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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro-
Il Giudice del Lavoro Designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10233/2024 r.g. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
4 , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede in Milano via Bagutta n.13, cod. fisc.: elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Catania, Corso Martiri della Libertà n. 38, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Giuliano Bertone, che la rappresenta e difende, per procura come in atti telematici
-OPPONENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele d'Annunzio n. 125, presso lo studio dell'avv.
Antonino Tirrò, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-OPPOSTO-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto n.1014/2024 emesso il 17.09.2024 la Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento dell'istanza di , ha ingiunto a 4 , Controparte_1 Parte_1
Pagina 1 di pagare la somma netta di euro 1.996,70, per le causali di cui alla busta paga relativa al mese di luglio 2024, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, liquidate in euro 237,00 a titolo di compensi professionali unitamente agli accessori di legge.
Avverso il citato decreto, la società ha proposto Controparte_2
opposizione, eccependo:
- che, alla cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, la stessa lo ha invitato a restituire il vestiario, temporaneamente concesso a quest'ultimo per lo svolgimento delle proprie mansioni, per un valore di euro 266,98, laddove l'ex dipendente, senza neppure averla diffidata, appena un mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ha assunto l'iniziativa monitoria per cui è causa,
- che, invero, la stessa “Ignara di quanto stesse accadendo, … con bonifico del 13.09.2024
… corrispondeva al sig. la somma di € 1.796,70 (- 200 euro), invitando nuovamente il CP_1
lavoratore a consegnare il vestiario. Malgrado il pagamento, quasi integrale, di quanto dovuto al sig. anche a titolo di TFR, (quest'ultimo) … in data 21.9.2024, notificava il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1014/2024 (emesso il 18.9.2024) alla società 4Maintenance”;
- che, ciò nonostante, la stessa ha evidenziato la propria disponibilità a non interporre opposizione a condizione che il lavoratore riconsegnasse quanto indebitamente trattenuto e, solo in seguito alla restituzione del vestiario, avrebbe corrisposto la residua somma residua di euro 200,00, con spese di lite compensate;
- che, alla luce di quanto precede, la materia del contendere deve ritenersi cessata già prima dell'emissione del decreto ingiuntivo stante il pagamento a mezzo bonifico della somma di euro 1.796,70 ed a fronte del controvalore economico rappresentato dal vestiario mai restituito dal lavoratore, il cui valore è pari ad euro 266,98, ciò legittimando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con compensazione o la riduzione delle spese di lite;
- che, in via riconvenzionale, il ricorrente va condannato al pagamento della differenza economica pari ad euro 66,98, alla quale dovrà aggiungersi il risarcimento del danno non patrimoniale provocato dalla condotta tenuta della parte opposta, essendo stata essa lesiva della propria immagine per aver generato forti preoccupazioni circa la reale solvibilità dell'azienda, in capo ai propri dipendenti;
- che, altresì, a norma dell'art. 96 c.p.c., va condannato a pagare la somma di euro CP_1
5.000,00, o eventualmente, nella maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere dovuta e di giustizia, da liquidare anche in via equitativa, per aver temerariamente notificato il ricorso per decreto ingiuntivo alla società e completamente ignorato le due missive inviate a mezzo PEC dal relativo procuratore.
Pagina 2 Su tali premesse, la società opponente ha chiesto “A) In via preliminare e nel merito, … (la) declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, ovvero: • accertare e dichiarare cessata la materia del contendere e, per gli effetti, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti al paragrafo I;
• accertare e dichiarare, per le medesime considerazioni, la carenza di interesse ad agire da parte del sig. ; • conseguentemente, dichiarare la compensazione delle spese di lite CP_1 disposte in favore del ricorrente nell'ambito del giudizio monitorio, ovvero, in subordine, ridurne l'entità, da commisurare al minor valore della pretesa economica fatta valere dal lavoratore;
B) In via riconvenzionale, sempre previa declaratoria di infondatezza del credito preteso da parte opposta: • condannare il sig. al pagamento di € 66,98 in favore di 4Maintenance, CP_1
quale differenza tra la somma riportata in D.I. 1014/24 (€ 1.996,70) e la somma complessivamente riconosciuta da 4 in favore del sig. (€ 2.063,68 di cui € Parte_1 CP_1
1.796,70 corrisposti con bonifico del 13.09.2024 ed € 266,98 quale valore economico del vestiario non restituito), ovvero condannare il sig. al pagamento della maggiore o CP_1
minore somma ritenuta giusta ed equa dal Giudice adito, per i motivi esposti al paragrafo II del presente atto;
• condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni subiti da CP_1
4Maintenance per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc, nonché, per danno all'immagine, che possono essere quantificati nella misura non inferiore ad €. 5.000,00, o eventualmente, nella maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere dovuta e di giustizia da liquidare anche in via equitativa. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari
(spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%)”.
In data 14.01.2025 si è costituito depositando nel fascicolo telematico Controparte_1
memoria difensiva con la quale ha dedotto:
- che lo stesso prima di rivolgersi al legale si è recato presso gli uffici del datore di lavoro, telefonando più volte al responsabile per chiedere il pagamento degli importi dovuti, tuttavia, senza ricevere concreto riscontro;
- che l'accertamento della fondatezza della originaria pretesa creditoria del lavoratore
/creditore rappresenta il fondamento della condanna alle spese, al di là dei comportamenti posti in essere dalla controparte;
- che la notifica del decreto ingiuntivo è stata accompagnata da una specifica manifestata volontà di ridimensionare l'importo ingiunto, proprio riconoscendo il pagamento parziale;
- che è inammissibile l'eccezione di compensazione delle spettanze della busta paga relativa al mese di luglio 2024 emessa dallo stesso datore di lavoro, con una somma di denaro
Pagina 3 genericamente decurtata al momento del versamento del parziale pagamento e unilateralmente e non documentalmente specificata per la mancata restituzione dell'abbigliamento aziendale.
Conseguentemente, parte opposta ha chiesto di “...rigett(are) il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, le richieste istruttorie ivi formulate e la domanda riconvenzionale congiuntamente proposta;
Riconosc(ere) … (il suo) diritto a pretendere il pagamento della somma a saldo dovutagli per riconosciute spettanze lavorative;
Riconoscere che i crediti di lavoro venivano ripetutamente richiesti e che il datore di lavoro si rifiutava di corrispondere gli importi, pur senza invocare la compensazione con il vestiario, che, in questa sede, si contesta perché si tratterebbe di un credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; ove ritenuto dal Giudice, si chiede il riconoscimento delle spese e dei compensi liquidati in seno al decreto ingiuntivo, in quanto, come da giurisprudenza, la pretesa era fondata e documentata al momento del deposito del decreto ingiuntivo ed il pagamento avveniva successivamente ed in modo parziale”.
Alla prima udienza, tenutasi il 15.01.2025, è stato avviato tra le parti un dialogo transattivo;
quindi, con le note depositate il 12.03.2025, ha reso dichiarazione di rinuncia agli atti del CP_1 giudizio ed all'azione giudiziaria personalmente sottoscritta dallo stesso. Infine, il giudizio che ci occupa è stato istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del
26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuto in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata
__________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevato che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione a parti invertite, atteso che il creditore opposto, nonostante ricopra il ruolo formale di convenuto, è attore in senso sostanziale e, come tale, tenuto a provare a norma dell'art. 2697 c.c. l'esistenza del diritto di credito ingiunto, mentre compete alla parte opponente, stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi del rapporto obbligatorio dedotto in causa.
Nella fattispecie concreta, l'accertamento delle poste di dare ed avere dedotte dalle parti resta assorbito dal sopravvenuto accordo conciliativo intercorso tra le stesse, alla luce del quale giorno 12.03.2025 parte opposta ha depositato “dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio
e all'azione giudiziaria” avanzata in sede monitoria sì come “ridimensionata” nella comparsa di risposta depositata il 14.01.2025, personalmente sottoscritta da . Controparte_1
In ottemperanza agli accordi raggiunti tra le parti, in data 25.03.2025 4 Parte_1
Pagina 4 unipersonale ha depositato nel fascicolo telematico nota a firma del relativo legale, munito di apposita procura speciale per conciliare e transigere rilasciata il 14.03.2025 dal legale rappresentante della detta società , con la quale, dopo aver Parte_2
sinteticamente riportato le domande e i fatti di causa, ha dichiarato espressamente di
“accetta(re) la rinuncia formulata da (dovendosi ritenere nullo e privo di Controparte_1 efficacia il decreto ingiuntivo opposto), per il tramite del proprio procuratore Avv. Tirrò”, evidenziando altresì che nella causa de qua debba “Per gli effetti … il Giudice adito dichiarare cessata la materia del contendere per intervento accordo tra le stesse”.
Le dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio e di accettazione di essa, essendo prive nella specie di condizioni e riserve, devono ritenersi senz'altro efficaci.
In considerazione della conforme volontà manifestata dalle parti costituite nel non aver alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio e valutata complessivamente la condotta processuale delle stesse, resta inequivocabilmente accertato il reciproco integrale abbandono delle domande spiegate nei rispettivi scritti introduttivi.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere emessa allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento -ovvero della sopravvenuta caducazione- della situazione sostanziale oggetto della controversia, sì da annullare i margini di conflittualità e, quindi, la necessità della pronunzia del giudice (ex multis,
Cass.
5.12.2005 n. 26351; Cass. 08.11.2007, n. 23289; Cass. 23.07.2009 n.16341).
Alla luce di quanto precede, stante le concordi specifiche conclusioni formulate dalle parti, va dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse delle stesse a proseguire il processo de quo, con conseguenziale cessazione della materia del contendere.
In ragione dell'intervenuto accordo tra le parti, alla luce del disposto dell'art. 92 ult. comma c.p.c., le spese processuali sono compensate per intero tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte inter partes, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
DICHIARA cessata la materia del contendere
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1014/2024 emesso dalla Sezione Lavoro dell'intestato
Tribunale il 17.09.2024 nel procedimento iscritto al n.8395/2024 r.g.
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
Pagina 5 MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 6