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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1544/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1544/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. NASO DOMENICO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in ______ ricorrente contro
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dalla dott.ssa MORBIOLI Nicoletta e dal dott. e domiciliato presso e Controparte_2 domiciliato presso l Controparte_3 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 11/03/2025. Oggetto : Altre ipotesi. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato in data 21/09/2024, il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/15 e 2015/16, nel corso dei quali ha prestato servizio quale docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche. Rappresenta il ricorrente di aver lavorato:
- 277 giorni durante l'anno scolastico 2014/15, maturando 23,08 giorni di pagina 1 di 4 ferie e 4 di festività soppresse;
- 300 giorni durante l'anno scolastico 2015/16, maturando 25 giorni di ferie e 4 di festività soppresse. Detratti 11 giorni di festività, residuerebbero secondo il ricorrente 16,08 gg per l'a.s. 2014/15 e 18 gg per l'a.s. 2015/16, per un totale di 34,08 gg, corrispondenti ad un importo complessivo di euro 1.906,43, al pagamento del quale chiede sia condannato il convenuto. CP_4
Secondo il ricorrente, in base alla normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 5 c. 8 DL 95/2012 ed in forza della deroga espressamente ivi contemplata per il personale della scuola con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (la norma recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”), il pagamento dell'indennità sostitutiva è senz'altro dovuto, non avendo il ricorrente fruito delle ferie (per un massimo di 6 giorni) per il periodo ulteriore rispetto a quello di fruizione obbligatoria (sospensione delle lezioni), secondo la previsione dell'art. 1, comma 54, della legge di stabilità n. 228/12, che recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
- Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande CP_4
d te, allegando che per gli aa.ss. richiesti non risultano giorni di ferie non godute monetizzabili ad eccezione di 5 giorni per l'a.s. 2014/15, sul presupposto che “l'art. 1, co.55 di cui trattasi fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, pertanto, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia chiesto o meno le ferie, bensì si dovrà tenere conto della mera astratta facoltà di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.”
- In sede di discussione, il ricorrente ha insistito sulle proprie domande richiamandosi al ricorso introduttivo ed alle note autorizzate. Parte
pagina 2 di 4 resistente ha insistito per il rigetto.
Ritenuto che:
- Le domande del ricorrente sono fondate ed il ricorso deve pertanto essere accolto.
- Deve innanzi tutto rilevarsi che l'eccezione del in ordine al fatto CP_4 che non risultano giorni di ferie da fruire per ndicati rispetto a quelli già usufruiti nei giorni di sospensione di attività didattiche, si fonda unicamente su quanto attestato/documentato dagli istituti preso cui la ricorrente ha prestato servizio, che tuttavia si sono limitati ad affermare la fruizione di giorni di ferie su richiesta specifica in n. di 4 per l'a.s. 2014/15 e in n. di 2 per l'a.s. 2015/16, e a computare quali ferie godute i giorni di sospensione delle lezioni risultanti dal calendario regionale.
- La tesi secondo cui la mera facoltà di fruire delle ferie comporterebbe, ove le stesse non venissero richieste, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità, sostenuta dal , non può tuttavia essere CP_4 accolta per le ragioni espresse dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022, a cui si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., così massimata: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, DE NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
- Discende da tali premesse, non avendo il né provato né allegato CP_4 di aver inutilmente invitato la docente a elle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, che dal numero di giorni di ferie maturati per ciascun anno scolastico dovranno essere scomputati solo quelli specificamente richiesti.
- Risulta pertanto dovuto il pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute nei limiti richiesti dalla ricorrente, per un totale di giorni 34,08.
pagina 3 di 4 - Il deve pertanto essere condannato al pagamento dell'importo CP_4
q in ricorso, non avendo in proposito formulato alcuna contestazione specifica, limitandosi a evidenziare che la somma risulta calcolata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, dato non contestato dal ricorrente.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_4 dell'importo lordo di euro 1.906,43 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/15 e 2015/16, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, CP_4 che si liquidano in euro 1.079,00, di cui euro 49,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge (IVA e CPA), con distrazione a favore del difensore antistatario. Vicenza, 11/03/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1544/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. NASO DOMENICO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in ______ ricorrente contro
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dalla dott.ssa MORBIOLI Nicoletta e dal dott. e domiciliato presso e Controparte_2 domiciliato presso l Controparte_3 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 11/03/2025. Oggetto : Altre ipotesi. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato in data 21/09/2024, il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/15 e 2015/16, nel corso dei quali ha prestato servizio quale docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche. Rappresenta il ricorrente di aver lavorato:
- 277 giorni durante l'anno scolastico 2014/15, maturando 23,08 giorni di pagina 1 di 4 ferie e 4 di festività soppresse;
- 300 giorni durante l'anno scolastico 2015/16, maturando 25 giorni di ferie e 4 di festività soppresse. Detratti 11 giorni di festività, residuerebbero secondo il ricorrente 16,08 gg per l'a.s. 2014/15 e 18 gg per l'a.s. 2015/16, per un totale di 34,08 gg, corrispondenti ad un importo complessivo di euro 1.906,43, al pagamento del quale chiede sia condannato il convenuto. CP_4
Secondo il ricorrente, in base alla normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 5 c. 8 DL 95/2012 ed in forza della deroga espressamente ivi contemplata per il personale della scuola con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (la norma recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”), il pagamento dell'indennità sostitutiva è senz'altro dovuto, non avendo il ricorrente fruito delle ferie (per un massimo di 6 giorni) per il periodo ulteriore rispetto a quello di fruizione obbligatoria (sospensione delle lezioni), secondo la previsione dell'art. 1, comma 54, della legge di stabilità n. 228/12, che recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
- Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande CP_4
d te, allegando che per gli aa.ss. richiesti non risultano giorni di ferie non godute monetizzabili ad eccezione di 5 giorni per l'a.s. 2014/15, sul presupposto che “l'art. 1, co.55 di cui trattasi fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, pertanto, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia chiesto o meno le ferie, bensì si dovrà tenere conto della mera astratta facoltà di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.”
- In sede di discussione, il ricorrente ha insistito sulle proprie domande richiamandosi al ricorso introduttivo ed alle note autorizzate. Parte
pagina 2 di 4 resistente ha insistito per il rigetto.
Ritenuto che:
- Le domande del ricorrente sono fondate ed il ricorso deve pertanto essere accolto.
- Deve innanzi tutto rilevarsi che l'eccezione del in ordine al fatto CP_4 che non risultano giorni di ferie da fruire per ndicati rispetto a quelli già usufruiti nei giorni di sospensione di attività didattiche, si fonda unicamente su quanto attestato/documentato dagli istituti preso cui la ricorrente ha prestato servizio, che tuttavia si sono limitati ad affermare la fruizione di giorni di ferie su richiesta specifica in n. di 4 per l'a.s. 2014/15 e in n. di 2 per l'a.s. 2015/16, e a computare quali ferie godute i giorni di sospensione delle lezioni risultanti dal calendario regionale.
- La tesi secondo cui la mera facoltà di fruire delle ferie comporterebbe, ove le stesse non venissero richieste, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità, sostenuta dal , non può tuttavia essere CP_4 accolta per le ragioni espresse dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022, a cui si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., così massimata: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, DE NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
- Discende da tali premesse, non avendo il né provato né allegato CP_4 di aver inutilmente invitato la docente a elle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, che dal numero di giorni di ferie maturati per ciascun anno scolastico dovranno essere scomputati solo quelli specificamente richiesti.
- Risulta pertanto dovuto il pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute nei limiti richiesti dalla ricorrente, per un totale di giorni 34,08.
pagina 3 di 4 - Il deve pertanto essere condannato al pagamento dell'importo CP_4
q in ricorso, non avendo in proposito formulato alcuna contestazione specifica, limitandosi a evidenziare che la somma risulta calcolata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, dato non contestato dal ricorrente.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_4 dell'importo lordo di euro 1.906,43 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/15 e 2015/16, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, CP_4 che si liquidano in euro 1.079,00, di cui euro 49,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge (IVA e CPA), con distrazione a favore del difensore antistatario. Vicenza, 11/03/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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