Articolo 3 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 aprile 1953
Art. 3.
L'Ente puo' esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti a mezzo di societa' controllate o collegate, delle quali puo' promuovere la costituzione.
I compiti per i quali la presente legge riconosce l'esclusiva all'Ente Nazionale Idrocarburi debbono essere esercitati a mezzo di societa' controllate dall'Ente stesso, il capitale delle quali puo' essere anche sottoscritto dallo Stato, dagli enti parastatali, e da societa' con capitale interamente posseduto dagli enti sopraelencati.
Entrata in vigore il 11 aprile 1953
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