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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2133/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Roberta Bisinella e Maggiolo Marcello appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti Leonardo Mazzucato e AN LE appellata
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Divorzio – modifica dell'assegno divorzile – sentenza Tribunale di Vicenza n.
1701/2022 del 11.10.2022
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 15/09/2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Sentenza n. 1701/2022 pubbl. il 11/10/2022 del Tribunale di Vicenza, pronunciata nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al R.G.N.
5554/2019;
-In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata per tutte le ragioni di cui in parte motiva.
-Nel merito, in totale riforma dell'appellata sentenza, disporre che nulla sia dovuto dal
Sig. alla Sig.ra a seguito della cessazione degli effetti civili del Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario, contratto a Sassari il 05/07/1980;
- Correggere l'appellata sentenza laddove (pag. 4 e pag. 11) afferma che matrimonio concordatario fu contratto a Sassari il 05/08/1980, e non il 05/07/1980 come da Doc 7;
-In via del tutto subordinata ed eventuale, stabilire a carico dell'appellante Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore della signora , a titolo di assegno CP_1
divorzile, una somma mensile non superiore ad Euro 600,00 così come stabilito dal
Tribunale di Vicenza in sede di provvedimenti provvisori.
-Dichiarare ex art.171 CC lo scioglimento del fondo patrimoniale 31/07/1985 (Doc 7 di
I° gr.) ed ordinare la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di
Vicenza-Bassano.
-In ogni caso, con vittoria di spese di lite, compensi, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, di entrambi i gradi di giudizio.
-In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate in atti di primo grado,
pag. 2/16 e meglio specificate in atto di appello opponendosi all'ammissione delle eventuali istanze istruttorie di parte resistente.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello di Venezia, contrariis reiectis, così decidere:
Preliminarmente
Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
difettando dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora.
Nel merito.
Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto in ogni sua parte.
In via istruttoria.
Istanze come da memoria 183 VI co n. 2 cpc (ordini di esibizione;
rogatoria ex art 204
c.p.c., CTU contabile;
e prove per interpello e per testi sulle circostanze capitolate nelle note conclusionali).
In ogni caso. Condannare l'appellante alla integrale rifusione delle spese tutte, anche generali, competenze ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori per il grado d'appello. Spese di CTU completamente a carico dell'avv. in quanto Parte_1
l'elaborato peritale ha confermato in toto le risultanze di primo grado e il macroscopico squilibrio reddituale/patrimoniale degli ex coniugi.
Per il Procuratore Generale intervenuto chiede, in parziale accoglimento del reclamo, che sia dichiarato lo scioglimento del fondo patrimoniale e la conferma nel resto della impugnata sentenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/16 1. Con sentenza parziale n. 648/2020 pronunciata nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta con ricorso da nei confronti di Parte_1
, il Tribunale di Vicenza ha pronunciato la cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio;
all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 12.11.2019, il
Presidente confermava i provvedimenti provvisori emessi in sede di separazione personale, che ponevano a carico di un assegno di mantenimento determinato Parte_1
nella somma mensile di 600 euro, rivalutabile ISTAT.
2. Con sentenza definitiva n. 1701/2022, il Tribunale di Vicenza, accogliendo la domanda della resistente, imponeva a di versare, con decorrenza dalla data Parte_1
dei provvedimenti presidenziali emessi in sede di divorzio (12.11.2019), entro il giorno
10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile la somma di euro 2.000, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
dichiarava inammissibile la domanda attorea di scioglimento del fondo patrimoniale sottoscritto dalle parti;
condannava a Parte_1
rifondere alla controparte le spese di lite che liquidava nella somma di euro 7.245 oltre accessori.
2.1 Il Tribunale di Vicenza, quanto alla domanda di scioglimento del fondo patrimoniale, ne dichiarava l'inammissibilità in quanto ritenuta domanda nuova, non essendo stata tempestivamente formulata né in sede di ricorso né di memoria ex art 183
co 6 n. 1 c.p.c.
2.2 Circoscritto quindi il thema decidendum alla verifica dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di – essendo CP_1
incontroverso che tale questione non si ponesse per le figlie, maggiorenni e autosufficienti economicamente – il primo giudice, fatto richiamo ai principi di cui alla pag. 4/16 pronuncia delle Sez.Un. n. 18287/2018, in particolare al principio per cui “lo
scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le
conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…”
riconoscendo all'assegno divorzile una funzione composita, sia di natura assistenziale,
sia di natura compensativa - equitativa, oltre che di natura risarcitoria (p. 7 sentenza di primo grado), fatto altresì richiamo ai principi di pari dignità dei coniugi, di autoresponsabilità e valorizzazione delle scelte personali (richiamati sempre nella citata pronuncia delle sezioni unite), e alla decisa preminenza data alla “funzione
equilibratrice perequativa dell'assegno di divorzio”, il giudice di prime cure muoveva,
nelle proprie determinazioni, dalla necessità di accertare nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se esso sia da “ricondurre
eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla
durata del matrimonio e all'età del richiedente…”; partendo quindi dall'analisi della situazione economica reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli) finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, onde verificare l'esistenza di un'eventuale squilibrio, preso atto dell'approdo a cui sono pervenute le sezioni unite laddove, eliminato il criterio del tenore di vita, hanno affermato che l'assegno divorzile non può avere la funzione di pareggiare le condizioni degli ex coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze
(p. 10 sentenza di primo grado), perché il predetto assegno deve tendere a consentire un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche pag. 5/16 eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, il primo giudice prendeva primariamente in considerazione che: il matrimonio è durato circa 35 anni, che la separazione non è stata addebitata a nessuno dei coniugi, che la resistente tra i due coniugi appare il soggetto economicamente più
debole e con potenzialità economiche più limitate potendo quindi vantare la sussistenza a suo favore di requisiti per vedersi assegnato un assegno divorzile;
d'altro canto, si dà
atto che durante il matrimonio ha sempre svolto l'attività di avvocato con Parte_1
studio professionale in Bassano del Grappa, potendo contare su redditi, risultanti, alla luce delle dichiarazioni reddituali acquisite in corso di processo, pari ad euro 49.004 per l'anno 2018, euro 86.704 per l'anno 2019, euro 63.458 per l'anno 2020, redditi che avrebbe presumibilmente continuato a percepire non essendo cessata la sua attività di avvocato, a cui vanno aggiunte le ulteriori potenzialità reddituali derivanti dal cospicuo patrimonio immobiliare di cui è titolare, costituito dalla quota del 50% della casa coniugale in Romano D'Ezzelino, da due appartamenti in Bassano del Grappa, e dalla piena proprietà (in forza di sentenza n. 18 del 2021 Tribunale di Vicenza) delle quote della TC Servizi s.a.s. proprietaria degli immobili ad uso ufficio in Bassano del Grappa,
ove gli esercita la sua attività professionale;
per contro, molto più modeste sono state valutate dal primo giudice le condizioni reddituali patrimoniali di : avendo CP_1
ella goduto di redditi netti per il 2018 pari ad euro 11.446, per il 2019 pari ad euro
12.567 e per il 2020 pari ad euro 12.095, di cui euro 7.200 rappresentati dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, confermato in sede divorzile dai provvedimenti presidenziali e per la restante parte dagli introiti derivanti dalla locazione dei terreni in Borso del Grappa di cui è proprietaria, oltre alla proprietà del 50% della pag. 6/16 casa coniugale;
tenuto conto che la stessa, sessantacinquenne all'epoca della pronuncia,
e senza alcuna professionalità spendibile nel mondo del lavoro, essendosi per tutta la vita dedicata alla vita coniugale e all'attività di casalinga, valutata l'eredità ricevuta 10
anni prima, che comunque non configura reddito, posta patrimoniale non idonea ad elidere la funzione compensativa dell'assegno, tenuto conto delle spese che la resistente ha dovuto affrontare sia per il proprio mantenimento che per il canone di locazione,
entità che quindi si è indubbiamente consumata in modo rilevante;
quindi, preso atto dello squilibrio rilevante della situazione economica dei due coniugi, data la scelta condivisa assunta nel contesto familiare che fosse solo il ricorrente a lavorare mentre la signora di dedicarsi della cura della casa e delle figlie, con sacrificio conseguente CP_1
alla potenzialità professionale della resistente, avendo per contro consentito la medesima al marito di dedicarsi a tempo pieno alla sua professione di avvocato -
professione che gli consentiva di godere di introiti cospicui e sufficienti a mantenere in condizioni agiate una famiglia di quattro persone -, il primo giudice riconosceva in definitiva, in ragione della funzione assistenziale e soprattutto compensativa rispetto al lavoro domestico svolto per la lunga durata del rapporto di matrimonio da parte della
Carta, un assegno di 2.000 € mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, con condanna dello stesso a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in euro 7.254 oltre accessori di legge.
3. Avverso la sentenza proponeva appello , rassegnando le Parte_1
conclusioni sopra riportate.
pag. 7/16 4. La Corte d'Appello disponeva con ordinanza CTU volta a ricostruire, all'attualità, le condizioni reddituali delle parti e i rispettivi assetti patrimoniali. Il CTU nominato, dott.
depositava l'elaborato peritale in data 10.4.2025. Persona_1
5. Scambiate le memorie e le note conclusionali delle parti, non riuscito il tentativo di soluzione condivisa, all'esito dell'udienza del 15.9.2025 tenutasi in presenza delle parti,
mutata la composizione del collegio, la causa era trattenuta in decisione.
* * * * * *
6. I motivi del ricorso.
6.1. Con primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per vizi procedurali,
carenze istruttorie, illegittimità dell'ordine di esibizione dei conti correnti del . Parte_1
Deduce e lamenta la macroscopica ed ingiustificata asimmetria nell'ammissione dei mezzi istruttori.
6.2. Con secondo motivo, l'appellante censura l'errato accertamento dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto il primo giudice al riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della Carta, lamentando l'errata valutazione e quantificazione dei rispettivi redditi e del patrimonio dei due ex coniugi, l'omessa valutazione di fatti e prove decisivi, il travisamento di fatti, il vizio di motivazione su punto decisivo.
6.3. Con terzo motivo l'appellante ha censurato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di scioglimento del fondo patrimoniale. L'appellante si duole che nell'impugnata sentenza sia stata ritenuta tardivamente proposta la domanda, quando in realtà la proposizione è stata tempestiva (a verbale di udienza 27.2.2020 e in sede di precisazione delle conclusioni). Deduce inoltre che la pronuncia giudiziale circa lo pag. 8/16 scioglimento del fondo, che opera ope legis, è strumentale ad ottenere più agevolmente la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
6.4. Con quarto e ultimo motivo ha censurato la decisione del Tribunale di porre integralmente a suo carico le spese del giudizio, in quanto in contrasto con la reciproca parziale soccombenza, posto che non è stata accolta la domanda della Carta di attribuzione a sé di assegno non inferiore a 2.500 euro. Ne chiede in ogni caso la riforma, confidando nell'accoglimento dei motivi di appello.
6.5. Infine, l'appellante fa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, evidenziando in particolare il pericolo di non ripetibilità dell'assegno eventualmente corrisposto in eccesso, assunta la facilità dimostrata dalla Carta di occultare le proprie disponibilità economiche.
7. Il ricorso è fondato solo parzialmente per le ragioni qui di seguito esposte.
7.1 Sui vizi procedurali e istruttori.
Con primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per i sopra illustrati vizi procedurali, segnatamente per carenze istruttorie e illegittimità dell'ordine di esibizione dei conti correnti del . Deduce e lamenta la macroscopica ed ingiustificata Parte_1
asimmetria nell'ammissione dei mezzi istruttoria.
Il motivo è assorbito dalla circostanza dell'esser stata in appello disposta ulteriore CTU
volta a ricostruire analiticamente le consistenze del patrimonio di entrambi i coniugi e le relative capacità reddituali, indagine che la Corte ritiene esaustiva.
7.2 Sull'assegno divorzile.
pag. 9/16 Con secondo motivo, l'appellante censura l'errato accertamento dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto il Tribunale al riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della Carta.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Ritiene questa Corte che vada riconosciuto a , a carico di CP_1 [...]
, un assegno divorzile, di natura perequativa, da determinarsi nella somma di Parte_1
euro 1.500,00 e ciò a decorrere dalla data dei provvedimenti presidenziali resi in sede di divorzio (12.11.2019).
E' innanzitutto infondata la doglianza relativa alla questione circa la pendente domanda di addebito della separazione, rigettata dal Tribunale, a motivo dell'intervenuta impugnazione di tale decisione sul punto avanzata dall'appellante, in quanto, in pendenza del relativo giudizio, non sussiste preclusione alcuna al riconoscimento dell'assegno divorzile e all'instaurazione del relativo giudizio (v. Cass. Sez. 1,
05/05/2021, n. 11794, Rv. 661450 – 01).
Richiamati i principi di cui alle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018, a loro volta richiamati da Cass. 4381/2022 e poi da Cass. 10911/2024, che qui si danno per ribaditi, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il CTU in sede di appello, nel contraddittorio con i CTP nominati dalle rispettive parti, e della documentazione versata in atti dalle parti, va rilevato innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tra le parti vi è un'evidente disparità di reddito: la Carta, che, per scelte familiari condivise, non ha mai lavorato, occupandosi, nell'arco dell'intera durata del matrimonio (35 anni) dell'accudimento e della crescita delle due figlie nate dal matrimonio (ora maggiorenni e autosufficienti) oltre che della casa, sotto il profilo pag. 10/16 reddituale ha entrate modeste e nettamente inferiori a quelle dell'ex coniuge, il quale,
invece, ha sempre svolto la professione di avvocato, professione che tuttora svolge con profitto;
anche il raffronto delle consistenti patrimoniali dei due ex coniugi evidenzia un forte disequilibrio.
In sintesi, sotto il primo profilo, il CTU, sulla scorta delle dichiarazioni reddituali e delle deduzioni dei CTP, ha evidenziato che il reddito di , per l'arco Parte_1
temporale considerato (2009 – 2023), e parimenti negli ultimi anni, risulta sostanzialmente pari a circa dieci volte o più, rispetto a quello dell'appellata (pp. 408 ss.
della relazione CTU).
Al di là di specifici profili di dettaglio, invero irrilevanti in quanto non incidenti in misura significativa sulla sproporzione testé evidenziata, risulta che il reddito medio del può essere quantificato in oltre 90.000 euro annui al lordo del carico Parte_1
fiscale, non significativamente ridottosi negli ultimi anni (tabella a p. 409 della relazione CTU), mentre quanto a (p. 416 ss. della relazione CTU), il reddito CP_1
medio è di gran lunga più basso, anche non tenendo conto della rettifica di cui a p. 418
s. della relazione, e risulta, negli anni più recenti, di poco superiore ai 6.000 € annui lordi.
Con riguardo alla valutazione degli asset patrimoniali (p. 401 ss. della relazione), il
CTU ha evidenziato, nel cd. scenario A (versione senza i crediti/debiti reciproci tra le parti derivanti dall'assegno oggetto del ricorso, scenario che appare corretto prendere a riferimento proprio in quanto l'an e il quantum di tale assegno costituisce il petitum
della presente decisione) i seguenti importi;
pag. 11/16 -- quanto a a fronte del valore iniziale al 31.2.2009 di euro 1.090.324,38, il CP_1
valore al 31.12.2023 è pari a euro 334.977,34;
-- quanto a , a fronte del valore iniziale al 31.12.2009 di euro 999.075,27, Parte_1
il valore al 31.12.2023 è pari ad euro 761.285,80.
Il primo dato rilevante che emerge è che , per l'età ormai avanzata e la CP_1
mancanza di titoli professionali spendibili, non è in grado - né verosimilmente lo poteva essere all'inizio della crisi coniugale e all'epoca del deposito del ricorso per la separazione (nel 2014, quando aveva circa 58 anni) - di trovare agevolmente un lavoro e non gode quindi di un'entrata reddituale idonea al suo sostentamento, altresì considerato che non avrà diritto ad alcun trattamento pensionistico e che deve affrontare le spese,
oltre del proprio mantenimento, anche per l'alloggio in cui vive (non di proprietà).
Gli immobili di cui la Carta è intestataria producono redditi esigui, come per l'appunto evidenziato dai dati sopra riportati.
Si deve giocoforza constatare, quindi, il forte squilibrio anche patrimoniale tra le parti e l'inidoneità degli asset di cui la dispone ad assicurarle rendimenti adeguati al CP_1
proprio sostentamento, secondo i criteri enunciati nel soprariportato provvedimento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Non hanno rilevanza le considerazioni svolte dalle parti in merito ai rispettivi cespiti ereditari, se si considera che il valore dei rispettivi beni ricevuti in eredità erano simili;
tra l'altro, gli immobili ricevuti in eredità da sono ancora presenti nel suo Parte_1
patrimonio e producono redditi;
le liquidità ricevute da nel corso degli anni CP_1
risultano sostanzialmente azzerate.
pag. 12/16 In tale quadro, e in parziale accoglimento del motivo di appello in esame, ritiene la
Corte che l'assegno idoneo, secondo i richiamati principi, a compensare detto squilibrio,
determinato dalle scelte familiari condivise e dal conseguente sacrificio, sul piano dell'affermazione lavorativa professionale e quindi dell'autonomia economica, da parte della a favore dell'affermazione lavorativa professionale economica del marito, CP_1
con corrispondente spendita della sue energie fisiche e mentali sul fronte domestico e di accudimento delle figlie, e dovendosi peraltro tenere conto, ad integrazione di quanto considerato dal giudice di prime cure, dell'età avanzata del – età che, pur Parte_1
proseguendo egli tuttora la propria attività professionale, lascia verosimilmente ipotizzare un progressivo ridimensionamento della medesima e conseguentemente dei redditi derivanti dalla stessa, come d'altra parte già si può almeno in una lettura diacronica evincere dai dati reddituali esposti dal CTU (tabella a p. 408 s. della relazione) – sia pari a euro 1.500 mensili;
misura che, alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie raccolte in tale sede di giudizio a mezzo della CTU, tiene conto dell'entità dei rispettivi asset patrimoniali e dei redditi dei due ex coniugi, così come valutati dal CTU
nell'arco temporale in considerazione e, altresì, dei dati emersi anche alla luce di quanto rilevato dalle parti nelle loro note conclusive con riguardo alla medesima CTU
L'assegno così rideterminato va fatto decorrere dalla data dei provvedimenti presidenziali emessi in sede di divorzio, come previsto nella pronuncia di primo grado.
Dalla data della presente pronuncia sarà altresì dovuto l'aggiornamento ISTAT.
7.3 La domanda di scioglimento del fondo patrimoniale.
pag. 13/16 Con terzo motivo l'appellante ha censurato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di scioglimento del fondo patrimoniale. L'appellante si duole che nell'impugnata sentenza sia stata ritenuta tardivamente proposta la domanda, quando in realtà la proposizione è stata tempestiva (a verbale di udienza 27.2.2020 e in sede di precisazione delle conclusioni).
Il motivo è inammissibile.
La questione della tardività o meno della presentazione della domanda è assorbita dal rilievo per cui tale domanda è comunque inammissibile in quanto il collegio non può
pronunciarsi nel presente giudizio, operando la disposizione di cui all'art. 171 co 3 c.c.,
secondo cui, se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale, dovendosi applicare detta regola anche qualora vi siano solo figli maggiorenni, come nel presente caso.
7.4 Le spese del giudizio di primo di grado.
Con quarto e ultimo motivo l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di porre integralmente a suo carico le spese del giudizio quantificate nella somma di euro 7.254
per compensi oltre accessori, in quanto in contrasto con la reciproca parziale soccombenza, posto che non è stata accolta la domanda della di attribuzione a CP_1
sé di assegno non inferiore a 2.500 euro. Ne chiede in ogni caso la riforma, confidando nell'accoglimento dei motivi di appello.
Il motivo è parzialmente fondato, dovendosi tenere conto, nella condanna alle spese,
della parziale soccombenza, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza in parte qua, imputando dette spese a carico di nella misura di due terzi, pari alla Parte_1
somma di euro 4.836,00, per le ragioni esposte infra al par. 9.
pag. 14/16 8. Va accolta la richiesta di correzione dell'appellata sentenza laddove (pag. 4 e pag. 11)
è erroneamente indicato che il matrimonio concordatario fu contratto a Sassari il
05/08/1980, anziché il 05/07/1980 (doc 7 atto di appello).
9. La domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado è
assorbita.
10. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate - applicati i parametri vigenti (DM
55/2014) del contenzioso ordinario, cause di valore indeterminabile, complessità media,
valori medi per le tutte fasi - in complessivi euro 12.156,00, vanno poste a carico di nella misura di due terzi (pari ad euro 8.104,00) in ragione del principio Parte_1
della maggior soccombenza parziale, valutata in ragione dei motivi di impugnazione accolti. Nella medesima misura vanno ripartite le spese di CTU, liquidate separatamente.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza 1701/2022 pubblicata il
11/10/2022:
1- dispone che versi a l'assegno divorzile Parte_1 CP_1
di € 1.500,00 al mese, a decorrere dal 12 novembre 2019, importo già rivalutato ad oggi e con rivalutazione secondo gli indici Istat per gli assegni da corrispondersi in data successiva alla presente sentenza;
2- condanna a rifondere alla controparte le spese di lite del Parte_1
primo grado di giudizio nella misura (pari ai due terzi del totale) di euro pag. 15/16 4.836,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3- dichiara inammissibile il motivo sub 3 dell'atto di appello;
4- rigetta nel resto;
5- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio nella misura (pari ai due terzi del totale), di euro 8.104,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Condanna inoltre Parte_1
alla rifusione in favore di delle spese di C.T.U. già
[...] CP_1
separatamente liquidate, nella misura (pari ai due terzi).
Ordina la correzione dell'appellata sentenza laddove (a pag. 4 e pag. 11) è erroneamente indicato che il matrimonio concordatario fu contratto a Sassari il 05/08/1980, anziché il
05/07/1980.
Venezia, 22 ottobre 2025
La consigliera rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Valentina Verduci dott.ssa Rita Rigoni
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Roberta Bisinella e Maggiolo Marcello appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti Leonardo Mazzucato e AN LE appellata
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Divorzio – modifica dell'assegno divorzile – sentenza Tribunale di Vicenza n.
1701/2022 del 11.10.2022
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 15/09/2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Sentenza n. 1701/2022 pubbl. il 11/10/2022 del Tribunale di Vicenza, pronunciata nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al R.G.N.
5554/2019;
-In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata per tutte le ragioni di cui in parte motiva.
-Nel merito, in totale riforma dell'appellata sentenza, disporre che nulla sia dovuto dal
Sig. alla Sig.ra a seguito della cessazione degli effetti civili del Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario, contratto a Sassari il 05/07/1980;
- Correggere l'appellata sentenza laddove (pag. 4 e pag. 11) afferma che matrimonio concordatario fu contratto a Sassari il 05/08/1980, e non il 05/07/1980 come da Doc 7;
-In via del tutto subordinata ed eventuale, stabilire a carico dell'appellante Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore della signora , a titolo di assegno CP_1
divorzile, una somma mensile non superiore ad Euro 600,00 così come stabilito dal
Tribunale di Vicenza in sede di provvedimenti provvisori.
-Dichiarare ex art.171 CC lo scioglimento del fondo patrimoniale 31/07/1985 (Doc 7 di
I° gr.) ed ordinare la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di
Vicenza-Bassano.
-In ogni caso, con vittoria di spese di lite, compensi, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, di entrambi i gradi di giudizio.
-In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate in atti di primo grado,
pag. 2/16 e meglio specificate in atto di appello opponendosi all'ammissione delle eventuali istanze istruttorie di parte resistente.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello di Venezia, contrariis reiectis, così decidere:
Preliminarmente
Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
difettando dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora.
Nel merito.
Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto in ogni sua parte.
In via istruttoria.
Istanze come da memoria 183 VI co n. 2 cpc (ordini di esibizione;
rogatoria ex art 204
c.p.c., CTU contabile;
e prove per interpello e per testi sulle circostanze capitolate nelle note conclusionali).
In ogni caso. Condannare l'appellante alla integrale rifusione delle spese tutte, anche generali, competenze ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori per il grado d'appello. Spese di CTU completamente a carico dell'avv. in quanto Parte_1
l'elaborato peritale ha confermato in toto le risultanze di primo grado e il macroscopico squilibrio reddituale/patrimoniale degli ex coniugi.
Per il Procuratore Generale intervenuto chiede, in parziale accoglimento del reclamo, che sia dichiarato lo scioglimento del fondo patrimoniale e la conferma nel resto della impugnata sentenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/16 1. Con sentenza parziale n. 648/2020 pronunciata nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta con ricorso da nei confronti di Parte_1
, il Tribunale di Vicenza ha pronunciato la cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio;
all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 12.11.2019, il
Presidente confermava i provvedimenti provvisori emessi in sede di separazione personale, che ponevano a carico di un assegno di mantenimento determinato Parte_1
nella somma mensile di 600 euro, rivalutabile ISTAT.
2. Con sentenza definitiva n. 1701/2022, il Tribunale di Vicenza, accogliendo la domanda della resistente, imponeva a di versare, con decorrenza dalla data Parte_1
dei provvedimenti presidenziali emessi in sede di divorzio (12.11.2019), entro il giorno
10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile la somma di euro 2.000, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
dichiarava inammissibile la domanda attorea di scioglimento del fondo patrimoniale sottoscritto dalle parti;
condannava a Parte_1
rifondere alla controparte le spese di lite che liquidava nella somma di euro 7.245 oltre accessori.
2.1 Il Tribunale di Vicenza, quanto alla domanda di scioglimento del fondo patrimoniale, ne dichiarava l'inammissibilità in quanto ritenuta domanda nuova, non essendo stata tempestivamente formulata né in sede di ricorso né di memoria ex art 183
co 6 n. 1 c.p.c.
2.2 Circoscritto quindi il thema decidendum alla verifica dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di – essendo CP_1
incontroverso che tale questione non si ponesse per le figlie, maggiorenni e autosufficienti economicamente – il primo giudice, fatto richiamo ai principi di cui alla pag. 4/16 pronuncia delle Sez.Un. n. 18287/2018, in particolare al principio per cui “lo
scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le
conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…”
riconoscendo all'assegno divorzile una funzione composita, sia di natura assistenziale,
sia di natura compensativa - equitativa, oltre che di natura risarcitoria (p. 7 sentenza di primo grado), fatto altresì richiamo ai principi di pari dignità dei coniugi, di autoresponsabilità e valorizzazione delle scelte personali (richiamati sempre nella citata pronuncia delle sezioni unite), e alla decisa preminenza data alla “funzione
equilibratrice perequativa dell'assegno di divorzio”, il giudice di prime cure muoveva,
nelle proprie determinazioni, dalla necessità di accertare nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se esso sia da “ricondurre
eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla
durata del matrimonio e all'età del richiedente…”; partendo quindi dall'analisi della situazione economica reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli) finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, onde verificare l'esistenza di un'eventuale squilibrio, preso atto dell'approdo a cui sono pervenute le sezioni unite laddove, eliminato il criterio del tenore di vita, hanno affermato che l'assegno divorzile non può avere la funzione di pareggiare le condizioni degli ex coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze
(p. 10 sentenza di primo grado), perché il predetto assegno deve tendere a consentire un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche pag. 5/16 eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, il primo giudice prendeva primariamente in considerazione che: il matrimonio è durato circa 35 anni, che la separazione non è stata addebitata a nessuno dei coniugi, che la resistente tra i due coniugi appare il soggetto economicamente più
debole e con potenzialità economiche più limitate potendo quindi vantare la sussistenza a suo favore di requisiti per vedersi assegnato un assegno divorzile;
d'altro canto, si dà
atto che durante il matrimonio ha sempre svolto l'attività di avvocato con Parte_1
studio professionale in Bassano del Grappa, potendo contare su redditi, risultanti, alla luce delle dichiarazioni reddituali acquisite in corso di processo, pari ad euro 49.004 per l'anno 2018, euro 86.704 per l'anno 2019, euro 63.458 per l'anno 2020, redditi che avrebbe presumibilmente continuato a percepire non essendo cessata la sua attività di avvocato, a cui vanno aggiunte le ulteriori potenzialità reddituali derivanti dal cospicuo patrimonio immobiliare di cui è titolare, costituito dalla quota del 50% della casa coniugale in Romano D'Ezzelino, da due appartamenti in Bassano del Grappa, e dalla piena proprietà (in forza di sentenza n. 18 del 2021 Tribunale di Vicenza) delle quote della TC Servizi s.a.s. proprietaria degli immobili ad uso ufficio in Bassano del Grappa,
ove gli esercita la sua attività professionale;
per contro, molto più modeste sono state valutate dal primo giudice le condizioni reddituali patrimoniali di : avendo CP_1
ella goduto di redditi netti per il 2018 pari ad euro 11.446, per il 2019 pari ad euro
12.567 e per il 2020 pari ad euro 12.095, di cui euro 7.200 rappresentati dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, confermato in sede divorzile dai provvedimenti presidenziali e per la restante parte dagli introiti derivanti dalla locazione dei terreni in Borso del Grappa di cui è proprietaria, oltre alla proprietà del 50% della pag. 6/16 casa coniugale;
tenuto conto che la stessa, sessantacinquenne all'epoca della pronuncia,
e senza alcuna professionalità spendibile nel mondo del lavoro, essendosi per tutta la vita dedicata alla vita coniugale e all'attività di casalinga, valutata l'eredità ricevuta 10
anni prima, che comunque non configura reddito, posta patrimoniale non idonea ad elidere la funzione compensativa dell'assegno, tenuto conto delle spese che la resistente ha dovuto affrontare sia per il proprio mantenimento che per il canone di locazione,
entità che quindi si è indubbiamente consumata in modo rilevante;
quindi, preso atto dello squilibrio rilevante della situazione economica dei due coniugi, data la scelta condivisa assunta nel contesto familiare che fosse solo il ricorrente a lavorare mentre la signora di dedicarsi della cura della casa e delle figlie, con sacrificio conseguente CP_1
alla potenzialità professionale della resistente, avendo per contro consentito la medesima al marito di dedicarsi a tempo pieno alla sua professione di avvocato -
professione che gli consentiva di godere di introiti cospicui e sufficienti a mantenere in condizioni agiate una famiglia di quattro persone -, il primo giudice riconosceva in definitiva, in ragione della funzione assistenziale e soprattutto compensativa rispetto al lavoro domestico svolto per la lunga durata del rapporto di matrimonio da parte della
Carta, un assegno di 2.000 € mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, con condanna dello stesso a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in euro 7.254 oltre accessori di legge.
3. Avverso la sentenza proponeva appello , rassegnando le Parte_1
conclusioni sopra riportate.
pag. 7/16 4. La Corte d'Appello disponeva con ordinanza CTU volta a ricostruire, all'attualità, le condizioni reddituali delle parti e i rispettivi assetti patrimoniali. Il CTU nominato, dott.
depositava l'elaborato peritale in data 10.4.2025. Persona_1
5. Scambiate le memorie e le note conclusionali delle parti, non riuscito il tentativo di soluzione condivisa, all'esito dell'udienza del 15.9.2025 tenutasi in presenza delle parti,
mutata la composizione del collegio, la causa era trattenuta in decisione.
* * * * * *
6. I motivi del ricorso.
6.1. Con primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per vizi procedurali,
carenze istruttorie, illegittimità dell'ordine di esibizione dei conti correnti del . Parte_1
Deduce e lamenta la macroscopica ed ingiustificata asimmetria nell'ammissione dei mezzi istruttori.
6.2. Con secondo motivo, l'appellante censura l'errato accertamento dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto il primo giudice al riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della Carta, lamentando l'errata valutazione e quantificazione dei rispettivi redditi e del patrimonio dei due ex coniugi, l'omessa valutazione di fatti e prove decisivi, il travisamento di fatti, il vizio di motivazione su punto decisivo.
6.3. Con terzo motivo l'appellante ha censurato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di scioglimento del fondo patrimoniale. L'appellante si duole che nell'impugnata sentenza sia stata ritenuta tardivamente proposta la domanda, quando in realtà la proposizione è stata tempestiva (a verbale di udienza 27.2.2020 e in sede di precisazione delle conclusioni). Deduce inoltre che la pronuncia giudiziale circa lo pag. 8/16 scioglimento del fondo, che opera ope legis, è strumentale ad ottenere più agevolmente la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
6.4. Con quarto e ultimo motivo ha censurato la decisione del Tribunale di porre integralmente a suo carico le spese del giudizio, in quanto in contrasto con la reciproca parziale soccombenza, posto che non è stata accolta la domanda della Carta di attribuzione a sé di assegno non inferiore a 2.500 euro. Ne chiede in ogni caso la riforma, confidando nell'accoglimento dei motivi di appello.
6.5. Infine, l'appellante fa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, evidenziando in particolare il pericolo di non ripetibilità dell'assegno eventualmente corrisposto in eccesso, assunta la facilità dimostrata dalla Carta di occultare le proprie disponibilità economiche.
7. Il ricorso è fondato solo parzialmente per le ragioni qui di seguito esposte.
7.1 Sui vizi procedurali e istruttori.
Con primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per i sopra illustrati vizi procedurali, segnatamente per carenze istruttorie e illegittimità dell'ordine di esibizione dei conti correnti del . Deduce e lamenta la macroscopica ed ingiustificata Parte_1
asimmetria nell'ammissione dei mezzi istruttoria.
Il motivo è assorbito dalla circostanza dell'esser stata in appello disposta ulteriore CTU
volta a ricostruire analiticamente le consistenze del patrimonio di entrambi i coniugi e le relative capacità reddituali, indagine che la Corte ritiene esaustiva.
7.2 Sull'assegno divorzile.
pag. 9/16 Con secondo motivo, l'appellante censura l'errato accertamento dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto il Tribunale al riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della Carta.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Ritiene questa Corte che vada riconosciuto a , a carico di CP_1 [...]
, un assegno divorzile, di natura perequativa, da determinarsi nella somma di Parte_1
euro 1.500,00 e ciò a decorrere dalla data dei provvedimenti presidenziali resi in sede di divorzio (12.11.2019).
E' innanzitutto infondata la doglianza relativa alla questione circa la pendente domanda di addebito della separazione, rigettata dal Tribunale, a motivo dell'intervenuta impugnazione di tale decisione sul punto avanzata dall'appellante, in quanto, in pendenza del relativo giudizio, non sussiste preclusione alcuna al riconoscimento dell'assegno divorzile e all'instaurazione del relativo giudizio (v. Cass. Sez. 1,
05/05/2021, n. 11794, Rv. 661450 – 01).
Richiamati i principi di cui alle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018, a loro volta richiamati da Cass. 4381/2022 e poi da Cass. 10911/2024, che qui si danno per ribaditi, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il CTU in sede di appello, nel contraddittorio con i CTP nominati dalle rispettive parti, e della documentazione versata in atti dalle parti, va rilevato innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tra le parti vi è un'evidente disparità di reddito: la Carta, che, per scelte familiari condivise, non ha mai lavorato, occupandosi, nell'arco dell'intera durata del matrimonio (35 anni) dell'accudimento e della crescita delle due figlie nate dal matrimonio (ora maggiorenni e autosufficienti) oltre che della casa, sotto il profilo pag. 10/16 reddituale ha entrate modeste e nettamente inferiori a quelle dell'ex coniuge, il quale,
invece, ha sempre svolto la professione di avvocato, professione che tuttora svolge con profitto;
anche il raffronto delle consistenti patrimoniali dei due ex coniugi evidenzia un forte disequilibrio.
In sintesi, sotto il primo profilo, il CTU, sulla scorta delle dichiarazioni reddituali e delle deduzioni dei CTP, ha evidenziato che il reddito di , per l'arco Parte_1
temporale considerato (2009 – 2023), e parimenti negli ultimi anni, risulta sostanzialmente pari a circa dieci volte o più, rispetto a quello dell'appellata (pp. 408 ss.
della relazione CTU).
Al di là di specifici profili di dettaglio, invero irrilevanti in quanto non incidenti in misura significativa sulla sproporzione testé evidenziata, risulta che il reddito medio del può essere quantificato in oltre 90.000 euro annui al lordo del carico Parte_1
fiscale, non significativamente ridottosi negli ultimi anni (tabella a p. 409 della relazione CTU), mentre quanto a (p. 416 ss. della relazione CTU), il reddito CP_1
medio è di gran lunga più basso, anche non tenendo conto della rettifica di cui a p. 418
s. della relazione, e risulta, negli anni più recenti, di poco superiore ai 6.000 € annui lordi.
Con riguardo alla valutazione degli asset patrimoniali (p. 401 ss. della relazione), il
CTU ha evidenziato, nel cd. scenario A (versione senza i crediti/debiti reciproci tra le parti derivanti dall'assegno oggetto del ricorso, scenario che appare corretto prendere a riferimento proprio in quanto l'an e il quantum di tale assegno costituisce il petitum
della presente decisione) i seguenti importi;
pag. 11/16 -- quanto a a fronte del valore iniziale al 31.2.2009 di euro 1.090.324,38, il CP_1
valore al 31.12.2023 è pari a euro 334.977,34;
-- quanto a , a fronte del valore iniziale al 31.12.2009 di euro 999.075,27, Parte_1
il valore al 31.12.2023 è pari ad euro 761.285,80.
Il primo dato rilevante che emerge è che , per l'età ormai avanzata e la CP_1
mancanza di titoli professionali spendibili, non è in grado - né verosimilmente lo poteva essere all'inizio della crisi coniugale e all'epoca del deposito del ricorso per la separazione (nel 2014, quando aveva circa 58 anni) - di trovare agevolmente un lavoro e non gode quindi di un'entrata reddituale idonea al suo sostentamento, altresì considerato che non avrà diritto ad alcun trattamento pensionistico e che deve affrontare le spese,
oltre del proprio mantenimento, anche per l'alloggio in cui vive (non di proprietà).
Gli immobili di cui la Carta è intestataria producono redditi esigui, come per l'appunto evidenziato dai dati sopra riportati.
Si deve giocoforza constatare, quindi, il forte squilibrio anche patrimoniale tra le parti e l'inidoneità degli asset di cui la dispone ad assicurarle rendimenti adeguati al CP_1
proprio sostentamento, secondo i criteri enunciati nel soprariportato provvedimento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Non hanno rilevanza le considerazioni svolte dalle parti in merito ai rispettivi cespiti ereditari, se si considera che il valore dei rispettivi beni ricevuti in eredità erano simili;
tra l'altro, gli immobili ricevuti in eredità da sono ancora presenti nel suo Parte_1
patrimonio e producono redditi;
le liquidità ricevute da nel corso degli anni CP_1
risultano sostanzialmente azzerate.
pag. 12/16 In tale quadro, e in parziale accoglimento del motivo di appello in esame, ritiene la
Corte che l'assegno idoneo, secondo i richiamati principi, a compensare detto squilibrio,
determinato dalle scelte familiari condivise e dal conseguente sacrificio, sul piano dell'affermazione lavorativa professionale e quindi dell'autonomia economica, da parte della a favore dell'affermazione lavorativa professionale economica del marito, CP_1
con corrispondente spendita della sue energie fisiche e mentali sul fronte domestico e di accudimento delle figlie, e dovendosi peraltro tenere conto, ad integrazione di quanto considerato dal giudice di prime cure, dell'età avanzata del – età che, pur Parte_1
proseguendo egli tuttora la propria attività professionale, lascia verosimilmente ipotizzare un progressivo ridimensionamento della medesima e conseguentemente dei redditi derivanti dalla stessa, come d'altra parte già si può almeno in una lettura diacronica evincere dai dati reddituali esposti dal CTU (tabella a p. 408 s. della relazione) – sia pari a euro 1.500 mensili;
misura che, alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie raccolte in tale sede di giudizio a mezzo della CTU, tiene conto dell'entità dei rispettivi asset patrimoniali e dei redditi dei due ex coniugi, così come valutati dal CTU
nell'arco temporale in considerazione e, altresì, dei dati emersi anche alla luce di quanto rilevato dalle parti nelle loro note conclusive con riguardo alla medesima CTU
L'assegno così rideterminato va fatto decorrere dalla data dei provvedimenti presidenziali emessi in sede di divorzio, come previsto nella pronuncia di primo grado.
Dalla data della presente pronuncia sarà altresì dovuto l'aggiornamento ISTAT.
7.3 La domanda di scioglimento del fondo patrimoniale.
pag. 13/16 Con terzo motivo l'appellante ha censurato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di scioglimento del fondo patrimoniale. L'appellante si duole che nell'impugnata sentenza sia stata ritenuta tardivamente proposta la domanda, quando in realtà la proposizione è stata tempestiva (a verbale di udienza 27.2.2020 e in sede di precisazione delle conclusioni).
Il motivo è inammissibile.
La questione della tardività o meno della presentazione della domanda è assorbita dal rilievo per cui tale domanda è comunque inammissibile in quanto il collegio non può
pronunciarsi nel presente giudizio, operando la disposizione di cui all'art. 171 co 3 c.c.,
secondo cui, se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale, dovendosi applicare detta regola anche qualora vi siano solo figli maggiorenni, come nel presente caso.
7.4 Le spese del giudizio di primo di grado.
Con quarto e ultimo motivo l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di porre integralmente a suo carico le spese del giudizio quantificate nella somma di euro 7.254
per compensi oltre accessori, in quanto in contrasto con la reciproca parziale soccombenza, posto che non è stata accolta la domanda della di attribuzione a CP_1
sé di assegno non inferiore a 2.500 euro. Ne chiede in ogni caso la riforma, confidando nell'accoglimento dei motivi di appello.
Il motivo è parzialmente fondato, dovendosi tenere conto, nella condanna alle spese,
della parziale soccombenza, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza in parte qua, imputando dette spese a carico di nella misura di due terzi, pari alla Parte_1
somma di euro 4.836,00, per le ragioni esposte infra al par. 9.
pag. 14/16 8. Va accolta la richiesta di correzione dell'appellata sentenza laddove (pag. 4 e pag. 11)
è erroneamente indicato che il matrimonio concordatario fu contratto a Sassari il
05/08/1980, anziché il 05/07/1980 (doc 7 atto di appello).
9. La domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado è
assorbita.
10. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate - applicati i parametri vigenti (DM
55/2014) del contenzioso ordinario, cause di valore indeterminabile, complessità media,
valori medi per le tutte fasi - in complessivi euro 12.156,00, vanno poste a carico di nella misura di due terzi (pari ad euro 8.104,00) in ragione del principio Parte_1
della maggior soccombenza parziale, valutata in ragione dei motivi di impugnazione accolti. Nella medesima misura vanno ripartite le spese di CTU, liquidate separatamente.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza 1701/2022 pubblicata il
11/10/2022:
1- dispone che versi a l'assegno divorzile Parte_1 CP_1
di € 1.500,00 al mese, a decorrere dal 12 novembre 2019, importo già rivalutato ad oggi e con rivalutazione secondo gli indici Istat per gli assegni da corrispondersi in data successiva alla presente sentenza;
2- condanna a rifondere alla controparte le spese di lite del Parte_1
primo grado di giudizio nella misura (pari ai due terzi del totale) di euro pag. 15/16 4.836,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3- dichiara inammissibile il motivo sub 3 dell'atto di appello;
4- rigetta nel resto;
5- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio nella misura (pari ai due terzi del totale), di euro 8.104,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Condanna inoltre Parte_1
alla rifusione in favore di delle spese di C.T.U. già
[...] CP_1
separatamente liquidate, nella misura (pari ai due terzi).
Ordina la correzione dell'appellata sentenza laddove (a pag. 4 e pag. 11) è erroneamente indicato che il matrimonio concordatario fu contratto a Sassari il 05/08/1980, anziché il
05/07/1980.
Venezia, 22 ottobre 2025
La consigliera rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Valentina Verduci dott.ssa Rita Rigoni
pag. 16/16