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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13897/2023 RG fissata all'udienza del 13/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
TAGARELLI SANDRA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che il 13.06.2022 presentava domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di inabilità civile. La
Commissione Medica, nella seduta del 18.10.22, a seguito di visita medica, “riconosceva il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa: 67%”.
Dato l'esito negativo dalla fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
3760/23 rg. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 6.11.23 ha innalzato il punto percentuale di invalidità al
78%, non ritenendolo comunque inabile.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
1 nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato, senza che siano pervenute osservazioni dalle parti, ha rappresentato che:
Sulla base della documentazione clinica esaminata e dell'esame obiettivo clinico effettuato abbiamo formulato la seguente diagnosi: “ • SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE IN OBESO
CLASSE 3 (INDICE DI MASSA CORPOREA 42,52) CON BRONCHITE CRONICA
ASMATICA, RINITE ALLERGICA REFLUSSO GASTROESOFAGEO •
CARDIOPATIA IC TA • IPOACUSIA
NEUROSENSORIALE ALLE ALTE FREQUENZE (PERDITA DI 40 dB a 3000 Hz
e 60 dB a 6000HZ) • SPONDILODISCOARTROSI CON DISCOPATIE L1-L2 ED L5-
S1 • SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA • DIABETE
MELLITO TIPO 2
Esaminiamo le singole patologie rilevate al fine di indicare la classificazione e la conseguente valutazione sulla base della tabella di cui al D.M. 5.02.92:
1. SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE IN OBESO CLASSE 3 (INDICE DI
MASSA CORPOREA 42,52) CON BRONCHITE CRONICA ASMATICA, RINITE
ALLERGICA REFLUSSO GASTROESOFAGEO: si tratta di condizione clinica preesistente all'epoca della domanda ed ampiamente documentata. Vi è anche autorizzazione da parte Parte della all'uso di respiratore CPAP nelle ore notturne. L'insufficienza respiratoria è collegata sia alla bronchite cronica sia allo stato di obesità che determina una ridotta escursione del diaframma negli atti del respiro con insorgenza di sonnolenza da ipocapnia.(La sindrome di CK è caratterizzata dalla combinazione di obesità (indice di massa corporea >30 Kg/m2 ), ipercapnia cronica in veglia (PaCO2 >45 mm Hg) e disordini del respiro correlati al sonno. La sintomatologia comprende sonnolenza diurna, russamento rumoroso e risvegli bruschi con senso di soffocamento). Per questa patologia possiamo indicare il codice 6014 – insufficienza respiratoria moderata - con invalidità del 50 %.
2. CARDIOPATIA IC TA : è documentato che in epoca precedente alla domanda il Ricorrente era affetto da cardiopatia ipertensiva, successivamente, nel maggio del 2022 ha subito una rivascolarizzazione miocardica a seguito di ischemia del miocardio. da
2 notare che il verbale della Commissione Invalidi Civili del 18.10.2022 non riporta tale evento in diagnosi. Anche per questa menomazione possiamo il codice 6442 – insufficienza cardiaca moderata
– con valutazione del 50 % di invalidità.
3. IPOACUSIA NEUROSENSORIALE ALLE ALTE FREQUENZE (PERDITA DI
40 dB a 3000 Hz e 60 dB a 6000HZ): si tratta di modestissimo danno che non inficia la capacità lavorativa generica.
4. SPONDILODISCOARTROSI CON DISCOPATIE L1-L2 ED L5-S1: per questa patologia documentata fin dal giugno dell'anno 2022 si può indicare il codice 7010 – anchilosi di rachide lombare – per due motivi sia per la discopatia sia per l'obesità grave.
5. SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA: si tratta di patologia per la quale il codice 2205 indica una invalidità del 25% 6. DIABETE MELLITO TIPO 2: questa condizione clinica è di recente insorgenza (maggio 2024) e può essere classificata ala codice 9309 con invalidità del 41-50 %.
Per quanto sopra espresso riteniamo che la valutazione del 67% espressa dalla Commissione di Prima
Istanza nella seduta del 18.10.22 sia parziale non avendo la stessa Commissione considerato la patologica cardiovascolare seppur vi fosse la documentazione di una cardiopatia ischemica rivascolarizzata.
La documentazione clinica all'epoca della domanda certificava un complesso di menomazioni tali da rendere certamente inabile, in quell'epoca, il Ricorrente, sia per la parte motoria (obesità grave e discopatie vertebrali), sia per la parte cardio-respiratoria (deficit respiratorio da sindrome di CK e sindrome delle apnee notturne in trattamento con CPAP complicato da cardiopatia ischemica rivascolarizzata), a cui si aggiungeva la moderata depressione reattiva alle patologie.
Volendo essere rigidamente collegati alle percentuali di invalidità indicate al D.M. del 05.02.1992 le patologie rilevate all'epoca della domanda determinavano una invalidità complessiva del 90 % e non del
75 % come indicato dal primo CTU. L'invalidità del 90 % corrisponde ad una inabilità lavorativa generica del 100%. Ovviamente dal maggio 2024 essendo insorto il diabete mellito lo stato di inabilità è ancora peggiorato.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde:
1. il Sig. presenta le seguenti condizioni cliniche: • SINDROME DELLE Parte_1
APNEE NOTTURNE IN OBESO CLASSE 3 (INDICE DI MASSA CORPOREA
42,52) CON BRONCHITE CRONICA ASMATICA, RINITE ALLERGICA
REFLUSSO GASTROESOFAGEO • CARDIOPATIA IC
3 TA • IPOACUSIA NEUROSENSORIALE ALLE ALTE
FREQUENZE (PERDITA DI 40 dB a 3000 Hz e 60 dB a 6000HZ) •
SPONDILODISCOARTROSI CON DISCOPATIE L1-L2 ED L5-S1 • SINDROME
DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA • DIABETE MELLITO TIPO 2
2. Per tali patologie, in riferimento alle tabelle del D.M. del 1992, possiamo indicare una valutazione del
100% di inabilità.
3. Ricorrono le condizioni cliniche e medico legali per la concessione della pensione di inabilità civile con decorrenza dall'epoca della domanda (13.06.2022).
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario del ricorrente. Invero egli ha precisato che la documentazione clinica all'epoca della domanda già consentiva di ritenere il ricorrente inabile atteso che la Commissione Medica non ha tenuto conto della patologia CP_1 cardiovascolare: peraltro le stesse documentazioni certificavano un complesso di menomazioni gravi sia motorie sia cardio-respiratorie (cfr. pag. 11 elaborato peritale).
Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal 13
GIUGNO 2022 (data della domanda amministrativa).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente per dichiarato anticipo.
Le spese di ctu. devono porsi a carico dell' soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13897/2023, così provvede:
4 accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza del requisito sanitario per la fruizione della pensione di inabilità civile a far data dalla domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3900,00 oltre CP_1 rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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