Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 457/2023 avverso la sentenza n. 847/2023 del 01.04.2023, pubblicata in data 03.04.2023, emessa dal Tribunale di Genova nella causa R.G. 1225/2020
Tra
amministrato e Parte_1
rappresentato da in persona del Presidente del CdA e legale Parte_2
rappresentante pro-tempore Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_3
Carlo Bedin e dall'Avv.to Carla Raggi e ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Genova (GE), Via Cairoli n. 11/16
- APPELLANTE
Contro
in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Iacobelli e presso il suo studio elettivamente domiciliato
-APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ribadite le eccezioni e le difese tutte di cui al giudizio di primo grado da intendersi qui per richiamate ed integralmente riproposte e ritrascritte, previe le pronunce e le declaratorie anche incidenter tantum meglio viste, riformare la Sentenza n. 847/2023 del Tribunale di Genova in persona del giudice monocratico Dott. Chiara Daniela Fioravanti pubblicata il 3/04/2023 nella causa RG n.
1225/2020 nelle parti in cui ha condannato il al Parte_1 pagamento in favore del dell'importo di Euro 7.481,01 Controparte_1
accertare e dichiarare in ogni caso tutte le domande, anche subordinate, e le doglianze proposte dal Controparte_1
[...
in primo grado tutte inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e/o in diritto e/o non provate e comunque respingerle. Per l'effetto condannare il Controparte_1
alla restituzione/pagamento al di quanto
[...] Parte_1 quest'ultimo gli ha corrisposto a seguito della pronuncia impugnata di primo grado ossia l'importo di euro 12.687,04. Con tutti i provvedimenti conseguenti, necessari e/o opportuni. Con vittoria delle spese, compensi e onorari dei due gradi di giudizio oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. o, in caso di conferma della sentenza appellata, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
PER L'APPELLATO:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, contrariis reiectis: Rigettare l'appello formulato dal in quanto i motivi in esso contenuti risultano Parte_1
manifestamente infondati in fatto e diritto come argomentato in atti, confermando pertanto in toto l'appellata Sentenza del Tribunale di Genova n. 847/2023. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto in giudizio il Parte_4 [...]
, assumendo: -di condividere con il sovrastante caseggiato di Controparte_2 [...]
l'ascensore di proprietà attorea;
-che i due condomini sono stati costruiti CP_2
nello stesso periodo, dal medesimo costruttore ed hanno medesimi (e speculari)
Regolamenti; -che infatti , ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del
[...]
41, i due edifici partecipano alla spesa del menzionato Parte_5
ascensore in ragione di 567,25 millesimi il civico n. 41 e di 432,75 millesimi il civico n.
45, come da Tabelle “C” e “D” dei medesimi Regolamenti. Il Parte_1
ha chiesto in via principale la condanna “al pagamento della somma di euro CP_1
7.481,01 quale quota parte di competenza” per i costi che ha dichiarato di aver sostenuto con riferimento al suddetto ascensore per i lavori straordinari e, in via subordinata, “al risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale cagionato al Parte_1 [...]
da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a € 7.481,01”. Controparte_1
Il si è costituito tempestivamente, contestando Controparte_2
integralmente quanto affermato e richiesto dall'appellato, ribadendo la proposta transattiva già avanzata prima della causa e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis - previ gli accertamenti, le
2 pronunce e le declaratorie tutte anche incidenter tantum meglio visti - respingere tutte le domande attoree in quanto invalide, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con tutti gli altri provvedimenti opportuni e conseguenti. Con vittoria in ogni caso delle spese, compensi, spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.".
Il Tribunale, vista l'impossibilità di trovare una soluzione transattiva, ha concesso i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 cpc;
all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7 dicembre 2022.
Alla suddetta udienza, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Il Tribunale con l'appellata sentenza ha accolto la domanda del Parte_4
, e accertato l'obbligo gravante sul
[...] Parte_6 di partecipare alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto di ascensore del civ.
45, lo ha condannato al pagamento della somma di euro 7.481,01 oltre al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Controparte_2
proposto appello avverso la decisione del Tribunale, chiedendone la riforma, per errata ricostruzione dei fatti ed erronea applicazione delle norme di legge (in particolare quelle sul diritto di uso, sull'interpretazione del contratto, sull'opponibilità dei Regolamenti e sul Supercondominio contenute nel codice civile) e dei Regolamenti condominiali.
L'appellante ha chiesto, infine la restituzione/pagamento delle somme corrisposte in forza della sentenza appellata.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_4 dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Parte appellante, in corso di causa, ha prodotto copia di nr. due bonifici attestanti il pagamento a favore dell'odierno appellato del complessivo importo di euro 12.687,04, corrisposto al odierno appellato, con riserva di ripetizione in ottemperanza CP_1
alla sentenza del Tribunale.
Con ordinanza del 18.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, riservando la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Genova con articolati motivi, lamentando l'errore in cui è incorso il Tribunale nella valutazione ed interpretazione dei Regolamenti, sull'assunta natura contrattuale dei
3 Regolamenti del civ. 41 e del civ. 45 e sull'opponibilità del Regolamento del civ. 41 anche al Condominio del civ. 45. L'appellante ha lamentato altresì che il Giudice nulla aveva osservato in merito alla natura supercondominiale dell'impianto ascensore comune ai due
Co condominii di proprietà del ed in uso anche al civico . Controparte_3
La causa viene decisa secondo la ragione più liquida.
Secondo l'art. 2, lett. b) dei regolamenti di entrambi i condominii, sono di proprietà comune ad entrambi gli edifici tutte le parti degli edifici n.ri 41-43-45 necessari all'uso comune. Con riferimento all'ascensore oggetto di causa, poi, i rispettivi artt. II riconoscono un diritto di uso di cui entrambi i caseggiati sono titolari.
Rispetto all'ascensore, quindi, vi è una relazione di comunione tra entrambi i condominii.
È noto che il supercondominio è disciplinato dall'art. 1117 bis c.c., definito dalla
Cassazione civile, con sentenza nr. 19939/2012, come “la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, eccetera) in rapporto di accessorietà con i fabbricati.
Il supercondominio sorge ipso iure et facto quale effetto della sola esistenza di elementi strutturali e servizi comuni a più condomìni (Cassazione sentenza 32237 del 2019), mentre è irrilevante la circostanza se vi sia stato o meno formale atto di costituzione del
(Cass. nr. 2305/2008). CP_1
Nella specie, ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina del supercondominio, dal momento che si è in presenza di due fabbricati autonomi, aventi in comune l'impianto dell'ascensore.
Quindi, accertata l'esistenza di un supercondominio, si deve applicare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'ente condominiale, in quanto privo di personalità giuridica, non assume la titolarità sulle parti comuni dell'edificio, spettante invece ai singoli condomini. Infatti, il non può essere CP_1
titolare di diritti o di un proprio patrimonio autonomo, in quanto questo è privo di autonoma soggettività giuridica, distinta rispetto a quella dei singoli condomini. La titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune fa capo ai singoli condomini, ai quali sono ascritte le relative obbligazioni e la relativa responsabilità. Le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse del condominio non sono assunte in favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti.
4 Deve escludersi che l'amministratore di un condominio possa rappresentare i condomini nell'ambito supercondominiale, come si evince dall'art. 67 disp. att. c.c., che ha distinto la figura del rappresentante dei singoli condomini da quella dell'amministratore ai fini delle decisioni inerenti al supercondominio. Deve, quindi, escludersi che possano ravvisarsi diritti ed obblighi riferibili al in quante tale, dovendo, invece, CP_1 questi essere immediatamente imputabili, per l'intero o in proporzione alle rispettive quote, a ciascuno dei condomini.
Va altresì considerato che, secondo la costante giurisprudenza, gli artt. 1130 c.c. e 1131
c.c. legittimano l'amministratore a sostituirsi ai condomini unicamente con riferimento
“all'edificio condominiale cui sono preposti”. Ciò comporta che l'amministratore non ha alcuna legittimazione a riscuotere crediti che fanno capo ai condomini e che traggono origine da rapporti diversi da quelli menzionati dagli artt. 1130 e 1131 c.c., con la conseguenza, che non sussiste la legittimazione dell'amministratore del condominio per crediti di origine supercondominiale (così, Cass. 19558/13 che ha escluso che l'amministratore del condominio possa esercitare i diritti di credito del supercondominio;
Cass. 7946/94 ha escluso che l'amministratore del singolo condominio possa agire in giudizio per far valere il credito nascente dalle spese del riscaldamento supercondominiale).
Da quanto precede, quindi, deve escludersi che l'amministratore del
[...]
potesse agire in giudizio nei confronti del Parte_4 Controparte_2
per un credito che trae origine da un bene che non fa parte dell'edificio
[...]
condominiale che amministra e che quest'ultimo potesse essere convenuto in giudizio in luogo dei condomini, tenuto conto del fatto che il Parte_4
non può essere titolare di un diritto su parti esterne del condominio, quale è l'impianto dell'ascensore (Cass. Ordinanza 1366 del 2023; Cass. Sentenza n. 1141 del 2023).
L'amministratore del non era neppure legittimato ad Parte_4
agire nei confronti del per il recupero di una spesa Controparte_2
necessaria per un bene del supercondominio, seppure anticipata, in quanto solo i condomini del credito dagli stessi anticipato possono chiedere il rimborso agli altri comproprietari.
Quindi, l'Amministratore del avrebbe dovuto CP_1 Parte_4
richiedere il pagamento dei lavori straordinari non al Condominio utilizzatore (
[...]
) ma ai singoli condomini del suddetto condominio, come nel caso di Cass. CP_2
Sez. 2, 22/07/2022, n. 22954, che, decidendo in analoga fattispecie, ha così affermato che
5 “legittimati passivi al pagamento delle quote relative ai beni avvinti da un vincolo supercondominiale sono i singoli condòmini e non i condomìni”.
Per i suddetti motivi l'appello deve essere accolto e deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del in di e per l'effetto CP_1 Pt_1 Controparte_2
la sentenza deve essere riformata.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello il deve Parte_4
essere condannato alla restituzione delle somme già corrisposte dall'odierno appellante, come risulta dalla documentazione prodotta, nella misura di euro 12.687,04, oltre interessi.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato e liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014:
- Per il primo grado di giudizio in complessivi euro 3.840,00 oltre Iva (se dovuta),
Cpa e spese forfettarie al 15%.;
- Per il secondo grado di giudizio in complessivi euro 3.966,00 oltre Iva (se dovuta),
CPA e spese forfettarie al 15%.;
PQM
La Corte, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 457/2023 avverso la sentenza 847/2023 pubblicata il 03.04.2023, emessa dal Tribunale di Genova in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, così decide:
- Dichiara la carenza di legittimazione passiva del Controparte_4 [...]
a corrispondere la somma di euro 7.481,01 pagata dal Controparte_2 di per i lavori dell'impianto di Controparte_4 Parte_4
ascensore comune;
- Condanna il alla Controparte_5
restituzione/pagamento della somma di euro 12.687,04 oltre interessi;
- Condanna il alla refusione delle Controparte_5
spese di lite che liquida:
- Per il primo grado di giudizio in complessivi euro 3.839,00 (D.M. 55/2014: Fase di studio della controversia € 919,00; Fase introduttiva del giudizio € 389,00; fase istruttoria € 1.680,00; Fase di decisione € 851,00) oltre Iva (se dovuta) e
Cpa e spese forfettarie al 15%.;
6 - Per il secondo grado in complessivi euro 3.966,00 (DM 55/2014: Fase di studio della controversia: € 1.134,00; Fase introduttiva del giudizio: € 921,00; Fase di decisione € 1.911,00) oltre Iva (se dovuta) e spese forfettarie al 15%.;
Genova, 28 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott.ssa Maria Laura Morello
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