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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 421/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
SEDE DI MODENA CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 03/06/2025 ad ore 16.00 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. CEVOLO ANDREA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per MODENA l'Avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA ha depositato le note di CP_2
trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 421/2025 promossa da:
Sig. (C.F.: ), residente in [...]alla strada Vigheffio Parte_1 C.F._1
n. 6, elettivamente domiciliato in 43121 Parma (PR), Borgo Angelo Mazza n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cevolo;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n.
72, rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Patrizia Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
CP_ l'ordinanza di ingiunzione n. OI-003053819, - relativa ad atto di accertamento n. CP_ 5000.07/06/2024.0267270 del 07/06/2024, riferito all'anno 2022 (doc. n. 1), notificatagli dall in data 11.02.2025, nella sua qualità di legale rappresentante / responsabile della soc. FOTOINCISA
MODENESE 2 SRL in liquidazione giudiziale, a mezzo della quale l'Ente previdenziale gli intimava il pagamento della sanzione amministrativa di euro 12.751,65.
In particolare, eccependone l'illegittimità stante l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto CP_ (ndr. atto di accertamento n. 5000.07/06/2024.0267270 del 07/06/2024, riferito all'anno 2022), ha spiegato le seguenti conclusioni:
“IN LIMINE LITIS, con ordinanza non impugnabile: - confermare la sospensione dell'efficacia
pagina 2 di 5 esecutiva dell'ordinanza quivi impugnata resa inaudita altera parte con decreto fuori udienza, - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di emissione di decreto inaudita altera parte ex art. 5 D.lgs. n. 150/2011 II comma, sospendere, sentite le parti, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione quivi impugnata per le ragioni ed i motivi tutti ut supra esposti;
NEL MERITO, annullare, disapplicare, revocare o come meglio l'ordinanza ingiunzione Parte_2
CP_ n. OI-003053819 relativa ad atto di accertamento n. 5000.07/06/2024.0267270 del 07/06/2024 riferito all'anno 2022, ricevuta dal sig. in data 11 febbraio 2025, di irrogazione della Parte_1 sanzione amministrativa di 12.751,65=€, per le ragioni ed i motivi tutti di cui al suesteso ricorso;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di lite e relativi accessori (rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge)”.
Si è costituita l' , chiedendo la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta adozione in CP_1 autotutela dell'ordinanza di archiviazione di tutti gli atti emessi nei confronti del ricorrente, per quanto oggetto del presente giudizio n. OA-000011768 (doc. n. 2), nonché la compensazione, anche parziale, delle spese di causa.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato (cfr. decreto del 19.03.2025), la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Parte ricorrente, con note di trattazione scritta del 26.05.2025, prendendo atto del provvedimento di archiviazione emesso in autotutela dalla resistente, ha rilevato l'intercorsa cessazione della materia del contendere.
Sulla cessazione della materia del contendere.
Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009).
Nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito, posto che, con il pagina 3 di 5 CP_ provvedimento di archiviazione emesso in autotutela dall' è cessato il contrasto in ordine alla debenza delle somme oggetto di causa. Non residuano, quindi, pregiudizi (e ragioni di doglianza) per parte ricorrente.
Sulle spese di lite
Il comportamento processuale dell'Ente convenuto (archiviazione in autotutela in limine litis) giustifica la compensazione parziale, nella misura di un quarto.
CP_ Per i restanti tre quarti le spese sono poste a carico dell'
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c.; si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00) e si determina in € 2.400,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Dichiara compensate le spese di lite nella misura di un quarto;
3. Condanna parte resistente al pagamento di tre quarti delle spese di lite, liquidate in € 1800,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA.
Modena, 3 giugno 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 421/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
SEDE DI MODENA CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 03/06/2025 ad ore 16.00 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. CEVOLO ANDREA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per MODENA l'Avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA ha depositato le note di CP_2
trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 421/2025 promossa da:
Sig. (C.F.: ), residente in [...]alla strada Vigheffio Parte_1 C.F._1
n. 6, elettivamente domiciliato in 43121 Parma (PR), Borgo Angelo Mazza n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cevolo;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n.
72, rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Patrizia Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
CP_ l'ordinanza di ingiunzione n. OI-003053819, - relativa ad atto di accertamento n. CP_ 5000.07/06/2024.0267270 del 07/06/2024, riferito all'anno 2022 (doc. n. 1), notificatagli dall in data 11.02.2025, nella sua qualità di legale rappresentante / responsabile della soc. FOTOINCISA
MODENESE 2 SRL in liquidazione giudiziale, a mezzo della quale l'Ente previdenziale gli intimava il pagamento della sanzione amministrativa di euro 12.751,65.
In particolare, eccependone l'illegittimità stante l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto CP_ (ndr. atto di accertamento n. 5000.07/06/2024.0267270 del 07/06/2024, riferito all'anno 2022), ha spiegato le seguenti conclusioni:
“IN LIMINE LITIS, con ordinanza non impugnabile: - confermare la sospensione dell'efficacia
pagina 2 di 5 esecutiva dell'ordinanza quivi impugnata resa inaudita altera parte con decreto fuori udienza, - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di emissione di decreto inaudita altera parte ex art. 5 D.lgs. n. 150/2011 II comma, sospendere, sentite le parti, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione quivi impugnata per le ragioni ed i motivi tutti ut supra esposti;
NEL MERITO, annullare, disapplicare, revocare o come meglio l'ordinanza ingiunzione Parte_2
CP_ n. OI-003053819 relativa ad atto di accertamento n. 5000.07/06/2024.0267270 del 07/06/2024 riferito all'anno 2022, ricevuta dal sig. in data 11 febbraio 2025, di irrogazione della Parte_1 sanzione amministrativa di 12.751,65=€, per le ragioni ed i motivi tutti di cui al suesteso ricorso;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di lite e relativi accessori (rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge)”.
Si è costituita l' , chiedendo la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta adozione in CP_1 autotutela dell'ordinanza di archiviazione di tutti gli atti emessi nei confronti del ricorrente, per quanto oggetto del presente giudizio n. OA-000011768 (doc. n. 2), nonché la compensazione, anche parziale, delle spese di causa.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato (cfr. decreto del 19.03.2025), la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Parte ricorrente, con note di trattazione scritta del 26.05.2025, prendendo atto del provvedimento di archiviazione emesso in autotutela dalla resistente, ha rilevato l'intercorsa cessazione della materia del contendere.
Sulla cessazione della materia del contendere.
Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009).
Nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito, posto che, con il pagina 3 di 5 CP_ provvedimento di archiviazione emesso in autotutela dall' è cessato il contrasto in ordine alla debenza delle somme oggetto di causa. Non residuano, quindi, pregiudizi (e ragioni di doglianza) per parte ricorrente.
Sulle spese di lite
Il comportamento processuale dell'Ente convenuto (archiviazione in autotutela in limine litis) giustifica la compensazione parziale, nella misura di un quarto.
CP_ Per i restanti tre quarti le spese sono poste a carico dell'
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c.; si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00) e si determina in € 2.400,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Dichiara compensate le spese di lite nella misura di un quarto;
3. Condanna parte resistente al pagamento di tre quarti delle spese di lite, liquidate in € 1800,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA.
Modena, 3 giugno 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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