Art. 15.
Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengano in possesso dell'Ente;
b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.
Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengano in possesso dell'Ente;
b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.