CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4840/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003123462000 TARSU/TIA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7476/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259003123462000, notificata in data 22.04.2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta in riferimento a n. 6 (sei) cartelle sottese.
Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle e la maturata prescrizione, concludendo con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato “ per omessa notifica delle cartelle sottese “.
L'intimata Agenzia delle Entrate – Riscossione, dopo aver formulato istanza di accesso al fascicolo processuale, non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, nel resto, il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Si rileva, innanzi tutto, che n. 4 (quattro) cartelle sottese si riferiscono a pretese per contravvenzioni al codice della strada (anni di riferimento, rispettivamente, il 2017, il 2019 per due cartelle e il 2020), per cui
è competente a conoscere della controversia il giudice ordinario.
Va dichiarato, quindi, il parziale difetto di giurisdizione e il ricorso, per questa parte, va riassunto, nei termini di legge, presso la giurisdizione ordinaria.
Per le residue n. 2 (due) cartelle, riferite, rispettivamente, a crediti erariali degli anni d'imposta 2012 e
2018, è dirimente la mancata costituzione in giudizio dell'intimata Agenzia delle Entrate – Riscossione, che non ha dimostrato la notifica delle cartelle, per cui è fondata la censura di parte ricorrente sull'omessa notifica delle stesse: per questa parte, quindi, risulta essersi irregolarmente formata la pretesa tributaria e il ricorso va, in parte qua, accolto.
Riassuntivamente, quindi, il ricorso va accolto con riferimento alle cartelle (n. 2 cartelle) portanti pretese per crediti erariali, mentre va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle (n. 4 cartelle) portanti pretese per contravvenzioni al codice della strada.
Spese compensate in ragione dell'erronea individuazione del giudice competente in relazione alla maggior parte delle cartelle.
P.Q.M.
La Corte, nei termini indicati in parte motiva, dichiara il parziale difetto di giurisdizione e, nel resto, accoglie il ricorso;
spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4840/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003123462000 TARSU/TIA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7476/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259003123462000, notificata in data 22.04.2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta in riferimento a n. 6 (sei) cartelle sottese.
Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle e la maturata prescrizione, concludendo con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato “ per omessa notifica delle cartelle sottese “.
L'intimata Agenzia delle Entrate – Riscossione, dopo aver formulato istanza di accesso al fascicolo processuale, non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, nel resto, il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Si rileva, innanzi tutto, che n. 4 (quattro) cartelle sottese si riferiscono a pretese per contravvenzioni al codice della strada (anni di riferimento, rispettivamente, il 2017, il 2019 per due cartelle e il 2020), per cui
è competente a conoscere della controversia il giudice ordinario.
Va dichiarato, quindi, il parziale difetto di giurisdizione e il ricorso, per questa parte, va riassunto, nei termini di legge, presso la giurisdizione ordinaria.
Per le residue n. 2 (due) cartelle, riferite, rispettivamente, a crediti erariali degli anni d'imposta 2012 e
2018, è dirimente la mancata costituzione in giudizio dell'intimata Agenzia delle Entrate – Riscossione, che non ha dimostrato la notifica delle cartelle, per cui è fondata la censura di parte ricorrente sull'omessa notifica delle stesse: per questa parte, quindi, risulta essersi irregolarmente formata la pretesa tributaria e il ricorso va, in parte qua, accolto.
Riassuntivamente, quindi, il ricorso va accolto con riferimento alle cartelle (n. 2 cartelle) portanti pretese per crediti erariali, mentre va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle (n. 4 cartelle) portanti pretese per contravvenzioni al codice della strada.
Spese compensate in ragione dell'erronea individuazione del giudice competente in relazione alla maggior parte delle cartelle.
P.Q.M.
La Corte, nei termini indicati in parte motiva, dichiara il parziale difetto di giurisdizione e, nel resto, accoglie il ricorso;
spese compensate.