della Spezia, come da citazione datata 2.10.13, in esito ad un grave sinistro sul lavoro occorso all'attore. In particolare, deduceva: - che in data 1/9/2008, alle ore 12,30 circa si Parte_1 trovava al lavoro, quale operaio dipendente della ditta , presso il magazzino di proprietà di CP_5
sito in Bolano, loc. Giarizzo – Zona Industriale, magazzino presso cui medesima CP_2 CP_5 svolgeva operazioni di movimentazione merci per conto di e con l'utilizzo di carrelli elevatori CP_2 di proprietà di quest'ultima società, quale committente;
- che nel mentre si trovava nel piazzale a controllare le etichette posizionate su un carico di billette a sezione quadra (quadrelli di ferro pieni), era stato investito da un carrello elevatore impegnato ad eseguire la manovra di carico di tubi in ferro su un mezzo di trasporto presente nel piazzale;
- che il conducente del carrello elevatore era il collega , esso pure dipendente di;
- che l'investimento era avvenuto, P_ CP_5 allorquando tale carrello si stava muovendo in retromarcia, senza avvedersi della presenza del deducente, il quale rimaneva schiacciato tra la parte posteriore del carrello ed il pacco di billette depositate nel piazzale;
- che detto evento gli aveva procurato un grave trauma da schiacciamento toraco-addominale ed alla coscia con sofferenza vascolare;
- che al momento dell'investimento indossava i prescritti indumenti ad alta visibilità; - che sul carrello elevatore investitore non erano funzionamenti i dispositivi luminosi ed acustici, con l'effetto di non aver potuto percepire la manovra in atto, così da prevenire l'incidente causato dalla disattenzione del collega e dalla situazione descritta quanto a organizzazione del lavoro, prevenzione , caratteristiche del luogo. Lo , pertanto, addebitava l'evento lesivo e chiedeva di accertare e dichiarare la Parte_1 responsabilità dello stesso in capo: - al conducente del carrello elevatore, investitore, il citato
; - alla società quale proprietaria del carrello stesso , privo dei richiesti dispositivi P_ CP_2 sicurezza, oltre quale società che gestiva il luogo di lavoro ed organizzava lo stesso, società che, tuttavia, era risultata priva di documento e di progettazione dell'organizzazione aziendale per la gestione delle attività in sicurezza;
alla coop. TE , in quanto proprio datore di lavoro, rispetto ai doveri correlati a tale qualità. Lo chiedeva, per l'effetto, la condanna dei predetti al risarcimento dei danni, come Parte_1 risultanti in corso di istruttoria, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre maggior danno ex art. 1223 Cod. Civ., somma complessiva da cui dava atto doversi detrarre le somme già versate a titolo di acconto sul maggior dovuto dalla compagnia assicurativa , il tutto con vittoria di spese ed accessori. CP_3 Nel giudizio di cui sopra si costituivano:
la quale respingeva ogni addebito, deducendo la nullità della citazione e Controparte_5 l'incompetenza del Giudice adito;
in subordine detta parte chiedeva di graduare le corresponsabilità, tenendo conto dell'apporto causale del danneggiato e del convenuto . Detta parte convenuta P_ chiedeva, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa , deducendo di Controparte_8 aver stipulato con tale compagnia, nel 2006, un contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, operante anche nel caso in esame, così da voler essere manlevata da detta società;
, che respingeva ogni addebito, assumendo che l'evento lesivo in discussione non Controparte_6 era riconducibile ad una sua condotta colposa. Detto convenuto, in particolare, evidenziava: - la condotta imprudente del danneggiato, presente in un piazzale ove operavano mezzi in movimento;
- la responsabilità di , proprietaria del piazzale oggetto del sinistro, come accertato in CP_2 sede penale, avendo omesso detta società di effettuare la delimitazione, nel piazzale, di aree deputate al traffico veicolare, di aree destinate al deposito merce e di aree accessibili solo a pedoni;
- la responsabilità anche di In rapporto al combinato disposto di cui agli art Controparte_5 2049 cc e 2055 c. Il , quindi, chiedeva il rigetto di ogni pretesa nei suoi confronti, anche P_ rispetto a quanto chiesto in riconvenzionale dalla citata società datrice di lavoro, per , dunque, chiedere, in subordine, in caso di riconoscimento di un contributo causale colposo di esso
5 convenuto, di accertare e graduare le colpe tra i concorrenti nel fatto, compreso l'attore, così da giungere, nel denegato caso, ad una condanna nei suoi confronti nei limiti della colpa accertata a suo carico. Anche il , in ultimo, chiedeva, in caso di condanna, di essere manlevato da P_
, assicuratrice del proprio datore di lavoro, la cui polizza copriva anche i fatti Controparte_8 commessi dai dipendenti;
- , la quale negava ogni responsabilità, deducendo che , con i proprio uomini, CP_2 CP_5 aveva operato nel piazzale luogo del sinistro in forza di un contatto di appalto di servizi e, quindi, con proprio personale ed in piena autonomia gestionale ed operativa, con esclusione, pertanto, di ogni coinvolgimento di essa convenuta. Tale società contestava il preteso non funzionamento del cicalino del carrello elevatore, risultato, in realtà, non guasto ma staccato, allegando, inoltre, di avere dato corso ad adeguata manutenzione dello stesso. Speter, pertanto, sottolineava: - la condotta imprudente dello , il quale aveva sottovalutato il raggio di azione del carrello;
- la condotta Parte_1 colposa del , il quale, verificando il mancato funzionamento del cicalino avrebbe dovuto P_ astenersi dall'usare il carrello elevatore, subito segnalando tale anomalia;
- l' incompatibilità della morfologia dei luoghi con la pretesa predisposizione di segnaletica orizzontale. Detta terza convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in subordine instando per una commisurazione della propria responsabilità, tenuto conto delle ragioni esposte. peraltro, CP_2 chiedeva di chiamare in causa ed essere manlevata dalle società e Controparte_3 Controparte_4
, a fronte delle polizze assicurative in essere, quanto alla prima compagnia, per la responsabilità
[...] civile da circolazione dei carrelli elevatori, quanto alla seconda per la responsabilità civile, il tutto al fine di essere del tutto manlevata in caso di condanna, anche parziale.
Autorizzate le chiamate di terzo, si costituivano:
, la quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurata ex Controparte_17 art 2952 cc, deducendo di avere avuto notizia dell'evento dannoso solo in data 4/3/2014, con la notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo, il tutto associandosi all'assicurata stessa, nel merito, circa l'infondatezza delle domande;
, che si associava alle difese della propria assicurata, evidenziando la sussistenza Controparte_3 di una corresponsabilità dei vari soggetti citati, compreso lo , il tutto dando atto di aver già Parte_1 provveduto a versare direttamente a tale danneggiato, a fini transattivi, la somma di euro 45.000,00, somma accettata e trattenuta in conto del maggior danno subito. Detta compagnia, dunque, chiedeva il rigetto delle domande come proposte e, in subordine, di accertare la corresponsabilità, nella verificazione del sinistro medesimo, anche dell'attore, dando corso ad una graduazione delle rispettive responsabilità;
, che, parimenti, si associava alle difese della propria assicurata, nonché Controparte_4 chiamante in causa, in punto insussistenza di ogni profilo di addebito, assumendo che l'evento dannoso non era addebitabile a come tale, quanto alla circolazione del carrello, alla CP_2 disattenzione del suo conducente e dello stesso danneggiato. La compagnia, peraltro, eccepiva anche la non operatività della garanzia e la tardiva denuncia del sinistro.
In giudizio, va detto, ancora, che: -prima della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., interveniva, ex art. 105 c.p.c. , moglie di , in proprio e quale genitore Persona_1 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , chiedendo di condannare i Persona_2 convenuti anche al risarcimento del danno morale patito dai congiunti del danneggiato in connessione causale con l'evento dannoso dedotto dall'attore, in termini, in sostanza, di danno riflesso;
- divenuto maggiorenne si costituiva in proprio il citato già minore, il quale, con il padre, si costituiva anche quale erede della , nelle more deceduta, reiterando le richieste già formulate. Per_1
Concessi i termini ex art. 183, c.p.c., sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c., nelle more della definizione del processo penale , dato corso a CTU medico legale, concessi i termini per conclusionali e repliche, il Tribunale della Spezia, in data 11.5.21, pronunciava la seguente sentenza:
“
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile a colpe concorrenti di , e P_ Controparte_5 ; CP_2
6 dichiara che i convenuti sono solidalmente responsabili nei confronti dei soggetti danneggiati ma che nel rapporto interno ad essi debitori la quota di responsabilità di ciascun debitore viene determinata nella misura del 37,5% per ciascuna società convenuta e nella misura del 25% per . P_ Determina il complessivo danno non patrimo in euro 417.685,00, somma determinata Parte_1 all'attualità (comprensiva di IP liquidata in euro 370.165,00 e di soluta e relativa – liquidata in 47.520,00); il tutto oltre gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui alla sentenza della Corte di Cass. S.U n. 1712/1995. CP_ Tenuto conto della rendita liquidata a ristoro del danno biologico (permanente) patito da e dei ratei Parte_1 della stessa già versati fino ttobre 2018 (173.265,95 pari a 132.677,82 + 40.588,13) viene l , Parte_1 a titolo di danno biologico differenziale, la somma di euro 196.899,05 (370.165,00 – 173.265,95); su t dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995. Determina il danno non patrimoniale da inabilità temporanea patito dall'attore in euro 47.520,00 oltre interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995; Condanna , e , in solido tra loro, a corrispondere a P_ Controparte_5 CP_2 Parte_1 i predetti i 99,05 a titolo di danno biologico diff 47.520,00 a titolo di danno non patrimoniale da temporanea;
ciò previa sottrazione della somma di euro 45.000,00 versata da da rivalutarsi preliminarmente all'attualità al fine di renderla omogenea rispetto alla liquidazione di cui Controparte_18 alla presente sentenza. Condanna , e , in solido tra loro, a corrispondere a , P_ Controparte_19 CP_2 Parte_1 a titolo di a e to di euro 7.372,26 oltre interessi i decorrere dai singoli esborsi. Determina il danno non patrimoniale (morale in senso stretto) patito dagli intervenuti e , Persona_2 Persona_1 rispettivamente, figlio e coniuge di al tempo dell'evento dannoso, in e to Parte_1 Persona_2
, ed in euro 30.000,00 qua , somme determinate all'attualità sulle quali sono dovuti gli i
[...] Persona_1 misura legale a decorrere dalla presente decisione. Condanna , e , in solido tra loro, a corrispondere a P_ Controparte_5 CP_2 Persona_2 e agli ered ) le somme di cui al punto c Persona_1 Persona_2 Parte_1 Condanna i c olido, a rif te che liquida in euro 24.800,00 per compenso, Parte_1 oltre spese generali, iva e cpa come per legg Liquida le spese di lite della parte intervenuta in euro 12.960,00 per compenso, oltre accessori di legge, e condanna i convenuti, in solido, a pagare direttamente allo Stato l'importo di euro 8.160,00 oltre accessori se dovuti, quale quota parte del compenso riferibile al Patrocinio a spese dello Stato (ovvero relativo alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria); condanna i convenuti, in solido, a pagare a parte intervenuta la residua quota parte di euro 4.800,00 oltre accessori di legge. Pone la spesa della CTU a carico solidale di convenuti. In accoglimento della domanda di manleva proposta da nei confronti di , Controparte_5 Controparte_17 condanna a tenere indenne tenuta a corrisp Controparte_17 CP_5 CP_5 Parte_1
e a ( orza della presente sentenza
[...] Persona_1 Persona_2 Parte_1 mento del dann s Condanna a rifondere a le spese di lite relativamente al loro rapporto Controparte_17 Controparte_5 processuale che liquida in euro 6.000,00 per compenso, oltre accessori di legge. In accoglimento della domanda di manleva proposta da nei confronti di condanna CP_2 Controparte_4 CP_4
a tenere indenne per quanto uta a corrispon e agl
[...] CP_2 CP_2 Parte_1
( della presente sentenza a titol del danno, nel Persona_1 Persona_2 Parte_1 a Condanna a rifondere a le spese di lite relativamente al loro rapporto processuale che Controparte_4 CP_2 liquida in e mpenso, oltre i legge. In accoglimento della domanda di manleva proposta da nei confronti di condanna CP_2 Controparte_3 CP_3
[...
a tenere indenne per quanto ta a corrispond e CP_2 CP_2 Parte_1
( za della presente sentenza a tit to del danno e Persona_1 Persona_2 Parte_1 e q ha già corrisposto a , a titolo di acconto (importo Controparte_3 Parte_1 di euro 45.000,00). Controparte_ Compensa le spese tra e . “” CP_2
Il Tribunale, in particolare, perveniva a tale decisione, muovendo dal fatto che era stato chiarito che l'azione proposta nei confronti di tutti i convenuti era da ricondursi alla responsabilità extracontrattuale, ex artt 2049 e 2051 cc., sì che il primo Giudice superava ogni questione afferente
7 all'eccezione di nullità della citazione e circa la “competenza” del Giudice del Lavoro, per dunque, dopo aver sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del processo penale pendente per tale fatto, a seguito di riassunzione, concludere che sussisteva con certezza la responsabilità per fatto illecito di , e , da P_ CP_2 Controparte_5 reputarsi tenuti a risarcire i danni individuati ex art 2055 cc. Il Tribunale, in particolare, richiamato il tenore dell'art. 651 c.p.p. , dava atto del giudizio penale, dibattimentale, che si era svolto , esitato in una condanna, confermata anche in Cassazione, a carico di (carrellista, autore dell'investimento), , quale presidente P_ CP_20 della Cooperativa TE di cui era dipendente la parte offesa , e Parte_1 CP_21 quale Presidente di , condanna penale per i delitti previsti e puniti dagli artt. 590 c.p. e , CP_2 ad ogni effetto efficace, quale giudicato, in punto, come detto, “ an”. Muovendo da tale considerazione il Tribunale della Spezia chiariva che:
- non era impedito, in sede civile, procedere alla graduazione delle colpe, rispetto ai tre soggetti responsabili, fermo l'art.2055 c.c.;
- non era impedito valutare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 c.c., come allegato dalle difese dei soggetti convenuti o chiamati in causa, esclusa, viceversa la possibilità di ritenere tale ipotetica corresponsabilità tale da assorbire il rapporto causale posto a fondamento della pronuncia penale.
In forza di quanto sopra, pertanto, il Giudice di prime cure escludeva, comunque, il concorso colposo dello , considerate le prove documentali e lo stato dei luoghi, in rapporto alle Parte_1 regolari prestazioni lavorative che il danneggiato stava eseguendo, in un contesto “ laterale”, che non avrebbe dovuto essere interessato dalla manovra di carrelli elevatori;
ciò, assumeva il
Giudicante, se da un lato escludeva ogni interferenza colposa del lavoratore danneggiato, soggetto, peraltro, particolarmente esperto, dall'altro palesava la piena colpa della manovra del , che P_ aveva effettuato una retromarcia in zona del tutto impropria, senza, inoltre, la segnalazione luminosa e sonora, sì da non poter essere percepita la sua presenza, ulteriore elemento di colpa, rilevante anche per escludere ogni possibilità dell'allora attore di percepire il pericolo. Superato, dunque, ogni dubbio circa il concorso di colpa, rispetto alla graduazione delle colpe fra i convenuti, il Tribunale riteneva, invece, sussistente una prevalente e paritaria responsabilità della coop. e di ed una minore responsabilità di , ripercorrendo CP_5 CP_2 P_ gli addebiti mossi in sede penale partendo dal ( cui contestava anche l'imprudenza di aver P_ visto prima lo e di sapere, dunque, che fosse in zona a svolgere il suo lavoro), passando Parte_1 alla e , società che, in realtà, non erano parti di un appalto, ma lavoravano CP_5 CP_5 CP_2 in sinergia, la prima usando i mezzi meccanici della seconda, cui spettava la manutenzione degli stessi, entrambe parimenti tenute ad applicare le norme di garanzia antinfortunistiche che, come accertato in sede penale, erano state disattese, contribuendo in modo essenziale a porre le basi per la verificazione del sinistro. Riportati gli esiti delle prove assunte in sede penale, anche circa la mancanza di segnaletica di sicurezza, rispetto ad aree pedonali e di manovra, con una pericolosa promiscuità, fra mezzi di trasporto e di carico e soggetti a piedi, il primo Giudice evidenziava come anche il , in P_ presenza di quanto invece mancante, avrebbe avuto la percezione dei limiti utilizzabili per la sua manovra, rispetto ai manufatti previsti per proteggere l'area riservata al transito pedonale. Richiamate le opere successivamente realizzate, a testimonianza della precedente negligenza, il Tribunale reputava di non poter distinguere il grado di responsabilità fra le due società, valutando, invece, inferiore quello del , la cui colpa, in realtà, era stata favorita ed amplificata P_ dalle mancanze delle due società medesime, il tutto così da stimare la quota di addebito di ciascuna di tali due convenute nella misura del 37,5% ciascuna e la quota di responsabilità del terzo convenuto, operario alla guida dell'elevatore, nella misura del 25%. Il Tribunale, pertanto, liquidando il quantum:
- dava atto degli esiti degli accertamenti peritali compiuti, facendo propria la stima del CTU, in punto danno alla persona (danno permanente del 50% ed un danno temporaneo assoluto di 7 mesi ed un danno temporaneo parziale di 12 mesi al 75%);
- applicava le tabelle milanesi per il danno non patrimoniale patito dall'attore, calcolando il danno stesso in euro 47.520,00 per inabilità temporanea (totale e parziale, calcolando una diaria di euro 99,00) ed in euro 370.165,00 per danno permanente, importi ritenuti pienamente satisfattivi,
8 con esclusione di qualsivoglia esigenza di personalizzazione, così da riconoscere un danno complessivo a pari ad euro 417.685,00, somma determinata all'attualità, oltre gli Parte_1 accessori specificati;
CP_1
- provvedeva a detrarre, per partite omogenee, quanto percepito dall'allora attore da , illustrando il calcolo effettuato;
- concludeva, dunque, che era civilisticamente liquidabile a : - a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale differenziale, la somma di euro 196.899,05 (370.165,00 – 173.265,95), oltre interessi come indicati;
- a titolo di invalidità temporanea euro 47.520,00, oltre interessi come indicati;
- riconosceva, inoltre, quale danno patrimoniale rimborsabile all'attore, l'importo documentato di euro 7.372,26, costituente la sommatoria di esborsi valutati dal CTU come congrui e riferibili alle lesioni che erano eziologicamente riconducibili all'evento dannoso, oltre interessi indicati;
- negava ogni ristoro quanto alla capacità lavorativa generica, danno già compreso in quello liquidato e stimata dal CTU, in assenza di concrete prove circa la sussistenza di ragioniper personalizzare il danno non patrimoniale;
CP_1
- negava qualsivoglia lucro cessante, fermo quanto, peraltro, a tale titolo già erogato da ( riportando le somme erogate a tal fine dall'Ente), somme rispetto alle quali non vi era alcuna prova di un maggior pregiudizio differenziale;
- evidenziava, infine, la necessità di detrarre dal dovuto la somma di euro 45.000,00, già versata da , previa rivalutazione all'attualità al fine di renderla omogenea rispetto Controparte_18 alla liquidazione effettuata. Il Tribunale, ancora, passava ad esaminare le richieste di , come da costituzione Persona_1 di e , anche quali eredi della predetta, nelle more deceduta, dopo Persona_2 Parte_1 l'intervento autonomo nel processo sopra rammentato e, sul punto:
- pronunciava la piena ammissibilità dell'intervento stesso, come proposto, in via autonoma e con proposizione di domanda di risarcimento danno patito dagli intervenuti in via riflessa;
- riteneva che spettasse agli eredi della stessa un risarcimento, in termini di danno morale ai prossimi congiunti, non essendo di ostacolo l'argomento della causalità diretta ed immediata di cui all'art. 1223 c.c. , atteso che detto danno trovava causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il suo carattere immediato e conseguenziale legittimava il congiunto "iure proprio" ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo;
- chiariva di dover procedere alla liquidazione di tale danno in via equitativa: - valorizzando presunzioni, in presenza di un danno non accertabile con criteri scientifici;
- tenendo conto della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare;
- considerava, dunque, il sinistro occorso a quale causa di danno riflesso Parte_1 nell'ambito della sua famiglia per tutto il periodo di invalidità temporanea;
- sottolineava l'età del figlio ZO, in quel periodo di 9 anni, con relativa privazione della sua quotidianità con la figura paterna;
- evidenziava il fatto che la moglie si fosse trovata a dover svolgere un doppio Persona_1 ruolo genitoriale, vivendo l'apprensione connessa alle condizioni del coniuge;
- reputava più grave il danno dell'allora minore, anche per la difficoltà, rispetto ad un adulto, di comprendere davvero la ragione di un completo cambiamento di vita;
- escludeva la prova di qualsivoglia nesso causale tra l'evento dannoso e la separazione legale dal coniuge, odierno attore, separazione formalizzata nel 2014;
- escludeva la prova di qualsivoglia danno economico in capo alla , anche in termini di Per_1 opportunità lavorative perse;
- riconosceva, dunque, quale danno morale al figlio ZO la somma di euro 40.000,00 e a
(ed oggi ai suoi eredi, e ) la somma di euro Persona_1 Persona_2 Parte_1 30.000,00, oltre interessi come previsti.
In ultimo il primo Giudice regolava, fra i danneggiati ed i convenuti, le spese di lite secondo il principio della soccombenza in solido tra loro, distinguendo le spese maturate fino al decesso della
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e spiegando il parametro di riferimento, il tutto Per_1 ponendo a carico dei convenuti originari anche il compenso liquidato della CTU.
Passando alla disamina delle domande di manleva, il Tribunale, quanto a quella proposta da nei confronti di : CP_5 Controparte_17
9 - reputava infondata l'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi del comma 2° dell'art 2952 cc, atteso che, vertendosi in materia di assicurazione della responsabilità civile, si applicava il 3° c. della predetta norma ai sensi del quale il termine prescrizionale (di due anni) doveva intendersi decorrente dal giorno in cui il terzo danneggiato aveva chiesto il risarcimento all'assicurato o aveva promosso l'azione contro di questo, sì che non vi era prova che avesse chiesto il risarcimento a detta società prima della domanda Parte_1 introduttiva del presente giudizio, prova di cui era onerata, peraltro, la compagnia;
derivava da ciò, assumeva il Giudicante, la sussistenza di copertura assicurativa, in forza della polizza azionata, sì che derivava, altresì, da quanto accertato, che nel rapporto tra e CP_5
le spese di lite dovevano essere poste a carico di , Controparte_17 Controparte_17 soccombente rispetto all'azione negoziale di manleva. Circa , poi, la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_2 Controparte_4 ed , il Tribunale:
[...] Controparte_3
- in merito alla polizza stipulata con -riteneva fondate le pretese della società CP_4 chiamante in causa;
- riteneva fondate le eccezioni di ispetto alla franchigia ed alla CP_4 violazione della clausola relativa al patto di gestione della lite, come da testo contrattuale;
- assumeva, pertanto, che doveva tenere indenne rispetto alle Controparte_4 CP_2 somme alla cui pagamento quest'ultima era stata condannata a favore di e Parte_1 ZO, in proprio e nella qualità di eredi di a titolo di risarcimento del danno, Persona_1 nel rispetto della pattuita franchigia;
- assumeva, invece, che non doveva Controparte_4 rifondere a le spese sostenute per la gestione della lite contro i soggetti danneggiati, CP_2 per aver violato detta società il patto di gestione della lite;
- assumeva, ancora, che nel rapporto processuale tra e le spese dovevano seguire la CP_2 Controparte_4 soccombenza e, quindi, dovevano essere poste a carico di;
Controparte_4
- in merito alla polizza stipulata con : - riteneva fondata la domanda di manleva, Controparte_3 sì che doveva tenere indenne come sopra già esposto quanto a Controparte_3 CP_2
rispetto alle somme dovute a titolo di risarcimento e spese legali a CP_4 Parte_1
e ZO, in proprio e nella qualità, agli eredi di , tenendo conto del versamento Persona_1 diretto da parte di di euro 45.000,00, già rammentato;
- assumeva che nel Controparte_3 rapporto processuale tra e sussistevano giusti motivi per la CP_2 Controparte_3 compensazione delle spese medesime, tenuto conto che era stata l'unica Controparte_3 assicurazione che stragiudizialmente aveva versato un acconto al danneggiato.
Trattando, in ultimo, la domanda di manleva proposta da , nei confronti di P_
, il Tribunale assumeva che la stessa doveva essere respinta non esistendo, ovvero non CP_17 risultando provata, un' assicurazione in favore di detto lavoratore, considerato che, se era vero che il contratto stipulato da con assicurava la responsabilità civile della CP_5 Controparte_8 predetta società, anche, espressamente, il rischio rappresentato dalla condotta colposa dei propri dipendenti, ciò valeva rispetto alla responsabilità del datore di lavoro per i fatti illeciti dei dipendenti stessi, ma non garantiva alcuna manleva a favore della responsabilità diretta del lavoratore autore della condotta dannosa posta in essere durante il lavoro. Avverso tale pronuncia hanno proposto: 1) appello principale , in proprio, lamentando l'omessa personalizzazione Parte_1 del danno non patrimoniale patito, sia rispetto al lungo percorso di cura sopportato, con periodo di degenza in rianimazione, oltre che subendo 4 interventi, a fronte, ancora, dello stato depressivo generato dall'evento. Detto appellante ha, in particolare, contestato che il primo Giudice non avesse ammesso le richieste di prove formulate per la peculiarità del danno non patrimoniale “ de quo”, anche rispetto alla vergogna patita, quanto agli esiti cicatriziali, all'incidenza di ciò sulla vita di coppia e sulle attività specifiche che egli svolgeva in precedenza, il tutto assumendo , dunque, le conclusioni di cui in epigrafe;
2) appello incidentale , quale erede della moglie, e , in Parte_1 Persona_2 proprio e quale erede della madre, chiedendo una rideterminazione del danno riflesso, in aumento, con applicazione delle tabelle elaborate, a riguardo, quale parametro liquidativo, dal Tribunale di Roma, così da concludere come in epigrafe;
3) appello incidentale compagnia assicurativa della società - Controparte_3 CP_2 contestando la ricostruzione dei fatti del primo Giudice, circa l'assenza di
10 corresponsabilità di;
- l'operatività della polizza, afferente al rischio di Parte_1 circolazione del carrello elevatore e non alle condotte colpose gestionali della società assicurata, come riconosciute dalla sentenza;
- la tardività dell'intervento autonomo di moglie e figlio dello , rispetto alle domande degli stessi formulate, ormai Parte_1 precluse dalla fase processuale in cui era intervenuto l'intervento stesso;
- la prescrizione di tali pretese;
- la mancanza di prova del danno riflesso , anche in termini di nesso causale. concludeva nel merito come in epigrafe, contestando le doglianze di cui CP_3 all'appello principale e incidentale di , nella qualità, e , Parte_1 Persona_2 in proprio e nella qualità. Dato atto di aver versato € 100.517, 18 ( al lordo di quanto già versato ante causam), in esito alle vicende processuali del gravame detta compagnia assicurativa integrava le conclusioni stesse in rito come sopra riportato;
4) appello incidentale compagnia assicurativa di Controparte_4 CP_2 contestando: - l'omesso riconoscimento della corresponsabilità di , Parte_1 attesa la ricostruzione del fatto necessaria, in rapporto alla condotta colposa del danneggiato;
- la riconosciuta inoperatività della polizza di , rispetto alla condotta CP_3 del , quanto alla responsabilità di quest'ultimo; - la regolazione delle spese nel P_ rapporto con l'assicurata, atteso che era stato violato il patto di gestione della lite, come accertato dal Tribunale. concludeva nel merito come in epigrafe, Controparte_4 contestando le doglianze di cui all'appello principale e incidentale di , Parte_1 nella qualità, e , in proprio e nella qualità. In esito alle vicende Persona_2 processuali del gravame detta compagnia assicurativa integrava le conclusioni stesse in rito come sopra riportato;
5) appello incidentale contestando: - l'omesso riconoscimento del concorso CP_2 colposo dei , già accertato in sede penale, concorso che era da ritenersi Parte_1 prevalente;
- la statuizione afferente alla paritetica responsabilità delle due società coinvolte, in rapporto al solo illecito di cui all'art.63 D.L.vo 81/08, in relazione alla valenza di tali condotte nella dinamica del sinistro, insistendo, pertanto, nelle prove orali dedotte, a fronte di un'errata interpretazione e valutazione delle prove;
- la tardività delle domande per danno riflesso, oggetto del citato intervento autonomo di moglie e figlio del danneggiato, oltre che la mancanza di prova del danno, così come del nesso causale;
- l'eccessività, in ogni caso, delle somme liquidate. Speter concludeva, dunque, nel merito come in epigrafe, contestando le doglianze di cui all'appello principale e incidentale di
, nella qualità, e di , in proprio e nella qualità. In esito Parte_1 Persona_2 alle vicende processuali del gravame detta società integrava le conclusioni stesse in rito come sopra riportato.
A fronte di quanto sopra ( già ) si costituiva in Controparte_7 CP_17 giudizio, contestando a fondatezza dell'appello proposto da , instando per la Parte_1 conferma della sentenza appellata. Quanto, invece, alla coop. , in vista dell'udienza 15.2.22, il Difensore CP_5 domiciliatario, con comparsa 11.2.21 ( rectius 2022), depositata il 14.2.22 dava atto e documentava che la propria assistita era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto 11.7.19 del Ministero dello Sviluppo economico, cui era seguito un decreto di omologa del Tribunale di Lecce 18.5.2021, così da invocare l'interruzione del processo ex artt. 299 e 359 c.p.c.
A seguito di successivi rinvii, la Corte, con ordinanza 15.2.23, dato atto di quanto sopra, dichiarava l'interruzione del processo. Con istanza di riassunzione 21.2.23, depositata il 24.2.23, , in proprio Parte_1 e nella qualità, e chiedevano alla Corte, previa l'adozione dei Persona_2 provvedimenti opportuni, di riassumere il processo. Il Presidente f.f. fissava, dunque, udienza cartolare per i seguiti l'11.7.23, assegnando termine fino all'11.4.23 alle Parti istanti per la notifica alle altre Parti. La notifica dell'istanza, così come presentata, con il pedissequo decreto, era regolarmente effettuata alle Parti , salvo che, quanto alla cooperativa, tali atti erano notificati all'originario Commissario, senza tenere conto dei seguiti intervenuti, rispetto alla procedura,
11 anche in ragione dell'intervenuta cancellazione della società cooperativa il 3.10.22 ed esaurimento delle funzioni del Commissario stesso.
A fronte di quanto sopra, con note di udienza 11.7.23: Controparte_3 [...]
, e la società ora eccepivano CP_4 CP_2 Controparte_1 l'omessa tempestiva e valida notifica alla già della riassunzione, oltre che Controparte_5 per la nullità dell'atto di riassunzione stesso in rapporto alla mancanza, comunque, del contenuto necessario ex art. 125 disp. att. c.p.c. , medesima eccependo CP_2 segnatamente l'estinzione del giudizio. La difesa di , in proprio e nella qualità, oltre che di Parte_1 Persona_2 contestava tale eccezioni, insistendo come in atti.
A seguito di riassegnazione della causa a nuovo Consigliere, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 15.10.24, allorquando le Parti concludevano secondo quanto riportato in epigrafe e, previa assegnazione di termini di legge per conclusionali e repliche, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come il presente gravame debba essere deciso in rito, atteso che il giudizio si è estinto, ope legis, per le ragioni che seguono. E' pacifico quanto segue:
-la coop. TE a r.l. perse la capacità di stare in giudizio prima della costituzione nel presente gravame, in forza del decreto ministeriale indicato dai Difensori, con i seguiti parimenti indicati del Tribunale fallimentare di Lecce, il che integra la fattispecie di cui all'art.299 c.p.c., in forza del quale: “ Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore sopravviene…la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo
è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini ex art. 163bis”;
- non essendosi costituito nessuno per tale Parte ed anzi i Difensori della stessa avendo, come sopra ricordato, a febbraio 2022, portato a conoscenza l'intervenuta incapacità della cooperativa, in rapporto alla procedura concorsuale intervenuta, era onere delle Parti, in particolare appellanti principali ed incidentali, coltivare il gravame, chiedendo la fissazione di udienza ex art.303 c.p.c., il tutto nel termine perentorio di tre mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c.;
- in merito la Suprema Corte, anche recentemente (Cass, sez.2, n.8835, 29.3.23), ha affermato:- che l'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello , sì che la perdita della capacità di stare in giudizio prima della costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere, sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, con l'effetto che l'effettiva conoscenza dell'evento stesso rileva ai soli fini della decorrenza del termine di riassunzione;
- che , dunque, qualora l'effetto interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto nel termine di cui all'art.305 e non nelle forme di cui all'art.331 c.p.c.; - che il litisconsortio processuale necessario ricorre in tutti i casi in cui la pluralità di parti del giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti dei soggetti già parti del primo giudizio, il che attiene anche ai rapporti di garanzia e manleva sottesi alle domande principali;
- tale termine, va chiarito, ferma l'automatica interruzione, ha iniziato a decorre non dalla data dell'evento, ma dall'effettiva conoscenza dello stesso, nel caso di specie dal deposito della comparsa dei precedenti difensori, il 14 febbraio 2022, quale “ denuntiatio”, (vedasi anche Cass. sez.1, n.15004, 29.5.2024, oltre che le sentenze della Corte Cost.nn.
139/67 e 159/71);
- l'effetto di quanto sopra è, pertanto, che, a maggio 2022, il termine di riassunzione era irrimediabilmente spirato, si da rendere ridondante, a ben vedere, e superflua la dichiarazione di interruzione del processo in data 15.2.23, così come la conseguente istanza di riassunzione, rispetto ad una decadenza già verificatasi;
12 - la sequenza degli eventi processuali indicati, pertanto, impone la declaratoria di estinzione del presente giudizio, in via del tutto assorbente di ogni questione circa la validità della notifica della riassunzione, rispetto sia al soggetto notificato, che al contenuto dell'atto, ai sensi dell'art.125 disp. att. c.p.c., eccezioni svolte dagli appellanti incidentali per, comunque, la definizione in rito delle domande di parti , salvo omettere di Parte_1 considerare che l'onere di riassunzione incombeva anche in capo agli appellanti incidentali (dimenticando che la questione dell'estinzione era stata posta come sopra nelle prime note post riassunzione). In sostanza, reputa la Corte, occorre procedere alla declaratoria conseguente alla previsione dell'art.307 c.p.c., con compensazione delle spese di lite quale effetto dell'art.310 c.p.c. e, in ogni caso, in ragione dell'evidente peculiarità collegata al fatto che, come detto, anche gli appellanti incidentali, si noti non in via subordinata, sono rimasti inerti ed inattivi rispetto allo scorrere del tempo dall'interruzione verificatasi ex lege e dalla conoscenza della stessa. Le considerazioni svolte precludono ogni esame ulteriore.
P.Q.M.
la Corte di Appello di OV, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni proposte avverso la sentenza n. 276/2021, 11.5.2021, Tribunale della Spezia:
DICHIARA L'ESTINZIONE del presente giudizio di appello;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite del grado fra le Parti.
OV, lì 4.2.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dr. ZO Fabris Dr. RC NO
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