Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 846
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dall'azione accertativa

    La Corte ha ritenuto che la decadenza, sancita dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, non attiene al potere di accertamento dell'occupazione o degli altri presupposti del tributo, ma al diritto del Comune di esigerne il pagamento. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia omessa avrebbe dovuto essere effettuata. L'obbligo di presentazione della denuncia permane e si rinnova di anno in anno finché la dichiarazione non sia presentata, determinando per ciascun anno di imposta una autonoma violazione accertabile nel più ampio termine previsto per i casi di omessa dichiarazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che non sia maturata la prescrizione del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 846
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 846
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo