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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 846/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1984/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
TE S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RV S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2887/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300000005 TARSU/TIA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6720/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.03.2025 ,le TE SR ,in persona del legale rappr.te p.t. proponeva appello avverso la sentenza n.2887/01/2024 del 10.06.2024, depositata in data
08.07.2024 , con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Caserta Sez. 1 rigettava il ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia n. 19362300000005 del 20/10/2023, con il quale
RV SR , Concessionario per la gestione delle entrate comunali del Comune di Pastorano, richiedeva il pagamento della TA anno 2017 , per complessivi € 16.130,00 di cui deduceva la illegittimità per decadenza dall'azione accertativa e la prescrizione del credito.
Opponeva l' appellante, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, c. 161 L. 296/06 e dell'art.70 D.
Lgs 597/93 perché decorrente il termine quinquennale di decadenza dall'anno 2017 e non da 2018 , come statuito in sentenza .La omessa denuncia della detenzione accertata ,infatti, era stata indicata nell'accertamento , a partire dalla data del 01.01.2017 e ,pertanto antecedente alla data del 20.01.2017 , andava denunciata entro tale termine dal quale comincia a decorrere il termine per l'accertamento. In ogni caso, eccepiva la maturata prescrizione del credito.
Si costituiva la RV SR, la quale, in adesione alla sentenza gravata, chiedeva la conferma della stessa deducendo la infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 04.11.2025,previo deposito di memorie illustrative, sulle conclusioni dell'appellante , la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Non è decorso ,infatti, il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, stabilito per l'esercizio della potestà accertatrice da parte dell'ente impositore.
E'emerso e non contestato che la società contribuente ha omesso di ottemperare all'obbligo di denuncia TA ,anno di imposta 2017.
Tale protratta inottemperanza non può provocare la decadenza per decorso del tempo del potere del
Comune di accertare le superfici non dichiarate, che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti presupposto per l'applicazione della tassa .
La decadenza, sancita dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, non attiene, infatti, al potere di accertamento dell'occupazione (o della detenzione) o degli altri presupposti del tributo, ma al diritto del
Comune di esigerne il pagamento, dovendo gli avvisi di accertamento essere notificati – appunto, a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia omessa avrebbe dovuto essere effettuata.
Ai fini della decisione, occorre pertanto individuare quale sia l'anno in cui tale dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata. In applicazione dell'art. 70 D.Lgs. n. 507 del 1993, i soggetti passivi dell'imposta devono presentare, « entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», denuncia unica dei locali e delle aree tassabili (e, nello stesso termine, devono provvedere a denunciare ogni variazione che influisce sull'importo della tassa dovuta)
Si deve tuttavia tenere presente che, qualora il contribuente non adempia all'obbligo su di lui gravante di presentare la denuncia – l'obbligo di presentazione della denuncia permane e si rinnova di anno in anno.
In altre parole, l'obbligo di presentare la denuncia, fedele e completa non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi del citato D.Lgs. n. 504/1992, art. 14, comma 1.
Ne discende che in ogni annualità nella quale il contribuente non presenti la dichiarazione, anche se successiva a quella di inizio del possesso o della variazione, egli violi l'obbligo dichiarativo e che tale annualità sia quindi accertabile nel più ampio termine previsto per i casi di omessa dichiarazione.
Nella specie, pertanto, l'accertamento è legittimo, né è maturata la prescrizione.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello. condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 1370,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1984/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
TE S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RV S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2887/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300000005 TARSU/TIA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6720/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.03.2025 ,le TE SR ,in persona del legale rappr.te p.t. proponeva appello avverso la sentenza n.2887/01/2024 del 10.06.2024, depositata in data
08.07.2024 , con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Caserta Sez. 1 rigettava il ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia n. 19362300000005 del 20/10/2023, con il quale
RV SR , Concessionario per la gestione delle entrate comunali del Comune di Pastorano, richiedeva il pagamento della TA anno 2017 , per complessivi € 16.130,00 di cui deduceva la illegittimità per decadenza dall'azione accertativa e la prescrizione del credito.
Opponeva l' appellante, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, c. 161 L. 296/06 e dell'art.70 D.
Lgs 597/93 perché decorrente il termine quinquennale di decadenza dall'anno 2017 e non da 2018 , come statuito in sentenza .La omessa denuncia della detenzione accertata ,infatti, era stata indicata nell'accertamento , a partire dalla data del 01.01.2017 e ,pertanto antecedente alla data del 20.01.2017 , andava denunciata entro tale termine dal quale comincia a decorrere il termine per l'accertamento. In ogni caso, eccepiva la maturata prescrizione del credito.
Si costituiva la RV SR, la quale, in adesione alla sentenza gravata, chiedeva la conferma della stessa deducendo la infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 04.11.2025,previo deposito di memorie illustrative, sulle conclusioni dell'appellante , la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Non è decorso ,infatti, il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, stabilito per l'esercizio della potestà accertatrice da parte dell'ente impositore.
E'emerso e non contestato che la società contribuente ha omesso di ottemperare all'obbligo di denuncia TA ,anno di imposta 2017.
Tale protratta inottemperanza non può provocare la decadenza per decorso del tempo del potere del
Comune di accertare le superfici non dichiarate, che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti presupposto per l'applicazione della tassa .
La decadenza, sancita dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, non attiene, infatti, al potere di accertamento dell'occupazione (o della detenzione) o degli altri presupposti del tributo, ma al diritto del
Comune di esigerne il pagamento, dovendo gli avvisi di accertamento essere notificati – appunto, a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia omessa avrebbe dovuto essere effettuata.
Ai fini della decisione, occorre pertanto individuare quale sia l'anno in cui tale dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata. In applicazione dell'art. 70 D.Lgs. n. 507 del 1993, i soggetti passivi dell'imposta devono presentare, « entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», denuncia unica dei locali e delle aree tassabili (e, nello stesso termine, devono provvedere a denunciare ogni variazione che influisce sull'importo della tassa dovuta)
Si deve tuttavia tenere presente che, qualora il contribuente non adempia all'obbligo su di lui gravante di presentare la denuncia – l'obbligo di presentazione della denuncia permane e si rinnova di anno in anno.
In altre parole, l'obbligo di presentare la denuncia, fedele e completa non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi del citato D.Lgs. n. 504/1992, art. 14, comma 1.
Ne discende che in ogni annualità nella quale il contribuente non presenti la dichiarazione, anche se successiva a quella di inizio del possesso o della variazione, egli violi l'obbligo dichiarativo e che tale annualità sia quindi accertabile nel più ampio termine previsto per i casi di omessa dichiarazione.
Nella specie, pertanto, l'accertamento è legittimo, né è maturata la prescrizione.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello. condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 1370,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.